Art. 11.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2, nonche' quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2, nonche' quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.