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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 738/2021, avente ad oggetto: responsabilità da colpa medica
TRA
(avv.ti Antonio Caroscio e Giorgio Caroscio, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Giuseppe Controparte_1
Merola, giusta procura in atti) parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/6/2025, che richiamano quelle già formulate in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Non sono contestati i fatti di causa, in particolare, che parte attrice, a seguito di una caduta CP_ accidentale, si recava in data 19/1/2017 presso il p.s. dell'Ospedale Rummo di (oggi A.O. CP_1
[...
) ove, a seguito di un esame radiografico al polso e alla mano sinistra, veniva inviato a visita specialistica ortopedica, a seguito della quale gli veniva applicata una temporanea doccia gessata branchio-metacarpale e gli veniva prescritta terapia medica con prognosi di 25 giorni. Che successivamente a tale momento, a causa di dolori persistenti, effettuava, privatamente, in data 2/2/2017 una TAC dalla quale veniva rilevata una
“frattura comminuta scomposta dell'epifisi distale del radio” e che, il 9/2/2017, si receva nuovamente in pronto soccorso ove veniva trasferito nel reparto di ortopedia e operato nella stessa giornata al polso sinistro. È, tuttavia, contestata la sussistenza di profili di colpa medica. In particolare, parte attrice ha lamentato una perdita di forza ed un grave deficit della mobilità passiva del polso che ha imputato sia al negligente differimento del trattamento medico chirurgico della parte convenuta, sia all'imperizia e alla colpa grave dell'equipe medica che ha effettuato l'intervento, per cui chiedeva la condanna dell'azienda ospedaliera al risarcimento dei danni patiti e subiti, così come accertati e quantificati in sede di ATP
(R.G.NR. 5508/2019). Al contrario, parte convenuta ha chiesto, di contro, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed ha eccepito la nullità della C.T.U. espletata nel procedimento sommario, come in atti motivato.
2. In ordine ai rilievi sollevati con riferimento alla C.T.U. svolta nel procedimento di ATP iscritto al
RGNR 5508/2019 – dunque, introdotto successivamente all'entrata in vigore della L. 24/2017 – si rileva
p. 1/4 che l'accertamento peritale è stato disposto senza osservare il requisito della collegialità, come introdotto ex
L.24/2017, applicabile ratione temporis. Sul punto, “l'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza
e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione” (Cassazione, sez. 3, sent. nr. 15594/2025); ed ancora “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile” (Cassazione, sez. 3, sent. nr. 15594/2025).
3. Per quanto innanzi, e stante la natura medico-scientifica delle questioni di causa, è stata rinnovata in corso di causa l'indagine peritale per accertare se parte attrice sia stata affetta, in seguito al summenzionato trattamento chirurgico, ad una perdita di forza ed ad un grave deficit della mobilità passiva del polso sinistro e se, tale condizione fisica sia riconducibile sia all'intervento chirurgico stesso che al suo tardivo espletamento e in caso affermativo per la quantificazione dei danni patiti. Ad avviso del collegio dei
C.T.U. composto dal dott. (medico specialista in ortopedia) e dal dott. Persona_1 Persona_2
(medico legale) “sicuramente, vista la tipologia della frattura la scelta del trattamento doveva essere assolutamente quella chirurgica, cercando di ripristinare la lunghezza del radio e l'allineamento articolare. Tale intervento veniva effettuato circa 20 giorni dopo il trauma posizionando un FE sulla radio – carpica ed un filo di kirshner retrogrado sulla stiloide radiale. Tale scelta terapeutica, ad avviso dei sottoscritti consulenti, ha prodotto un accorciamento ed una diastasi dell'epifisi distale del radio rispetto all'ulna. Pertanto, il trattamento scelto dai sanitari non è risultato soddisfacente per il tipo di lesione ossea. Infatti, il posizionamento di una placca e viti avrebbe sicuramente ristabilito la lunghezza del radio e ricostruito nel migliore dei modi la lesione articolare evitandone/riducendo i postumi invalidanti presentatesi a distanza. (accorciamento dell'epifisi distale del radio, incongruità dell'articolazione radio- ulnare, inversione del tilt palmare del radio, infossamento del radio distale con conflitto ulno carpico secondario)”
(relazione peritale pag. 11). Ed ancora, “la tipologia di frattura riportata dal sig. è una frattura Pt_1 altamente invalidante di tipo comminuto e scomposto. Tale lesione sicuramente ha alterato la funzionalità del polso sinistro;
tuttavia, l'iter terapeutico scelto dai sanitari dell'A.O. Rummo di avrebbe potuto ridurre la CP_1 sopraindicata limitazione funzionale. Il danno da risarcire che si è determinato per il fatto in doglianza e che qui viene stimato, è il danno differenziale. Il danno differenziale è la conseguenza diretta ed esclusiva del fatto contestato;
origina dalla differenza tra il danno che si è osservato nel caso in esame ed il danno ipotetico, ma ragionevole, che comunque si sarebbe avuto anche se la condotta doverosa fosse stata realizzata. Per quanto riguarda la valutazione del danno differenziale, ad avviso dei sottoscritti CTU, su quest'ultimo incide in misura residuale, ma apprezzabile la scelta del mezzo di sintesi. Il trauma e la successiva frattura avrebbero comunque arrecato una limitazione funzionale
a carico del polso di sinistra. Si presume che avrebbe cagionato un minus del 6%. La limitazione attuale che cagiona un minus del 10% risulta essere causata non solo dalla frattura scomposta e comminuta dell'epifisi distale del radio ma come evidenziato dall'utilizzo del FE e del filo di come mezzi di sintesi, che purtroppo non hanno Per_3
p. 2/4 prodotto un recupero né della lunghezza del radio né un allineamento della rima articolare. In termini di quantificazioni, il danno differenziale potrebbe essere considerato nella misura del 4%. Anche in caso di corretto intervento, il periodo d'inabilità temporanea ne sarebbe stato scarsamente influenzato, stando agli esiti del trauma. Si può dedurre a tale riguardo, una valutazione, maggior danno, di: gg. 5 per Inabilità Temporanea Totale;
gg.10 per
Inabilità Temporanea al 75%; gg 10 per Inabilità Temporanea al 50%” (relazione peritale, pag. 12 e 13). Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati, ed in mancanza di specifica prova contraria che parte resistente ha omesso di fornire secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio che regolano la vicenda.
4. Pertanto, sussiste la responsabilità di parte convenuta per il danno patito dalla parte attrice e consistente nella verificazione di una limitazione funzionale che si sarebbe potuta ridurre a fronte di una corretta scelta del trattamento sanitario, atteso che quello praticato non può ritenersi soddisfacente per il tipo di lesione ossea occorsa. Il danno è quantificato come segue in base alle risultanze dell'accertamento peritale espletato nel corso dell'odierno giudizio e in applicazione dei criteri di cui alle vigenti Tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto che al momento dei fatti aveva 45 anni di età: Parte_1
- gg. 5 di ITT (€.115 x 5): €.575;
- gg. 10 ITP al 75% (€.86/25 x 10): €.862/50;
- gg. 10 ITP AL 50% (€.57/50 x 10): €.575;
- danno biologico permanente differenziale al 4% €.6.453;
- totale: €.8.465/50.
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, parte attrice è condannata a corrispondere alla parte convenuta, a titolo risarcitorio, la somma di €.8.465/50, oltre interessi come in dispositivo.
6. Su tale importo vanno riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte nr. 712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI.
Tali interessi, vanno calcolati a far data dal mese di gennaio 2017 e sino alla data della pronuncia sulla somma di €.8.465/50, devalutata alla data del fatto (€.7.020), poi di anno in anno rivalutata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così
[...] provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di
p. 3/4 €.8.465/50, oltre interessi nella misura legale sulla minor somma di €.
7.020 a far data dal mese di gennaio 2017 e sino al deposito della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dal deposito della presente ordinanza e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U. (anche di ATP), con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio Caroscio, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Ha collaborato la dott.ssa Maria Nives Fonzone Caccese
funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 738/2021, avente ad oggetto: responsabilità da colpa medica
TRA
(avv.ti Antonio Caroscio e Giorgio Caroscio, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Giuseppe Controparte_1
Merola, giusta procura in atti) parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/6/2025, che richiamano quelle già formulate in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Non sono contestati i fatti di causa, in particolare, che parte attrice, a seguito di una caduta CP_ accidentale, si recava in data 19/1/2017 presso il p.s. dell'Ospedale Rummo di (oggi A.O. CP_1
[...
) ove, a seguito di un esame radiografico al polso e alla mano sinistra, veniva inviato a visita specialistica ortopedica, a seguito della quale gli veniva applicata una temporanea doccia gessata branchio-metacarpale e gli veniva prescritta terapia medica con prognosi di 25 giorni. Che successivamente a tale momento, a causa di dolori persistenti, effettuava, privatamente, in data 2/2/2017 una TAC dalla quale veniva rilevata una
“frattura comminuta scomposta dell'epifisi distale del radio” e che, il 9/2/2017, si receva nuovamente in pronto soccorso ove veniva trasferito nel reparto di ortopedia e operato nella stessa giornata al polso sinistro. È, tuttavia, contestata la sussistenza di profili di colpa medica. In particolare, parte attrice ha lamentato una perdita di forza ed un grave deficit della mobilità passiva del polso che ha imputato sia al negligente differimento del trattamento medico chirurgico della parte convenuta, sia all'imperizia e alla colpa grave dell'equipe medica che ha effettuato l'intervento, per cui chiedeva la condanna dell'azienda ospedaliera al risarcimento dei danni patiti e subiti, così come accertati e quantificati in sede di ATP
(R.G.NR. 5508/2019). Al contrario, parte convenuta ha chiesto, di contro, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed ha eccepito la nullità della C.T.U. espletata nel procedimento sommario, come in atti motivato.
2. In ordine ai rilievi sollevati con riferimento alla C.T.U. svolta nel procedimento di ATP iscritto al
RGNR 5508/2019 – dunque, introdotto successivamente all'entrata in vigore della L. 24/2017 – si rileva
p. 1/4 che l'accertamento peritale è stato disposto senza osservare il requisito della collegialità, come introdotto ex
L.24/2017, applicabile ratione temporis. Sul punto, “l'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza
e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione” (Cassazione, sez. 3, sent. nr. 15594/2025); ed ancora “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile” (Cassazione, sez. 3, sent. nr. 15594/2025).
3. Per quanto innanzi, e stante la natura medico-scientifica delle questioni di causa, è stata rinnovata in corso di causa l'indagine peritale per accertare se parte attrice sia stata affetta, in seguito al summenzionato trattamento chirurgico, ad una perdita di forza ed ad un grave deficit della mobilità passiva del polso sinistro e se, tale condizione fisica sia riconducibile sia all'intervento chirurgico stesso che al suo tardivo espletamento e in caso affermativo per la quantificazione dei danni patiti. Ad avviso del collegio dei
C.T.U. composto dal dott. (medico specialista in ortopedia) e dal dott. Persona_1 Persona_2
(medico legale) “sicuramente, vista la tipologia della frattura la scelta del trattamento doveva essere assolutamente quella chirurgica, cercando di ripristinare la lunghezza del radio e l'allineamento articolare. Tale intervento veniva effettuato circa 20 giorni dopo il trauma posizionando un FE sulla radio – carpica ed un filo di kirshner retrogrado sulla stiloide radiale. Tale scelta terapeutica, ad avviso dei sottoscritti consulenti, ha prodotto un accorciamento ed una diastasi dell'epifisi distale del radio rispetto all'ulna. Pertanto, il trattamento scelto dai sanitari non è risultato soddisfacente per il tipo di lesione ossea. Infatti, il posizionamento di una placca e viti avrebbe sicuramente ristabilito la lunghezza del radio e ricostruito nel migliore dei modi la lesione articolare evitandone/riducendo i postumi invalidanti presentatesi a distanza. (accorciamento dell'epifisi distale del radio, incongruità dell'articolazione radio- ulnare, inversione del tilt palmare del radio, infossamento del radio distale con conflitto ulno carpico secondario)”
(relazione peritale pag. 11). Ed ancora, “la tipologia di frattura riportata dal sig. è una frattura Pt_1 altamente invalidante di tipo comminuto e scomposto. Tale lesione sicuramente ha alterato la funzionalità del polso sinistro;
tuttavia, l'iter terapeutico scelto dai sanitari dell'A.O. Rummo di avrebbe potuto ridurre la CP_1 sopraindicata limitazione funzionale. Il danno da risarcire che si è determinato per il fatto in doglianza e che qui viene stimato, è il danno differenziale. Il danno differenziale è la conseguenza diretta ed esclusiva del fatto contestato;
origina dalla differenza tra il danno che si è osservato nel caso in esame ed il danno ipotetico, ma ragionevole, che comunque si sarebbe avuto anche se la condotta doverosa fosse stata realizzata. Per quanto riguarda la valutazione del danno differenziale, ad avviso dei sottoscritti CTU, su quest'ultimo incide in misura residuale, ma apprezzabile la scelta del mezzo di sintesi. Il trauma e la successiva frattura avrebbero comunque arrecato una limitazione funzionale
a carico del polso di sinistra. Si presume che avrebbe cagionato un minus del 6%. La limitazione attuale che cagiona un minus del 10% risulta essere causata non solo dalla frattura scomposta e comminuta dell'epifisi distale del radio ma come evidenziato dall'utilizzo del FE e del filo di come mezzi di sintesi, che purtroppo non hanno Per_3
p. 2/4 prodotto un recupero né della lunghezza del radio né un allineamento della rima articolare. In termini di quantificazioni, il danno differenziale potrebbe essere considerato nella misura del 4%. Anche in caso di corretto intervento, il periodo d'inabilità temporanea ne sarebbe stato scarsamente influenzato, stando agli esiti del trauma. Si può dedurre a tale riguardo, una valutazione, maggior danno, di: gg. 5 per Inabilità Temporanea Totale;
gg.10 per
Inabilità Temporanea al 75%; gg 10 per Inabilità Temporanea al 50%” (relazione peritale, pag. 12 e 13). Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati, ed in mancanza di specifica prova contraria che parte resistente ha omesso di fornire secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio che regolano la vicenda.
4. Pertanto, sussiste la responsabilità di parte convenuta per il danno patito dalla parte attrice e consistente nella verificazione di una limitazione funzionale che si sarebbe potuta ridurre a fronte di una corretta scelta del trattamento sanitario, atteso che quello praticato non può ritenersi soddisfacente per il tipo di lesione ossea occorsa. Il danno è quantificato come segue in base alle risultanze dell'accertamento peritale espletato nel corso dell'odierno giudizio e in applicazione dei criteri di cui alle vigenti Tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto che al momento dei fatti aveva 45 anni di età: Parte_1
- gg. 5 di ITT (€.115 x 5): €.575;
- gg. 10 ITP al 75% (€.86/25 x 10): €.862/50;
- gg. 10 ITP AL 50% (€.57/50 x 10): €.575;
- danno biologico permanente differenziale al 4% €.6.453;
- totale: €.8.465/50.
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, parte attrice è condannata a corrispondere alla parte convenuta, a titolo risarcitorio, la somma di €.8.465/50, oltre interessi come in dispositivo.
6. Su tale importo vanno riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte nr. 712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI.
Tali interessi, vanno calcolati a far data dal mese di gennaio 2017 e sino alla data della pronuncia sulla somma di €.8.465/50, devalutata alla data del fatto (€.7.020), poi di anno in anno rivalutata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così
[...] provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di
p. 3/4 €.8.465/50, oltre interessi nella misura legale sulla minor somma di €.
7.020 a far data dal mese di gennaio 2017 e sino al deposito della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dal deposito della presente ordinanza e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U. (anche di ATP), con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio Caroscio, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Ha collaborato la dott.ssa Maria Nives Fonzone Caccese
funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
p. 4/4