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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4193/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4193/2022 R.G., in materia di responsabilità extracontrattuale da lesione dell'altrui onore, promossa da:
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1973, residente in [...], rappresentato e difeso, per procura allegata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Rustico, presso il cui studio, in Ispica, in Via Massimo D'Azeglio n. 30, è elettivamente domiciliato
ATTORE
contro
(cod. fisc.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.04.1963, residente in [...] CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale adìto, chiedendo “ACCERTARE E DICHIARARE per i fatti e le causali meglio descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che il sig. si è reso responsabile dell'illecito civile di cui all'art. 4 del D.lgs. CP_1
n. 7/2016 nei confronti del sig. per aver offeso il suo decoro e la sua Parte_1
persona; - ACCERTARE E DICHIARARE che, a seguito delle condotte sopra descritte e delle ingiurie subite, il sig. ha subito e continua a subire ingenti Pt_1
danni di natura patrimoniale e non;
- ACCERTARE E DICHIARARE che i danni complessivi subiti dal sig. a seguito delle condotte del sig. ammontano Pt_1 CP_1
ad € 5.000,00 o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito;
- conseguentemente, CONDANNARE il convenuto, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi legali dalla commissione del fatto;
- CONDANNARE il convenuto alla corresponsione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria di cui all'art. 4, comma 4 let. f e all'art. 5 del Dlgs n. 7/2016 che sia proporzionale alla gravità delle condotte, ai diversi episodi illeciti, al ruolo professionale della vittima oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
- CONDANNARE parte convenuta a rimborsare e/o pagare in favore dell'attore le spese legali ed i compensi di avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, all'IVA ed alla CPA come per legge”.
Il convenuto, , sebbene regolarmente citato, non si costituiva in CP_1
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio de quo si verificava il decesso del e il giudizio veniva CP_1
dichiarato interrotto, con successiva riassunzione di esso da parte del nei Pt_1
confronti degli eredi del convenuto.
Ciò premesso, la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, commette ingiuria chiunque offende il decoro o l'onore di una persona presente.
Tale fattispecie è stata depenalizzata dal D.Lgs. n.7/2016, il cui art. 4 prevede delle sanzioni per chi commette tale illecito.
Esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana. Il suo fondamento normativo
è da rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della Costituzione (Corte cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987).
In particolare, l'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13).
Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto
(Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507).
Il concetto di reputazione ricomprende, dunque, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a sè stesso
(Tribunale di Monza, 3 settembre 2007).
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve avvenire, non potendo il danno essere provato nel preciso ammontare, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (Tribunale di Roma, n. 15524/2016;
Cassazione Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile n.
13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).
La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva,
“che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (cfr. Cassazione Civile,
n. 24474/2014).
Il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, e, in particolare, lo stesso danno morale, va sempre provato (quanto meno sulla base di presunzioni), e non può mai ritenersi sussistente di per sé, in re ipsa, solo sulla base della astratta lesione dei diritti fondamentali che integra la condotta illecita imputata al danneggiante (cfr., ex multis
: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20987 dell' 8/10/2007, Rv. 599820 -01; Sez. 3, Sentenza
n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618207 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011,
Rv. 618822 -01; Sez. L, Sentenza n. 7471 del 14/05/2012, Rv. 622793 -01; Sez. 6 –
1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11269 del
10/05/2018, Rv. 648606 -01).
Il danno morale subìto va dunque adeguatamente allegato (ancor prima che provato) dall'attore, con un richiamo sufficientemente puntuale alle circostanze da cui esso sia desumibile, ovvero a mezzo di specifiche allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n.
17338/2025).
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base non già di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018).
Un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana,
e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nella specie, nessuna allegazione specifica è stata addotta dalla parte interessata al fine di comprovare, anche in via presuntiva, un asserito danno non patrimoniale subìto dal né tanto meno è stata fornita alcuna allegazione, nè a fortiori prova, Pt_1
di presunti danni patrimoniali dallo stesso sofferti, non potendosi ritenere a tal fine bastevole la comprovata condotta ingiuriosa e offensiva dell'altrui onore posta in essere dal convenuto, non avendo assolto il all'onere su di lui gravante di Pt_1
provare la fattispecie contestata alla controparte in tutti i suoi elementi costitutivi, ovvero non soltanto l'integrazione della condotta illecita (danno – evento), ma anche le conseguenze concrete negative scaturenti dalla stessa, in termini di sofferenza morale, trauma, stress, o altro tipo di disagio subìto nella vita relazionale della vittima, sotto il profilo di una lesione sia della considerazione che il soggetto ha di sé che della propria immagine nei confronti degli altri, con eventuali conseguenze negative in ambito lavorativo e nei rapporti con gli altri dipendenti.
Nessuna di tali circostanze è stata provata, ma neppure allegata, dall'attore, il quale si
è limitato a fare un generico riferimento a gravi malesseri psicofisici subìti dal soggetto interessato, in conseguenza delle ingiurie profferitegli.
Nessuna valenza in senso contrario può essere riconosciuta al tampone faringeo effettuato dall'attore medesimo, stante il decorso di un certo lasso di tempo dal verificarsi dell'ingiuria resa, e comunque non potendo desumersi da esso la prova di uno specifico danno subìto dal in conseguenza della condotta altrui. Pt_1
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte attrice va rigettata.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
4193/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia della parte convenuta rigetta la domanda proposta dall'attore, Parte_1
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Ragusa, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4193/2022 R.G., in materia di responsabilità extracontrattuale da lesione dell'altrui onore, promossa da:
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1973, residente in [...], rappresentato e difeso, per procura allegata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Rustico, presso il cui studio, in Ispica, in Via Massimo D'Azeglio n. 30, è elettivamente domiciliato
ATTORE
contro
(cod. fisc.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.04.1963, residente in [...] CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale adìto, chiedendo “ACCERTARE E DICHIARARE per i fatti e le causali meglio descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che il sig. si è reso responsabile dell'illecito civile di cui all'art. 4 del D.lgs. CP_1
n. 7/2016 nei confronti del sig. per aver offeso il suo decoro e la sua Parte_1
persona; - ACCERTARE E DICHIARARE che, a seguito delle condotte sopra descritte e delle ingiurie subite, il sig. ha subito e continua a subire ingenti Pt_1
danni di natura patrimoniale e non;
- ACCERTARE E DICHIARARE che i danni complessivi subiti dal sig. a seguito delle condotte del sig. ammontano Pt_1 CP_1
ad € 5.000,00 o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito;
- conseguentemente, CONDANNARE il convenuto, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi legali dalla commissione del fatto;
- CONDANNARE il convenuto alla corresponsione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria di cui all'art. 4, comma 4 let. f e all'art. 5 del Dlgs n. 7/2016 che sia proporzionale alla gravità delle condotte, ai diversi episodi illeciti, al ruolo professionale della vittima oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
- CONDANNARE parte convenuta a rimborsare e/o pagare in favore dell'attore le spese legali ed i compensi di avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, all'IVA ed alla CPA come per legge”.
Il convenuto, , sebbene regolarmente citato, non si costituiva in CP_1
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio de quo si verificava il decesso del e il giudizio veniva CP_1
dichiarato interrotto, con successiva riassunzione di esso da parte del nei Pt_1
confronti degli eredi del convenuto.
Ciò premesso, la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, commette ingiuria chiunque offende il decoro o l'onore di una persona presente.
Tale fattispecie è stata depenalizzata dal D.Lgs. n.7/2016, il cui art. 4 prevede delle sanzioni per chi commette tale illecito.
Esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana. Il suo fondamento normativo
è da rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della Costituzione (Corte cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987).
In particolare, l'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13).
Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto
(Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507).
Il concetto di reputazione ricomprende, dunque, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a sè stesso
(Tribunale di Monza, 3 settembre 2007).
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve avvenire, non potendo il danno essere provato nel preciso ammontare, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (Tribunale di Roma, n. 15524/2016;
Cassazione Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile n.
13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).
La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva,
“che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (cfr. Cassazione Civile,
n. 24474/2014).
Il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, e, in particolare, lo stesso danno morale, va sempre provato (quanto meno sulla base di presunzioni), e non può mai ritenersi sussistente di per sé, in re ipsa, solo sulla base della astratta lesione dei diritti fondamentali che integra la condotta illecita imputata al danneggiante (cfr., ex multis
: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20987 dell' 8/10/2007, Rv. 599820 -01; Sez. 3, Sentenza
n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618207 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011,
Rv. 618822 -01; Sez. L, Sentenza n. 7471 del 14/05/2012, Rv. 622793 -01; Sez. 6 –
1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11269 del
10/05/2018, Rv. 648606 -01).
Il danno morale subìto va dunque adeguatamente allegato (ancor prima che provato) dall'attore, con un richiamo sufficientemente puntuale alle circostanze da cui esso sia desumibile, ovvero a mezzo di specifiche allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n.
17338/2025).
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base non già di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018).
Un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana,
e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nella specie, nessuna allegazione specifica è stata addotta dalla parte interessata al fine di comprovare, anche in via presuntiva, un asserito danno non patrimoniale subìto dal né tanto meno è stata fornita alcuna allegazione, nè a fortiori prova, Pt_1
di presunti danni patrimoniali dallo stesso sofferti, non potendosi ritenere a tal fine bastevole la comprovata condotta ingiuriosa e offensiva dell'altrui onore posta in essere dal convenuto, non avendo assolto il all'onere su di lui gravante di Pt_1
provare la fattispecie contestata alla controparte in tutti i suoi elementi costitutivi, ovvero non soltanto l'integrazione della condotta illecita (danno – evento), ma anche le conseguenze concrete negative scaturenti dalla stessa, in termini di sofferenza morale, trauma, stress, o altro tipo di disagio subìto nella vita relazionale della vittima, sotto il profilo di una lesione sia della considerazione che il soggetto ha di sé che della propria immagine nei confronti degli altri, con eventuali conseguenze negative in ambito lavorativo e nei rapporti con gli altri dipendenti.
Nessuna di tali circostanze è stata provata, ma neppure allegata, dall'attore, il quale si
è limitato a fare un generico riferimento a gravi malesseri psicofisici subìti dal soggetto interessato, in conseguenza delle ingiurie profferitegli.
Nessuna valenza in senso contrario può essere riconosciuta al tampone faringeo effettuato dall'attore medesimo, stante il decorso di un certo lasso di tempo dal verificarsi dell'ingiuria resa, e comunque non potendo desumersi da esso la prova di uno specifico danno subìto dal in conseguenza della condotta altrui. Pt_1
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte attrice va rigettata.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
4193/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia della parte convenuta rigetta la domanda proposta dall'attore, Parte_1
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Ragusa, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo