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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4302/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
-Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 IR - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 4 CF_Difensore 4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1458/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190018166384000 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190018166384000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190018166384000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente ha lamentato l'illegittimità del ruolo emesso dal
Consorzio di Bonifica di IR, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, l'infondatezza della pretesa, la violazione dell'art. 37, comma 5, dello Statuto del Consorzio di
Bonifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa per l'anno 2014 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio si è costituito insistendo sul proprio operato.
Affermava la Corte adita:
"La Commissione osserva che il Consorzio di Bonifica di IR opera in base alla disciplina contenuta nella L. R. 25.05.1995 n. 45 ed è un'Ente Pubblico Economico che si occupa della "...conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, utilizzazione e tutela delle acque". Provvede alla manutenzione, alla custodia delle opere irrigue e degli immobili nonché alla gestione dei servizi amministrativi. Per fare ciò e per tutti i compiti che è chiamato ad espletare sopporta oneri che non possono essere coperti dai contributi regionali e pertanto in applicazione dell'art. 21 del R.D. 13.02.1933 n. 215 esercita il proprio potere impositivo al fine di coprire le spese e le attività che è chiamato a svolgere. Ai sensi dell'art. 2 della L. R. 45/95 i consorzi di bonifica intervengono:
a) nelle opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui;
b) nelle opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai c) nelle opere di salvaguardia ambientale e di risanamento per la tutela dello spazio rurale nonché la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario. Sulla base di quanto rilevato e ritenuto che i terreni rientrano nella competenza territoriale del Consorzio di Bonifica di IR e che ottengono i benefici
(irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario) garantiti dal Consorzio. Nel caso in esame non sussiste la prescrizione eccepita per il contributo relativo all'anno 2014 tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione (Cfr. Cass. Ordinanza 22.09.2021; Cass. 23.02.2010 n. 4283) che ha precisato come il termine di prescrizione dei contributi consortili è quinquennale in quanto si tratta di "prestazioni periodiche" assimilabili ai tributi locali ed il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo preteso dal Consorzio di Bonifica. Pertanto la notifica effettuata il 14.10.2019 è tempestiva e va confermata. Non sussiste l'eccepito difetto di motivazione in quanto la cartella impugnata contiene gli elementi essenziali necessari al contribuente per conoscere le ragioni della pretesa.
Infine l'eccepita violazione dell'art. 37, comma 5, dello Statuto del Consorzio di bonifica non è riconducibile all'oggetto della giurisdizione tributaria come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546. Pertanto il ricorso va respinto e va, quindi, confermata l'opposta cartella di pagamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00."
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il dott. Ricorrente_1 con atto del 29 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Sentenza viziata da omessa o insufficiente motivazione – Motivazione obiettivamente incomprensibile per mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico - Motivazione apparente. Il ricorrente è proprietario del fondo rustico agrumetato sito in Indirizzo_2 territorio del Comune di Carlentini, in catasto Dati_Cat._1, con riferimento al quale, nell'ambito del giudizio di primo grado, è stata eccepita l'insussistenza dei benefici richiesti ai fini della legittimità del potere impositivo esercitato dal Consorzio di
Bonifica 10 di IR. Fatta tale necessaria premessa, si rileva che la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione si presenta viziata da omessa e/o insufficiente motivazione sotto plurimi aspetti. In primo luogo, si eccepisce che la decisione in esame presenta una motivazione obiettivamente incomprensibile per mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico. A pag. 2, infatti, il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le competenze che la legge attribuisce al Consorzio di Bonifica, così conclude: "Sulla base di quanto rilevato e ritenuto che i terreni rientrano nella competenza territoriale del Consorzio di Bonifica di
IR e che ottengono i benefici (irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario) garantito dal Consorzio.
Nel caso in esame non sussiste la prescrizione eccepita per il contributo relativo all'anno 2004 tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione...".Il sopra riportato periodo si appalesa incompleto e dallo stesso non è dato comprendere l'iter logico giuridico che avrebbe condotto la Commissione Tributaria Provinciale al rigetto dell'eccezione sollevata dal ricorrente relativa all'insussistenza dei benefici prescritti dalla legge ai fini della legittimità dell'imposizione tributaria per cui è causa. Peraltro, si evidenzia altresì che la circostanza paventata dal suindicato periodo secondo cui i terreni del dott. Ric. _1 otterrebbero i benefici garantiti dal Consorzio quali ad esempio l'irrigazione, è stata smentita nell'ambito del giudizio di primo grado dalla documentazione prodotta dalla difesa del Consorzio medesimo, ma non presa in esame dal Giudice di prime cure. A tal riguardo occorre evidenziare che, in data 30.11.2020, il Consorzio di Bonifica 10 di
IR ha prodotto in giudizio la nota prot. n. 1405 del 03.08.2020 a firma del Dirigente dell'Area Agraria-
Irrigazione dott. Agr. Nominativo_1, con la quale il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale aveva proposto al Consorzio di Bonifica 10 di IR lo sgravio da adottare a seguito diaccertamenti tecnici relativamente al terreno di proprietà del dott. Ricorrente_1 in ordine alle somme pretese a titolo di "Ruolo Istituzionale" per l'anno 2017, dallo stesso quantificate in € 6.479,15, per la seguente motivazione "FONDO NON SERVITO
DA RETE CONSORTILE IN ESERCIZIO". Alla luce di quanto rappresentato in seno alla citata nota, veniva quindi disposto lo sgravio della predetta somma (€ 6.479,15). Non pare dubbio che il contenuto della predetta nota prot. n. 1405 fosse fondamentale ai fini della decisione del giudizio, atteso che in seno alla medesima veniva confermato quanto eccepito dal ricorrente in ordine alla inesistenza dei benefici de quibus (eccezione supportata dalla perizia di parte redatta dal geom. Nominativo_2). Erroneità della sentenza per mancata e/
o erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente.
Senza recesso alcuno dalla superiore preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata, in ogni caso, si eccepisce l'erroneità della sentenza appellata per mancata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente. Richiamando quanto sopra già rappresentato, si rileva che la Commissione Tributaria Provinciale di IR ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Ric._1 senza aver preso in esame la summenzionata nota prot. n. 1405 del 03.08.2020 a firma del
Dirigente dell'Area Agraria-Irrigazione dott. Agr. Nominativo_1, prodotta da controparte in data 30.11.2020, che comprovava la fondatezza delle eccezioni sollevata dal ricorrente relativamente alla carenza dei benefici legittimanti il potere impositivo esercitato dal Consorzio di Bonifica 10 di IR. Si ribadisce a tal riguardo che, qualora il Giudice di prime cure avesse attenzionato la predetta nota prot. n. 1405, avrebbe certamente riscontrato la fondatezza dell'eccezione mossa dal ricorrente, con consequenziale annullamento della cartella di pagamento impugnata per insussistenza dei benefici de quibus, quantomeno con riferimento all'anno 2017, oggetto del provvedimento di sgravio. Priva di esame è rimasta altresì la richiesta, formulata dal dott. Ric. 1 in seno alla memoria illustrativa depositata il 02.12.2021, di nomina di CTU ex art. 7 D.Lgs.
546/1992, qualora la Commissione Tributaria di primo grado avesse ritenuto necessario accertare quanto comprovato da CTP, affinché fosse verificata l'assenza di impianti di irrigazione idonei ad apportare benefici all'immobile de quo anche con riferimento ai periodi di contribuzione impugnati, rimasti esclusi dal provvedimento di sgravio (anno 2014 ed anno 2015). Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'insussistenza dell'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il dott. Ric. _1 aveva eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Specificatamente, il ricorrente faceva valere l'illegittimità della cartella di pagamento impugnato per palese violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 atteso che, dalla stessa, non era dato comprendere come fosse stato liquidato l'ammontare del contributo preteso. La cartella di pagamento de qua, infatti, si limitava a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di cui avrebbe beneficiato l'immobile da cui si era generata la spesa, il totale lordo della spesa sostenuta, la quota parte (al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell'ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale (divisore) della platea degli immobili assoggettati alla contribuzione da ripartire, la quota parte (dividendo) a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha condannato il dott. Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1458/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IR sez. 1 e depositata il 05 Aprile 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Consorzio di Bonifica 10 IR che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
I terreni dell'odierno appellante, ricadono all'interno del comprensorio irriguo Comune di Carlentini al Dati_Cat._1 lotto irriguo denominato "Denom._1" servite dagli idranti dipendenti dalla cabina comiziale Num. _1
. Agli atti d'ufficio, risulta che la predetta aria di pertinenza, è stata oggetto di regolare manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al fine di garantire una corretta e funzionale distribuzione irrigua e pertanto, il servizio è stato regolarmente reso nelle stagioni irrigue di riferimento 2014-2015, eccezion fatta per l'anno
2017. E', quindi, privo di pregio giuridico, la richiesta dell'odierno appellante, il quale, chiede, attraverso una specie di "generalizzata sanatoria", di estendere, nonostante il regolare funzionamento, anche agli anni
2014 e 2015 il predetto riconoscimento di disservizio della rete irrigua. Nel caso di specie, l'odierna ricorrente, sostiene che "tolti i contributi già regolarmente pagati dai consorziati (sulla base del vigente Piano di classifica, sia per l'uso dell'acqua, sia per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue esercizio), il resto delle spese, fruisce della copertura del contributo regionale, che non può riversarsi a carico del coltivatore". La trasformazione del comprensorio consortile da asciutto in irriguo ha comportato una vera e propria "rivoluzione verde" con adozione di nuovi ordinamenti colturali, intensificazione delle attività di trasformazione aziendale dei prodotti agricoli ottenuti, migliore utilizzazione di tutte le moderne acquisizioni del progresso tecnologico, con la risultante di un generale maggior dinamismo produttivo e maggiore remuneratività. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n..215 del 1933 dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova;
spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass 12.11.2014 n. 24070). In tema di contributi consortili per opere di bonifica. ai sensi dell'art. 10 del r.d.l febbraio 1933. n 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque. va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass, 12.11.2014 n. 24070.). Infine, in tema di contributi consortili in favore dei
Consorzi di bonifica operanti nella Regione Sicilia il relativo obbligo non è subordinato alla redazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della legge reg. sicilia n. 45 del 1995
(Cass. 20.3.2009 n. 6827, ibid.: l'art 11del r.d.11 215 del 1933 norma statale applicabile pur in presenza di una competenza esclusiva della Regione, in mancanza di una diversa previsione regionale - consente- ai Consorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti. provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi (CTP SR 3223/16). I consorzi di bonifica (regimazione idraulica, scolo delle acque, irrigazione, realizzazione di acquedotti etc.) costituiscono una funzione pubblica di rilevanza costituzionale (art. 44 della Costituzione). Essi svolgono finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica, alla difesa del suolo, alla tutela e all'uso delle risorse idriche e alla salvaguardia ambientale come precisato anche dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 66 del 24/02/1992.
In sostanza ai Consorzi sono demandate peculiari funzioni che perseguono finalità di natura pubblicistica, indispensabili per la salvaguardia del territorio e che si concretizzano in una serie di interventi diretti all'esecuzione all'esercizio ed alla manutenzione di opere idrauliche con lo scopo di tenere bonificati e difesi i suoli e gestite le risorse idriche per la protezione dell'ambiente. Si tratta di attività complessa per garantire il regolare deflusso delle acque e, di conseguenza, la protezione dei terreni, oltre a realizzare una prevenzione nei confronti delle esondazioni. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali è attribuito, dalla legge statale e regionale il potere-dovere di imporre contributi a carico dei proprietari di fondi ricadenti all'interno del comprensorio. A tal fine esso individua in sede di bilancio preventivo le uscite da sostenere per i fini anzidetto e quindi ripartisce tali costi fra i consorziati ai sensi della L.R. 45/95 e 19/05. Nel caso di specie, si rappresenta, che i contributi richiesti in cartella esattoriale, riguardano esclusivamente l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue. Sono cioè spese dovute dai consorziati, in quanto sostenute dal Consorzio per fornire il servizio idrico. È d'intuibile evidenza, quindi, che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare le determinazioni del Consorzio nelle opportune sedi e non lamentare solo in questa sede un presunto e non provato abuso da parte dell'Ente Impositore. La presenza di tali opere consortili, indipendentemente dal loro discrezionale utilizzo, costituisce un beneficio e diretto di carattere fondiario e determina la classificazione catastale delle particelle interessate, con un evidente incremento di valore del bene. Il
Contributo Consortile per beneficio irriguo, che ha generato le cartelle pagamento di cui il Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento previa sospensione, è stato previsto dal R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 (che resta tuttora la principale fonte normativa dell'attività dei Consorzi di Bonifica) e nasce come prelievo di tipo volontario, funzionale al finanziamento di opere di bonifica e miglioramento fondiario. La cartella è stata adeguatamente confermata - secondo le disposizioni vigenti -. La sentenza è quindi legittima. Al riguardo, diverse CTP, su un ricorso avente il medesimo oggetto (contributi consortili) e le medesime motivazioni
(carenza di motivazione) si sono espresse chiaramente più volte in favore dei Consorzi di bonifica resistenti. La cartella che il Consorzio è tenuto a notificare, è redatta in conformità al modello stabilito. Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, con specifico riferimento alla partita n. 000000001240035410063797 della cartella di pagamento n. 29320190018166384, relativa ai contributi dovuti per l'anno 2017, si eccepisce l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, giacchè è stato disposto lo sgravio integrale dell'originaria somma pari ad € 6.479,00. Conseguentemente, il valore della cartella, ad oggi, è pari ad € 10.088,02 Nel merito, si contesta recisamente l'eccepito vizio di motivazione della cartella di pagamento impugnata. Ed infatti è documentalmente provato che la cartella opposta è stata redatta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e il contribuente, in ogni caso, si è compiutamente difeso nel merito. In buona sostanza, lo stesso è stato nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa impositiva e di proporre ricorso, con la giuridica conseguenza di aver sanato gli eventuali asseriti vizi della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - nel caso di specie analogicamente applicabile - per avere l'atto impositivo raggiunto lo scopo per il quale è stato emesso. Sostiene parte appellante che la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui ha statuito che non ha motivato l'insussistenza dell'eccepita prescrizione in ordine ai contributi dovuti per l'anno 2014. Orbene, sul punto ci limitiamo a menzionare il granitico orientamento giurisprudenziale, da ultimo confluito nella ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022, con cui la Corte di Cassazione ha chiarito in via definitiva che il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica
("equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione") si prescrive in dieci anni. Come notorio, ai sensi del D.P.R. 602/73 l'Agente della riscossione trae la sua legittimazione dalla consegna del ruolo di riscossione (il titolo esecutivo), essendo invero suo unico compito quello di curare la notifica e la successiva riscossione delle cartelle di pagamento;
e ciò senza discrezionalità alcuna in ordine al credito, trattandosi di pubblico servizio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 14 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n.4066/2022 della medesima
Corte, deducendo identità soggettiva delle parti e stretta connessione oggettiva, in quanto entrambi i procedimenti attengono al pagamento dei medesimi contributi consortili relativi agli anni 2014, 2015 e 2017 per il medesimo fondo. La riunione, tuttavia, costituisce facoltà discrezionale del giudice, da esercitarsi in funzione di esigenze di economia processuale e di coerenza decisionale. Nel caso di specie, il presente giudizio verte su una cartella di pagamento, mentre il procedimento R. G. A.4066/2022 concerne un precedente avviso di pagamento, ancorché riferito alle stesse annualità e allo stesso immobile.
Considerato che:
le cause versano in stato processuale non coincidente;
la decisione di ciascuna controversia è comunque possibile sulla base degli atti e presuppone autonomi accertamenti;
non si ravvisa, allo stato, un concreto rischio di contraddittorietà insanabile di giudicati, potendo, in ipotesi, la successiva pronuncia coordinarsi con quella odierna, questa Corte ritiene di non disporre la riunione, procedendo alla decisione del presente appello autonomamente.
Sulla eccezione di parziale cessazione della materia del contendere (anno 2017), l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ha documentato che, con riferimento alla partita relativa all'anno 2017 (importo originario
€ 6.479,00), è stato disposto lo sgravio integrale, con conseguente riduzione del carico residuo della cartella a € 10.088,02, come risultante dall'estratto di ruolo prodotto in atti. L'appellante nega che sia intervenuto un provvedimento di sgravio "a tutt'oggi" da parte dell'Agente della riscossione;
tuttavia, dagli atti prodotti
(estratto di ruolo aggiornato) emerge l'eliminazione dall'iscrizione a ruolo della partita relativa al 2017. Tale circostanza, verificata documentalmente, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul punto. Ne consegue che, limitamente all'annualità 2017, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese su tale limitato profilo, atteso il carattere non contenzioso dell'intervento di sgravio. Resta, pertanto, oggetto di giudizio la sola pretesa relativa alle annualità 2014 e 2015.
Sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado per motivazione omessa, apparente o incomprensibile, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per motivazione solo apparente e/o obiettivamente incomprensibile, richiamando, in via generale, i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di requisito motivazionale delle pronunce giurisdizionali. In particolare lamenta: il carattere "incompleto" del periodo nel quale la CTP afferma che i terreni del dott. La Via rientrano nella competenza territoriale del Consorzio e ottengono i benefici (irrigazione, bonifica, miglioramento fondiario); la mancata esplicita menzione della nota prot. n.1405 del 03.08.2020 e della richiesta di CTU. L'eccezione non può essere accolta. Va rilevato, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, pur con stile sintetico, espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche essenziali poste a fondamento della decisione: richiama le norme che disciplinano l'attività e i poteri del Consorzio di bonifica;
afferma l'appartenenza del fondo al comprensorio consortile e la riconducibilità del contributo ai benefici assicurati dall'attività di bonifica e irrigazione;
ritiene insussistente la prescrizione decennale in relazione all'anno 2014; esclude il difetto di motivazione della cartella, ritenendo che l'atto contenga gli elementi necessari a consentire al contribuente la comprensione della pretesa. Secondo i consolidati principi in materia, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando questa sia assolutamente mancante ovvero ridotta a formule di stile prive di effettivo contenuto argomentativo, tali da impedire qualsivoglia controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non si richiede, invece, una motivazione analitica su ogni singolo argomento prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, del proprio convincimento su questioni ritenute decisive ai fini del decidere. Nel caso di specie: il decisum è comprensibile: la CTP ha ritenuto la pretesa contributiva legittima, ha escluso la prescrizione e ha ritenuto motivata la cartella;
l'iter logico, sebbene non ampiamente sviluppato, è ricostruibile sulla base del tessuto della decisione e del richiamo alla normativa di riferimento e alla giurisprudenza in materia di contributi consortili;
l'omessa esplicita menzione di un determinato documento (nota prot. n.1405/2020) o di una richiesta istruttoria non integra, di per sé, vizio di motivazione apparente, potendo tali elementi ritenersi implicitamente valutati o ritenuti irrilevanti dal giudice di merito. In particolare, la sentenza non si limita a formule di rito, ma collega la legittimità della pretesa alla riconducibilità del fondo al comprensorio e alla presunta fruizione dei benefici consortili, nonché all'approvazione degli strumenti pianificatori del Consorzio. La circostanza che l'appellante non condivida tale valutazione non trasforma la motivazione in “apparente”; essa costituisce piuttosto oggetto di censura di merito, che sarà esaminata nei paragrafi successivi. Pertanto, la sentenza di primo grado non
è affetta da nullità per difetto di motivazione, e il relativo motivo di appello va respinto.
Sulla dedotta mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'appellante insiste sulla rilevanza decisiva della nota prot. n.1405 del 03.08.2020, con cui il Dirigente dell'Area Agraria-Irrigazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale avrebbe proposto lo sgravio delle somme richieste per l'anno 2017, motivato con la dicitura "FONDO NON SERVITO DA RETE CONSORTILE IN ESERCIZIO", nonché sulla perizia di parte e sulla richiesta di CTU ex art. 7 D. Lgs.546/1992. La censura non è fondata. In via preliminare, va osservato che: la nota prot. n.1405/2020 è riferita specificamente all'annualità 2017, per la quale, come già rilevato, è intervenuto sgravio integrale e dichiarata cessazione della materia del contendere;
tale documento non ha, quindi, incidenza diretta sulla legittimità dei contributi per gli anni 2014 e 2015, che restano in contestazione nel presente giudizio. In ogni caso, anche a voler valorizzare la nota ai fini di un'eventuale valutazione più ampia dei benefici consortili, la stessa: è atto interno/propositivo, proveniente da un diverso ente consortile (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale) che ha formulato una proposta di sgravio, poi recepita;
attesta, per un determinato periodo (2017), l'assenza di rete consortile "in esercizio" o il mancato esercizio irriguo per guasti o rotture, ma non esclude in radice: la sussistenza di opere di bonifica o altre strutture consortili;
la possibilità di benefici indiretti o potenziali sul fondo in relazione ad annualità pregresse;
non contiene disposizioni idonee a travolgere ex se la legittimità dei ruoli relativi agli anni 2014 e 2015, né a smentire l'efficacia del Piano di classifica. Il giudice di primo grado, nel non fare espresso riferimento a tale nota, non ha omesso un fatto decisivo, ma ha implicitamente ritenuto che la stessa non fosse idonea ad inficiare la complessiva legittimità della pretesa contributiva, specie per annualità diverse da quella oggetto di sgravio. Trattasi di valutazione di merito insindacabile in appello se non nei limiti del vizio di motivazione, che, come detto, nella specie non ricorre. Quanto alla richiesta di CTU, l'art. 7 D. Lgs.546/1992 attribuisce al giudice tributario ampi poteri istruttori officiosi, ma non configura un diritto delle parti alla consulenza tecnica. La mancata ammissione di CTU non integra vizio di omessa pronuncia quando il giudice ritenga – anche implicitamente – di disporre già di elementi sufficienti per decidere. Nel caso concreto, la CTP ha ritenuto che, sulla base della normativa consortile e della documentazione disponibile, fosse possibile decidere sulla legittimità dei contributi, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici. Ne consegue che anche il motivo di appello relativo alla asserita mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie deve essere respinto.
Sul dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, il dott. Ric._1 denuncia violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che la cartella contenga solo dati catastali e indicazioni generiche
("quota consortile”, “ruolo istituzionale”), senza indicare: le opere da cui deriva la spesa;
la totale spesa sostenuta, la quota finanziata con contributi pubblici e la quota a carico dei consorziati;
la platea degli immobili consorziati e l'indice applicato al proprio fondo. La censura non è condivisibile. Occorre ricordare che:
1. La cartella di pagamento è atto della riscossione emesso dall'Agente sulla base di un titolo (ruolo) formato dall'ente impositore. Ai fini della motivazione, essa deve contenere gli elementi essenziali per individuare: il debitore;
la causale del credito;
l'ente creditore;
l'importo dovuto e la relativa annualità; l'atto presupposto (ove previsto e nei limiti in cui la legge lo richiede), di regola mediante indicazione della tipologia del credito, del codice tributo, dell'anno di riferimento e dei dati catastali.
2. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il difetto di motivazione della cartella non può essere utilmente dedotto allorché il contribuente abbia comunque piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e sia in grado di contestarli compiutamente, così che l'atto abbia raggiunto lo scopo per cui è stato emesso. Nel caso di specie, risulta: che la cartella, come evidenziato da Agenzia delle Entrate - Riscossione: riporta i dati catastali del fondo;
individua il titolo della pretesa
("contributi consortili" - "ruolo istituzionale"); specifica le annualità di riferimento (2014, 2015, 2017 originariamente); indica il codice tributo e gli importi;
che il contribuente ha impostato la propria difesa esattamente sulla natura consortile dei contributi, contestando: l'esistenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica e irrigazione;
la correttezza del ruolo e del Piano di classifica;
la prescrizione dei crediti;
che la stessa articolazione delle censure in primo e in secondo grado dimostra una piena comprensione sia della natura che del fondamento della pretesa, con conseguente pieno esercizio del diritto di difesa. Non è richiesto,
a pena di nullità della cartella, che in essa siano riportati, in dettaglio: la descrizione analitica di tutte le opere di bonifica;
la specifica ripartizione delle spese complessive, la parte coperta da contributi pubblici e quella ripartibile;
l'elenco integrale della platea consortile e gli indici di contribuenza. Tali elementi attengono al contenuto del Piano di classifica e degli atti generali di approvazione dei ruoli, che sono atti a monte, dei quali il contribuente può prendere conoscenza, ma che non devono essere trasfusi integralmente nella cartella. La motivazione dell'atto di riscossione, in un contesto di imposizione mediante ruolo, può essere adempiuta anche per relationem al ruolo stesso e alla normativa consortile. Sotto altro profilo, deve osservarsi che: l'eventuale incompletezza di indicazioni contabili o di dettaglio nella cartella non ha impedito al contribuente di articolare un ricorso ampio e circostanziato, segno evidente che l'atto ha raggiunto lo scopo informativo;
di conseguenza, anche applicando in via analogica l'art. 156 c. p. c., non può affermarsi la nullità dell'atto per difetto di motivazione, essendo stato in concreto salvaguardato il diritto di difesa. In tale prospettiva, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che "la cartella contiene gli elementi necessari al contribuente per conoscere le ragioni della pretesa", pur non essendo tenuto a riportare analiticamente ogni aspetto tecnico-contabile del riparto consortile. Il motivo di appello sul punto va, pertanto, respinto.
Le difese dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno sottolineato la distinta posizione dell'Agente rispetto all'ente impositore, evidenziando che: la formazione del ruolo, la determinazione del credito e la verifica dell'esistenza dei benefici consortili sono di esclusiva competenza del Consorzio di Bonifica 10 IR;
l'Agente della riscossione si limita a svolgere l'attività di notifica e riscossione sulla base del ruolo consegnato, senza poter sindacare l'an o il quantum del credito;
pertanto, con riferimento ai vizi inerenti al titolo (ruolo, mancanza dei presupposti sostanziali del contributo, difetto di beneficio, ecc. ), l'unico soggetto legittimato a contraddire sarebbe il Consorzio. Tale ricostruzione è conforme al riparto di funzioni delineato dal D. P.
R.602/1973. Tuttavia, nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata sia nei confronti dell'Agente della riscossione che dell'ente impositore;
sotto il profilo processuale, quindi, l'Agente non è del tutto privo di legittimazione passiva, quantomeno: per i vizi formali e propri dell'atto di riscossione (vizi di notifica, errori materiali, vizi di forma della cartella); come parte necessaria nell'ambito del rapporto esattoriale.
Nel caso concreto: l'appellante ha contestato anche il difetto di motivazione dell'atto cartella, profilo che attiene direttamente all'operato dell'Agente; su tali aspetti, Agenzia delle Entrate Riscossione è dunque
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correttamente parte resistente ed ha piena legittimazione. Diversamente, per quanto concerne le questioni attinenti: alla sussistenza o meno dei benefici consortili;
alla correttezza del Piano di classifica e del ruolo;
alla quantificazione della pretesa contributiva in capo al singolo contribuente, la legittimazione sostanziale a contraddire compete al Consorzio di Bonifica 10 IR, nella qualità di ente impositore. Pertanto, pur non potendo accogliersi una declaratoria assoluta di difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, deve riconoscersi che l'onere di difesa sulla fondatezza della pretesa contributiva incombe precipuamente sul Consorzio, come infatti avvenuto. Alla luce di ciò, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate -
Riscossione va parzialmente disattesa, limitatamente ai profili inerenti la forma e la motivazione della cartella, e può considerarsi assorbita per il resto nell'accertata legittimità della pretesa alla luce delle difese svolte dal Consorzio.
L'appellante censura la parte di motivazione della sentenza di primo grado che ha escluso la prescrizione dell'annualità 2014, assumendo che la statuizione sarebbe non adeguatamente giustificata. Dagli atti risulta che: la natura dei contributi di bonifica li rende, sotto il profilo dell'esazione, assimilabili ai tributi erariali;
la giurisprudenza, in via generale, riconduce tali contributi al termine di prescrizione decennale;
nel caso concreto, la cartella oggetto di impugnazione è stata notificata nel 2019 e si riferisce, tra l'altro, all'annualità
2014. In mancanza di ulteriori elementi interruttivi contraddetti dall'appellante, il decorso del termine 2014-
2019 è inferiore al periodo decennale. La valutazione della CTP, che ha escluso la prescrizione, è dunque corretta in diritto e non è efficacemente scalfita dalle censure di appello, che si limitano a criticare la "brevità" della motivazione senza fornire un diverso calcolo del termine o contestare gli atti interruttivi. Il motivo va, pertanto, rigettato.
Sulla statuizione relativa alle spese di primo grado, l'appellante censura la condanna alle spese disposta in primo grado in suo danno, invocando la pretesa infondatezza delle pretese avversarie. Il motivo non merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 15 D. Lgs.546/1992, la regola è quella della soccombenza: le spese seguono la parte che risulta perdente nel giudizio. Nel caso concreto, il contribuente è risultato integralmente soccombente in primo grado, con conseguente legittimità della condanna alle spese in favore del Consorzio.
Non sussistono ragioni per discostarsi da tale principio, non emergendo elementi tali da giustificare una compensazione. Ne consegue che la statuizione sulle spese di primo grado deve essere confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed in euro 1.200,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore del Consorzio
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di Bonifica 10 IR.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4302/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
-Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 IR - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 4 CF_Difensore 4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1458/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190018166384000 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190018166384000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190018166384000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente ha lamentato l'illegittimità del ruolo emesso dal
Consorzio di Bonifica di IR, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, l'infondatezza della pretesa, la violazione dell'art. 37, comma 5, dello Statuto del Consorzio di
Bonifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa per l'anno 2014 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio si è costituito insistendo sul proprio operato.
Affermava la Corte adita:
"La Commissione osserva che il Consorzio di Bonifica di IR opera in base alla disciplina contenuta nella L. R. 25.05.1995 n. 45 ed è un'Ente Pubblico Economico che si occupa della "...conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, utilizzazione e tutela delle acque". Provvede alla manutenzione, alla custodia delle opere irrigue e degli immobili nonché alla gestione dei servizi amministrativi. Per fare ciò e per tutti i compiti che è chiamato ad espletare sopporta oneri che non possono essere coperti dai contributi regionali e pertanto in applicazione dell'art. 21 del R.D. 13.02.1933 n. 215 esercita il proprio potere impositivo al fine di coprire le spese e le attività che è chiamato a svolgere. Ai sensi dell'art. 2 della L. R. 45/95 i consorzi di bonifica intervengono:
a) nelle opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui;
b) nelle opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai c) nelle opere di salvaguardia ambientale e di risanamento per la tutela dello spazio rurale nonché la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario. Sulla base di quanto rilevato e ritenuto che i terreni rientrano nella competenza territoriale del Consorzio di Bonifica di IR e che ottengono i benefici
(irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario) garantiti dal Consorzio. Nel caso in esame non sussiste la prescrizione eccepita per il contributo relativo all'anno 2014 tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione (Cfr. Cass. Ordinanza 22.09.2021; Cass. 23.02.2010 n. 4283) che ha precisato come il termine di prescrizione dei contributi consortili è quinquennale in quanto si tratta di "prestazioni periodiche" assimilabili ai tributi locali ed il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo preteso dal Consorzio di Bonifica. Pertanto la notifica effettuata il 14.10.2019 è tempestiva e va confermata. Non sussiste l'eccepito difetto di motivazione in quanto la cartella impugnata contiene gli elementi essenziali necessari al contribuente per conoscere le ragioni della pretesa.
Infine l'eccepita violazione dell'art. 37, comma 5, dello Statuto del Consorzio di bonifica non è riconducibile all'oggetto della giurisdizione tributaria come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546. Pertanto il ricorso va respinto e va, quindi, confermata l'opposta cartella di pagamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00."
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il dott. Ricorrente_1 con atto del 29 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Sentenza viziata da omessa o insufficiente motivazione – Motivazione obiettivamente incomprensibile per mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico - Motivazione apparente. Il ricorrente è proprietario del fondo rustico agrumetato sito in Indirizzo_2 territorio del Comune di Carlentini, in catasto Dati_Cat._1, con riferimento al quale, nell'ambito del giudizio di primo grado, è stata eccepita l'insussistenza dei benefici richiesti ai fini della legittimità del potere impositivo esercitato dal Consorzio di
Bonifica 10 di IR. Fatta tale necessaria premessa, si rileva che la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione si presenta viziata da omessa e/o insufficiente motivazione sotto plurimi aspetti. In primo luogo, si eccepisce che la decisione in esame presenta una motivazione obiettivamente incomprensibile per mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico. A pag. 2, infatti, il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le competenze che la legge attribuisce al Consorzio di Bonifica, così conclude: "Sulla base di quanto rilevato e ritenuto che i terreni rientrano nella competenza territoriale del Consorzio di Bonifica di
IR e che ottengono i benefici (irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario) garantito dal Consorzio.
Nel caso in esame non sussiste la prescrizione eccepita per il contributo relativo all'anno 2004 tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione...".Il sopra riportato periodo si appalesa incompleto e dallo stesso non è dato comprendere l'iter logico giuridico che avrebbe condotto la Commissione Tributaria Provinciale al rigetto dell'eccezione sollevata dal ricorrente relativa all'insussistenza dei benefici prescritti dalla legge ai fini della legittimità dell'imposizione tributaria per cui è causa. Peraltro, si evidenzia altresì che la circostanza paventata dal suindicato periodo secondo cui i terreni del dott. Ric. _1 otterrebbero i benefici garantiti dal Consorzio quali ad esempio l'irrigazione, è stata smentita nell'ambito del giudizio di primo grado dalla documentazione prodotta dalla difesa del Consorzio medesimo, ma non presa in esame dal Giudice di prime cure. A tal riguardo occorre evidenziare che, in data 30.11.2020, il Consorzio di Bonifica 10 di
IR ha prodotto in giudizio la nota prot. n. 1405 del 03.08.2020 a firma del Dirigente dell'Area Agraria-
Irrigazione dott. Agr. Nominativo_1, con la quale il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale aveva proposto al Consorzio di Bonifica 10 di IR lo sgravio da adottare a seguito diaccertamenti tecnici relativamente al terreno di proprietà del dott. Ricorrente_1 in ordine alle somme pretese a titolo di "Ruolo Istituzionale" per l'anno 2017, dallo stesso quantificate in € 6.479,15, per la seguente motivazione "FONDO NON SERVITO
DA RETE CONSORTILE IN ESERCIZIO". Alla luce di quanto rappresentato in seno alla citata nota, veniva quindi disposto lo sgravio della predetta somma (€ 6.479,15). Non pare dubbio che il contenuto della predetta nota prot. n. 1405 fosse fondamentale ai fini della decisione del giudizio, atteso che in seno alla medesima veniva confermato quanto eccepito dal ricorrente in ordine alla inesistenza dei benefici de quibus (eccezione supportata dalla perizia di parte redatta dal geom. Nominativo_2). Erroneità della sentenza per mancata e/
o erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente.
Senza recesso alcuno dalla superiore preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata, in ogni caso, si eccepisce l'erroneità della sentenza appellata per mancata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente. Richiamando quanto sopra già rappresentato, si rileva che la Commissione Tributaria Provinciale di IR ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Ric._1 senza aver preso in esame la summenzionata nota prot. n. 1405 del 03.08.2020 a firma del
Dirigente dell'Area Agraria-Irrigazione dott. Agr. Nominativo_1, prodotta da controparte in data 30.11.2020, che comprovava la fondatezza delle eccezioni sollevata dal ricorrente relativamente alla carenza dei benefici legittimanti il potere impositivo esercitato dal Consorzio di Bonifica 10 di IR. Si ribadisce a tal riguardo che, qualora il Giudice di prime cure avesse attenzionato la predetta nota prot. n. 1405, avrebbe certamente riscontrato la fondatezza dell'eccezione mossa dal ricorrente, con consequenziale annullamento della cartella di pagamento impugnata per insussistenza dei benefici de quibus, quantomeno con riferimento all'anno 2017, oggetto del provvedimento di sgravio. Priva di esame è rimasta altresì la richiesta, formulata dal dott. Ric. 1 in seno alla memoria illustrativa depositata il 02.12.2021, di nomina di CTU ex art. 7 D.Lgs.
546/1992, qualora la Commissione Tributaria di primo grado avesse ritenuto necessario accertare quanto comprovato da CTP, affinché fosse verificata l'assenza di impianti di irrigazione idonei ad apportare benefici all'immobile de quo anche con riferimento ai periodi di contribuzione impugnati, rimasti esclusi dal provvedimento di sgravio (anno 2014 ed anno 2015). Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'insussistenza dell'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il dott. Ric. _1 aveva eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Specificatamente, il ricorrente faceva valere l'illegittimità della cartella di pagamento impugnato per palese violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 atteso che, dalla stessa, non era dato comprendere come fosse stato liquidato l'ammontare del contributo preteso. La cartella di pagamento de qua, infatti, si limitava a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di cui avrebbe beneficiato l'immobile da cui si era generata la spesa, il totale lordo della spesa sostenuta, la quota parte (al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell'ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale (divisore) della platea degli immobili assoggettati alla contribuzione da ripartire, la quota parte (dividendo) a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha condannato il dott. Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1458/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IR sez. 1 e depositata il 05 Aprile 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Consorzio di Bonifica 10 IR che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
I terreni dell'odierno appellante, ricadono all'interno del comprensorio irriguo Comune di Carlentini al Dati_Cat._1 lotto irriguo denominato "Denom._1" servite dagli idranti dipendenti dalla cabina comiziale Num. _1
. Agli atti d'ufficio, risulta che la predetta aria di pertinenza, è stata oggetto di regolare manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al fine di garantire una corretta e funzionale distribuzione irrigua e pertanto, il servizio è stato regolarmente reso nelle stagioni irrigue di riferimento 2014-2015, eccezion fatta per l'anno
2017. E', quindi, privo di pregio giuridico, la richiesta dell'odierno appellante, il quale, chiede, attraverso una specie di "generalizzata sanatoria", di estendere, nonostante il regolare funzionamento, anche agli anni
2014 e 2015 il predetto riconoscimento di disservizio della rete irrigua. Nel caso di specie, l'odierna ricorrente, sostiene che "tolti i contributi già regolarmente pagati dai consorziati (sulla base del vigente Piano di classifica, sia per l'uso dell'acqua, sia per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue esercizio), il resto delle spese, fruisce della copertura del contributo regionale, che non può riversarsi a carico del coltivatore". La trasformazione del comprensorio consortile da asciutto in irriguo ha comportato una vera e propria "rivoluzione verde" con adozione di nuovi ordinamenti colturali, intensificazione delle attività di trasformazione aziendale dei prodotti agricoli ottenuti, migliore utilizzazione di tutte le moderne acquisizioni del progresso tecnologico, con la risultante di un generale maggior dinamismo produttivo e maggiore remuneratività. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n..215 del 1933 dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova;
spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass 12.11.2014 n. 24070). In tema di contributi consortili per opere di bonifica. ai sensi dell'art. 10 del r.d.l febbraio 1933. n 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque. va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass, 12.11.2014 n. 24070.). Infine, in tema di contributi consortili in favore dei
Consorzi di bonifica operanti nella Regione Sicilia il relativo obbligo non è subordinato alla redazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della legge reg. sicilia n. 45 del 1995
(Cass. 20.3.2009 n. 6827, ibid.: l'art 11del r.d.11 215 del 1933 norma statale applicabile pur in presenza di una competenza esclusiva della Regione, in mancanza di una diversa previsione regionale - consente- ai Consorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti. provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi (CTP SR 3223/16). I consorzi di bonifica (regimazione idraulica, scolo delle acque, irrigazione, realizzazione di acquedotti etc.) costituiscono una funzione pubblica di rilevanza costituzionale (art. 44 della Costituzione). Essi svolgono finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica, alla difesa del suolo, alla tutela e all'uso delle risorse idriche e alla salvaguardia ambientale come precisato anche dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 66 del 24/02/1992.
In sostanza ai Consorzi sono demandate peculiari funzioni che perseguono finalità di natura pubblicistica, indispensabili per la salvaguardia del territorio e che si concretizzano in una serie di interventi diretti all'esecuzione all'esercizio ed alla manutenzione di opere idrauliche con lo scopo di tenere bonificati e difesi i suoli e gestite le risorse idriche per la protezione dell'ambiente. Si tratta di attività complessa per garantire il regolare deflusso delle acque e, di conseguenza, la protezione dei terreni, oltre a realizzare una prevenzione nei confronti delle esondazioni. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali è attribuito, dalla legge statale e regionale il potere-dovere di imporre contributi a carico dei proprietari di fondi ricadenti all'interno del comprensorio. A tal fine esso individua in sede di bilancio preventivo le uscite da sostenere per i fini anzidetto e quindi ripartisce tali costi fra i consorziati ai sensi della L.R. 45/95 e 19/05. Nel caso di specie, si rappresenta, che i contributi richiesti in cartella esattoriale, riguardano esclusivamente l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue. Sono cioè spese dovute dai consorziati, in quanto sostenute dal Consorzio per fornire il servizio idrico. È d'intuibile evidenza, quindi, che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare le determinazioni del Consorzio nelle opportune sedi e non lamentare solo in questa sede un presunto e non provato abuso da parte dell'Ente Impositore. La presenza di tali opere consortili, indipendentemente dal loro discrezionale utilizzo, costituisce un beneficio e diretto di carattere fondiario e determina la classificazione catastale delle particelle interessate, con un evidente incremento di valore del bene. Il
Contributo Consortile per beneficio irriguo, che ha generato le cartelle pagamento di cui il Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento previa sospensione, è stato previsto dal R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 (che resta tuttora la principale fonte normativa dell'attività dei Consorzi di Bonifica) e nasce come prelievo di tipo volontario, funzionale al finanziamento di opere di bonifica e miglioramento fondiario. La cartella è stata adeguatamente confermata - secondo le disposizioni vigenti -. La sentenza è quindi legittima. Al riguardo, diverse CTP, su un ricorso avente il medesimo oggetto (contributi consortili) e le medesime motivazioni
(carenza di motivazione) si sono espresse chiaramente più volte in favore dei Consorzi di bonifica resistenti. La cartella che il Consorzio è tenuto a notificare, è redatta in conformità al modello stabilito. Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, con specifico riferimento alla partita n. 000000001240035410063797 della cartella di pagamento n. 29320190018166384, relativa ai contributi dovuti per l'anno 2017, si eccepisce l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, giacchè è stato disposto lo sgravio integrale dell'originaria somma pari ad € 6.479,00. Conseguentemente, il valore della cartella, ad oggi, è pari ad € 10.088,02 Nel merito, si contesta recisamente l'eccepito vizio di motivazione della cartella di pagamento impugnata. Ed infatti è documentalmente provato che la cartella opposta è stata redatta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e il contribuente, in ogni caso, si è compiutamente difeso nel merito. In buona sostanza, lo stesso è stato nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa impositiva e di proporre ricorso, con la giuridica conseguenza di aver sanato gli eventuali asseriti vizi della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - nel caso di specie analogicamente applicabile - per avere l'atto impositivo raggiunto lo scopo per il quale è stato emesso. Sostiene parte appellante che la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui ha statuito che non ha motivato l'insussistenza dell'eccepita prescrizione in ordine ai contributi dovuti per l'anno 2014. Orbene, sul punto ci limitiamo a menzionare il granitico orientamento giurisprudenziale, da ultimo confluito nella ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022, con cui la Corte di Cassazione ha chiarito in via definitiva che il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica
("equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione") si prescrive in dieci anni. Come notorio, ai sensi del D.P.R. 602/73 l'Agente della riscossione trae la sua legittimazione dalla consegna del ruolo di riscossione (il titolo esecutivo), essendo invero suo unico compito quello di curare la notifica e la successiva riscossione delle cartelle di pagamento;
e ciò senza discrezionalità alcuna in ordine al credito, trattandosi di pubblico servizio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 14 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n.4066/2022 della medesima
Corte, deducendo identità soggettiva delle parti e stretta connessione oggettiva, in quanto entrambi i procedimenti attengono al pagamento dei medesimi contributi consortili relativi agli anni 2014, 2015 e 2017 per il medesimo fondo. La riunione, tuttavia, costituisce facoltà discrezionale del giudice, da esercitarsi in funzione di esigenze di economia processuale e di coerenza decisionale. Nel caso di specie, il presente giudizio verte su una cartella di pagamento, mentre il procedimento R. G. A.4066/2022 concerne un precedente avviso di pagamento, ancorché riferito alle stesse annualità e allo stesso immobile.
Considerato che:
le cause versano in stato processuale non coincidente;
la decisione di ciascuna controversia è comunque possibile sulla base degli atti e presuppone autonomi accertamenti;
non si ravvisa, allo stato, un concreto rischio di contraddittorietà insanabile di giudicati, potendo, in ipotesi, la successiva pronuncia coordinarsi con quella odierna, questa Corte ritiene di non disporre la riunione, procedendo alla decisione del presente appello autonomamente.
Sulla eccezione di parziale cessazione della materia del contendere (anno 2017), l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ha documentato che, con riferimento alla partita relativa all'anno 2017 (importo originario
€ 6.479,00), è stato disposto lo sgravio integrale, con conseguente riduzione del carico residuo della cartella a € 10.088,02, come risultante dall'estratto di ruolo prodotto in atti. L'appellante nega che sia intervenuto un provvedimento di sgravio "a tutt'oggi" da parte dell'Agente della riscossione;
tuttavia, dagli atti prodotti
(estratto di ruolo aggiornato) emerge l'eliminazione dall'iscrizione a ruolo della partita relativa al 2017. Tale circostanza, verificata documentalmente, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul punto. Ne consegue che, limitamente all'annualità 2017, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese su tale limitato profilo, atteso il carattere non contenzioso dell'intervento di sgravio. Resta, pertanto, oggetto di giudizio la sola pretesa relativa alle annualità 2014 e 2015.
Sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado per motivazione omessa, apparente o incomprensibile, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per motivazione solo apparente e/o obiettivamente incomprensibile, richiamando, in via generale, i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di requisito motivazionale delle pronunce giurisdizionali. In particolare lamenta: il carattere "incompleto" del periodo nel quale la CTP afferma che i terreni del dott. La Via rientrano nella competenza territoriale del Consorzio e ottengono i benefici (irrigazione, bonifica, miglioramento fondiario); la mancata esplicita menzione della nota prot. n.1405 del 03.08.2020 e della richiesta di CTU. L'eccezione non può essere accolta. Va rilevato, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, pur con stile sintetico, espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche essenziali poste a fondamento della decisione: richiama le norme che disciplinano l'attività e i poteri del Consorzio di bonifica;
afferma l'appartenenza del fondo al comprensorio consortile e la riconducibilità del contributo ai benefici assicurati dall'attività di bonifica e irrigazione;
ritiene insussistente la prescrizione decennale in relazione all'anno 2014; esclude il difetto di motivazione della cartella, ritenendo che l'atto contenga gli elementi necessari a consentire al contribuente la comprensione della pretesa. Secondo i consolidati principi in materia, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando questa sia assolutamente mancante ovvero ridotta a formule di stile prive di effettivo contenuto argomentativo, tali da impedire qualsivoglia controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non si richiede, invece, una motivazione analitica su ogni singolo argomento prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, del proprio convincimento su questioni ritenute decisive ai fini del decidere. Nel caso di specie: il decisum è comprensibile: la CTP ha ritenuto la pretesa contributiva legittima, ha escluso la prescrizione e ha ritenuto motivata la cartella;
l'iter logico, sebbene non ampiamente sviluppato, è ricostruibile sulla base del tessuto della decisione e del richiamo alla normativa di riferimento e alla giurisprudenza in materia di contributi consortili;
l'omessa esplicita menzione di un determinato documento (nota prot. n.1405/2020) o di una richiesta istruttoria non integra, di per sé, vizio di motivazione apparente, potendo tali elementi ritenersi implicitamente valutati o ritenuti irrilevanti dal giudice di merito. In particolare, la sentenza non si limita a formule di rito, ma collega la legittimità della pretesa alla riconducibilità del fondo al comprensorio e alla presunta fruizione dei benefici consortili, nonché all'approvazione degli strumenti pianificatori del Consorzio. La circostanza che l'appellante non condivida tale valutazione non trasforma la motivazione in “apparente”; essa costituisce piuttosto oggetto di censura di merito, che sarà esaminata nei paragrafi successivi. Pertanto, la sentenza di primo grado non
è affetta da nullità per difetto di motivazione, e il relativo motivo di appello va respinto.
Sulla dedotta mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'appellante insiste sulla rilevanza decisiva della nota prot. n.1405 del 03.08.2020, con cui il Dirigente dell'Area Agraria-Irrigazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale avrebbe proposto lo sgravio delle somme richieste per l'anno 2017, motivato con la dicitura "FONDO NON SERVITO DA RETE CONSORTILE IN ESERCIZIO", nonché sulla perizia di parte e sulla richiesta di CTU ex art. 7 D. Lgs.546/1992. La censura non è fondata. In via preliminare, va osservato che: la nota prot. n.1405/2020 è riferita specificamente all'annualità 2017, per la quale, come già rilevato, è intervenuto sgravio integrale e dichiarata cessazione della materia del contendere;
tale documento non ha, quindi, incidenza diretta sulla legittimità dei contributi per gli anni 2014 e 2015, che restano in contestazione nel presente giudizio. In ogni caso, anche a voler valorizzare la nota ai fini di un'eventuale valutazione più ampia dei benefici consortili, la stessa: è atto interno/propositivo, proveniente da un diverso ente consortile (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale) che ha formulato una proposta di sgravio, poi recepita;
attesta, per un determinato periodo (2017), l'assenza di rete consortile "in esercizio" o il mancato esercizio irriguo per guasti o rotture, ma non esclude in radice: la sussistenza di opere di bonifica o altre strutture consortili;
la possibilità di benefici indiretti o potenziali sul fondo in relazione ad annualità pregresse;
non contiene disposizioni idonee a travolgere ex se la legittimità dei ruoli relativi agli anni 2014 e 2015, né a smentire l'efficacia del Piano di classifica. Il giudice di primo grado, nel non fare espresso riferimento a tale nota, non ha omesso un fatto decisivo, ma ha implicitamente ritenuto che la stessa non fosse idonea ad inficiare la complessiva legittimità della pretesa contributiva, specie per annualità diverse da quella oggetto di sgravio. Trattasi di valutazione di merito insindacabile in appello se non nei limiti del vizio di motivazione, che, come detto, nella specie non ricorre. Quanto alla richiesta di CTU, l'art. 7 D. Lgs.546/1992 attribuisce al giudice tributario ampi poteri istruttori officiosi, ma non configura un diritto delle parti alla consulenza tecnica. La mancata ammissione di CTU non integra vizio di omessa pronuncia quando il giudice ritenga – anche implicitamente – di disporre già di elementi sufficienti per decidere. Nel caso concreto, la CTP ha ritenuto che, sulla base della normativa consortile e della documentazione disponibile, fosse possibile decidere sulla legittimità dei contributi, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici. Ne consegue che anche il motivo di appello relativo alla asserita mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie deve essere respinto.
Sul dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, il dott. Ric._1 denuncia violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che la cartella contenga solo dati catastali e indicazioni generiche
("quota consortile”, “ruolo istituzionale”), senza indicare: le opere da cui deriva la spesa;
la totale spesa sostenuta, la quota finanziata con contributi pubblici e la quota a carico dei consorziati;
la platea degli immobili consorziati e l'indice applicato al proprio fondo. La censura non è condivisibile. Occorre ricordare che:
1. La cartella di pagamento è atto della riscossione emesso dall'Agente sulla base di un titolo (ruolo) formato dall'ente impositore. Ai fini della motivazione, essa deve contenere gli elementi essenziali per individuare: il debitore;
la causale del credito;
l'ente creditore;
l'importo dovuto e la relativa annualità; l'atto presupposto (ove previsto e nei limiti in cui la legge lo richiede), di regola mediante indicazione della tipologia del credito, del codice tributo, dell'anno di riferimento e dei dati catastali.
2. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il difetto di motivazione della cartella non può essere utilmente dedotto allorché il contribuente abbia comunque piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e sia in grado di contestarli compiutamente, così che l'atto abbia raggiunto lo scopo per cui è stato emesso. Nel caso di specie, risulta: che la cartella, come evidenziato da Agenzia delle Entrate - Riscossione: riporta i dati catastali del fondo;
individua il titolo della pretesa
("contributi consortili" - "ruolo istituzionale"); specifica le annualità di riferimento (2014, 2015, 2017 originariamente); indica il codice tributo e gli importi;
che il contribuente ha impostato la propria difesa esattamente sulla natura consortile dei contributi, contestando: l'esistenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica e irrigazione;
la correttezza del ruolo e del Piano di classifica;
la prescrizione dei crediti;
che la stessa articolazione delle censure in primo e in secondo grado dimostra una piena comprensione sia della natura che del fondamento della pretesa, con conseguente pieno esercizio del diritto di difesa. Non è richiesto,
a pena di nullità della cartella, che in essa siano riportati, in dettaglio: la descrizione analitica di tutte le opere di bonifica;
la specifica ripartizione delle spese complessive, la parte coperta da contributi pubblici e quella ripartibile;
l'elenco integrale della platea consortile e gli indici di contribuenza. Tali elementi attengono al contenuto del Piano di classifica e degli atti generali di approvazione dei ruoli, che sono atti a monte, dei quali il contribuente può prendere conoscenza, ma che non devono essere trasfusi integralmente nella cartella. La motivazione dell'atto di riscossione, in un contesto di imposizione mediante ruolo, può essere adempiuta anche per relationem al ruolo stesso e alla normativa consortile. Sotto altro profilo, deve osservarsi che: l'eventuale incompletezza di indicazioni contabili o di dettaglio nella cartella non ha impedito al contribuente di articolare un ricorso ampio e circostanziato, segno evidente che l'atto ha raggiunto lo scopo informativo;
di conseguenza, anche applicando in via analogica l'art. 156 c. p. c., non può affermarsi la nullità dell'atto per difetto di motivazione, essendo stato in concreto salvaguardato il diritto di difesa. In tale prospettiva, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che "la cartella contiene gli elementi necessari al contribuente per conoscere le ragioni della pretesa", pur non essendo tenuto a riportare analiticamente ogni aspetto tecnico-contabile del riparto consortile. Il motivo di appello sul punto va, pertanto, respinto.
Le difese dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno sottolineato la distinta posizione dell'Agente rispetto all'ente impositore, evidenziando che: la formazione del ruolo, la determinazione del credito e la verifica dell'esistenza dei benefici consortili sono di esclusiva competenza del Consorzio di Bonifica 10 IR;
l'Agente della riscossione si limita a svolgere l'attività di notifica e riscossione sulla base del ruolo consegnato, senza poter sindacare l'an o il quantum del credito;
pertanto, con riferimento ai vizi inerenti al titolo (ruolo, mancanza dei presupposti sostanziali del contributo, difetto di beneficio, ecc. ), l'unico soggetto legittimato a contraddire sarebbe il Consorzio. Tale ricostruzione è conforme al riparto di funzioni delineato dal D. P.
R.602/1973. Tuttavia, nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata sia nei confronti dell'Agente della riscossione che dell'ente impositore;
sotto il profilo processuale, quindi, l'Agente non è del tutto privo di legittimazione passiva, quantomeno: per i vizi formali e propri dell'atto di riscossione (vizi di notifica, errori materiali, vizi di forma della cartella); come parte necessaria nell'ambito del rapporto esattoriale.
Nel caso concreto: l'appellante ha contestato anche il difetto di motivazione dell'atto cartella, profilo che attiene direttamente all'operato dell'Agente; su tali aspetti, Agenzia delle Entrate Riscossione è dunque
-
correttamente parte resistente ed ha piena legittimazione. Diversamente, per quanto concerne le questioni attinenti: alla sussistenza o meno dei benefici consortili;
alla correttezza del Piano di classifica e del ruolo;
alla quantificazione della pretesa contributiva in capo al singolo contribuente, la legittimazione sostanziale a contraddire compete al Consorzio di Bonifica 10 IR, nella qualità di ente impositore. Pertanto, pur non potendo accogliersi una declaratoria assoluta di difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, deve riconoscersi che l'onere di difesa sulla fondatezza della pretesa contributiva incombe precipuamente sul Consorzio, come infatti avvenuto. Alla luce di ciò, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate -
Riscossione va parzialmente disattesa, limitatamente ai profili inerenti la forma e la motivazione della cartella, e può considerarsi assorbita per il resto nell'accertata legittimità della pretesa alla luce delle difese svolte dal Consorzio.
L'appellante censura la parte di motivazione della sentenza di primo grado che ha escluso la prescrizione dell'annualità 2014, assumendo che la statuizione sarebbe non adeguatamente giustificata. Dagli atti risulta che: la natura dei contributi di bonifica li rende, sotto il profilo dell'esazione, assimilabili ai tributi erariali;
la giurisprudenza, in via generale, riconduce tali contributi al termine di prescrizione decennale;
nel caso concreto, la cartella oggetto di impugnazione è stata notificata nel 2019 e si riferisce, tra l'altro, all'annualità
2014. In mancanza di ulteriori elementi interruttivi contraddetti dall'appellante, il decorso del termine 2014-
2019 è inferiore al periodo decennale. La valutazione della CTP, che ha escluso la prescrizione, è dunque corretta in diritto e non è efficacemente scalfita dalle censure di appello, che si limitano a criticare la "brevità" della motivazione senza fornire un diverso calcolo del termine o contestare gli atti interruttivi. Il motivo va, pertanto, rigettato.
Sulla statuizione relativa alle spese di primo grado, l'appellante censura la condanna alle spese disposta in primo grado in suo danno, invocando la pretesa infondatezza delle pretese avversarie. Il motivo non merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 15 D. Lgs.546/1992, la regola è quella della soccombenza: le spese seguono la parte che risulta perdente nel giudizio. Nel caso concreto, il contribuente è risultato integralmente soccombente in primo grado, con conseguente legittimità della condanna alle spese in favore del Consorzio.
Non sussistono ragioni per discostarsi da tale principio, non emergendo elementi tali da giustificare una compensazione. Ne consegue che la statuizione sulle spese di primo grado deve essere confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed in euro 1.200,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore del Consorzio
-
di Bonifica 10 IR.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)