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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/03/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. 802/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione e promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Grattacaso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla Piazza della Repubblica, trav. Via D'Anzilio
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Iannicelli CP_1 C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Alemagna n. 2/c
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 14 dicembre 2023, fissata in presenza, nessuno compariva e la causa veniva quindi rinviata ex art. 181/309 c.p.c. all'udienza dell'11 gennaio 2024, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno ugualmente compariva.
Giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, per effetto della quale venivano introdotte le modifiche all'art. 181 c.p.c.
Tale norma, secondo la nuova formulazione, prevede che se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza/nel corso del processo,
pagina 1 di 2 il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovando le disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti anche all'udienza dell'11 gennaio 2024, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che consente alla parte l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
B) Dispone che le spese del presente giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 6/03/2024
il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione e promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Grattacaso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla Piazza della Repubblica, trav. Via D'Anzilio
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Iannicelli CP_1 C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Alemagna n. 2/c
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 14 dicembre 2023, fissata in presenza, nessuno compariva e la causa veniva quindi rinviata ex art. 181/309 c.p.c. all'udienza dell'11 gennaio 2024, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno ugualmente compariva.
Giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, per effetto della quale venivano introdotte le modifiche all'art. 181 c.p.c.
Tale norma, secondo la nuova formulazione, prevede che se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza/nel corso del processo,
pagina 1 di 2 il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovando le disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti anche all'udienza dell'11 gennaio 2024, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che consente alla parte l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
B) Dispone che le spese del presente giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 6/03/2024
il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
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