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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33990/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 33990/2017 + 34180/2017 R.G. aventi ad oggetto: fideiussione
TRA
D'AM AL ( ), ES LA ( ), C.F._1 C.F._2
SA RO ( ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo D'MO C.F._3
( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Seggio del Popolo n. 22, sono C.F._4
elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
ON IA ( ), EL TO ( ), C.F._5 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Aurelio Marino ( ), presso lo studio del C.F._7
quale, in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 263, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (0637440969), in persona del procuratore Ada
Magliocca, mandataria di PURPLE SPV s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Gennaro M. Lopez
( ) e Nicola Forti ( , elettivamente domiciliata in C.F._8 C.F._9
Napoli, via Andrea D'Isernia n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Tuccillo
( ) C.F._10
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. D'MO DO, LL PA e AV CI hanno proposto opposizione avverso il decreto n.
8245/2017 mediante il quale questo Tribunale ha ingiunto loro (in solido pure con IO LI ed
AN ON) il pagamento, in favore di Purple SPV s.r.l., di euro 735.855,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base dei contratti di mutuo fondiario indicati nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. (contratti assistiti da garanzie prestate da tutti gli opponenti) per le ragioni indicate nell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (ragioni sulle quali, per quanto si dirà, non è necessario soffermarsi).
Con separato atto (per effetto del quale è stato iscritto il giudizio avente R. G. n. 34180/2017 riunito a quello avente R. G. 33990/17 con provvedimento del 15.6.2018) il medesimo decreto ingiuntivo n.
8245/2017 è stato opposto pure da IO LI ed AN ON i quali hanno, tra l'altro: 1) eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di Purple SPV s.r.l. atteso che, secondo quanto si desume dallo stesso tenore del ricorso presentato ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., la titolare del credito azionato in sede monitoria risulta Nuova cassa di risparmio di Ferrara s.p.a. la quale ha tuttavia depositato il ricorso solo quale mandataria di Purple SPV s.r.l. (alla pagina 5 del ricorso si legge, infatti, che “la banca istante vanta attualmente un credito di complessivi €uro
663.792,81” e la stessa richiesta di pagamento è stata formulata in favore della “NUOVA CASSA DI
RISPARMIO DI FERRARA s.p.a.”); 2) in via subordinata, eccepito la mancata titolarità, in capo a
Purple SPV s.r.l., del credito azionato in sede monitoria non risultando documentata sia la cessione dei crediti in blocco (comprensivi pure di quello vantato nei confronti di C.R.G. Immobiliare s.r.l.) da Nuova cassa di risparmio di Ferrara s.p.a. a Rev Gestione Crediti s.p.a., sia l'ulteriore cessione in blocco conclusa tra Rev Gestione Crediti s.p.a. e Purple SPV s.r.l.; 3) in via ulteriormente subordinata, eccepito il “difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della NUOVA CASSA
DI RISPARMIO DI FERRARA s.r.l. rispetto alla PURPLE SPV s.r.l. unipersonale” non risultando depositato l'atto mediante il quale Purple SPV s.r.l. ha conferito a Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara s.p.a. il potere di rappresentanza (sostanziale e processuale) in forza del quale è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
Cerved Credit Management s.p.a., procuratore di Purple SPV s.r.l., chiesto il rigetto dell'opposizione avente R. G. 33990/17, ha, quanto al giudizio avente R. G. n. 34180/17, preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 6 Riuniti i due giudizi (aventi RR. GG. nn. 33990/2017 e 34180/2017), rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnato il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria (in data 22.11.2018 risulta depositato dal difensore degli opponenti
IO ed AN verbale negativo di mediazione), all'udienza del 23.11.2018 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Nominato il c.t.U., in data 6.7.2021 D'MO DO, LL PA e AV CI hanno depositato dichiarazione di rinunzia ex art. 306 c.p.c. che è stata accettata da Cerved Credit Management s.p.a. con dichiarazione depositata il 7.2.2022. Depositata la relazione del nominato c.t.U., la causa è stata trattenuta in decisione in data 10.3.2023 e rimessa sul ruolo in data 13.7.2023 al fine di acquisire la scrittura mediante la quale è stata definita stragiudizialmente l'opposizione avente R. G. n.
33990/17. Depositata tale scrittura in data 14.9.2023 e disposta integrazione della c.t.U., mutato il
Giudice istruttore, rilevata d'ufficio la questione relativa alla qualificabilità dei garanti IO ed
AN come consumatori, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
17.12.2024, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Con riferimento all'opposizione iscritta con R. G. n. 33990/2017 occorre dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dagli opponenti e depositata il 6.7.2021 che risulta accettata dall'opposta in data 7.2.2022 per il tramite del difensore munito di idonea procura (depositata il 21.8.2018).
3. Quanto all'opposizione per effetto della quale è stato iscritto il giudizio avente R. G. n.
34180/2017 occorre (e la questione è assorbente rispetto a quella relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, nonché preliminare rispetto a tutte quelle concernenti il merito) dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata dall'opposta sin dalla fase monitoria stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal d. lgs. n. 28/2010 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Cerved Credit Management s.p.a. ha, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, eccepito il difetto di procedibilità dell'opposizione stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (evidentemente ritenendo -in implicita condivisione di Cass., sez. 3, sent. 3 dicembre
2015, n. 24629- un simile onere gravare sulla parte opponente) e tale eccezione (una volta assegnato dall'allora Giudice istruttore il termine di 15 giorni per l'instaurazione della mediazione -cfr. verbale dell'udienza del 15 giugno 2018 nei procedimenti riuniti) ha insistentemente reiterato anche nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. osservando pure che, per un verso, il IO
e la AN, lungi dall'instaurare autonomo procedimento di mediazione, si sono limitati ad aderire
(peraltro allorquando era già scaduto il termine perentorio assegnato dal giudice e, pertanto,
pagina 3 di 6 tardivamente) al procedimento di mediazione radicato dagli opponenti nel procedimento avente R.
G. 33990/2017 e, per altro verso, che gli stessi neppure sono personalmente comparsi innanzi all'organismo di mediazione (essendosi in realtà avvalsi di difensore sprovvisto della procura necessaria per partecipare al procedimento di mediazione).
Pur se su iniziativa della parte che (per quanto si dirà) era tenuta a promuovere il tentativo di mediazione, la questione della procedibilità della domanda è stata oggetto di esplicita eccezione.
Ancora, il Giudice istruttore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ha assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione (così il più volte richiamato provvedimento adottato -allorquando ancora era celebrata la prima udienza nei procedimenti riuniti- il 15 giugno 2018). Ne discende che la questione della procedibilità della domanda non può non essere esaminata (non potendo, in particolare, la stessa ritenersi preclusa dalla prospettata tardività dell'eccezione a riguardo svolta dagli opponenti -cfr. prima comparsa conclusionale depositata dall'opposta) atteso che, una volta che la stessa sia stata sollevata, il giudice è tenuto a verificare se la condizione di procedibilità “è stata soddisfatta e, in mancanza, (a) dichiara(re) l'improcedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2010).
Tanto premesso, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la
“riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi” (Cass., sez. 2, ord. 26 febbraio 2021, n. 5434; conf., tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 16 settembre 2022, n. 27295), questo Giudice ritiene di aderire alle convincenti argomentazioni (che qui integralmente si richiamano) sulla base delle quali,
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19596, è giunta ad affermare che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ebbene, dal verbale depositato il 22.11.2018 risulta che la mediazione (promossa dagli opponenti nel giudizio avente R. G. 33990/2017 ed alla quale hanno aderito gli opponenti nel giudizio avente
R. G. n. 34180/2017) ha avuto esito negativo per la mancata comparizione di Cerved Credit
Management s.p.a. Tale circostanza impone di ritenere che l'odierna opposta (pur in tal senso onerata) non si sia attivata per l'instaurazione della mediazione con conseguente improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 6 A diversa conclusione non può pervenirsi (e, per la verità, neppure la parte opposta ha svolto argomenti in tal senso) valorizzando la tempestiva instaurazione della mediazione da parte del
D'MO, della LL e del AV. Tanto: i) sia perché l'iniziativa assunta da tali parti non avrebbe comunque consentito di non dichiarare l'improcedibilità del giudizio avente R. G. 33990/17
(dichiarazione alla quale, tuttavia, non si perviene stante l'estinzione -per quanto detto- del giudizio) atteso che, ove pure la parte opponente si attivi prima di quella opposta, l'avverarsi della condizione di procedibilità presuppone pur sempre la partecipazione alla mediazione della parte opposta (che, per quanto detto, con riferimento al caso concreto non v'è stata); ii) sia perché, in ogni caso, stante l'autonomia che i giudizi riuniti conservano, l'iniziativa assunta dagli opponenti nel giudizio avente
R. G. n. 33990/2017 non vale a consentire di ritenere integrata la condizione di procedibilità anche quanto alla domanda proposta in via monitoria nei confronti degli opponenti nel giudizio avente R.
G. n. 34180/2017; iii) sia perché, in ogni caso, così come del resto rilevato dalla stessa parte opposta, il IO e la AN hanno manifestato adesione alla mediazione radicata dal
D'MO, dalla LL e dal AV allorquando era già decorso il termine assegnato dal giudice all'udienza del 15 giugno 2018 e, ancora, al procedimento di mediazione hanno partecipato mediante difensore sprovvisto di idonea procura.
Da quanto detto discende la revoca del decreto ingiuntivo n. 8245/2017 nei confronti di IO
LI ed AN ON.
Da ultimo, stante il tenore della prima comparsa conclusionale depositata dall'opposta, è opportuno precisare che l'esito al quale si è qui pervenuti non costituisce applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale minoritaria all'epoca dei fatti, ma applicazione di un principio che, anche dopo Cass., sez. 3, sent. 3 dicembre 2015, n. 24629, ampia giurisprudenza di merito
(secondo quanto risulta, del resto, pure dalla motivazione di Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n.
19596) aveva pur sempre ritenuto operante (circostanza, questa, che -tra l'altro- non consente di ravvisare un prospective overruling -di recente, Cass., sez. 3, ord. 9 dicembre 2024, n. 31681).
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di c.t.U. (liquidate come da provvedimenti in data
15.2.2022 e 4.4.2025) vanno poste, in via integrale e definitiva, a carico di Purple SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t.
5. Alcuna statuizione deve essere adottata con riferimento alle spese del giudizio di opposizione avente R. G. n. 33990/2017.
Quanto al giudizio avente R. G. n. 34180/2017, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in considerazione della esistenza, al momento della proposizione della domanda, di pagina 5 di 6 significativi dubbi interpretativi (non a caso composti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte) in relazione a questione risultata centrale ai fini della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio avente R. G. n. 33990/2017;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 8245/2017 nei confronti di IO LI ed AN ON;
3) pone le spese di c.t.U., come liquidate con separati provvedimenti in atti, in via integrale e definitiva, a carico di Purple SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t.;
4) compensa integralmente tra le parti del giudizio avente R. G. n. 34180/2017 le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 33990/2017 + 34180/2017 R.G. aventi ad oggetto: fideiussione
TRA
D'AM AL ( ), ES LA ( ), C.F._1 C.F._2
SA RO ( ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo D'MO C.F._3
( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Seggio del Popolo n. 22, sono C.F._4
elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
ON IA ( ), EL TO ( ), C.F._5 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Aurelio Marino ( ), presso lo studio del C.F._7
quale, in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 263, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (0637440969), in persona del procuratore Ada
Magliocca, mandataria di PURPLE SPV s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Gennaro M. Lopez
( ) e Nicola Forti ( , elettivamente domiciliata in C.F._8 C.F._9
Napoli, via Andrea D'Isernia n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Tuccillo
( ) C.F._10
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. D'MO DO, LL PA e AV CI hanno proposto opposizione avverso il decreto n.
8245/2017 mediante il quale questo Tribunale ha ingiunto loro (in solido pure con IO LI ed
AN ON) il pagamento, in favore di Purple SPV s.r.l., di euro 735.855,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base dei contratti di mutuo fondiario indicati nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. (contratti assistiti da garanzie prestate da tutti gli opponenti) per le ragioni indicate nell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (ragioni sulle quali, per quanto si dirà, non è necessario soffermarsi).
Con separato atto (per effetto del quale è stato iscritto il giudizio avente R. G. n. 34180/2017 riunito a quello avente R. G. 33990/17 con provvedimento del 15.6.2018) il medesimo decreto ingiuntivo n.
8245/2017 è stato opposto pure da IO LI ed AN ON i quali hanno, tra l'altro: 1) eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di Purple SPV s.r.l. atteso che, secondo quanto si desume dallo stesso tenore del ricorso presentato ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., la titolare del credito azionato in sede monitoria risulta Nuova cassa di risparmio di Ferrara s.p.a. la quale ha tuttavia depositato il ricorso solo quale mandataria di Purple SPV s.r.l. (alla pagina 5 del ricorso si legge, infatti, che “la banca istante vanta attualmente un credito di complessivi €uro
663.792,81” e la stessa richiesta di pagamento è stata formulata in favore della “NUOVA CASSA DI
RISPARMIO DI FERRARA s.p.a.”); 2) in via subordinata, eccepito la mancata titolarità, in capo a
Purple SPV s.r.l., del credito azionato in sede monitoria non risultando documentata sia la cessione dei crediti in blocco (comprensivi pure di quello vantato nei confronti di C.R.G. Immobiliare s.r.l.) da Nuova cassa di risparmio di Ferrara s.p.a. a Rev Gestione Crediti s.p.a., sia l'ulteriore cessione in blocco conclusa tra Rev Gestione Crediti s.p.a. e Purple SPV s.r.l.; 3) in via ulteriormente subordinata, eccepito il “difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della NUOVA CASSA
DI RISPARMIO DI FERRARA s.r.l. rispetto alla PURPLE SPV s.r.l. unipersonale” non risultando depositato l'atto mediante il quale Purple SPV s.r.l. ha conferito a Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara s.p.a. il potere di rappresentanza (sostanziale e processuale) in forza del quale è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo;
Cerved Credit Management s.p.a., procuratore di Purple SPV s.r.l., chiesto il rigetto dell'opposizione avente R. G. 33990/17, ha, quanto al giudizio avente R. G. n. 34180/17, preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 6 Riuniti i due giudizi (aventi RR. GG. nn. 33990/2017 e 34180/2017), rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnato il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria (in data 22.11.2018 risulta depositato dal difensore degli opponenti
IO ed AN verbale negativo di mediazione), all'udienza del 23.11.2018 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Nominato il c.t.U., in data 6.7.2021 D'MO DO, LL PA e AV CI hanno depositato dichiarazione di rinunzia ex art. 306 c.p.c. che è stata accettata da Cerved Credit Management s.p.a. con dichiarazione depositata il 7.2.2022. Depositata la relazione del nominato c.t.U., la causa è stata trattenuta in decisione in data 10.3.2023 e rimessa sul ruolo in data 13.7.2023 al fine di acquisire la scrittura mediante la quale è stata definita stragiudizialmente l'opposizione avente R. G. n.
33990/17. Depositata tale scrittura in data 14.9.2023 e disposta integrazione della c.t.U., mutato il
Giudice istruttore, rilevata d'ufficio la questione relativa alla qualificabilità dei garanti IO ed
AN come consumatori, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
17.12.2024, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Con riferimento all'opposizione iscritta con R. G. n. 33990/2017 occorre dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dagli opponenti e depositata il 6.7.2021 che risulta accettata dall'opposta in data 7.2.2022 per il tramite del difensore munito di idonea procura (depositata il 21.8.2018).
3. Quanto all'opposizione per effetto della quale è stato iscritto il giudizio avente R. G. n.
34180/2017 occorre (e la questione è assorbente rispetto a quella relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, nonché preliminare rispetto a tutte quelle concernenti il merito) dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata dall'opposta sin dalla fase monitoria stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal d. lgs. n. 28/2010 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Cerved Credit Management s.p.a. ha, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, eccepito il difetto di procedibilità dell'opposizione stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (evidentemente ritenendo -in implicita condivisione di Cass., sez. 3, sent. 3 dicembre
2015, n. 24629- un simile onere gravare sulla parte opponente) e tale eccezione (una volta assegnato dall'allora Giudice istruttore il termine di 15 giorni per l'instaurazione della mediazione -cfr. verbale dell'udienza del 15 giugno 2018 nei procedimenti riuniti) ha insistentemente reiterato anche nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. osservando pure che, per un verso, il IO
e la AN, lungi dall'instaurare autonomo procedimento di mediazione, si sono limitati ad aderire
(peraltro allorquando era già scaduto il termine perentorio assegnato dal giudice e, pertanto,
pagina 3 di 6 tardivamente) al procedimento di mediazione radicato dagli opponenti nel procedimento avente R.
G. 33990/2017 e, per altro verso, che gli stessi neppure sono personalmente comparsi innanzi all'organismo di mediazione (essendosi in realtà avvalsi di difensore sprovvisto della procura necessaria per partecipare al procedimento di mediazione).
Pur se su iniziativa della parte che (per quanto si dirà) era tenuta a promuovere il tentativo di mediazione, la questione della procedibilità della domanda è stata oggetto di esplicita eccezione.
Ancora, il Giudice istruttore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ha assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione (così il più volte richiamato provvedimento adottato -allorquando ancora era celebrata la prima udienza nei procedimenti riuniti- il 15 giugno 2018). Ne discende che la questione della procedibilità della domanda non può non essere esaminata (non potendo, in particolare, la stessa ritenersi preclusa dalla prospettata tardività dell'eccezione a riguardo svolta dagli opponenti -cfr. prima comparsa conclusionale depositata dall'opposta) atteso che, una volta che la stessa sia stata sollevata, il giudice è tenuto a verificare se la condizione di procedibilità “è stata soddisfatta e, in mancanza, (a) dichiara(re) l'improcedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2010).
Tanto premesso, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la
“riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi” (Cass., sez. 2, ord. 26 febbraio 2021, n. 5434; conf., tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 16 settembre 2022, n. 27295), questo Giudice ritiene di aderire alle convincenti argomentazioni (che qui integralmente si richiamano) sulla base delle quali,
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19596, è giunta ad affermare che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ebbene, dal verbale depositato il 22.11.2018 risulta che la mediazione (promossa dagli opponenti nel giudizio avente R. G. 33990/2017 ed alla quale hanno aderito gli opponenti nel giudizio avente
R. G. n. 34180/2017) ha avuto esito negativo per la mancata comparizione di Cerved Credit
Management s.p.a. Tale circostanza impone di ritenere che l'odierna opposta (pur in tal senso onerata) non si sia attivata per l'instaurazione della mediazione con conseguente improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 6 A diversa conclusione non può pervenirsi (e, per la verità, neppure la parte opposta ha svolto argomenti in tal senso) valorizzando la tempestiva instaurazione della mediazione da parte del
D'MO, della LL e del AV. Tanto: i) sia perché l'iniziativa assunta da tali parti non avrebbe comunque consentito di non dichiarare l'improcedibilità del giudizio avente R. G. 33990/17
(dichiarazione alla quale, tuttavia, non si perviene stante l'estinzione -per quanto detto- del giudizio) atteso che, ove pure la parte opponente si attivi prima di quella opposta, l'avverarsi della condizione di procedibilità presuppone pur sempre la partecipazione alla mediazione della parte opposta (che, per quanto detto, con riferimento al caso concreto non v'è stata); ii) sia perché, in ogni caso, stante l'autonomia che i giudizi riuniti conservano, l'iniziativa assunta dagli opponenti nel giudizio avente
R. G. n. 33990/2017 non vale a consentire di ritenere integrata la condizione di procedibilità anche quanto alla domanda proposta in via monitoria nei confronti degli opponenti nel giudizio avente R.
G. n. 34180/2017; iii) sia perché, in ogni caso, così come del resto rilevato dalla stessa parte opposta, il IO e la AN hanno manifestato adesione alla mediazione radicata dal
D'MO, dalla LL e dal AV allorquando era già decorso il termine assegnato dal giudice all'udienza del 15 giugno 2018 e, ancora, al procedimento di mediazione hanno partecipato mediante difensore sprovvisto di idonea procura.
Da quanto detto discende la revoca del decreto ingiuntivo n. 8245/2017 nei confronti di IO
LI ed AN ON.
Da ultimo, stante il tenore della prima comparsa conclusionale depositata dall'opposta, è opportuno precisare che l'esito al quale si è qui pervenuti non costituisce applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale minoritaria all'epoca dei fatti, ma applicazione di un principio che, anche dopo Cass., sez. 3, sent. 3 dicembre 2015, n. 24629, ampia giurisprudenza di merito
(secondo quanto risulta, del resto, pure dalla motivazione di Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n.
19596) aveva pur sempre ritenuto operante (circostanza, questa, che -tra l'altro- non consente di ravvisare un prospective overruling -di recente, Cass., sez. 3, ord. 9 dicembre 2024, n. 31681).
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di c.t.U. (liquidate come da provvedimenti in data
15.2.2022 e 4.4.2025) vanno poste, in via integrale e definitiva, a carico di Purple SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t.
5. Alcuna statuizione deve essere adottata con riferimento alle spese del giudizio di opposizione avente R. G. n. 33990/2017.
Quanto al giudizio avente R. G. n. 34180/2017, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in considerazione della esistenza, al momento della proposizione della domanda, di pagina 5 di 6 significativi dubbi interpretativi (non a caso composti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte) in relazione a questione risultata centrale ai fini della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio avente R. G. n. 33990/2017;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 8245/2017 nei confronti di IO LI ed AN ON;
3) pone le spese di c.t.U., come liquidate con separati provvedimenti in atti, in via integrale e definitiva, a carico di Purple SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t.;
4) compensa integralmente tra le parti del giudizio avente R. G. n. 34180/2017 le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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