TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 22818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 22818/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VALLAROLO ENRICO, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti SANTORO MASSIMO e SANTORO Controparte_1
LUDOVICA in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente
Come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 19.06.2025
Per il PM:
“visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.12.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dapprima con sentenza n. 902/20 del
17.02.2020, salvo poi essere modificate con decreto n. 16458/22 del 15.11.2022. In particolare, il ricorrente ha domandato, formulando anche istanze istruttorie, la revoca del contributo al mantenimento (pari a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) posto a suo carico e favore del figlio . CP_1
Con decreto del 16.01.2024, il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
20.05.2025.
Si è costituito in giudizio , chiedendo rigettarsi la domanda di revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente e, di conseguenza, accettarsi il proprio diritto a percepire la differenza tra l'assegno di mantenimento corrisposto e quello rivalutato, a far data da febbraio 2023 sino al dicembre 2024.
All'udienza del 20.05.2025, il Giudice, data la sussistenza di trattative, rinviava per medesimi incombenti al 19.06.2025.
All'udienza del 19.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo dalle parti raggiunto in sede di udienza, nulla ostandovi in fatto e in diritto all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento a carico del signor a Parte_1 favore del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2025: Controparte_1 DISPONE la corresponsione a carico del signor a favore del figlio Parte_1 CP_1
della cifra di 5.000 (cinquemila euro), una tantum, da versarsi entro il 5 luglio 2025
[...] mediante accredito su C/c che verrà indicato a cura del beneficiario.
DICHIARA compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18/7/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 22818/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VALLAROLO ENRICO, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti SANTORO MASSIMO e SANTORO Controparte_1
LUDOVICA in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente
Come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 19.06.2025
Per il PM:
“visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.12.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dapprima con sentenza n. 902/20 del
17.02.2020, salvo poi essere modificate con decreto n. 16458/22 del 15.11.2022. In particolare, il ricorrente ha domandato, formulando anche istanze istruttorie, la revoca del contributo al mantenimento (pari a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) posto a suo carico e favore del figlio . CP_1
Con decreto del 16.01.2024, il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
20.05.2025.
Si è costituito in giudizio , chiedendo rigettarsi la domanda di revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente e, di conseguenza, accettarsi il proprio diritto a percepire la differenza tra l'assegno di mantenimento corrisposto e quello rivalutato, a far data da febbraio 2023 sino al dicembre 2024.
All'udienza del 20.05.2025, il Giudice, data la sussistenza di trattative, rinviava per medesimi incombenti al 19.06.2025.
All'udienza del 19.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo dalle parti raggiunto in sede di udienza, nulla ostandovi in fatto e in diritto all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento a carico del signor a Parte_1 favore del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2025: Controparte_1 DISPONE la corresponsione a carico del signor a favore del figlio Parte_1 CP_1
della cifra di 5.000 (cinquemila euro), una tantum, da versarsi entro il 5 luglio 2025
[...] mediante accredito su C/c che verrà indicato a cura del beneficiario.
DICHIARA compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18/7/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento