CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3683/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036685637000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv. Nominativo_2 e Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate-IS e di ATO ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n. 29520240036685637000 notificata in data 17/02/2025 della complessiva somma di euro 1.146,88 per la
TARSU – TIA anno 2012; eccependo fra l'altro, fra le numerose questioni messe in conto, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente evocata in giudizio.
ADE IS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 in liq. al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori. Compensa le spese con ADER.
Messina 15/1/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3683/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036685637000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv. Nominativo_2 e Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate-IS e di ATO ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n. 29520240036685637000 notificata in data 17/02/2025 della complessiva somma di euro 1.146,88 per la
TARSU – TIA anno 2012; eccependo fra l'altro, fra le numerose questioni messe in conto, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente evocata in giudizio.
ADE IS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 in liq. al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori. Compensa le spese con ADER.
Messina 15/1/2026