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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2667/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 marzo 2025
da
Parte_1
Rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio del foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia, via Salvatore Allende, 36/A. ricorrente contro
, in persona del ministro Controparte_1 pro tempore in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. Controparte_4
417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_4 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, Controparte_5
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_4
n.24 Convenuto Oggetto: docenti a tempo determinato, mancata fruizione delle ferie, indennità sostitutiva
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4 marzo 2025, la docente si è rivolta al Tribunale di Milano, Pt_1 quale Giudice del Lavoro, e, convenendo il , ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente precaria con contratti di supplenza sino al 30 giugno negli anni scolastici 2015/16, 2017/18, 2018/19 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 65,61 giorni di ferie maturate e non godute .
3. per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma di Euro 4317,33, oltre interessi e rivalutazione;
4. in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
A tal fine ha dedotto:
-di aver svolto il servizio di docente nei seguenti anni e per i seguenti periodi:
-a.s. 2015/16: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “I.C. TIZIANO TERZANI
– MIIC8E7007” – dal 05/12/2015 al 30/06/2016 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 19,74 Ferie fruite a domanda = 0 Ferie non godute = 19,74.
-a.s. 2017/18: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “I. C. DE AMICIS MARCALLO – MIIC858003” – dal 05/10/2017 al 30/06/2018 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 25,41 Ferie fruite a domanda = 2 Ferie non godute = 23,41.
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “I. C. DE AMICIS MARCALLO – MIIC858003” – dal 15/10/2018 al 30/06/2019 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 24,46 Ferie fruite a domanda = 2 Ferie non godute = 22,46.
Sulla base di tali circostanze di fatto, ha lamentato che la mancata fruizione delle ferie non era riconducibile a una propria scelta consapevole, e, pertanto, ha domandato il ristoro monetario delle giornate non godute. Si è costituito il convenuto che ha contestato il numero delle ferie fruibili, CP_1 il numero di giorni fruiti, in ogni caso il diritto all'indennità sostitutiva.
All'udienza del 12 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha precisato che il primo anno per il quale le ferie erano richieste era l'anno 2016 e 2017 e non 2015-216. Dopo il deposito, da parte del del calendario scolastico e dei giorni richiesti CP_1 dalla docente nonché del contratto di docenza (dal 5 dicembre 2016 al 30 giugno 2017), all'udienza del 31 luglio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa della docente di ottenere la Pt_1 monetizzazione dei giorni di ferie, a suo dire non goduti in corso d'anno e per i quali, quindi, pretende la relativa indennità sostitutiva.
Prima di esaminare la pretesa, appare opportuno ripercorrere la disciplina in materia e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, la materia delle ferie degli insegnanti trovava la propria disciplina negli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007.
L'art 13, comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto.
L'art. 19, comma 2, stabiliva “…le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro è tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Come è evidente, l'art. 19, comma 2, prevedeva due regolare:-la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); -la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. Con l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, la disciplina di cui sopra ha subito una profonda modifica: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
A fronte delle disposizioni antecedenti, l'art. 5 ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, norma peraltro destinata a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola.
A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”.
Lo stesso articolo, al comma 55, ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La soluzione della questione che si è chiamati a decidere e, che si ribadisce, ha ad oggetto il preteso diritto di un docente a termine alla monetizzazione delle ferie non godute dipende soprattutto dall'interpretazione che si ritiene di dare al passaggio normativo che così recita: “n.r.: il divieto di monetizzazione” “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ed, invero, ferma la scelta del legislatore di prevedere per i docenti a termine, diversamente che per quelli di ruolo, la possibilità di una monetizzazione, occorre considerare l'ambito ed il perimetro entro il quale tale diritto possa essere fatto valere.
La norma sopra richiamata stabilisce che il diritto alla monetizzazione vale per quei giorni che residuano dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito usufruirne.
Se il primo dei due termini dell'operazione non necessita di particolare esame in quanto è determinabile sulla base del singolo contratto di docenza, il secondo termine, anche alla luce delle divergenti letture ed interpretazioni, necessita di un esame approfondito.
Ferme le diverse posizioni di cui si darà conto nella presente trattazione, le possibili letture della norma sono, in sintesi due: 1) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni di ferie effettive ovvero chieste dal docente od al quale il docente era invitato a beneficiare con espressa indicazione che in caso di mancato godimento le ferie sarebbero andate perdute senza diritto all'indennità sostitutiva;
2) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni nei quali il docente poteva ritenersi in ferie perché vi era la sospensione delle lezioni.
Ciò premesso, varie sono state le occasioni nelle quali sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione si sono occupate della questione.
Nel prosieguo verrà esaminata la giurisprudenza in materia avendo riguardo ad evidenziare, come già fatto da alcuni precedenti di merito, i limiti entro i quali le pronunce possono essere applicate al caso di specie, caso che si ribadisce concerne la pretesa del docente di vedersi monetizzare le ferie sul presupposto che i 17 giorni dei quali aveva diritto nell'anno docenza non siano, da lui, già stati fruiti durate il periodo di sospensione delle lezioni.
La Corte di Giustizia Europea del 6-11-18 (Cause riunite C-569/16 e C-570/16 - Stadt Wuppertal contro e / ; C- Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
619/16 Sebastian v Land Berlin;
C- 684/2016 Max Planck/Tetsuji Parte_2 Shimizu) ha affermato il diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed il contestuale obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore le ferie retribuite o un'indennita' sostitutiva delle ferie non godute,
Come ha ben evidenziato altro giudice di questo ufficio in fattispecie del tutto analoga (Trib. Milano, dott.ssa Porcelli sentenza emessa all'esito del procedimento 13101/24”:
“ Le pronunce della Corte di Giustizia si riferiscono a fattispecie relative al rifiuto del datore di lavoro di lavoro di versare al lavoratore un'indennita' per le ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro e si riferiscono ad una normativa nazionale che prevede in generale il godimento delle ferie durante l'anno di riferimento e il godimento nell'anno successivo solo in determinati casi o la decadenza per le ferie non godute entro 12 mesi.
Nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia il lavoratore non aveva pacificamente esercitato il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie c'e' una norma che prevede espressamente la fruizione di una parte delle ferie annuali in determinati periodi.
La Corte di Giustizia (sentenza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger v Landa Berlin) afferma che i datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e precisa: “A tal fine, come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è tenuto in particolare, tenuto conto del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, a garantire, in modo concreto e trasparente, che al lavoratore sia effettivamente data la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto, incoraggiandolo, se del caso formalmente, a farlo, informandolo al tempo stesso, in modo preciso e tempestivo, in modo da garantire che tale ferie sia ancora in grado di procurare all'interessato il riposo e il rilassamento ai quali si suppone contribuiscano, che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perdute alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, o alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la risoluzione avvenga durante tale periodo”.
La sentenza in esame conclude quindi “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui implica che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro: tale lavoratore perde, automaticamente e senza previa verifica della questione se il datore di lavoro gli avesse effettivamente consentito, in particolare mediante la fornitura di informazioni sufficienti, di esercitare il suo diritto alle ferie prima della cessazione di tale rapporto, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto in forza del diritto dell'Unione alla data della cessazione di tale rapporto, e, pertanto, il suo diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”.
La Corte di Giustizia non interviene sulle modalita' di determinazione dei periodi di ferie e non vieta la previsione di periodi ferie che non vengano scelti dal lavoratore, ma si limita ad assicurare che il lavoratore sia posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini le sentenze della Corte di Giustizia non affrontano la questione relativa alla possibilita' di prevedere periodi ferie non concordati con il lavoratore e da esse non si puo' ricavare che le ferie si considerano godute solo se siano state richieste dal lavoratore.
La questione affrontata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze indicate in ricorso riguarda la possibilita' di monetizzare le giornate di ferie pacificamente non godute dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e la Corte di Giustizia indica a quali condizioni tale monetizzazione puo' essere esclusa (mancato godimento imputabile al lavoratore).
Nel caso di specie il convenuto non contesta la possibilita' di chiedere la CP_1 corresponsione di un'indennita sostitutiva delle ferie non godute, ma contesta il mancato godimento delle ferie, affermando che “Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Si tratta di due profili diversi: da un lato la sussistenza di giorni di ferie residui non fruiti, dall'altro la possibilita' di ottenere l'indennita' sostitutiva delle ferie.
Solo in relazione ai giorni non fruiti trova applicazione l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui il lavoratore perde il diritto all'indennita' sostitutiva soltanto se sia stato invitato a goderne e se sia stato informato della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia del diritto all'indennita' sostitutiva.
3. Nel caso di specie la tesi del risulta corretta in relazione ai “giorni di CP_1 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: infatti in tali giorni la fruizione delle ferie e' sancita dalla legge e, quindi, e' obbligatoria.
Invece per quanto riguarda i periodi successivi al termine delle lezioni e fino al termine finale del contratto di lavoro , vale dire il 30 giugno, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nelle sentenze citate, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la Suprema Corte è intervenuta sull'argomento: nella ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022 dove ha motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza)”. Sempre al fine di contestualizzare le pronunce emesse sul tema delle ferie degli insegnanti ed al fine di escluderne l'applicabilità a casi diversi da quelli decisi (come, in maniera del tutto condivisibile, ha stabilito il Tribunale di Torino- sentenza emessa all'esito del procedimento RG N. 8384/24 dott.ssa Paliaga) va richiamata la sentenza della Corte Europea del 18 gennaio 2024 causa C-218/22. In quel caso, la controversia riguardava la pretesa di un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012.
“È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere.
Vi è inoltre contrasto tra le parti - ed è questo il vero oggetto del contendere della presente decisione - sul numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione: parte ricorrente afferma di averne goduto in minima parte, mentre il sostiene che ha fruito CP_1 anche del numero di giorni corrispondente alla sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale”.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (e poi in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché
“La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”. Da tali chiare precisazioni (sent. tribunale Torino) derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: “contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.
Nella sentenza n. 16715/24 la Corte ha affermato: “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La fattispecie oggetto di questa come di tutte le altre decisioni della S.C. in materia ha riguardato solo l'automatica collocazione in ferie del docente nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico.
Nella sentenza sopra riportata le conclusioni raggiunte per il suddetto periodo sono state estese, senza ulteriori specificazioni, anche ai periodi di sospensione durante le lezioni e anzi il principio di diritto viene affermato proprio in relazione a tali periodi, quando invece oggetto della controversia era il periodo successivo al termine delle lezioni.
A ciò va aggiunto che le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
“In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
1. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
2. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
3. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
4. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine delle lezioni ed CP_1 il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009
- e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. (Trib. Torino cit.).
Nella sentenza n.28587/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Correttamente il Tribunale di Milano, nella sopra citata sentenza: “Si ribadisce che sospensione delle attivita' scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie.
Inoltre si e' gia' argomentato circa l'assenza di contrasto con la giurisprudenza comunitaria: infatti non si tratta di perdere ferie, e la relativa indennita' sostitutiva, perche' non si e' stati avvertiti degli effetti della mancata richiesta di goderne, ma si tratta di aver gia' in parte goduto delle ferie. Infine effettivamente l'art. 44 del c.c.n.l. prevede una serie di attivita' funzionali all'insegnamento (“attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”), ma esse si possono svolgere appunto, oltre che nei periodi di svolgimento delle lezioni, nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, come indicato dalla Cassazione e come sopra precisato.
Si aggiunga che le attivita' collegiali a cui fa riferimento la Cassazione (scrutini, programmazione ecc.) sono attivita' programmate: ai sensi dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze …”.
L'art. 44 prevede, inoltre, un impegno fino a 40 ore annue per la “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali …” ed un impegno fino 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Non si puo' quindi ritenere che, durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti a tempo determinato debbano rimanere a disposizione e non possano liberamente organizzare il proprio tempo, potendo essere richiamati in servizio”.
Del resto parte ricorrente non deduce di essere stata chiamata a svolgere attivita' funzionali all'insegnamento durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (Trib. Milano cit.)..
Il contenuto delle disposizioni normative applicabili ratione temporis e una puntuale contestualizzazione della giurisprudenza sia interna che europea, contestualizzazione resa necessaria dall'esigenza di non estendere i principi in essa stabiliti a fattispecie fattualmente diverse (pretese relative ai giorni tra il 1 settembre e l'inizio delle scuole o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno) o a momenti storici diversi (prima o dopo il 2013) porta alla conclusione che il diritto alla monetizzazione riguardi solo quei giorni che risultano dalla sottrazione tra i giorni di feri ai quali il docente ha diritto in base al proprio contratto e quelli nei quali, in quanto le lezioni sono sospese, poteva usufruirne.
5. In merito a tale periodo si ritiene vi sia, come ben detto dal Tribunale di Torino una presunzione di godimento delle ferie, presunzione, tuttavia che consente “la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
6. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
7. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
8. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
9. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
10. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
11. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
12. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente. 13. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
14. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
15. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
Per il resto dell'anno, si condivide ancora quanto deciso dal Tribunale di Torino nella già richiamata sentenza:
16. “Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
17. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
18. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
19. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
20. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
21. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
22. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
23. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
24. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
25. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
26. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che
“nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
27. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
28. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Nel caso di specie, la docente ha domandato l'indennità sostitutiva per 19,74 Pt_1 giorni per l'anno 2016-2017, 25,41 per l'anno 2017-2018, 24,46 per l'anno 2018- 2019.
La quantificazione dei giorni di ferie spettanti è contestata.
Il assume che la docente abbia maturato meno giorni di quelli indicati e, CP_1 comunque usufruito di tutti i giorni a sua disposizione.
Più nello specifico:
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
MATURATO 17,08 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
31/10/2016 FERIE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2016 AL 08/01/2017 FERIE GIORNI 11 (vacanze natalizie) 4/03/2017 1 ( ) CP_8 Email_1
DAL 13/04/2017 AL 18/04/2017 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
27/04/2018 E 30/04/2018 GIORNI 2 (sospensione didattica da calendario CP_8 scolastico)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 I.C. “E. DE AMICIS” DI CP_9
(MI)
[...]
CONTRATTO DAL 05/10/2017 AL 30/06/2018
MATURATO 22,42 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
2/11/2017 E 3/11/2017 GIORNI 2 (sospensione didattica da calendario CP_8 scolastico)
DAL 23/12/2017 AL 06/01/2018 FERIE GIORNI 10 (vacanze natalizie)
16/02/2018 E 17/02/2018 GIORNI 2 (carnevale ) CP_8 CP_10
DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
27/04/2018 E 30/04/2018 2 (sospensione didattica da calendario CP_8 scolastico)
La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di due giorni di ferie su propria richiesta, come riferito nel ricorso in epigrafe.
Totale giorni di ferie fruiti 22
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 I.C. ” DI MARCALLO CON CP_11
(MI) CP_9
CONTRATTO DAL 15/10/2018 AL 30/06/2019
MATURATO 21,17 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
2/11/2018 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_8
DAL 22/12/2018 AL 06/01/2019 FERIE GIORNI 10 (vacanze natalizie)
08/03/2019 e 09/03/2019 1 ( ) CP_8 Controparte_12
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
24/04/2019 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_8 La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 4 giorni di ferie su propria richiesta (come da documentazione allegata), oltre ai 2 cui fa riferimento nel ricorso introduttivo.
I conteggi relativi ai giorni maturati e così ricalcolati dal non sono stati CP_1 contestati dalla difesa ricorrente, le cui deduzioni e rilievi hanno riguardato altri profili: anzitutto ha inteso precisato che la sentenza del Tribunale di Torino richiamata dalla sottoscritta anche in precedenti pronunce era stata riformata dalla Corte d'Appello di Torino, circostanza questa della quale non si ha evidenza e che, comunque non risulta supportata da alcuna documentazione.
Inoltre, che nel periodo di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i docenti svolgono attività lavorativa, sicchè non possono essere considerati in ferie.
A tal riguardo, si rimanda a quanto argomentato sul punto ed al fatto che è onere del docente ricorrente provare di essere rimasto a disposizione del dirigente scolastico e non solo di aver preferito svolgere in quei giorni attività che poteva fare in altro momento, prova comunque neppure dedotta e che certo non può essere ricavata da esperienze personali e che non appartengono alla parte che, nel caso di specie, ha promosso il ricorso.
Ancora che non vi è ragione per distinguere tra i giorni di sospensione durante l'anno scolastico ed i giorni tra il 1 settembre e il primo giorno di scuola o tra l'ultimo giorno di scuola ed il 30 giugno in quanto anche in tali periodi non vi sono lezioni.
In proposito si rinvia, nuovamente, a quanto già argomentato e, specificatamente al fatto che, mentre nel periodo nel quale l'attività del docente è destinata alle lezioni e le lezioni sono sospese, lo stesso non è altrimenti tenuto ad essere a disposizione del dirigente scolastico, sicchè, salva prova contraria, deve ritenersi in ferie, non così può dirsi per il periodo precedente all'inizio delle lezioni e successivo alla fine.
In tali intervalli, l'attività del docente non è incentrato sulle lezioni che, infatti, sono o non iniziate o cessate, ma in eventuali altre attività per le quali è tenuto ad essere a disposizione del Dirigente. Tale disponibilità giustifica il fatto che, salva domanda o espressa comunicazione del Dirigente, il docente non può considerarsi in ferie.
Ciò premesso, va detto che, fatti i debiti conti, per l'anno 2017-2018, non residuano giorni di feri, per l'anno 2017-2018, ne residuano 0,42, per l'anno 2018-2019, 3,17.
Quanto all'anno 2018-2019 si conviene con la difesa ricorrente che i giorni richiesti dalla docente a titolo di ferie sono solo due, mentre gli altri due erano stati imputati alle festività soppresse.
Quindi la domanda può essere accolta nei predetti limiti.
Per il resto il ricorso va rigettato. La reciproca parziale soccombenza rende giustificata una parziale compensazione Contr delle spese di lite tra le parti (nella misura di ¾) con condanna del al restante un quarto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Accerta e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2017-2018 per 0,42 giorni, nell'anno 2018-2019, per 3,17 giorni e, per gli effetti, condanna il al pagamento Controparte_1 della relativa indennità secondo il calcolo riportato nel ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-rigetta per il resto;
Contr
-compensa nella misura di ¾ le spese di lite e condanna il al pagamento del restante 1/4 che liquida in € 200 oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano 31 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 marzo 2025
da
Parte_1
Rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio del foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia, via Salvatore Allende, 36/A. ricorrente contro
, in persona del ministro Controparte_1 pro tempore in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. Controparte_4
417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_4 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, Controparte_5
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_4
n.24 Convenuto Oggetto: docenti a tempo determinato, mancata fruizione delle ferie, indennità sostitutiva
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4 marzo 2025, la docente si è rivolta al Tribunale di Milano, Pt_1 quale Giudice del Lavoro, e, convenendo il , ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente precaria con contratti di supplenza sino al 30 giugno negli anni scolastici 2015/16, 2017/18, 2018/19 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 65,61 giorni di ferie maturate e non godute .
3. per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma di Euro 4317,33, oltre interessi e rivalutazione;
4. in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
A tal fine ha dedotto:
-di aver svolto il servizio di docente nei seguenti anni e per i seguenti periodi:
-a.s. 2015/16: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “I.C. TIZIANO TERZANI
– MIIC8E7007” – dal 05/12/2015 al 30/06/2016 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 19,74 Ferie fruite a domanda = 0 Ferie non godute = 19,74.
-a.s. 2017/18: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “I. C. DE AMICIS MARCALLO – MIIC858003” – dal 05/10/2017 al 30/06/2018 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 25,41 Ferie fruite a domanda = 2 Ferie non godute = 23,41.
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “I. C. DE AMICIS MARCALLO – MIIC858003” – dal 15/10/2018 al 30/06/2019 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 24,46 Ferie fruite a domanda = 2 Ferie non godute = 22,46.
Sulla base di tali circostanze di fatto, ha lamentato che la mancata fruizione delle ferie non era riconducibile a una propria scelta consapevole, e, pertanto, ha domandato il ristoro monetario delle giornate non godute. Si è costituito il convenuto che ha contestato il numero delle ferie fruibili, CP_1 il numero di giorni fruiti, in ogni caso il diritto all'indennità sostitutiva.
All'udienza del 12 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha precisato che il primo anno per il quale le ferie erano richieste era l'anno 2016 e 2017 e non 2015-216. Dopo il deposito, da parte del del calendario scolastico e dei giorni richiesti CP_1 dalla docente nonché del contratto di docenza (dal 5 dicembre 2016 al 30 giugno 2017), all'udienza del 31 luglio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa della docente di ottenere la Pt_1 monetizzazione dei giorni di ferie, a suo dire non goduti in corso d'anno e per i quali, quindi, pretende la relativa indennità sostitutiva.
Prima di esaminare la pretesa, appare opportuno ripercorrere la disciplina in materia e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, la materia delle ferie degli insegnanti trovava la propria disciplina negli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007.
L'art 13, comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto.
L'art. 19, comma 2, stabiliva “…le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro è tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Come è evidente, l'art. 19, comma 2, prevedeva due regolare:-la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); -la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. Con l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, la disciplina di cui sopra ha subito una profonda modifica: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
A fronte delle disposizioni antecedenti, l'art. 5 ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, norma peraltro destinata a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola.
A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”.
Lo stesso articolo, al comma 55, ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La soluzione della questione che si è chiamati a decidere e, che si ribadisce, ha ad oggetto il preteso diritto di un docente a termine alla monetizzazione delle ferie non godute dipende soprattutto dall'interpretazione che si ritiene di dare al passaggio normativo che così recita: “n.r.: il divieto di monetizzazione” “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ed, invero, ferma la scelta del legislatore di prevedere per i docenti a termine, diversamente che per quelli di ruolo, la possibilità di una monetizzazione, occorre considerare l'ambito ed il perimetro entro il quale tale diritto possa essere fatto valere.
La norma sopra richiamata stabilisce che il diritto alla monetizzazione vale per quei giorni che residuano dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito usufruirne.
Se il primo dei due termini dell'operazione non necessita di particolare esame in quanto è determinabile sulla base del singolo contratto di docenza, il secondo termine, anche alla luce delle divergenti letture ed interpretazioni, necessita di un esame approfondito.
Ferme le diverse posizioni di cui si darà conto nella presente trattazione, le possibili letture della norma sono, in sintesi due: 1) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni di ferie effettive ovvero chieste dal docente od al quale il docente era invitato a beneficiare con espressa indicazione che in caso di mancato godimento le ferie sarebbero andate perdute senza diritto all'indennità sostitutiva;
2) per differenza tra giorni spettanti e giorni nei quali è consentito fruire deve intendersi i giorni che residuano sottraendo i giorni nei quali il docente poteva ritenersi in ferie perché vi era la sospensione delle lezioni.
Ciò premesso, varie sono state le occasioni nelle quali sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione si sono occupate della questione.
Nel prosieguo verrà esaminata la giurisprudenza in materia avendo riguardo ad evidenziare, come già fatto da alcuni precedenti di merito, i limiti entro i quali le pronunce possono essere applicate al caso di specie, caso che si ribadisce concerne la pretesa del docente di vedersi monetizzare le ferie sul presupposto che i 17 giorni dei quali aveva diritto nell'anno docenza non siano, da lui, già stati fruiti durate il periodo di sospensione delle lezioni.
La Corte di Giustizia Europea del 6-11-18 (Cause riunite C-569/16 e C-570/16 - Stadt Wuppertal contro e / ; C- Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
619/16 Sebastian v Land Berlin;
C- 684/2016 Max Planck/Tetsuji Parte_2 Shimizu) ha affermato il diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed il contestuale obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore le ferie retribuite o un'indennita' sostitutiva delle ferie non godute,
Come ha ben evidenziato altro giudice di questo ufficio in fattispecie del tutto analoga (Trib. Milano, dott.ssa Porcelli sentenza emessa all'esito del procedimento 13101/24”:
“ Le pronunce della Corte di Giustizia si riferiscono a fattispecie relative al rifiuto del datore di lavoro di lavoro di versare al lavoratore un'indennita' per le ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro e si riferiscono ad una normativa nazionale che prevede in generale il godimento delle ferie durante l'anno di riferimento e il godimento nell'anno successivo solo in determinati casi o la decadenza per le ferie non godute entro 12 mesi.
Nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia il lavoratore non aveva pacificamente esercitato il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie c'e' una norma che prevede espressamente la fruizione di una parte delle ferie annuali in determinati periodi.
La Corte di Giustizia (sentenza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger v Landa Berlin) afferma che i datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e precisa: “A tal fine, come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è tenuto in particolare, tenuto conto del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, a garantire, in modo concreto e trasparente, che al lavoratore sia effettivamente data la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto, incoraggiandolo, se del caso formalmente, a farlo, informandolo al tempo stesso, in modo preciso e tempestivo, in modo da garantire che tale ferie sia ancora in grado di procurare all'interessato il riposo e il rilassamento ai quali si suppone contribuiscano, che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perdute alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, o alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la risoluzione avvenga durante tale periodo”.
La sentenza in esame conclude quindi “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui implica che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro: tale lavoratore perde, automaticamente e senza previa verifica della questione se il datore di lavoro gli avesse effettivamente consentito, in particolare mediante la fornitura di informazioni sufficienti, di esercitare il suo diritto alle ferie prima della cessazione di tale rapporto, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto in forza del diritto dell'Unione alla data della cessazione di tale rapporto, e, pertanto, il suo diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”.
La Corte di Giustizia non interviene sulle modalita' di determinazione dei periodi di ferie e non vieta la previsione di periodi ferie che non vengano scelti dal lavoratore, ma si limita ad assicurare che il lavoratore sia posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini le sentenze della Corte di Giustizia non affrontano la questione relativa alla possibilita' di prevedere periodi ferie non concordati con il lavoratore e da esse non si puo' ricavare che le ferie si considerano godute solo se siano state richieste dal lavoratore.
La questione affrontata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze indicate in ricorso riguarda la possibilita' di monetizzare le giornate di ferie pacificamente non godute dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e la Corte di Giustizia indica a quali condizioni tale monetizzazione puo' essere esclusa (mancato godimento imputabile al lavoratore).
Nel caso di specie il convenuto non contesta la possibilita' di chiedere la CP_1 corresponsione di un'indennita sostitutiva delle ferie non godute, ma contesta il mancato godimento delle ferie, affermando che “Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Si tratta di due profili diversi: da un lato la sussistenza di giorni di ferie residui non fruiti, dall'altro la possibilita' di ottenere l'indennita' sostitutiva delle ferie.
Solo in relazione ai giorni non fruiti trova applicazione l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui il lavoratore perde il diritto all'indennita' sostitutiva soltanto se sia stato invitato a goderne e se sia stato informato della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia del diritto all'indennita' sostitutiva.
3. Nel caso di specie la tesi del risulta corretta in relazione ai “giorni di CP_1 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: infatti in tali giorni la fruizione delle ferie e' sancita dalla legge e, quindi, e' obbligatoria.
Invece per quanto riguarda i periodi successivi al termine delle lezioni e fino al termine finale del contratto di lavoro , vale dire il 30 giugno, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nelle sentenze citate, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la Suprema Corte è intervenuta sull'argomento: nella ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022 dove ha motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza)”. Sempre al fine di contestualizzare le pronunce emesse sul tema delle ferie degli insegnanti ed al fine di escluderne l'applicabilità a casi diversi da quelli decisi (come, in maniera del tutto condivisibile, ha stabilito il Tribunale di Torino- sentenza emessa all'esito del procedimento RG N. 8384/24 dott.ssa Paliaga) va richiamata la sentenza della Corte Europea del 18 gennaio 2024 causa C-218/22. In quel caso, la controversia riguardava la pretesa di un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012.
“È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere.
Vi è inoltre contrasto tra le parti - ed è questo il vero oggetto del contendere della presente decisione - sul numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione: parte ricorrente afferma di averne goduto in minima parte, mentre il sostiene che ha fruito CP_1 anche del numero di giorni corrispondente alla sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale”.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (e poi in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché
“La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”. Da tali chiare precisazioni (sent. tribunale Torino) derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: “contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.
Nella sentenza n. 16715/24 la Corte ha affermato: “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La fattispecie oggetto di questa come di tutte le altre decisioni della S.C. in materia ha riguardato solo l'automatica collocazione in ferie del docente nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico.
Nella sentenza sopra riportata le conclusioni raggiunte per il suddetto periodo sono state estese, senza ulteriori specificazioni, anche ai periodi di sospensione durante le lezioni e anzi il principio di diritto viene affermato proprio in relazione a tali periodi, quando invece oggetto della controversia era il periodo successivo al termine delle lezioni.
A ciò va aggiunto che le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
“In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
1. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
2. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
3. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
4. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine delle lezioni ed CP_1 il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009
- e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. (Trib. Torino cit.).
Nella sentenza n.28587/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Correttamente il Tribunale di Milano, nella sopra citata sentenza: “Si ribadisce che sospensione delle attivita' scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie.
Inoltre si e' gia' argomentato circa l'assenza di contrasto con la giurisprudenza comunitaria: infatti non si tratta di perdere ferie, e la relativa indennita' sostitutiva, perche' non si e' stati avvertiti degli effetti della mancata richiesta di goderne, ma si tratta di aver gia' in parte goduto delle ferie. Infine effettivamente l'art. 44 del c.c.n.l. prevede una serie di attivita' funzionali all'insegnamento (“attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”), ma esse si possono svolgere appunto, oltre che nei periodi di svolgimento delle lezioni, nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, come indicato dalla Cassazione e come sopra precisato.
Si aggiunga che le attivita' collegiali a cui fa riferimento la Cassazione (scrutini, programmazione ecc.) sono attivita' programmate: ai sensi dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze …”.
L'art. 44 prevede, inoltre, un impegno fino a 40 ore annue per la “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali …” ed un impegno fino 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Non si puo' quindi ritenere che, durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti a tempo determinato debbano rimanere a disposizione e non possano liberamente organizzare il proprio tempo, potendo essere richiamati in servizio”.
Del resto parte ricorrente non deduce di essere stata chiamata a svolgere attivita' funzionali all'insegnamento durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” (Trib. Milano cit.)..
Il contenuto delle disposizioni normative applicabili ratione temporis e una puntuale contestualizzazione della giurisprudenza sia interna che europea, contestualizzazione resa necessaria dall'esigenza di non estendere i principi in essa stabiliti a fattispecie fattualmente diverse (pretese relative ai giorni tra il 1 settembre e l'inizio delle scuole o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno) o a momenti storici diversi (prima o dopo il 2013) porta alla conclusione che il diritto alla monetizzazione riguardi solo quei giorni che risultano dalla sottrazione tra i giorni di feri ai quali il docente ha diritto in base al proprio contratto e quelli nei quali, in quanto le lezioni sono sospese, poteva usufruirne.
5. In merito a tale periodo si ritiene vi sia, come ben detto dal Tribunale di Torino una presunzione di godimento delle ferie, presunzione, tuttavia che consente “la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
6. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
7. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
8. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
9. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
10. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
11. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
12. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente. 13. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
14. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
15. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
Per il resto dell'anno, si condivide ancora quanto deciso dal Tribunale di Torino nella già richiamata sentenza:
16. “Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
17. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
18. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
19. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
20. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
21. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
22. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
23. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
24. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
25. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
26. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che
“nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
27. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
28. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Nel caso di specie, la docente ha domandato l'indennità sostitutiva per 19,74 Pt_1 giorni per l'anno 2016-2017, 25,41 per l'anno 2017-2018, 24,46 per l'anno 2018- 2019.
La quantificazione dei giorni di ferie spettanti è contestata.
Il assume che la docente abbia maturato meno giorni di quelli indicati e, CP_1 comunque usufruito di tutti i giorni a sua disposizione.
Più nello specifico:
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
MATURATO 17,08 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
31/10/2016 FERIE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
DAL 23/12/2016 AL 08/01/2017 FERIE GIORNI 11 (vacanze natalizie) 4/03/2017 1 ( ) CP_8 Email_1
DAL 13/04/2017 AL 18/04/2017 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
27/04/2018 E 30/04/2018 GIORNI 2 (sospensione didattica da calendario CP_8 scolastico)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 I.C. “E. DE AMICIS” DI CP_9
(MI)
[...]
CONTRATTO DAL 05/10/2017 AL 30/06/2018
MATURATO 22,42 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
2/11/2017 E 3/11/2017 GIORNI 2 (sospensione didattica da calendario CP_8 scolastico)
DAL 23/12/2017 AL 06/01/2018 FERIE GIORNI 10 (vacanze natalizie)
16/02/2018 E 17/02/2018 GIORNI 2 (carnevale ) CP_8 CP_10
DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
27/04/2018 E 30/04/2018 2 (sospensione didattica da calendario CP_8 scolastico)
La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di due giorni di ferie su propria richiesta, come riferito nel ricorso in epigrafe.
Totale giorni di ferie fruiti 22
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 I.C. ” DI MARCALLO CON CP_11
(MI) CP_9
CONTRATTO DAL 15/10/2018 AL 30/06/2019
MATURATO 21,17 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
2/11/2018 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_8
DAL 22/12/2018 AL 06/01/2019 FERIE GIORNI 10 (vacanze natalizie)
08/03/2019 e 09/03/2019 1 ( ) CP_8 Controparte_12
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
24/04/2019 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_8 La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 4 giorni di ferie su propria richiesta (come da documentazione allegata), oltre ai 2 cui fa riferimento nel ricorso introduttivo.
I conteggi relativi ai giorni maturati e così ricalcolati dal non sono stati CP_1 contestati dalla difesa ricorrente, le cui deduzioni e rilievi hanno riguardato altri profili: anzitutto ha inteso precisato che la sentenza del Tribunale di Torino richiamata dalla sottoscritta anche in precedenti pronunce era stata riformata dalla Corte d'Appello di Torino, circostanza questa della quale non si ha evidenza e che, comunque non risulta supportata da alcuna documentazione.
Inoltre, che nel periodo di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i docenti svolgono attività lavorativa, sicchè non possono essere considerati in ferie.
A tal riguardo, si rimanda a quanto argomentato sul punto ed al fatto che è onere del docente ricorrente provare di essere rimasto a disposizione del dirigente scolastico e non solo di aver preferito svolgere in quei giorni attività che poteva fare in altro momento, prova comunque neppure dedotta e che certo non può essere ricavata da esperienze personali e che non appartengono alla parte che, nel caso di specie, ha promosso il ricorso.
Ancora che non vi è ragione per distinguere tra i giorni di sospensione durante l'anno scolastico ed i giorni tra il 1 settembre e il primo giorno di scuola o tra l'ultimo giorno di scuola ed il 30 giugno in quanto anche in tali periodi non vi sono lezioni.
In proposito si rinvia, nuovamente, a quanto già argomentato e, specificatamente al fatto che, mentre nel periodo nel quale l'attività del docente è destinata alle lezioni e le lezioni sono sospese, lo stesso non è altrimenti tenuto ad essere a disposizione del dirigente scolastico, sicchè, salva prova contraria, deve ritenersi in ferie, non così può dirsi per il periodo precedente all'inizio delle lezioni e successivo alla fine.
In tali intervalli, l'attività del docente non è incentrato sulle lezioni che, infatti, sono o non iniziate o cessate, ma in eventuali altre attività per le quali è tenuto ad essere a disposizione del Dirigente. Tale disponibilità giustifica il fatto che, salva domanda o espressa comunicazione del Dirigente, il docente non può considerarsi in ferie.
Ciò premesso, va detto che, fatti i debiti conti, per l'anno 2017-2018, non residuano giorni di feri, per l'anno 2017-2018, ne residuano 0,42, per l'anno 2018-2019, 3,17.
Quanto all'anno 2018-2019 si conviene con la difesa ricorrente che i giorni richiesti dalla docente a titolo di ferie sono solo due, mentre gli altri due erano stati imputati alle festività soppresse.
Quindi la domanda può essere accolta nei predetti limiti.
Per il resto il ricorso va rigettato. La reciproca parziale soccombenza rende giustificata una parziale compensazione Contr delle spese di lite tra le parti (nella misura di ¾) con condanna del al restante un quarto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Accerta e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2017-2018 per 0,42 giorni, nell'anno 2018-2019, per 3,17 giorni e, per gli effetti, condanna il al pagamento Controparte_1 della relativa indennità secondo il calcolo riportato nel ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-rigetta per il resto;
Contr
-compensa nella misura di ¾ le spese di lite e condanna il al pagamento del restante 1/4 che liquida in € 200 oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano 31 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Sara Manuela Moglia