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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3845/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1 MACHERIO al viale Regina Margherita, 12 rappresentata e difesa dall'Avvocato Valeria Pecoraro (CF. ), del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2 sito in Monza alla Via Italia, 46 come da mandato telematico in calce al ricorso;
per le comunicazioni e gli avvisi si indicano i seguenti recapiti pec: e fax 039.322521 Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
Margherita, 12
RESISTENTE CONTUMACE
Con la chiamata in giudizio di
C.F. nata il [...] residente in Macherio Controparte_2 C.F._4 via Luciano Manara 2
CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
pagina 1 di 5 In via principale e nel merito:
Pronunciare, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monza in data 04.10.2003 tra la Signora e Parte_1 il Signor ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_1 all'annotazione della relativa sentenza, con pronuncia immediata sullo “status”, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto della ricorrente ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status”
Stabilire a carico del signor un obbligo di mantenimento mensile in favore della figlia CP_1 maggiorenne di euro 500,00 mensili ovvero quella somma maggiore o minore che sarà Per_1 ritenuta di giustizia, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Monza, da intendersi quivi integralmente richiamato;
Stabilire con decreto che il contributo a titolo di assegno di mantenimento mensile per la figlia gravi, stante il perdurante inadempimento paterno, sulla nonna paterna Per_1 CP_2
oltre il rimborso delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Monza, da
[...] intendersi quivi integralmente richiamato, nell'interesse della nipote;
Per_1
Stabilire altresì il pagamento diretto da parte dell' nei confronti della ricorrente;
CP_3
In ogni caso
Con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 22.12.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
In sede di separazione consensuale le parti hanno concordato un contributo di euro 100 mensili a carico del padre per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1 pagina 2 di 5 come da protocollo di questo Tribunale e che la casa coniugale rimanesse al marito, in quanto di sua esclusiva proprietà.
Hanno suddiviso i conti correnti ( sul conto corrente risultano versati dal marito in data
31.1.2023 euro 18.622) e i box che avevano in comproprietà. All'udienza del 4.12.2024 la ricorrente ha dichiarato:
“Mio marito non lavora e non versa nulla, è a conoscenza del procedimento, mi ha detto che non avrebbe preso l'avvocato e non si sarebbe presentato. Il conto con sua mamma è cointestato.
Mio marito lavorava come caporeparto della salumeria al Carrefour, poi l'hanno lasciato a casa, aveva il vizio del gioco e dell'alcool. Poi ha fatto un altro lavoretto, e nulla più. Mia suocera percepisce una pensione e adesso percepisce anche la reversibilità del marito, morto a febbraio 2024. La casa ove vivono loro era cointestata ai miei suoceri e presumo che sia caduta in successione. Una volta la nonna ha chiamato , dicendole che il papà Per_1 aveva prelevato dei soldi dal conto e lei era a casa senza cibo, al che è andata dalla Per_1 nonna. Non conosco l'ammontare della pensione di mia suocera.
ha iniziato l'università, il corso di mediazione linguistica a Como. Ho già pagato la Per_1 prima retta di euro 300 circa, adesso devo pagare anche la seconda. Ha utilizzato il bonus cultura per pagare i libri.” La ricorrente ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 1.539 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari risultante dalla Cu 2023, vive con i genitori.
Ha dichiarato che il marito non lavora e non versa nulla a titolo di contributo al mantenimento della figlia nata in data [...], oggi maggiorenne sebbene non Per_1 autosufficiente. Percepisce l'assegno unico familiare per la figlia, pari ad euro 120 mensili nel 2023. In considerazione del fatto che sono aumentate le esigenze della figlia e che il marito ha piena capacità lavorativa del tutto compatibili con l'età, il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal mese di maggio 2025. III. La ricorrente ha chiesto che sia posto un contributo a carico della nonna paterna, stante il perdurante inadempimento del padre. percepisce pensione di anzianità per euro 1.154 mensili e pensione di Controparte_2 reversibilità per euro 779 per 13 mensilità, pari a circa euro 2.000 mensili come si evince dalla documentazione trasmessa dall' . CP_3
Il contributo a carico della nonna paterna viene stabilito in via alternativa rispetto a quello del padre, in caso di inadempimento di quest'ultimo, come da dispositivo, in misura inferiore a quello del padre, in quanto la nonna, data l'età, vive di pensione e deve poter provvedere al proprio mantenimento e alle esigenze connesse all'età in modo adeguato. IV. In caso di inadempimento da parte di la ricorrente potrà procedere ai Controparte_2 sensi dell'art. 473bis.37 c.p.c. V. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, per la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 5 dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 4.10.2003 in MONZA (trascritto al nr. 224 parte
[...] Parte_1
II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2003); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONZA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Pone a carico di l'importo di euro 300, da versarsi con decorrenza Controparte_1 dal mese di maggio 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero pagina 4 di 5 successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
IV. Pone a carico di 'obbligo di versare, in caso di inadempimento da Controparte_2 parte di e in via alternativa, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della nipote , l'importo di euro 200 mensili;
Per_1
V. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 8.5.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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