Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2022, proposto da
CA AN OP, RO OP, ES OP, rappresentati e difesi dall'avvocato Italo Zanchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RO Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Responsabile del settore “gestione del territorio” del Comune di San Donato di Lecce, datata 23/11/2021;
nonché per la declaratoria
- della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio imposti sui suoli siti nel Comune di San Donato di Lecce, in catasto al f.5, pp. 34, 35 e 449 – ora riunite nella p. 34 del catasto urbano, e 193;
- del diritto dei ricorrenti a vedere impressa la destinazione urbanistica ai suoli citati;
e per la condanna
del Comune di San Donato di Lecce a provvedere ai conseguenti adempimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Donato di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti, in qualità di proprietari dei “suoli nel centro edificato del Comune di San Donato di Lecce, distinti in catasto al f. 5, pp. 34 estesa mq. 588, 35 di mq. 324, 449 di mq. 217, e 193 di mq. 1980”, hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale in data 23.11.2021, con cui il Comune di San Donato di Lecce, valutati gli atti del procedimento e in “ particolare le Norme Tecniche del P.d.F vigente, laddove all'art. 2 - Parte V definiscono le aree a "Verde Pubblico" sia di iniziativa pubblica che privata ”, ha comunicato, in riferimento alla istanza di riqualificazione presentata dai ricorrenti, che “ non sussistono i presupposti per assegnare un'ulteriore destinazione urbanistica ai suoli destinati dal P.d.F. a "Verde pubblico" attesa la natura di vincolo urbanistico non finalizzato necessariamente all'espropriazione in quanto non di esclusiva iniziativa pubblica ”;
Premesso, altresì, che i ricorrenti hanno articolato le seguenti doglianze:
- l’art. 2, parte V, delle N.T.A. del P.d.F. stabilisce “che nelle zone di verde pubblico sono possibili interventi da parte dei privati; ma, a tal fine, occorre una superficie minima di mq. 3000”, sicché “i ricorrenti sono impossibilitati a realizzare alcunché in quanto la superficie interessata ha un’estensione inferiore a mq. 3000”;
- peraltro, non “vi sono suoli confinanti con pari destinazione, con i quali la proprietà dei ricorrenti possa essere accorpata i fini di un qualche utilizzo” e “sul suolo non insistono fabbricati i quali possano essere manutenuti o ristrutturati, come prevede la norma del P.d.F.”;
- “da un canto, il vincolo espropriativo imposto … ai fini della realizzazione di verde pubblico, è decaduto …; dall’altro, la zona interessata è rimasta priva di destinazione urbanistica”, sicché “appare legittima ed opportuna la riqualificazione” della stessa zona;
- violazione dell’art.7 della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che il “Comune di San Donato, una volta decaduto il vincolo espropriativo, ha omesso la qualificazione della zona dei ricorrenti”;
Rilevato che il Comune di San Donato di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- l’art. 2 della Parte V delle N.T.A. del P.d.F. stabilisce che: “ Le zone a verde pubblico sono quelle destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi e giardini. In esse saranno curate le alberature esistenti e la posa a dimora di nuovi piantamenti e sono consentite unicamente costruzioni che integrino la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, bar, ritrovi, ristorati, teatri all’aperto, impianti sportivi e spettacolari, ecc. In tale zona il piano si attua per interventi diretti su una superficie minima di 3000 mq (…) Per l’intervento dei privati è sempre consentita l’applicazione delle norme della zona agricola produttiva di cui all’art. 2, parte II, fatta eccezione della possibilità di applicare la procedura di deroga ”;
- ai sensi della lettera predetta norma di piano non vi è alcun dubbio che la disciplina urbanistica comunale consenta interventi ad iniziativa privata, la qual cosa implica la natura conformativa del vincolo a “verde pubblico” che interessa i suoli di proprietà dei ricorrenti e quindi ne impedisce la decadenza: “ La destinazione a verde pubblico, in linea di principio, non comporta l'imposizione di un vincolo espropriativo, bensì di un vincolo conformativo, funzionale all'interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. In particolare, quando lo strumento urbanistico consente di realizzare le finalità di interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata, o promiscua, in regime di economia di mercato, senza la previa ablazione del bene, con conseguente possibilità per il proprietario di sfruttamento del proprio diritto dominicale, sia pure nei limiti previsti dal PRG, non si può affermare che lo strumento urbanistico abbia imposto un vincolo di natura sostanzialmente espropriativo ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 21.8.2024, n. 7183);
Considerato, altresì, che le ulteriori previsioni relative alla individuazione del “lotto minimo” non incidono sulla natura conformativa del vincolo in questione, ma operano esclusivamente sul piano della concreta disciplina dello ius aedificandi , e ciò anche a prescindere da ogni considerazione in merito alla possibilità di avvalersi, nel rispetto delle norme primarie che regolano la materia, di piani esecutivi ad iniziativa privata: “ I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, considerato che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone soggettate ad una disciplina dello "ius aedificandi " omogenea, cd. "zonizzazione", mentre i secondi sono quelli che riservano all'autorità pubblica l'edificazione in una specifica area, cd. "localizzazione" ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31.1.2023, n. 1092);
Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente
IO SP, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SP | NI PA |
IL SEGRETARIO