Articolo 1828 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1828.

(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti).

Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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