Versione
20 agosto 1997
20 agosto 1997
Art. 7. Decadenza, dimissioni e revoca 1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. In ogni momento il presidente del tribunale puo' proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.
3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.
4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del ministro di Grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. In ogni momento il presidente del tribunale puo' proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.
3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.
4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del ministro di Grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/04/2024, n. 3817Provvedimento: Pubblicato il 26/04/2024 N. 03817/2024REG.PROV.COLL. N. 05324/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5324 del 2021, proposto dalla dottoressa IN UM, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro FI AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna e Rita Scopa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , …Leggi di più...
- annullamento graduatoria concorso·
- collaborazione didattica·
- art. 3 legge 197/1976·
- comprovata attività di insegnamento·
- requisiti di forma per certificati·
- legittima aspettativa·
- principio di soccombenza·
- concorso pubblico per posti notarili·
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- giudici onorari aggregati·
- valutazione titoli concorsuali·
- eccesso di potere·
- insegnamento universitario·
- motivazione delle decisioni giudiziarie