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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4125/2023, promossa con ricorso depositato in data 07/10/2023 da
[...] con avv. ANDREA DIROMA, nei confronti di , con avv. MARCO MAROCCO;
Pt_1 CP_1
- i quali, in data 27 luglio 2010 contraevano matrimonio a Khouribga, in Marocco;
il matrimonio era trascritto presso il Comune di Trieste nel 2019 con Atto N. 570 parte II serie C;
- dalla loro unione nascevano i figli il 3 giugno 2011, e , il 28 ottobre 2012; Persona_1 Persona_2
- trasferitisi in Italia nel 2012, i coniugi si stabilivano a Trieste.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale, con ricorso ex artt. 473 bis 12, 473 bis 49 e 473 bis 15 c.p.c., al fine di Parte_1 sentir pronunciare la separazione dal coniuge, e poi il divorzio, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, affido congiunto dei figli e loro collocamento prevalente presso di sé, con contribuzione al mantenimento degli stessi a carico del padre:
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, , non opponendosi alla pronuncia della separazione e dello scioglimento CP_1 del matrimonio, ha però proposto un diverso assetto riguardo agli altri aspetti.
Disposta in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Giudice delegato ha poi sentito Per_ le parti, conferito incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali e sentito la minore .
Successivamente, le parti hanno riferito di aver intrapreso un serio tentativo di riconciliazione, il quale ha avuto esito positivo;
infatti, i coniugi hanno ripreso a vivere assieme nella casa familiare, si occupano congiuntamente dei figli minori e non hanno più interesse a percorrere la strada della separazione personale. Inoltre, anche il procedimento penale sub R.G.N.R. 662/2024, pendente dinnanzi al Tribunale di Trieste a carico del sig.
pagina 1 di 2 , si è concluso in data 20.02.2025 con sentenza di non doversi procedere a seguito dell'intervenuta CP_1 remissione della querela da parte della sig.ra Pt_1
Pertanto, i coniugi, rappresentando l'opportunità di dichiarare cessata la materia del contendere, fermi eventuali ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minori, attesa la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale Comunale, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“- dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio;
- in virtù dell'epilogo consensuale del procedimento, compensare le spese di lite fra le parti”.
Ciò posto, non può che prendersi atto dell'avvenuta riconciliazione e del conseguente venir meno dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul vincolo.
Tuttavia, le criticità emerse riguardo alla gestione dei due figli minori consigliano la prosecuzione del già disposto intervento dei Servizi per monitoraggio sul nucleo e sull'andamento dei rapporti tra genitori e figli.
Le spese vanno compensate, come pure richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di procedura. dispone la prosecuzione del già disposto intervento dei Servizi per monitoraggio sul nucleo e sull'andamento dei rapporti tra genitori e figli.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, compresa la comunicazione ai Servizi Sociali.
Così deciso in Trieste, il 28/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4125/2023, promossa con ricorso depositato in data 07/10/2023 da
[...] con avv. ANDREA DIROMA, nei confronti di , con avv. MARCO MAROCCO;
Pt_1 CP_1
- i quali, in data 27 luglio 2010 contraevano matrimonio a Khouribga, in Marocco;
il matrimonio era trascritto presso il Comune di Trieste nel 2019 con Atto N. 570 parte II serie C;
- dalla loro unione nascevano i figli il 3 giugno 2011, e , il 28 ottobre 2012; Persona_1 Persona_2
- trasferitisi in Italia nel 2012, i coniugi si stabilivano a Trieste.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale, con ricorso ex artt. 473 bis 12, 473 bis 49 e 473 bis 15 c.p.c., al fine di Parte_1 sentir pronunciare la separazione dal coniuge, e poi il divorzio, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, affido congiunto dei figli e loro collocamento prevalente presso di sé, con contribuzione al mantenimento degli stessi a carico del padre:
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, , non opponendosi alla pronuncia della separazione e dello scioglimento CP_1 del matrimonio, ha però proposto un diverso assetto riguardo agli altri aspetti.
Disposta in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Giudice delegato ha poi sentito Per_ le parti, conferito incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali e sentito la minore .
Successivamente, le parti hanno riferito di aver intrapreso un serio tentativo di riconciliazione, il quale ha avuto esito positivo;
infatti, i coniugi hanno ripreso a vivere assieme nella casa familiare, si occupano congiuntamente dei figli minori e non hanno più interesse a percorrere la strada della separazione personale. Inoltre, anche il procedimento penale sub R.G.N.R. 662/2024, pendente dinnanzi al Tribunale di Trieste a carico del sig.
pagina 1 di 2 , si è concluso in data 20.02.2025 con sentenza di non doversi procedere a seguito dell'intervenuta CP_1 remissione della querela da parte della sig.ra Pt_1
Pertanto, i coniugi, rappresentando l'opportunità di dichiarare cessata la materia del contendere, fermi eventuali ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minori, attesa la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale Comunale, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“- dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio;
- in virtù dell'epilogo consensuale del procedimento, compensare le spese di lite fra le parti”.
Ciò posto, non può che prendersi atto dell'avvenuta riconciliazione e del conseguente venir meno dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul vincolo.
Tuttavia, le criticità emerse riguardo alla gestione dei due figli minori consigliano la prosecuzione del già disposto intervento dei Servizi per monitoraggio sul nucleo e sull'andamento dei rapporti tra genitori e figli.
Le spese vanno compensate, come pure richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di procedura. dispone la prosecuzione del già disposto intervento dei Servizi per monitoraggio sul nucleo e sull'andamento dei rapporti tra genitori e figli.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, compresa la comunicazione ai Servizi Sociali.
Così deciso in Trieste, il 28/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2