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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17683 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9113/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Tronci Presidente dott. Ettore Favara Giudice relatore dott. Giuseppe Russo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9113/2020 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MORRONE PIETRO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA ULPIANO, 29 00193 ROMA, presso il difensore avv. MORRONE PIETRO PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GRAGLIA FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRAGLIA FEDERICA;
, contumace Controparte_2
PARTI CONVENUTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Fatto e diritto
In data 3 novembre 2017 lo Parte_1 notificava a in persona dei rispettivi rappresentanti legali l'atto di CP_1 citazione ex art. 615 c.p.c. In tale atto aveva riferito che in data 4 ottobre 2017 l' già Controparte_3 Controparte_4 notificava all'odierno opponente la cartella di pagamento n. 097 20160163761943000, con la quale ingiungeva il pagamento della somma di € 1.668,28. Detta cartella traeva origine dal verbale di verbali di CP_1 precisamente n. 1830039182 mai notificato all' ed Parte_1 avverso il quale, dunque, nessun ricorso ex art. 203 c.d.s. è mai stato proposto. Eccepiva l'omessa notifica del verbale di accertamento e la prescrizione dichiarando di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento di violazione dal quale trae origine la cartella impugnata in quanto all'interno della cartella non era rinvenibile alcuna copia del predetto verbale che, pertanto, aveva ormai perso ogni efficacia, essendo ampiamente decorso il termine di legge per la sua notificazione al (presunto) trasgressore, con conseguente prescrizione del credito azionato dal
. Deduceva che allo stato non sussisteva alcun valido titolo esecutivo CP_5 che giustificasse l'azione avviata dall' e chiedeva Controparte_3 pertanto che il Giudice di Pace adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e previa sospensione dell'esecuzione accertasse e dichiarasse che il verbale di accertamento da cui traeva origine la cartella impugnata non era mai stato notificato all'opponente e, per l'effetto annullare la medesima cartella di pagamento.
[...]
affermava, nelle sue difese, di aver regolarmente notificato l'atto CP_1 presupposto (verbale n. 18130039182) della cartella oggetto di impugnazione, producendo copia conforme dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78039275874-4 contenente il verbale in discorso. Parte attrice contestava la produzione documentale avversaria, rilevando che la firma apposta su tale avviso di ricevimento di persona indicata dal postino quale “destinatario persona fisica” appartenesse in realtà a persona totalmente estranea all'Associazione Professionale destinataria dell'atto e non riferibile ad alcuno dei componenti della stessa associazione;
stante la volontà di di volersi comunque avvalere CP_1 dell'avviso di ricevimento dell'atto posto alla base della cartella esattoriale impugnata, l'attrice ribadiva dinanzi al Giudice di Pace il proprio interesse all'accertamento del mancato ricevimento del verbale n. 18130039182. All'udienza del 29 ottobre 2019, pertanto, il Giudice di Pace di sospendeva il CP_1 giudizio, autorizzando la proposizione in via incidentale della presente querela di falso. Nel presente giudizio, gli attori chiedevano che venisse accertata la falsità del documento, depositando l'atto costitutivo dell'Associazione Professionale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. e chiedevano disporsi deposito da parte di CP_1
pagina 2 di 5 dell'originale del documento impugnato (avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 78039275874-4) e l'ammissione di CTU grafologica al fine di dimostrare la falsità della sottoscrizione di specie. Era regolarmente evocato in giudizio il PM, che non compariva. Il giudice disponeva l'invocata CTU grafologica, che veniva espletata;
depositata la relazione peritale, la causa era rinviata per la decisione. In seguito, con ordinanza di revoca della rimessione in decisione adottata dall'istruttore veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e la rinnovazione della citazione introduttiva Controparte_3 nei confronti di che si costituiva depositando memoria difensiva nella CP_1 quale, senza nulla osservare circa il merito della relazione peritale, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela proposta, oltre che il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio di Controparte_6
[...] Tale eccezione veniva respinta dall'istruttore, che tratteneva nuovamente la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, c.p.c. La querela di falso, proposta in via incidentale nel procedimento iniziato davanti al Giudice di Pace di e riassunta con l'odierno atto di citazione, è infondata. CP_1 Preliminarmente deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da Ed invero, come pacifico in CP_1 giurisprudenza (v. Cass., Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019), legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. Poiché capitale, nel costituirsi, non ha chiesto la rinnovazione della CTU già CP_1 effettuata, la stessa sarebbe stata pienamente utilizzabile. In tale elaborato, il CTU dopo attenta analisi della sottoscrizione contenuta nella relata impugnata e dopo raffronto della stessa con le scritture di comparazione e con i saggi grafici, ha concluso affermando che “la firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78039275874-4 non è riconducibile alla mano di RO NE e . A tale conclusione il Consulente è pervenuto sulla base Persona_1 delle seguenti, condivisibili argomentazioni tecniche comparative: “per via delle lettere poco chiare non si è potuto risalire al nome/cognome del soggetto che ha apposto la firma in verifica, pertanto è stato necessario confrontarla non solo con le firme di RO NE e entrambe fortemente automatizzate, ma Persona_1 anche con i loro scritti. La firma in verifica evidenzia un flusso esecutivo sufficientemente dinamico ma con produzione di forme scarsamente curate e curvilinee. Confrontandola con le grafie dei due soggetti sono emerse una serie di
pagina 3 di 5 discordanze che interessano il movimento formativo delle lettere e gli aspetti neuro muscolari che le hanno definite, e che ci permettono di affermare l'estraneità della mano di RO NE e nella sua esecuzione. Infatti RO Persona_1 NE ha una grafia nervosa, angolosa e ineguale in molti generi grafici;
[...] ha una grafia in cui le lettere sono compatte e ristrette, oltre a presentare Per_1 numerose ineguaglianze: le caratteristiche delle firme e delle grafie dei due soggetti non si ritrovano nella firma in verifica”. Tuttavia, non può dichiararsi che la firma (illeggibile, ma riferibile ad un soggetto diverso dai due titolari dello studio, dal nome di battesimo presente nella Per_2 relata di notifica contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78039275874-4, prodotta da nel giudizio principale, sia apocrifa. CP_1 Ed invero, il fatto che la sottoscrizione apposta non corrisponda alla grafia dei due titolari dello studio legale non implica necessariamente che sia una sottoscrizione falsa, atteso che in nessuna parte della relata si indica, quale identità del soggetto che sottoscrive, quella dei titolari dello studio legale, RO NE e Persona_1 L'implicita assunzione – posta a base della odierna querela di falso – che la firma corrisponderebbe a quella di tali due soggetti è, invero, alla luce dell'esame delle annotazioni apposte dall'Ufficiale notificatore sulla relata, del tutto arbitraria e gratuita, ben potendo detta relata, in base a quanto si legge in essa, esser stata sottoscritta da un addetto alla ricezione atti. Infatti, la sottoscrizione (nella quale è chiaramente leggibile il nome ”, Per_2 che non corrisponde a nessuno dei soggetti ai quali il querelante attribuisce la firma) è apposta casualmente in uno spazio (all'interno del modello prestampato) destinato alla firma del delegato del corpo o reparto, dunque chiaramente in uno spazio scelto in modo casuale e non significativo della qualità del sottoscrittore. Per altro verso, tra le varie caselle corrispondenti al soggetto al quale si attribuisce la firma, risulta flaggata la casella relativa al “destinatario persona fisica”, sebbene il destinatario evidenziato nel frontespizio non sia una persona fisica ma la stessa associazione professionale, per cui, quanto meno, non si comprenderebbe a quale dei due soggetti la firma dovrebbe ritenersi attribuite. Pertanto, tali indicazioni, estremamente contraddittorie, non sono risolutive per comprendere quale sia il soggetto al quale l'ufficiale notificatore ha affermato riferirsi la sottoscrizione che, con ogni verosimiglianza, è stata rilasciata da un'impiegata o da una persona presente casualmente in studio. La proposta querela di falso appare dunque infondata, mancando la prova della riferibilità della firma al soggetto la cui sottoscrizione si assume falsa e, dunque, venendo meno il presupposto logico fondamentale del suo carattere apocrifo: la non riferibilità della firma ai due titolari dello studio legale può essere la conseguenza non di una falsificazione della firma dei titolari dello studio, ma dell'apposizione della firma da parte di altro soggetto presente in studio, addetto alla ricezione atti o anche pagina 4 di 5 un dipendente, il che esclude che la firma sia falsa, ma semplicemente appartenente a un soggetto diverso. Ciò naturalmente non implica che la relata, per le già accennate caratteristiche, non possa esser dichiarata invalida nel giudizio a quo, ma impone di dichiarare l'infondatezza della querela incidentale, con ogni conseguenza di legge. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte attrice, soccombente. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di tale parte, che deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria di € 20.00 ai sensi dell'art. 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
;
[...]
2. Ordina la restituzione del documento originale;
3. Condanna altresì la associazione Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in 3809,00 oltre
[...] IVA CP e 15% spese generali.
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di parte attrice;
5. Condanna la stessa al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Ettore Favara dott. Raffaella Tronci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Tronci Presidente dott. Ettore Favara Giudice relatore dott. Giuseppe Russo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9113/2020 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MORRONE PIETRO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA ULPIANO, 29 00193 ROMA, presso il difensore avv. MORRONE PIETRO PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GRAGLIA FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRAGLIA FEDERICA;
, contumace Controparte_2
PARTI CONVENUTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Fatto e diritto
In data 3 novembre 2017 lo Parte_1 notificava a in persona dei rispettivi rappresentanti legali l'atto di CP_1 citazione ex art. 615 c.p.c. In tale atto aveva riferito che in data 4 ottobre 2017 l' già Controparte_3 Controparte_4 notificava all'odierno opponente la cartella di pagamento n. 097 20160163761943000, con la quale ingiungeva il pagamento della somma di € 1.668,28. Detta cartella traeva origine dal verbale di verbali di CP_1 precisamente n. 1830039182 mai notificato all' ed Parte_1 avverso il quale, dunque, nessun ricorso ex art. 203 c.d.s. è mai stato proposto. Eccepiva l'omessa notifica del verbale di accertamento e la prescrizione dichiarando di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento di violazione dal quale trae origine la cartella impugnata in quanto all'interno della cartella non era rinvenibile alcuna copia del predetto verbale che, pertanto, aveva ormai perso ogni efficacia, essendo ampiamente decorso il termine di legge per la sua notificazione al (presunto) trasgressore, con conseguente prescrizione del credito azionato dal
. Deduceva che allo stato non sussisteva alcun valido titolo esecutivo CP_5 che giustificasse l'azione avviata dall' e chiedeva Controparte_3 pertanto che il Giudice di Pace adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e previa sospensione dell'esecuzione accertasse e dichiarasse che il verbale di accertamento da cui traeva origine la cartella impugnata non era mai stato notificato all'opponente e, per l'effetto annullare la medesima cartella di pagamento.
[...]
affermava, nelle sue difese, di aver regolarmente notificato l'atto CP_1 presupposto (verbale n. 18130039182) della cartella oggetto di impugnazione, producendo copia conforme dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78039275874-4 contenente il verbale in discorso. Parte attrice contestava la produzione documentale avversaria, rilevando che la firma apposta su tale avviso di ricevimento di persona indicata dal postino quale “destinatario persona fisica” appartenesse in realtà a persona totalmente estranea all'Associazione Professionale destinataria dell'atto e non riferibile ad alcuno dei componenti della stessa associazione;
stante la volontà di di volersi comunque avvalere CP_1 dell'avviso di ricevimento dell'atto posto alla base della cartella esattoriale impugnata, l'attrice ribadiva dinanzi al Giudice di Pace il proprio interesse all'accertamento del mancato ricevimento del verbale n. 18130039182. All'udienza del 29 ottobre 2019, pertanto, il Giudice di Pace di sospendeva il CP_1 giudizio, autorizzando la proposizione in via incidentale della presente querela di falso. Nel presente giudizio, gli attori chiedevano che venisse accertata la falsità del documento, depositando l'atto costitutivo dell'Associazione Professionale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. e chiedevano disporsi deposito da parte di CP_1
pagina 2 di 5 dell'originale del documento impugnato (avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 78039275874-4) e l'ammissione di CTU grafologica al fine di dimostrare la falsità della sottoscrizione di specie. Era regolarmente evocato in giudizio il PM, che non compariva. Il giudice disponeva l'invocata CTU grafologica, che veniva espletata;
depositata la relazione peritale, la causa era rinviata per la decisione. In seguito, con ordinanza di revoca della rimessione in decisione adottata dall'istruttore veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e la rinnovazione della citazione introduttiva Controparte_3 nei confronti di che si costituiva depositando memoria difensiva nella CP_1 quale, senza nulla osservare circa il merito della relazione peritale, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela proposta, oltre che il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio di Controparte_6
[...] Tale eccezione veniva respinta dall'istruttore, che tratteneva nuovamente la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, c.p.c. La querela di falso, proposta in via incidentale nel procedimento iniziato davanti al Giudice di Pace di e riassunta con l'odierno atto di citazione, è infondata. CP_1 Preliminarmente deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da Ed invero, come pacifico in CP_1 giurisprudenza (v. Cass., Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019), legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. Poiché capitale, nel costituirsi, non ha chiesto la rinnovazione della CTU già CP_1 effettuata, la stessa sarebbe stata pienamente utilizzabile. In tale elaborato, il CTU dopo attenta analisi della sottoscrizione contenuta nella relata impugnata e dopo raffronto della stessa con le scritture di comparazione e con i saggi grafici, ha concluso affermando che “la firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78039275874-4 non è riconducibile alla mano di RO NE e . A tale conclusione il Consulente è pervenuto sulla base Persona_1 delle seguenti, condivisibili argomentazioni tecniche comparative: “per via delle lettere poco chiare non si è potuto risalire al nome/cognome del soggetto che ha apposto la firma in verifica, pertanto è stato necessario confrontarla non solo con le firme di RO NE e entrambe fortemente automatizzate, ma Persona_1 anche con i loro scritti. La firma in verifica evidenzia un flusso esecutivo sufficientemente dinamico ma con produzione di forme scarsamente curate e curvilinee. Confrontandola con le grafie dei due soggetti sono emerse una serie di
pagina 3 di 5 discordanze che interessano il movimento formativo delle lettere e gli aspetti neuro muscolari che le hanno definite, e che ci permettono di affermare l'estraneità della mano di RO NE e nella sua esecuzione. Infatti RO Persona_1 NE ha una grafia nervosa, angolosa e ineguale in molti generi grafici;
[...] ha una grafia in cui le lettere sono compatte e ristrette, oltre a presentare Per_1 numerose ineguaglianze: le caratteristiche delle firme e delle grafie dei due soggetti non si ritrovano nella firma in verifica”. Tuttavia, non può dichiararsi che la firma (illeggibile, ma riferibile ad un soggetto diverso dai due titolari dello studio, dal nome di battesimo presente nella Per_2 relata di notifica contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78039275874-4, prodotta da nel giudizio principale, sia apocrifa. CP_1 Ed invero, il fatto che la sottoscrizione apposta non corrisponda alla grafia dei due titolari dello studio legale non implica necessariamente che sia una sottoscrizione falsa, atteso che in nessuna parte della relata si indica, quale identità del soggetto che sottoscrive, quella dei titolari dello studio legale, RO NE e Persona_1 L'implicita assunzione – posta a base della odierna querela di falso – che la firma corrisponderebbe a quella di tali due soggetti è, invero, alla luce dell'esame delle annotazioni apposte dall'Ufficiale notificatore sulla relata, del tutto arbitraria e gratuita, ben potendo detta relata, in base a quanto si legge in essa, esser stata sottoscritta da un addetto alla ricezione atti. Infatti, la sottoscrizione (nella quale è chiaramente leggibile il nome ”, Per_2 che non corrisponde a nessuno dei soggetti ai quali il querelante attribuisce la firma) è apposta casualmente in uno spazio (all'interno del modello prestampato) destinato alla firma del delegato del corpo o reparto, dunque chiaramente in uno spazio scelto in modo casuale e non significativo della qualità del sottoscrittore. Per altro verso, tra le varie caselle corrispondenti al soggetto al quale si attribuisce la firma, risulta flaggata la casella relativa al “destinatario persona fisica”, sebbene il destinatario evidenziato nel frontespizio non sia una persona fisica ma la stessa associazione professionale, per cui, quanto meno, non si comprenderebbe a quale dei due soggetti la firma dovrebbe ritenersi attribuite. Pertanto, tali indicazioni, estremamente contraddittorie, non sono risolutive per comprendere quale sia il soggetto al quale l'ufficiale notificatore ha affermato riferirsi la sottoscrizione che, con ogni verosimiglianza, è stata rilasciata da un'impiegata o da una persona presente casualmente in studio. La proposta querela di falso appare dunque infondata, mancando la prova della riferibilità della firma al soggetto la cui sottoscrizione si assume falsa e, dunque, venendo meno il presupposto logico fondamentale del suo carattere apocrifo: la non riferibilità della firma ai due titolari dello studio legale può essere la conseguenza non di una falsificazione della firma dei titolari dello studio, ma dell'apposizione della firma da parte di altro soggetto presente in studio, addetto alla ricezione atti o anche pagina 4 di 5 un dipendente, il che esclude che la firma sia falsa, ma semplicemente appartenente a un soggetto diverso. Ciò naturalmente non implica che la relata, per le già accennate caratteristiche, non possa esser dichiarata invalida nel giudizio a quo, ma impone di dichiarare l'infondatezza della querela incidentale, con ogni conseguenza di legge. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte attrice, soccombente. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di tale parte, che deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria di € 20.00 ai sensi dell'art. 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
;
[...]
2. Ordina la restituzione del documento originale;
3. Condanna altresì la associazione Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in 3809,00 oltre
[...] IVA CP e 15% spese generali.
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di parte attrice;
5. Condanna la stessa al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Ettore Favara dott. Raffaella Tronci
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