CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6966/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22263278 CONTRIBUTI CONS 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
22263278 datato 15/07/2024 notificato il 23/07/2024 avente il pagamento di € 947,14 per presunto omesso versamento del contributo consortile – codice 1G27 - per l'anno 2021, sanzioni per omesso versamento, interessi, spese postali e notificazione.
Il Concessionario Area s.r.l. nell'atto opposto segnala che “…che l'importo sotto riportato Le è già stato notificato con il documento 19245469 in data 23/12/2023. Invero, per l'annualità 2021, con il codice 1G27, le sono stati recapitati i seguenti avvisi di pagamento: - Avviso di pagamento n. 10437466 – 1G27 - del
16/11/2021; - Avviso di pagamento n 18137650 – 1G27 - del 04/09/2023.
Il ricorrente eccepisce che il primo dei due avvisi di accertamento è stato annullato dal Concessionario a seguito di presentazione di ricorso presso la Corte di G.T. di Cosenza che, con sentenza 498/2024 ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Il ricorrente eccepisce che l'atto opposto è nullo, illegittimo ed infondato per carenza di motivazione insussistenza del presupposto impositivo in quanto i terreni per i quali l'imposta viene richiesta non usufruiscono di un beneficio diretto, conditio sine qua non per richiedere l'imposta.
Si costituiva la società Area riscossione srl la quale eccepiva la fondatezza della pretesa tributaria, in quanto il terreno rientra nel perimetro consortile.
Precisava che l'atto impugnato è stato preceduto da avviso di pagamento e da richiesta formale nel quale era ampiamente motivata la pretesa tributaria.
Il giudice monocratico all'udienza dell.11.2.2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, alla luce della documentazione in atti, dichiara il ricorso meritevole d'accoglimento.
In tema di contributi consortili, la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato principi consolidati in ordine alla individuazione dei presupposti impositivi ed al regime probatorio. Costituiscono presupposti impositivi del contributo consortile l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'inerenza del beneficio al fondo. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso:
a) l'inclusione del bene nel “perimetro di contribuenza”, che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull'an dell'obbligo contributivo;
b) l'elaborazione del “piano di classifica degli immobili” e dell'”indice di contribuenza” dei singoli immobili che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo ((Sez. 5, Sentenza n. 654 del 2012).
In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui “con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare , il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) - … il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, ss.uu. 8960/96) e che “perimetro di contribuenza” e “piano di classifica” configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva, di disapplicazione”. Sempre in ordine al beneficio si è precisato che “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'” an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”. (Cassazione ss.uu. n. 11722 del 14/05/2010).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti impositivi, è stato puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica” comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione;
mentre, in assenza di
“perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione nell'ambito del “piano di classifica” grava sul Consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la qualità, del contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr Css. ss.uu. 26009/08, 19509/04, 8960/96) (Cassazione Sez. 5, n. 654 del
2012).
In particolare grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazione contenute in tale piano, e segnatamente la non esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. E
10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Sentenza
n. 4671 del 23/03/2012).
Giova, al riguardo precisare che, in ogni caso, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 21/07/2010). “Quando la cartella esattoriale, emessa per la riscossione dei contributi consortili, sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio, circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano delle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una “praesumptio iuris tantum” e non “iuris et de iure”(che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del D.lgs. 546/92, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del
21/07/2010). Nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012 secondo cui “l'acquisizione della qualità di consorziato e quindi di soggetto passivo del tributo segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ. e però , a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili e presuppone, perciò, un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza – definito da alcune leggi regionali come piano di classifica degli immobili o piano di classifica del territorio – ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgere dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica”. Il requisito dell'inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del Consorzio non viene meno, poi, nelle ipotesi delle c.d. Spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente. A riguardo la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 59 del r. d. 13 febbraio 1933, n.
215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazione ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere id imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre che trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori)
(Cassazione Sez. 5, n. 11801 de 15/05/2013).
Alla luce del quadro giurisprudenziale di riferimento su riportato può, sinteticamente, ribadirsi che:
a) i presupposti del potere impositivo del Consorzio sono costitutivi dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall'inerenza del beneficio al fondo;
b) il beneficio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualifica specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica;
c) il “piano di classifica degli immobili” e l'”indice di contribuenza” dei singoli immobili, individuano i benefici derivanti dalle pere di bonifica ai singoli immobili e definiscono i parametri di quantificazione dell'obbligo contributivo, incidendo, quindi, sul “quantum”;
d) l'adozione del piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio recato al fondo;
e) tale presunzione ammette la prova contraria del contribuente che è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicare dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il
Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.
f) in assenza di “perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione nell'ambito del “piano di classifica” grava sul Consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la qualità del contribuente, di proprietario di immobile, sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a seguito delle opere eseguite, di concreti benefici, non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass ss.uu. 26009/08, 19509/04,
8960/96);
g) anche per le “spese c.d. istituzionali” l'imposizione di contribuzione resta subordinata, necessariamente, all'effettivo beneficio tratto dal fondo derivante da lavori di bonifica già completati, ovvero dai vantaggi derivanti da quelli da completare.
I suddetti principi giurisprudenziali trovano piena applicazione anche in riferimento ai contributi consortili richiesti dai Consorzi istituiti sul territorio della Regione Calabria. Giova premettere che la legge regionale n. 11 del 23 luglio 2003 prevede (art. 13) che “il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge 437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica”, e che “ su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio”. L'art. 15 della predetta legge definisce i
Consorzi di Bonifica come “persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'art. 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità” le cui funzioni sono espressamente previste dall'art. 16 (Funzioni istituzionali e compiti dei
Consorzi) per il “conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1” (La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale, fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità, all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, alla salvaguardia dell'ambiente).
La disciplina del presupposto impositivo nei confronti dei consorziati si rinviene nell'art. 17 che espressamente prevede che “ I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualifica di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio
1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni” mentre l'art. 18 definisce gli obblighi di bonifica a carico dei proprietari consorziati (1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa,
b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica...”. La predetta legge (art. 23 Contributi consortili di bonifica e piano di classifica) infine, così disciplina i contributi di bonifica:
1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento di Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile
è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato... 6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili...”. La disciplina della “elaborazione e approvazione dei piani di classifica” è prevista dall'art. 24, secondo cui: · L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
· il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile;
· la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale;
· entro 30 giorni gli interessati possono proporre osservazioni;
· la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione; · i piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consigli regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Dalla suddetta disciplina si desume che il contributo consortile presuppone l'elaborazione del piano di classifica la cui approvazione è subordinata ad un rigoroso iter procedimentale che si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale. L'approvazione del piano di classifica, quindi, è condizione indefettibile per la determinazione dell'obbligo contributivo a carico del consorziato, poiché solo il piano di classifica approvato (che come già detto, individua “i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile” art. 24 comma 2, consente di quantificare la misura del beneficio tratto dal fondo e quindi, l'entità del relativo obbligo contributivo, fondando il diritto del consorzio di procedere alla riscossione del contributo nella misura richiesta. Peraltro, poiché alla luce del quadro normativo di riferimento richiamato, il presupposto impositivo (art. 17) si realizza con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24, appare evidente che la mancata approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei piani di classifica, impedisce la definizione del perimetro di contribuenza. In ordine alla pretesa impositiva risultante dal pagamento del contributo per la “quota” derivante dalle c.d. spese “istituzionali” occorre formula, inoltre, alcune ulteriori considerazioni. Ed invero, l'art. 16 della legge 11/2003, attribuisce ai Consorzi le funzioni “per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1”, prevedendo, tra l'altro, le attività di programmazione, coordinamento, studio, informazione e formazione. Deve precisarsi, in merito che, l'art. 23 prevede, quale componente del contributo, le spese afferenti il conseguimento dei “fini istituzionali” indicati nell'art. 1 l. 11/2003 su richiamato. Le spese di gestione del Consorzio, sono invece spese “strumentali” per la gestione dell'ente (telefono, affitto, stipendi ecc.) più correttamente, non si identificano con le spese per il conseguimento dei fini istituzionali, ma costituiscono solo una componente dell'intero contributo consortile e devono soggiacere, quindi, per la loro riscossione, ai medesimi principi, su richiamati, che governano l'esercizio legittimo del potere impositivo. In ogni caso, pur volendo assimilare alle spese istituzionali le spese per il funzionamento dell'ente, quest'ultime, al pari di quelle relative alla costituzione ed alla manutenzione delle opere, fanno parte dell'onere economico complessivo e non si sottraggono, quindi, agli stessi presupposti impositivi (Cassazione 7754/1997) ed la regime probatorio. Opinando diversamente, infatti, deve necessariamente ritenersi che la predetta disposizione abbia introdotto un autonomo tributo, avente differente presupposto impositivo (assenza di beneficio) in violazione della riserva di legge statale di cui all'art. 23 Costituzione che riserva alla legge statale la determinazione degli elementi caratterizzanti il tributo, ossia il presupposto ed i soggetti passivi dello stesso.
Deve ribadirsi, pertanto, che anche la pretesa relativa al pagamento del contributo per il reperimento dei mezzi necessari all'adempimento dei propri fini istituzionali, “in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza con i principi desumibili dagli artt. 23, 52, 117 della Costituzione (Cassazione 18101/2013), trattandosi di componenti dell'onere economico complessivo che l'opera di bonifica richiede, deve fondarsi su uno specifico beneficio arrecato al fondo, (non potendosi, in ogni caso, prescindere dalla correlazione con uno specifico beneficio conseguente alla loro natura di tributi speciali dei contributi in esame, da identificarsi più propriamente come oneri reali) (Cassazione 7754/1997). L'apprezzamento del vantaggio, infatti, “non va operato in via generale e presuntiva in base alla semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica ed in relazione ad aspetti di carattere potenziale, ma richiede in ogni caso (E quindi anche per le spese di funzionamento dell'ente) un accertamento preventivo volto a verificare la diretta incidenza, in termini di beneficio, fra l'opera ed il terreno incluso nel comprensorio”. Anche per le spese “relative al conseguimento dei fini istituzionali”, quindi, deve essere fornita la prova della sussistenza del beneficio specifico e diretto per il fondo, in relazione alle attività in concreto predisposte con specifico riferimento a quelle eseguite o in corso di progettazione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lettera a nella parte in cui prevede che il contributo per spese istituzionali prescinde dal beneficio, rilevando che “il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensori di bonifica
(il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione si da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale quale tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”. Ribadito che il presupposto impositivo (art. 17) si realizza con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24,
e che, contrariamente a quanto assunto dal Consorzio, non è stata fornita la prova dell'approvazione dei piani di classifica e, quindi, del perimetro suddetto e posto, pertanto che, l'assenza del piano di classifica onera il Consorzio della prova della sussistenza dello specifico beneficio a favore del fondo del contribuente, occorre rimarcare che tale prova non può risolversi, ovviamente, nella mera allegazione di opere , di carattere idrico o vario, realizzate nel comprensorio anche in periodi di tempo risalenti ma deve riguardare il beneficio specifico e diretto che il fondo ha tratto dalle opere realizzate o che potrebbero ricavare da quelle da realizzare, nonché i criteri di ripartizione del suddetto contributo, in relazione allo specifico beneficio apportato o apportabile al fondo. Ciò posto, osserva la Corte che il Consorzio assume che “sino alla fase di approvazione del piano di classifica aggiornato permane la vigenza del piano di classifica approvato per i territori unificati nell'attuale Consorzio”. Al riguardo rileva la Corte che i piani di classifica, ove esistenti, relativi a Consorzi di bonifica soppressi e confluiti in nuovo Consorzio di bonifica, non possono ritenersi ultrattivi sia perché la legge regionale 11/2003 ha imposto un rigoroso iter procedurale che, a maggior ragione, dopo la sua approvazione deve essere osservato per l'adozione del piano di classifica del Consorzio di nuova costituzione, sia perché, in ogni caso, il piano di classifica proprio per la sua natura, cessa di avere efficacia con la soppressione del Consorzio cui si riferisce. Al riguardo è opportuno precisare che le norme transitorie della legge regionale numero 11 del 2003 prevedono che (art. 41): · entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente art. 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione;
· l'elenco divine esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale;
l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) dle precedente art. 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto;
costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stese in testa al demanio regionale – ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione
e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio. L'art. 42, nel disciplinare il regime provvisori di riscossione ha stabilito: · entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani di classifica di cui al precedente art. 24; · nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati. La disciplina normativa su richiamata, quindi, prevedeva anzitutto un rigoroso procedimento di ricognizione delle opere realizzate di cui non vi è traccia in atti ed, in secondo luogo, il termine di un anno per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica, consentendo, “nelle more” ai
Consorzi, di emettere transitoriamente i ruoli di contribuenza nella misura già fissata.
Nella fattispecie la documentazione e le argomentazione prodotta dalla società AREA srl risultano insufficienti a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'assoggettamento al tributo. Pertanto l'atto impugnato deve essere integralmente annullato con ogni effetto conseguenziale di legge. Considerata la natura della vertenza in oggetto, compensa le spese di lite
P.Q.M.
a Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 01, accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento Compensa le spese di giudizio
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6966/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22263278 CONTRIBUTI CONS 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
22263278 datato 15/07/2024 notificato il 23/07/2024 avente il pagamento di € 947,14 per presunto omesso versamento del contributo consortile – codice 1G27 - per l'anno 2021, sanzioni per omesso versamento, interessi, spese postali e notificazione.
Il Concessionario Area s.r.l. nell'atto opposto segnala che “…che l'importo sotto riportato Le è già stato notificato con il documento 19245469 in data 23/12/2023. Invero, per l'annualità 2021, con il codice 1G27, le sono stati recapitati i seguenti avvisi di pagamento: - Avviso di pagamento n. 10437466 – 1G27 - del
16/11/2021; - Avviso di pagamento n 18137650 – 1G27 - del 04/09/2023.
Il ricorrente eccepisce che il primo dei due avvisi di accertamento è stato annullato dal Concessionario a seguito di presentazione di ricorso presso la Corte di G.T. di Cosenza che, con sentenza 498/2024 ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Il ricorrente eccepisce che l'atto opposto è nullo, illegittimo ed infondato per carenza di motivazione insussistenza del presupposto impositivo in quanto i terreni per i quali l'imposta viene richiesta non usufruiscono di un beneficio diretto, conditio sine qua non per richiedere l'imposta.
Si costituiva la società Area riscossione srl la quale eccepiva la fondatezza della pretesa tributaria, in quanto il terreno rientra nel perimetro consortile.
Precisava che l'atto impugnato è stato preceduto da avviso di pagamento e da richiesta formale nel quale era ampiamente motivata la pretesa tributaria.
Il giudice monocratico all'udienza dell.11.2.2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, alla luce della documentazione in atti, dichiara il ricorso meritevole d'accoglimento.
In tema di contributi consortili, la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato principi consolidati in ordine alla individuazione dei presupposti impositivi ed al regime probatorio. Costituiscono presupposti impositivi del contributo consortile l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'inerenza del beneficio al fondo. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso:
a) l'inclusione del bene nel “perimetro di contribuenza”, che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull'an dell'obbligo contributivo;
b) l'elaborazione del “piano di classifica degli immobili” e dell'”indice di contribuenza” dei singoli immobili che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo ((Sez. 5, Sentenza n. 654 del 2012).
In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui “con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare , il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) - … il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, ss.uu. 8960/96) e che “perimetro di contribuenza” e “piano di classifica” configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva, di disapplicazione”. Sempre in ordine al beneficio si è precisato che “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'” an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”. (Cassazione ss.uu. n. 11722 del 14/05/2010).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti impositivi, è stato puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica” comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione;
mentre, in assenza di
“perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione nell'ambito del “piano di classifica” grava sul Consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la qualità, del contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr Css. ss.uu. 26009/08, 19509/04, 8960/96) (Cassazione Sez. 5, n. 654 del
2012).
In particolare grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazione contenute in tale piano, e segnatamente la non esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. E
10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Sentenza
n. 4671 del 23/03/2012).
Giova, al riguardo precisare che, in ogni caso, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 21/07/2010). “Quando la cartella esattoriale, emessa per la riscossione dei contributi consortili, sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio, circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano delle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una “praesumptio iuris tantum” e non “iuris et de iure”(che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del D.lgs. 546/92, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del
21/07/2010). Nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012 secondo cui “l'acquisizione della qualità di consorziato e quindi di soggetto passivo del tributo segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ. e però , a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili e presuppone, perciò, un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza – definito da alcune leggi regionali come piano di classifica degli immobili o piano di classifica del territorio – ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgere dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica”. Il requisito dell'inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del Consorzio non viene meno, poi, nelle ipotesi delle c.d. Spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente. A riguardo la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 59 del r. d. 13 febbraio 1933, n.
215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazione ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere id imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre che trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori)
(Cassazione Sez. 5, n. 11801 de 15/05/2013).
Alla luce del quadro giurisprudenziale di riferimento su riportato può, sinteticamente, ribadirsi che:
a) i presupposti del potere impositivo del Consorzio sono costitutivi dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall'inerenza del beneficio al fondo;
b) il beneficio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualifica specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica;
c) il “piano di classifica degli immobili” e l'”indice di contribuenza” dei singoli immobili, individuano i benefici derivanti dalle pere di bonifica ai singoli immobili e definiscono i parametri di quantificazione dell'obbligo contributivo, incidendo, quindi, sul “quantum”;
d) l'adozione del piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio recato al fondo;
e) tale presunzione ammette la prova contraria del contribuente che è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicare dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il
Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.
f) in assenza di “perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione nell'ambito del “piano di classifica” grava sul Consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la qualità del contribuente, di proprietario di immobile, sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a seguito delle opere eseguite, di concreti benefici, non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass ss.uu. 26009/08, 19509/04,
8960/96);
g) anche per le “spese c.d. istituzionali” l'imposizione di contribuzione resta subordinata, necessariamente, all'effettivo beneficio tratto dal fondo derivante da lavori di bonifica già completati, ovvero dai vantaggi derivanti da quelli da completare.
I suddetti principi giurisprudenziali trovano piena applicazione anche in riferimento ai contributi consortili richiesti dai Consorzi istituiti sul territorio della Regione Calabria. Giova premettere che la legge regionale n. 11 del 23 luglio 2003 prevede (art. 13) che “il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge 437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica”, e che “ su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio”. L'art. 15 della predetta legge definisce i
Consorzi di Bonifica come “persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'art. 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità” le cui funzioni sono espressamente previste dall'art. 16 (Funzioni istituzionali e compiti dei
Consorzi) per il “conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1” (La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale, fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità, all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, alla salvaguardia dell'ambiente).
La disciplina del presupposto impositivo nei confronti dei consorziati si rinviene nell'art. 17 che espressamente prevede che “ I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualifica di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio
1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni” mentre l'art. 18 definisce gli obblighi di bonifica a carico dei proprietari consorziati (1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa,
b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica...”. La predetta legge (art. 23 Contributi consortili di bonifica e piano di classifica) infine, così disciplina i contributi di bonifica:
1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento di Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile
è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato... 6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili...”. La disciplina della “elaborazione e approvazione dei piani di classifica” è prevista dall'art. 24, secondo cui: · L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
· il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile;
· la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale;
· entro 30 giorni gli interessati possono proporre osservazioni;
· la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione; · i piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consigli regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Dalla suddetta disciplina si desume che il contributo consortile presuppone l'elaborazione del piano di classifica la cui approvazione è subordinata ad un rigoroso iter procedimentale che si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale. L'approvazione del piano di classifica, quindi, è condizione indefettibile per la determinazione dell'obbligo contributivo a carico del consorziato, poiché solo il piano di classifica approvato (che come già detto, individua “i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile” art. 24 comma 2, consente di quantificare la misura del beneficio tratto dal fondo e quindi, l'entità del relativo obbligo contributivo, fondando il diritto del consorzio di procedere alla riscossione del contributo nella misura richiesta. Peraltro, poiché alla luce del quadro normativo di riferimento richiamato, il presupposto impositivo (art. 17) si realizza con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24, appare evidente che la mancata approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei piani di classifica, impedisce la definizione del perimetro di contribuenza. In ordine alla pretesa impositiva risultante dal pagamento del contributo per la “quota” derivante dalle c.d. spese “istituzionali” occorre formula, inoltre, alcune ulteriori considerazioni. Ed invero, l'art. 16 della legge 11/2003, attribuisce ai Consorzi le funzioni “per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1”, prevedendo, tra l'altro, le attività di programmazione, coordinamento, studio, informazione e formazione. Deve precisarsi, in merito che, l'art. 23 prevede, quale componente del contributo, le spese afferenti il conseguimento dei “fini istituzionali” indicati nell'art. 1 l. 11/2003 su richiamato. Le spese di gestione del Consorzio, sono invece spese “strumentali” per la gestione dell'ente (telefono, affitto, stipendi ecc.) più correttamente, non si identificano con le spese per il conseguimento dei fini istituzionali, ma costituiscono solo una componente dell'intero contributo consortile e devono soggiacere, quindi, per la loro riscossione, ai medesimi principi, su richiamati, che governano l'esercizio legittimo del potere impositivo. In ogni caso, pur volendo assimilare alle spese istituzionali le spese per il funzionamento dell'ente, quest'ultime, al pari di quelle relative alla costituzione ed alla manutenzione delle opere, fanno parte dell'onere economico complessivo e non si sottraggono, quindi, agli stessi presupposti impositivi (Cassazione 7754/1997) ed la regime probatorio. Opinando diversamente, infatti, deve necessariamente ritenersi che la predetta disposizione abbia introdotto un autonomo tributo, avente differente presupposto impositivo (assenza di beneficio) in violazione della riserva di legge statale di cui all'art. 23 Costituzione che riserva alla legge statale la determinazione degli elementi caratterizzanti il tributo, ossia il presupposto ed i soggetti passivi dello stesso.
Deve ribadirsi, pertanto, che anche la pretesa relativa al pagamento del contributo per il reperimento dei mezzi necessari all'adempimento dei propri fini istituzionali, “in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza con i principi desumibili dagli artt. 23, 52, 117 della Costituzione (Cassazione 18101/2013), trattandosi di componenti dell'onere economico complessivo che l'opera di bonifica richiede, deve fondarsi su uno specifico beneficio arrecato al fondo, (non potendosi, in ogni caso, prescindere dalla correlazione con uno specifico beneficio conseguente alla loro natura di tributi speciali dei contributi in esame, da identificarsi più propriamente come oneri reali) (Cassazione 7754/1997). L'apprezzamento del vantaggio, infatti, “non va operato in via generale e presuntiva in base alla semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica ed in relazione ad aspetti di carattere potenziale, ma richiede in ogni caso (E quindi anche per le spese di funzionamento dell'ente) un accertamento preventivo volto a verificare la diretta incidenza, in termini di beneficio, fra l'opera ed il terreno incluso nel comprensorio”. Anche per le spese “relative al conseguimento dei fini istituzionali”, quindi, deve essere fornita la prova della sussistenza del beneficio specifico e diretto per il fondo, in relazione alle attività in concreto predisposte con specifico riferimento a quelle eseguite o in corso di progettazione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lettera a nella parte in cui prevede che il contributo per spese istituzionali prescinde dal beneficio, rilevando che “il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensori di bonifica
(il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione si da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale quale tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”. Ribadito che il presupposto impositivo (art. 17) si realizza con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24,
e che, contrariamente a quanto assunto dal Consorzio, non è stata fornita la prova dell'approvazione dei piani di classifica e, quindi, del perimetro suddetto e posto, pertanto che, l'assenza del piano di classifica onera il Consorzio della prova della sussistenza dello specifico beneficio a favore del fondo del contribuente, occorre rimarcare che tale prova non può risolversi, ovviamente, nella mera allegazione di opere , di carattere idrico o vario, realizzate nel comprensorio anche in periodi di tempo risalenti ma deve riguardare il beneficio specifico e diretto che il fondo ha tratto dalle opere realizzate o che potrebbero ricavare da quelle da realizzare, nonché i criteri di ripartizione del suddetto contributo, in relazione allo specifico beneficio apportato o apportabile al fondo. Ciò posto, osserva la Corte che il Consorzio assume che “sino alla fase di approvazione del piano di classifica aggiornato permane la vigenza del piano di classifica approvato per i territori unificati nell'attuale Consorzio”. Al riguardo rileva la Corte che i piani di classifica, ove esistenti, relativi a Consorzi di bonifica soppressi e confluiti in nuovo Consorzio di bonifica, non possono ritenersi ultrattivi sia perché la legge regionale 11/2003 ha imposto un rigoroso iter procedurale che, a maggior ragione, dopo la sua approvazione deve essere osservato per l'adozione del piano di classifica del Consorzio di nuova costituzione, sia perché, in ogni caso, il piano di classifica proprio per la sua natura, cessa di avere efficacia con la soppressione del Consorzio cui si riferisce. Al riguardo è opportuno precisare che le norme transitorie della legge regionale numero 11 del 2003 prevedono che (art. 41): · entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente art. 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione;
· l'elenco divine esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale;
l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) dle precedente art. 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto;
costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stese in testa al demanio regionale – ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione
e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio. L'art. 42, nel disciplinare il regime provvisori di riscossione ha stabilito: · entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani di classifica di cui al precedente art. 24; · nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati. La disciplina normativa su richiamata, quindi, prevedeva anzitutto un rigoroso procedimento di ricognizione delle opere realizzate di cui non vi è traccia in atti ed, in secondo luogo, il termine di un anno per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica, consentendo, “nelle more” ai
Consorzi, di emettere transitoriamente i ruoli di contribuenza nella misura già fissata.
Nella fattispecie la documentazione e le argomentazione prodotta dalla società AREA srl risultano insufficienti a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'assoggettamento al tributo. Pertanto l'atto impugnato deve essere integralmente annullato con ogni effetto conseguenziale di legge. Considerata la natura della vertenza in oggetto, compensa le spese di lite
P.Q.M.
a Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 01, accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento Compensa le spese di giudizio