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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile per revocazione iscritta al n. 232/2020 vertente tra le seguenti parti
TRA
, (C.F.: , con l'avv. PAOLO GAMBERALE Parte_1 C.F._1
Appellante
E
, (C.F.: e , (C.F.: Controparte_1 C.F._2 _2
), C.F._3
Entrambi con l'avv. PIETRO MUSTO
Appellati - in qualità di eredi di Persona_1
E
Persona_2
Appellato – contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12122/2019 del 10.6.2019
CONCLUSIONI
Per l'appellante: nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza ha concluso riportandosi all'atto di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto “atto di appello con motivo di revocazione ex art. Parte_1 395, n. 3, c.p.c.” depositato il 14 gennaio 2020 avverso la sentenza n. 12122/2019 del 10 giugno 2019 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato le sue domande, condannandola alla rifusione delle spese di lite e al pagamento degli onorari del CTU. 2
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra evocava in giudizio e, premesso di essere Parte_1 Persona_1 proprietaria di appartamento in Roma sito in via F. Fiorentini 106, scala B, piano 8°, int. 24 A, acquistato dai sig.ri e con rogito del 30.6.84, esponeva: che Persona_2 Persona_1 l'appartamento da lei acquistato proveniva dalla divisione di un unico immobile in due distinte unità abitative;
l'altra era rimasta in proprietà dei venditori;
che “successivamente ad alcuni lavori di ristrutturazione effettuati dall'attuale proprietà Parte_2
l'intercapedine fra le due unità immobiliari de quo, necessaria ai fini della tutela della sicurezza
[...] e coibentazione, pare sia stata ridotta alla profondità di 3 cm per tutta la lunghezza della parete divisoria con l'attuale proprietà ; Per_1 che a seguito di una richiesta di accesso ai luoghi per verifica, cui la rispondeva Per_1 negativamente, l'istante instaurava un procedimento di ATP;
che nella Relazione del consulente tecnico, questi evidenziava che nell'atto di compravendita del 30.6.1984 e, “nello specifico, nella planimetria ad esso allegata, a firma degli acquirenti, dei venditori e del Notaio, veniva concordata una riduzione del corridoio dell'appartamento della ricorrente pari a cm. 25. Dal confronto effettuato con lo stato attuale dei luoghi la riduzione risulta essere di cm. 33,5. Si registra dunque una difformità, rispetto agli accordi, di cm. 8,5. Si evince, inoltre, l'eliminazione dell'intercapedine esistente a confine tra i due appartamenti in corrispondenza dei corridoi, attuata per realizzare il vano di alloggiamento dell'armadio …” con “conseguente danno economico consistente nel decremento della superficie utile dell'appartamento della sig.ra rilevata Parte_1 in mq. 0,375. Inoltre è da considerare … che la larghezza del corridoio inferiore agli standard di legge, influisce negativamente su una eventuale vendita al metro dell'immobile e quindi il danno non può essere quantificato soltanto in base al costo al metro quadrato di superficie sottratta ma deve essere calcolato in base alla riduzione percentuale di appetibilità dell'immobile nel caso venisse messo in vendita …. il valore totale del danno è valutabile in euro 19.000,00 per la riduzione di larghezza del corridoio ed inadeguatezza permanente agli standard edilizi …. ha valutato il costo di ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di proprietà ricorrente in euro 2.800,00 + iva”; che la modifica dello stato dei luoghi non risulta essere riportata sulla piantina depositata presso il catasto edilizio urbano del Comune di Roma;
che l'adeguamento della piantina alla situazione di fatto e la revisione delle tabelle millesimali, per tener conto della situazione attuale, avevano costi di cui i convenuti dovevano farsi carico. Ciò esposto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “condannare i convenuti, in solido, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento della quota parte del muro di confine che insiste sul corridoio fra gli appartamenti di proprietà di questi ultimi e quello della e ricostruzione dello stesso, con Parte_1 doppio muro (intercapedine), restituendo gli 8,5 cm all'attrice. Condannare i predetti, in solido, alla ricostruzione dello stesso con doppio muro (intercapedine), nonché ricostruzione dell'intercapedine come preesistente (doppio muro) su tutto il restante muro di confine tra i due appartamenti di cui sopra. Condannare in solido i sig.ri e al pagamento di tutti gli oneri, Persona_1 Persona_2 onorari, multe, tasse derivanti dalla mancata modifica della piantina catastale depositata in catasto ed ordinare agli stessi la modifica della predetta caricandone a loro favore i relativi costi. Condannare in solido i sig.ri e al pagamento di tutte le spese ed oneri derivanti Persona_1 Persona_2 dalla modifica delle tabelle millesimali condominiali per adattare i millesimi della alla Parte_1 reale situazione dell'appartamento. In via subordinata… condannare i sig.ri e Persona_1
in solido al pagamento del risarcimento dei danni nei confronti della nella Persona_2 Parte_1 somma di € 20.842,49 (ovvero € 19.000,00 rivalutate dal 15.11.11 ad oggi) e rivalutabili fino alla data dell'effettivo soddisfo. Condannare in solido i sig.ri e al Persona_1 Persona_2 pagamento di tutti gli oneri, onorari, multe, tasse derivanti dalla mancata modifica della piantina catastale depositata in catasto ed ordinare agli stessi la modifica della predetta caricandone a loro favore i relativi costi. Condannare in solido i sig.ri e al pagamento Persona_2 Persona_1 3
di tutte le spese ed oneri derivanti dalla modifica delle tabelle millesimali condominiali per adattare i millesimi della alla reale situazione dell'appartamento”. Parte_1
La sig.ra si costituiva in giudizio e contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, Per_1 chiedendone il rigetto. Il sig. Capo non si costituiva, rimanendo contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., veniva disposta ed espletata una C.T.U.. All'udienza del 13.3.19 le parti precisavano le conclusioni. Parte attrice precisava nei termini seguenti: “… in via principale si chiede il ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento della quota parte del muro di confine che insiste sul corridoio fra gli appartamenti in contestazione e ricostruzione dello stesso come da schizzo planimetrico firmato dalle parti ed in particolare secondo le quote contenute nello stesso. Condannare in solido le controparti al pagamento di tutti gli oneri, onorari, multe e tasse così come già richieste nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione. In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale condannare in solido le controparti alla restituzione del prezzo di vendita di Lire 34.297.593 attualizzato alla data di restituzione, oltre interessi e rivalutazione, essendo il bene invendibile”. Alla stessa udienza il difensore di parte convenuta eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni modificate.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda, così come originariamente formulata dall'attrice, è volta ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, la restituzione di 8,5 cm di corridoio all'appartamento di sua proprietà e la ricostruzione dell'intercapedine come preesistente. Tale domanda ha per presupposto un'ipotizzata, ma non precisamente individuata sotto il profilo temporale, usurpazione commessa dai convenuti, “successivamente ad alcuni lavori di ristrutturazione effettuati dall'attuale proprietà ”, dunque un fatto materiale che ha Parte_2 alterato, a svantaggio della proprietà dell'attrice, lo stato di fatto, annettendo all'appartamento dei convenuti l'intercapedine tra i due appartamenti ed una striscia di corridoio. La sig.ra a fronte di tali deduzioni e domande, ha affermando che nessuna modifica è Per_1 stata mai effettuata all'interno dell'unità immobiliare dell'attrice e che costei ha acquistato l'appartamento de quo nella medesima configurazione attuale;
i lavori edili compiuti dalla convenuta erano consistiti in semplici opere di ristrutturazione interna che non hanno in alcun modo ridotto l'intercapedine né tantomeno intaccato l'estensione del corridoio dell'appartamento della sig.ra Parte_1
All'esito dell'istruttoria, non è stato provato che la convenuta abbia occupato porzioni dell'appartamento dell'attrice o abbia incorporato nel suo appartamento l'originaria intercapedine. E' dato pacifico che lo stato di fatto dell'appartamento della ricorrente non corrisponde all'unica planimetria disponibile in Catasto (depositata dalla società costruttrice del fabbricato e conforme alla planimetria di concessione edilizia depositata in atti), ove il muro di separazione tra le due unità è rappresentato in forma continua, senza riseghe murarie né restringimenti;
di tale difformità erano edotte le parti, tanto che è stato allegato al contratto uno schizzo planimetrico, non timbrato o controfirmato da un tecnico abilitato e/o ente ufficio tecnico preposto, che rappresenta la parete divisoria tra i due appartamenti confinanti;
tale disegno non riporta la scala metrica di rappresentazione né misure che possano chiaramente individuare la larghezza minima e massima del corridoio. La parete è disegnata con tratti grafici che rappresentano, nella parte iniziale posta di fronte alla porta della cucina, una doppia muratura con interposta intercapedine;
di seguito è raffigurata una piccola risega che riduce la larghezza della parte di corridoio che prosegue;
in questa parte del disegno la muratura è rappresentata con tratto grafico che raffigura una tramezzatura in muratura 4
con mattoni posti in “foglio” senza la formazione della doppia muratura con interposta intercapedine di aria. Il c.t.u. ha verificato l'epoca di costruzione della parete di confine posta tra il corridoio dell'appartamento dell'attrice e l'appartamento adiacente, attraverso saggi e valutando il materiale utilizzato;
ha quindi concluso che l'epoca di costruzione della parete di confine del corridoio è databile intorno alla fine degli anni '70 – inizio anni '80. Il C.t.u., altresì, confrontando lo stato attuale con lo schizzo planimetrico allegato al rogito del 30.6.1984, ha escluso che siano intervenute modifiche dell'intercapedine che ne abbiano ridotto l'ampiezza. Rispetto al disegno allegato all'atto di compravendita, risultano difformità; segnatamente, la maggiore profondità della risega muraria che distingue le due parti del corridoio. Il c.t.u. ha rilevato in loco misure di riferimento utili a riportare in scala il disegno;
ha poi trasferito su carta le misure dello stato di fatto e sovrapposto le due grafiche, riportate alla medesima scala planimetrica, evidenziando che: il corridoio, a partire dalla parte confinante con l'ingresso, è largo cm 111 (nel disegno cm 94); la risega è di cm 33 (nel disegno cm 13); il corridoio nella sua parte più stretta è largo cm 77 (nel disegno cm 77). La questione, dunque, potrebbe porsi solo per la maggiore ampiezza della risega, ma, poiché lavori di questo genere non potrebbero essere compiuti senza demolire il muro precedente e penetrare all'interno dell'appartamento della attrice, appare impensabile che siano avvenuti all'insaputa dell'attrice stessa, che non ha mai indicato neppure il periodo temporale in cui l'attività edilizia sarebbe stata realizzata. E' quindi da escludere che lo stato riscontrabile all'attualità sia stato modificato, dal momento dell'acquisto (risalente al 1984). La domanda non può dunque trovare accoglimento, perché non vi è stato alcuno “sconfinamento” in danno di parte attrice e non vi è da ripristinare, pertanto, una situazione dei luoghi preesistente a tale sconfinamento. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto l'abbattimento della parte del muro di confine che insiste sul corridoio fra gli appartamenti in contestazione e la ricostruzione dello stesso in conformità allo schizzo planimetrico firmato dalle parti ed in particolare secondo le quote in esso contenute. In subordine, ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione del prezzo di vendita. Le domande suddette, però, non costituiscono una semplice precisazione di quella originariamente formulata, bensì domande diverse, se a fondamento delle stesse si pone non più un atto materiale che ha alterato il confine tra le proprietà, ma il contratto di compravendita concluso tra l'attrice e i convenuti, sostenendo che i confini dell'appartamento oggetto della vendita fossero quelli di cui allo schizzo planimetrico allegato, non corrispondenti alla situazione di fatto già al momento dell'acquisto. La questione, infatti, si sposta dalla verifica di uno sconfinamento in rapporto tra due immobili confinanti, all'interpretazione del contratto di compravendita concluso fra le parti, trattandosi di determinare se il bene oggetto della compravendita vada identificato o meno sulla base dell'elaborato grafico allegato e chiedendosi in via subordinata la restituzione del prezzo di vendita, sul presupposto della presunta incommerciabilità dell'appartamento così come alienato, per la ridotta ampiezza del relativo corridoio. La diversità della causa petendi rende evidente che si tratta di domande diverse;
quella contrattuale è quindi da ritenersi nuova, in quanto introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e come tale inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti di “temerarietà” della domanda di parte attrice necessari per la richiesta condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 co. 3° c.p.c.;” 5
3.- ha proposto impugnazione avverso l'indicata sentenza Parte_1 adducendo il ritrovamento di un documento decisivo, attestante l'effettuazione di lavori di ripristino nei dieci giorni successivi alla compravendita, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e precisamente nel periodo natalizio, in un faldone rinvenuto in un armadio. Assume che detta evenienza, prevista dall'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., si converte in motivo di gravame, essendo ancora pendente il termine per proporre appello, notificato il 9.1.2020, avverso la sentenza del 10.6.2019.
4.-L'appello non è fondato.
4.1.- Con il primo motivo adduce “Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi, ex art. 395 cod. proc. civ. n. 3, in relazione all'art. 396, secondo comma, cod. proc. civ.
Le circostanze del ritrovamento del documento, in assunto decisivo, sono così descritte: “Nella settimana precedente il Natale, e precisamente in data 8/12/19, la ricercando Parte_1 nell'armadio di casa gli addobbi natalizi, ha trovato un faldone con dentro carte inerente la casa, tra cui un quinterno contenente un documento stipulato con il Sig. Capo …”.
Tali circostanze, se soddisfano il requisito del ritrovamento dopo la sentenza, non danno conto di quello ulteriore del “non aver[lo] potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte difatti incombe sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza (cfr. altresì Cass. n. 5229/1999; Cass. n. 2287/2005). Va pertanto ribadito il principio per cui (cfr. Cass. n. 8342/1990) per giustificare la revocazione per la scoperta di documenti è necessario che si tratti di documenti che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Nel caso in esame la disponibilità del documento da parte dell'odierna appellante, che ha sottoscritto l'atto alla quale detto documento era stato consegnato, ma che ne aveva dimenticato l'esistenza, tanto da rinvenirlo causalmente negli addobbi natalizi, non consentono di ascrivere alla “causa di forza maggiore” richiesta dall'art. 395, n. 3 cod. proc. civ. la mancata produzione del giudizio in primo grado, quanto piuttosto alla sua negligenza.
Da ciò consegue l'infondatezza del primo motivo.
4.2- Con il secondo motivo rubricato “Sul merito della domanda: erronea valutazione della CTU e degli accertamenti eseguiti, con conseguente erroneo rigetto della domanda di ripristino dello stato dei luoghi, come richiesto in citazione, e risarcimento dei danni” la Parte_1 evidenzia che “Dalla scoperta del documento rinvenuto, è evidente che, se il Tribunale avesse conosciuto il predetto atto, non avrebbe rigettato la domanda”. Ritiene difatti che il documento rinvenuto provi la consistenza e la qualità dei lavori di cui è causa. 6
Dall'infondatezza del primo motivo consegue il rigetto del secondo che si fonda sulla ritenuta legittimità dell'acquisizione del più volte menzionato documento rinvenuto nell'abitazione della Parte_1
5.- In definitiva, l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di impugnazione iscritta al n. 232 del 2020 r.g. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12122/2019:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 _2
, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre spese generali, iva e cassa come per legge,
[...] da distrarsi in favore dell'avv. To PIETRO MUSTO dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 1° ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile per revocazione iscritta al n. 232/2020 vertente tra le seguenti parti
TRA
, (C.F.: , con l'avv. PAOLO GAMBERALE Parte_1 C.F._1
Appellante
E
, (C.F.: e , (C.F.: Controparte_1 C.F._2 _2
), C.F._3
Entrambi con l'avv. PIETRO MUSTO
Appellati - in qualità di eredi di Persona_1
E
Persona_2
Appellato – contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12122/2019 del 10.6.2019
CONCLUSIONI
Per l'appellante: nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza ha concluso riportandosi all'atto di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto “atto di appello con motivo di revocazione ex art. Parte_1 395, n. 3, c.p.c.” depositato il 14 gennaio 2020 avverso la sentenza n. 12122/2019 del 10 giugno 2019 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato le sue domande, condannandola alla rifusione delle spese di lite e al pagamento degli onorari del CTU. 2
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra evocava in giudizio e, premesso di essere Parte_1 Persona_1 proprietaria di appartamento in Roma sito in via F. Fiorentini 106, scala B, piano 8°, int. 24 A, acquistato dai sig.ri e con rogito del 30.6.84, esponeva: che Persona_2 Persona_1 l'appartamento da lei acquistato proveniva dalla divisione di un unico immobile in due distinte unità abitative;
l'altra era rimasta in proprietà dei venditori;
che “successivamente ad alcuni lavori di ristrutturazione effettuati dall'attuale proprietà Parte_2
l'intercapedine fra le due unità immobiliari de quo, necessaria ai fini della tutela della sicurezza
[...] e coibentazione, pare sia stata ridotta alla profondità di 3 cm per tutta la lunghezza della parete divisoria con l'attuale proprietà ; Per_1 che a seguito di una richiesta di accesso ai luoghi per verifica, cui la rispondeva Per_1 negativamente, l'istante instaurava un procedimento di ATP;
che nella Relazione del consulente tecnico, questi evidenziava che nell'atto di compravendita del 30.6.1984 e, “nello specifico, nella planimetria ad esso allegata, a firma degli acquirenti, dei venditori e del Notaio, veniva concordata una riduzione del corridoio dell'appartamento della ricorrente pari a cm. 25. Dal confronto effettuato con lo stato attuale dei luoghi la riduzione risulta essere di cm. 33,5. Si registra dunque una difformità, rispetto agli accordi, di cm. 8,5. Si evince, inoltre, l'eliminazione dell'intercapedine esistente a confine tra i due appartamenti in corrispondenza dei corridoi, attuata per realizzare il vano di alloggiamento dell'armadio …” con “conseguente danno economico consistente nel decremento della superficie utile dell'appartamento della sig.ra rilevata Parte_1 in mq. 0,375. Inoltre è da considerare … che la larghezza del corridoio inferiore agli standard di legge, influisce negativamente su una eventuale vendita al metro dell'immobile e quindi il danno non può essere quantificato soltanto in base al costo al metro quadrato di superficie sottratta ma deve essere calcolato in base alla riduzione percentuale di appetibilità dell'immobile nel caso venisse messo in vendita …. il valore totale del danno è valutabile in euro 19.000,00 per la riduzione di larghezza del corridoio ed inadeguatezza permanente agli standard edilizi …. ha valutato il costo di ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di proprietà ricorrente in euro 2.800,00 + iva”; che la modifica dello stato dei luoghi non risulta essere riportata sulla piantina depositata presso il catasto edilizio urbano del Comune di Roma;
che l'adeguamento della piantina alla situazione di fatto e la revisione delle tabelle millesimali, per tener conto della situazione attuale, avevano costi di cui i convenuti dovevano farsi carico. Ciò esposto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “condannare i convenuti, in solido, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento della quota parte del muro di confine che insiste sul corridoio fra gli appartamenti di proprietà di questi ultimi e quello della e ricostruzione dello stesso, con Parte_1 doppio muro (intercapedine), restituendo gli 8,5 cm all'attrice. Condannare i predetti, in solido, alla ricostruzione dello stesso con doppio muro (intercapedine), nonché ricostruzione dell'intercapedine come preesistente (doppio muro) su tutto il restante muro di confine tra i due appartamenti di cui sopra. Condannare in solido i sig.ri e al pagamento di tutti gli oneri, Persona_1 Persona_2 onorari, multe, tasse derivanti dalla mancata modifica della piantina catastale depositata in catasto ed ordinare agli stessi la modifica della predetta caricandone a loro favore i relativi costi. Condannare in solido i sig.ri e al pagamento di tutte le spese ed oneri derivanti Persona_1 Persona_2 dalla modifica delle tabelle millesimali condominiali per adattare i millesimi della alla Parte_1 reale situazione dell'appartamento. In via subordinata… condannare i sig.ri e Persona_1
in solido al pagamento del risarcimento dei danni nei confronti della nella Persona_2 Parte_1 somma di € 20.842,49 (ovvero € 19.000,00 rivalutate dal 15.11.11 ad oggi) e rivalutabili fino alla data dell'effettivo soddisfo. Condannare in solido i sig.ri e al Persona_1 Persona_2 pagamento di tutti gli oneri, onorari, multe, tasse derivanti dalla mancata modifica della piantina catastale depositata in catasto ed ordinare agli stessi la modifica della predetta caricandone a loro favore i relativi costi. Condannare in solido i sig.ri e al pagamento Persona_2 Persona_1 3
di tutte le spese ed oneri derivanti dalla modifica delle tabelle millesimali condominiali per adattare i millesimi della alla reale situazione dell'appartamento”. Parte_1
La sig.ra si costituiva in giudizio e contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, Per_1 chiedendone il rigetto. Il sig. Capo non si costituiva, rimanendo contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., veniva disposta ed espletata una C.T.U.. All'udienza del 13.3.19 le parti precisavano le conclusioni. Parte attrice precisava nei termini seguenti: “… in via principale si chiede il ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento della quota parte del muro di confine che insiste sul corridoio fra gli appartamenti in contestazione e ricostruzione dello stesso come da schizzo planimetrico firmato dalle parti ed in particolare secondo le quote contenute nello stesso. Condannare in solido le controparti al pagamento di tutti gli oneri, onorari, multe e tasse così come già richieste nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione. In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale condannare in solido le controparti alla restituzione del prezzo di vendita di Lire 34.297.593 attualizzato alla data di restituzione, oltre interessi e rivalutazione, essendo il bene invendibile”. Alla stessa udienza il difensore di parte convenuta eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni modificate.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda, così come originariamente formulata dall'attrice, è volta ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, la restituzione di 8,5 cm di corridoio all'appartamento di sua proprietà e la ricostruzione dell'intercapedine come preesistente. Tale domanda ha per presupposto un'ipotizzata, ma non precisamente individuata sotto il profilo temporale, usurpazione commessa dai convenuti, “successivamente ad alcuni lavori di ristrutturazione effettuati dall'attuale proprietà ”, dunque un fatto materiale che ha Parte_2 alterato, a svantaggio della proprietà dell'attrice, lo stato di fatto, annettendo all'appartamento dei convenuti l'intercapedine tra i due appartamenti ed una striscia di corridoio. La sig.ra a fronte di tali deduzioni e domande, ha affermando che nessuna modifica è Per_1 stata mai effettuata all'interno dell'unità immobiliare dell'attrice e che costei ha acquistato l'appartamento de quo nella medesima configurazione attuale;
i lavori edili compiuti dalla convenuta erano consistiti in semplici opere di ristrutturazione interna che non hanno in alcun modo ridotto l'intercapedine né tantomeno intaccato l'estensione del corridoio dell'appartamento della sig.ra Parte_1
All'esito dell'istruttoria, non è stato provato che la convenuta abbia occupato porzioni dell'appartamento dell'attrice o abbia incorporato nel suo appartamento l'originaria intercapedine. E' dato pacifico che lo stato di fatto dell'appartamento della ricorrente non corrisponde all'unica planimetria disponibile in Catasto (depositata dalla società costruttrice del fabbricato e conforme alla planimetria di concessione edilizia depositata in atti), ove il muro di separazione tra le due unità è rappresentato in forma continua, senza riseghe murarie né restringimenti;
di tale difformità erano edotte le parti, tanto che è stato allegato al contratto uno schizzo planimetrico, non timbrato o controfirmato da un tecnico abilitato e/o ente ufficio tecnico preposto, che rappresenta la parete divisoria tra i due appartamenti confinanti;
tale disegno non riporta la scala metrica di rappresentazione né misure che possano chiaramente individuare la larghezza minima e massima del corridoio. La parete è disegnata con tratti grafici che rappresentano, nella parte iniziale posta di fronte alla porta della cucina, una doppia muratura con interposta intercapedine;
di seguito è raffigurata una piccola risega che riduce la larghezza della parte di corridoio che prosegue;
in questa parte del disegno la muratura è rappresentata con tratto grafico che raffigura una tramezzatura in muratura 4
con mattoni posti in “foglio” senza la formazione della doppia muratura con interposta intercapedine di aria. Il c.t.u. ha verificato l'epoca di costruzione della parete di confine posta tra il corridoio dell'appartamento dell'attrice e l'appartamento adiacente, attraverso saggi e valutando il materiale utilizzato;
ha quindi concluso che l'epoca di costruzione della parete di confine del corridoio è databile intorno alla fine degli anni '70 – inizio anni '80. Il C.t.u., altresì, confrontando lo stato attuale con lo schizzo planimetrico allegato al rogito del 30.6.1984, ha escluso che siano intervenute modifiche dell'intercapedine che ne abbiano ridotto l'ampiezza. Rispetto al disegno allegato all'atto di compravendita, risultano difformità; segnatamente, la maggiore profondità della risega muraria che distingue le due parti del corridoio. Il c.t.u. ha rilevato in loco misure di riferimento utili a riportare in scala il disegno;
ha poi trasferito su carta le misure dello stato di fatto e sovrapposto le due grafiche, riportate alla medesima scala planimetrica, evidenziando che: il corridoio, a partire dalla parte confinante con l'ingresso, è largo cm 111 (nel disegno cm 94); la risega è di cm 33 (nel disegno cm 13); il corridoio nella sua parte più stretta è largo cm 77 (nel disegno cm 77). La questione, dunque, potrebbe porsi solo per la maggiore ampiezza della risega, ma, poiché lavori di questo genere non potrebbero essere compiuti senza demolire il muro precedente e penetrare all'interno dell'appartamento della attrice, appare impensabile che siano avvenuti all'insaputa dell'attrice stessa, che non ha mai indicato neppure il periodo temporale in cui l'attività edilizia sarebbe stata realizzata. E' quindi da escludere che lo stato riscontrabile all'attualità sia stato modificato, dal momento dell'acquisto (risalente al 1984). La domanda non può dunque trovare accoglimento, perché non vi è stato alcuno “sconfinamento” in danno di parte attrice e non vi è da ripristinare, pertanto, una situazione dei luoghi preesistente a tale sconfinamento. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto l'abbattimento della parte del muro di confine che insiste sul corridoio fra gli appartamenti in contestazione e la ricostruzione dello stesso in conformità allo schizzo planimetrico firmato dalle parti ed in particolare secondo le quote in esso contenute. In subordine, ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione del prezzo di vendita. Le domande suddette, però, non costituiscono una semplice precisazione di quella originariamente formulata, bensì domande diverse, se a fondamento delle stesse si pone non più un atto materiale che ha alterato il confine tra le proprietà, ma il contratto di compravendita concluso tra l'attrice e i convenuti, sostenendo che i confini dell'appartamento oggetto della vendita fossero quelli di cui allo schizzo planimetrico allegato, non corrispondenti alla situazione di fatto già al momento dell'acquisto. La questione, infatti, si sposta dalla verifica di uno sconfinamento in rapporto tra due immobili confinanti, all'interpretazione del contratto di compravendita concluso fra le parti, trattandosi di determinare se il bene oggetto della compravendita vada identificato o meno sulla base dell'elaborato grafico allegato e chiedendosi in via subordinata la restituzione del prezzo di vendita, sul presupposto della presunta incommerciabilità dell'appartamento così come alienato, per la ridotta ampiezza del relativo corridoio. La diversità della causa petendi rende evidente che si tratta di domande diverse;
quella contrattuale è quindi da ritenersi nuova, in quanto introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e come tale inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti di “temerarietà” della domanda di parte attrice necessari per la richiesta condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 co. 3° c.p.c.;” 5
3.- ha proposto impugnazione avverso l'indicata sentenza Parte_1 adducendo il ritrovamento di un documento decisivo, attestante l'effettuazione di lavori di ripristino nei dieci giorni successivi alla compravendita, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e precisamente nel periodo natalizio, in un faldone rinvenuto in un armadio. Assume che detta evenienza, prevista dall'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., si converte in motivo di gravame, essendo ancora pendente il termine per proporre appello, notificato il 9.1.2020, avverso la sentenza del 10.6.2019.
4.-L'appello non è fondato.
4.1.- Con il primo motivo adduce “Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi, ex art. 395 cod. proc. civ. n. 3, in relazione all'art. 396, secondo comma, cod. proc. civ.
Le circostanze del ritrovamento del documento, in assunto decisivo, sono così descritte: “Nella settimana precedente il Natale, e precisamente in data 8/12/19, la ricercando Parte_1 nell'armadio di casa gli addobbi natalizi, ha trovato un faldone con dentro carte inerente la casa, tra cui un quinterno contenente un documento stipulato con il Sig. Capo …”.
Tali circostanze, se soddisfano il requisito del ritrovamento dopo la sentenza, non danno conto di quello ulteriore del “non aver[lo] potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte difatti incombe sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza (cfr. altresì Cass. n. 5229/1999; Cass. n. 2287/2005). Va pertanto ribadito il principio per cui (cfr. Cass. n. 8342/1990) per giustificare la revocazione per la scoperta di documenti è necessario che si tratti di documenti che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Nel caso in esame la disponibilità del documento da parte dell'odierna appellante, che ha sottoscritto l'atto alla quale detto documento era stato consegnato, ma che ne aveva dimenticato l'esistenza, tanto da rinvenirlo causalmente negli addobbi natalizi, non consentono di ascrivere alla “causa di forza maggiore” richiesta dall'art. 395, n. 3 cod. proc. civ. la mancata produzione del giudizio in primo grado, quanto piuttosto alla sua negligenza.
Da ciò consegue l'infondatezza del primo motivo.
4.2- Con il secondo motivo rubricato “Sul merito della domanda: erronea valutazione della CTU e degli accertamenti eseguiti, con conseguente erroneo rigetto della domanda di ripristino dello stato dei luoghi, come richiesto in citazione, e risarcimento dei danni” la Parte_1 evidenzia che “Dalla scoperta del documento rinvenuto, è evidente che, se il Tribunale avesse conosciuto il predetto atto, non avrebbe rigettato la domanda”. Ritiene difatti che il documento rinvenuto provi la consistenza e la qualità dei lavori di cui è causa. 6
Dall'infondatezza del primo motivo consegue il rigetto del secondo che si fonda sulla ritenuta legittimità dell'acquisizione del più volte menzionato documento rinvenuto nell'abitazione della Parte_1
5.- In definitiva, l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di impugnazione iscritta al n. 232 del 2020 r.g. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12122/2019:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 _2
, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre spese generali, iva e cassa come per legge,
[...] da distrarsi in favore dell'avv. To PIETRO MUSTO dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 1° ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente