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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a pignoramento presso terzi iscritta al n. 5841/2022
R.G.
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato Capo d'Orlando, C.da Santa Lucia, n.2, recapito professionale dell'Avv. Sebastiano Ravì (C.F: ) che lo rappresenta e C.F._2
difende.
OPPONENTE
CONTRO per Controparte_1
la Provincia di MESSINA c.f. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Giordano, cod.fisc , presso il cui studio C.F._3
in Messina, Via C. Battisti, 265, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2
Messina, P.zza unione Europea, n.1
OPPOSTA CONTUMACE
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a pignoramento presso terzi iscritto al n.
231/2022 (ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), promosso da , Agente della Riscossione per la Provincia Controparte_1
di Messina, per l'importo complessivo pari ad €9.618,74, di cui €. 7.676,78 per tributi, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e il in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del pignoramento intrapreso dalla resistente, con qualsiasi statuizione;
2) Condannare l' resistente CP_1
e/o chi di dovere a rifondere le somme illegittimamente espropriate, con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
3) Condannare l' resistente e/o chi di CP_1 dovere al risarcimento ex art.96 c.p.c., determinato avuto riguardo sia ai commi 1 e 2 che al comma 3, in favore del ricorrente, da liquidarsi in misura pari almeno ad €. 5.000,00
e/o in quell'altra misura ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
4) Condannare l'
[...]
e/o chi di dovere alle spese e onorari del presente giudizio, ivi Controparte_3 compresa la fase sommaria.
A fondamento della domanda parte opponente eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo, posto che la maggior parte dei crediti ( €. 6.074,41 su €. 7.676,78) portati dalle carelle esattoriali azionate in esecuzione (29520110041816949000 per
€103,68; b) 29520120032868514000 per €608,88; c) 29520130005175622000 per
€4.936,82; d) 29520130009130546000 per €468,34; e) 29520130023260983000 per
€425,03 f) 29520140023598905000 per €1.230,45 g) 29520150027764674000 per
€222,19; h) 29520160000130014000 per €1.032,22; i) 29520160003552212000 per
€232,08; j) 29520160023818528000 per €158,65 k) 29520170013554240000 per
€126,21) è stata annullata precedentemente al pignoramento, mentre per la restante parte il aveva chiesto di poter conoscere le modalità per eseguire un Pt_1 pagamento parziale. Precisava l'opponente che il debito asseritamente vantato dai resistenti non esiste ed è stato eliminato dal mondo giuridico con sentenza n.2652/2018
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resa nel giudizio iscritto al n.2632/2017 R.G. della CTP di Messina il 10.04.2018 e depositata il 26.04.2018, con la quale la Prima sezione giudicante (Presidente istruttore dott. A. Fiorentino) ha dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, i crediti di cui alle cartelle n.29520110041816949000, 29520120032868514000, 29520130005175622000 e
29520130023260983000, corrispondenti alle cartelle indicate in premessa con le lettere
a); b); c) ed e) per l'importo complessivo di €6.074,41 a suo tempo richiesti con il preavviso di fermo amministrativo n.29580201600009999000. Fascicolo
n.2016/000005464 notificato il 06.12.2016 (DOC.5) ed impugnato con il ridetto ricorso assunto al n.2632/2017 R.G. della CTP di Messina concluso con sentenza n.2652/2018 dichiarativa della prescrizione ed esecutiva per legge.
Costituitasi in giudizio l' preliminarmente Controparte_1
eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio per mancata vocatio in ius del terzo pignorato “Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, quindi affermava la legittimità la legittimità del pignoramento oggi opposto. a) Fermo, infatti, restando quanto dedotto da parte opponente in ordine al disposto annullamento giudiziale da parte della
(sole e tra le complessive n.11 Controparte_4 presupposte all'atto oggi in questione) n.4 cartelle di pagamento nn.29520110041816949000, 29520120032868514000, 29520130005175622000 e
29520130023260983000, nella presente sede non può, comunque e per quant'altro, non evidenziarsi l'assoluta validità del medesimo pignoramento in questione per quanto ai crediti portati dalle ulteriori ed ivi espressamente indicate n.7 cartelle nn.29520130009130546000, 29520140023598905000, 29520150027764674000,
29520160000130014000, 29520160003552212000, 29520160023818528000 e
29520170013554240000 (ed ammontanti, nel complesso, a € 3.500,00). Parte opposta contestava la mala fede addebitatole dall'opponente e la sussistenza dei presupposti necessari perché possa integrarsi la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. , posto che, in assenza di provvedimenti di “discarico” da parte del singolo ente impositore (ed emesso unicamente, per come ex adverso documentato, dal CP_2 in relazione alle iscrizioni a ruolo portate dalla singola cartella
[...]
n.29520130005175622000) e della correlativa trasmissione telematica degli stessi, non
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ha potuto in alcun modo esimersi dal porre in essere ogni adempimento necessario e mirato alla riscossione, e che il ricorrente non ha fornito prova dei danni lamentati.
L' così concludeva: 1.= In via preliminare, revocare, per quanto Controparte_1
in narrativa al superiore punto 4), il provvedimento di sospensione della presente procedura esecutiva e reso inaudita altera parte in data 25/03/22; 2.= Sempre preliminarmente e per quanto in narrativa al superiore punto 1), ritenere e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio per mancata vocatio in ius del terzo pignorato
“Azienda Sanitaria Provinciale di Messina” e, conseguentemente, ordinare a parte opponente la detta integrazione;
3.= Nel merito, ritenere e dichiarare, comunque e per quant'altro in narrativa, l'inammissibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso in opposizione dichiarando, al contempo e nei limiti, valido ed efficace il pignoramento oggi opposto;
4.= In via gradata, ritenere e dichiarare, comunque e per quant'altro in narrativa, valido ed efficace il pignoramento opposto per quanto alle presupposte n.7 cartelle di pagamento nn.29520130009130546000, 29520140023598905000,
29520150027764674000, 29520160000130014000, 29520160003552212000,
29520160023818528000 e 29520170013554240000 disponendone, se del caso ed al più, la mera riduzione in conseguenza dell'annullamento delle ulteriori presupposte n.4 cartelle nn.29520110041816949000, 29520120032868514000, 29520130005175622000
e 29520130023260983000 e nei limiti di quanto alle stesse;
5.= Conseguentemente, rigettare l'avversa opposizione confermando nei medesimi suddetti limiti l'assoluta legittimità ed efficacia del pignoramento opposto e/o degli atti ad esso presupposti;
6.=
Rigettare, comunque e per quanto in narrativa al superiore punto 3), ogni avversa istanza risarcitoria. 7.= Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 26.09.2022, il Giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 19.12.2022, riassumeva il giudizio, Parte_1
riconosceva, l'avvenuta restituzione, da parte dell'Ente della riscossione, della somma di €. 1.500,00 incassata per effetto del pignoramento e ribadiva le domande già formulate.
4 Si costituiva l che, preliminarmente, chiedeva Controparte_1
dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto, con dichiarazione del 12.10.2022, anteriore alla notifica dell'atto di riassunzione nel merito, comunicava a mezzo pec al procuratore costituito di parte opponente e al terzo la rinuncia all'esecuzione intrapresa nei confronti del dott. con il pignoramento verso/ordine di pagamento da quest'ultimo nell'occasione Pt_1 opposto esonerando, al contempo, il suddetto terzo, a far data dalla stessa, dall'obbligo di corrispondere al medesimo Agente della Riscossione procedente le somme staggite, quindi, in via gradata, ribadiva la legittimità del pignoramento all'epoca dell'emissione dello stesso.
Nessuno si costituiva per il . CP_2 CP_2
Con decreto del Presidente f.f. della seconda sezione del 14.03.2023 la causa veniva assegnata a questo giudice.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 3.04.2025, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, si dichiara la contumacia del Controparte_2
Considerata la rinuncia al pignoramento, nonché la restituzione al delle Pt_1
somme incassate per effetto del pignoramento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Solo ai fini della regolazione delle spese di giudizio e della valutazione della responsabilità aggravata a carico dei convenuti, è necessario valutare i fatti di causa.
È incontestato e documentalmente provato che alla data della notifica del pignoramento (14.02.2022) parte delle cartelle esattoriali azionate in esecuzione erano state annullate con sentenza n. 2652/2018, emessa dalla CP_4
in data 10.04.2018, prodotta in atti. Risultano anche provati gli sgravi
[...] della TARSU per gli anni 2007/2008/2009/2010/2011 annullati con sentenza n.
2652/18 della C.T.P. di Messina, mediante produzione in atti della pec del
5 inviata al procuratore dell'odierno attore. Non vi è dubbio, Controparte_2
pertanto, che, alla data del pignoramento, l'Ente impositore fosse a conoscenza dell'avvenuto annullamento di parte delle cartelle esattoriali azionate in esecuzione.
Come sostiene parte opposta, l'azione esecutiva deve ritenersi legittima in relazione ai crediti portati dalle rimanenti cartelle esattoriali non soggette all'annullamento da parte della e successivamente Controparte_4
venuti meno per effetto di interventi legislativi (art.1 commi 222-230 della
L.n.197/22 - Legge di Bilancio 2023 - che prevede il successivo annullamento automatico alla data del 31/03/23 dei debiti affidati all'Agente della Riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.15 di importo residuo inferiore € 1.000 e per le ulteriori n.2 cartelle nn.29520150027764674000 e 29520160000130014000 da quanto disposto dalla L.R. Sicilia n.16/22 del 10.08.22 in tema di condono per il tardivo e/o mancato pagamento della tassa automobilistica). Ne deriva che l'opposizione è parzialmente fondata.
La condanna alle spese di lite in favore del debitore vittorioso può essere imposta all'agente della riscossione, in quanto soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione in una controversia relativa all'esecuzione esattoriale (Cass. ordinanza n. 19751 del 23 luglio 2019)
La Corte di Cassazione ha ribadito che è legittima la condanna alle spese dell'agente della riscossione in applicazione del principio non tanto della soccombenza, quanto di quello della causalita'. La Corte di Cassazione ha ribadito che la legittimazione dell'ente della riscossione “in proprio alla condanna alle spese nelle opposizioni alle cartelle esattoriali anche se fondate su motivi non inerenti a condotte proprie … Infatti, l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti e' necessario dispiegare la contestazione e' proprio quello che, in virtu' della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarita' del credito e titolarita' del potere di azione esecutiva, a quest'ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'agente della riscossione.
Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, e' questo il solo soggetto che fa sorgere
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l'onere di contestazione in capo al debitore ed e' quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benche', ripetesi, doverosamente) posta in essere (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 3099 del 6 febbraio 2017).
La domanda di condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non può essere accolta in mancanza di prova del danno subito e in considerazione dell'avvenuta restituzione delle somme pignorate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta e della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Accerta, solo ai fini della regolazione delle spese, la parziale fondatezza dell'opposizione, in relazione ai crediti relativi alle cartelle esattoriali annullate con sentenza della . Controparte_4
Condanna in solido l' Controparte_1
per la Provincia di MESSINA, e il al
[...] Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si Parte_2
liquidano in €. 2.500,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Rigetta ogni altra domanda.
Messina, 30.06.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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