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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to VENEZIA VINCENZO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente –
e nei confronti di
Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: obblighi contributivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.2.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 spiegando opposizione avverso l' avviso di addebito n. 59120210001356276000, recante la richiesta di contributi e sanzioni per complessivi € 5.319,84 a titolo di gestione separata liberi professionisti per l'anno 2014, formulando le seguenti conclusioni: “1) disporre con decreto reso inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante i gravissimi e fondati motivi palesati. 2) Indi, all'udienza di comparizione delle parti per come sopra fissata con-fermare i provvedimenti resi inaudita altera parte e/o disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, comunque, adottare tutti i provvedimenti ritenuti indilazionabili. Nel merito, in linea graduale e subordinata: 3)
Ritenere e dichiarare che l'avviso di addebito e tutti gli atti successivi sono inficiati da evidente nullità per genericità e carenza di motivazione degli stessi che violano tra l'altro il diritto di difesa e per essere prescritto il diritto a richiedere dette somme;
4) Dichiarare
l'illegittimità dell'iscrizione di ufficio del ricorrente presso la Gestione Separata dell' di CP_1 cui all'art. 2 comma 26 legge 335/95; 5) Ritenere e dichiarare che il Prof. Ing. Parte_1
nulla deve all' relativamente al periodo contestato (anno 2014), per essere
[...] CP_1 dette somme non dovute;
6) in conseguenza, annullare, revocare e comunque privare
d'efficacia l'avviso di addebito, nonché tutti gli atti ad essa connessi e/o consequenziali, dichiarandoli, per l'effetto, come mai sorti;
7) emettere ogni altra statuizione come per legge;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
A tal fine ha eccepito preliminarmente a prescrizione del credito, dato che l'avviso di addebito
è stato notificato oltre il termine di 5 anni decorrente dalla scadenza dei termini di versamento dei tributi per l'anno d'imposta 2014 (16 giugno 2015). Nel merito ha lamentato la illegittimità della iscrizione alla Gestione separata operata d'ufficio da , sostenendo che CP_1 egli doveva ritenersi esente dal pagamento del contributo soggettivo, in quanto già tenuto all'obbligo contributivo quale dipendente pubblico a tempo indeterminato e per avere già versato il contributo integrativo ad . CP_3
Si è costituito contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. Quanto
CP_1 alla eccezione di prescrizione, ha opposto l'esistenza di atti interruttivi del termine;
nel
CP_1 merito, ha dedotto che il ricorrente, oltre all'attività di docenza, svolgeva anche attività
CP_1 di lavoro autonomo integrante il presupposto per la iscrizione alla Gestione separata .
CP_1
non si è costituita in giudizio. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Pag. 2 di 8 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene raggiunta Controparte_2 da regolare notifica, non si è costituita in giudizio.
In via preliminare di merito va esaminata e disattesa la eccezione di prescrizione.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione di 5 anni applicabile al caso di specie (ex art. 3 comma 9 L.335/1995) si è stabilito che il dies a quo coincide con il termine di scadenza per il pagamento dei contributi e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020), assumendo rilievo, a tal riguardo, «anche il differimento dei termini stessi» stabilito annualmente con D.P.C.M. (v. Cass. nr. 10273 del
2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria ha ad oggetto i contributi dovuti a titolo a gestione separata per l'anno 2014, il cui termine di versamento scadeva il 16 luglio 2015, in forza del D.P.C.M del 9 giugno 2015 che ha disposta la proroga del termine di versamento sino a tale data. Dal 6 luglio 2015 occorre pertanto calcolare il termine di 5, dovendosi tuttavia tenere conto del periodo si sospensione di 129 giorni previsto dalla normativa emergenziale da Covid 19 e, segnatamente, dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rubricato “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il termine di prescrizione dei contributi andava pertanto a spirare il 12.11.2020.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'avviso bonario, notificato al ricorrente in data 22.9.2020 (cfr. relata di notifica poseidone, all. 1 memoria difensiva), con la conseguenza che al momento della ricezione dell'avviso di addebito opposto (30.12.2021), la prescrizione non era in alcun modo maturata.
Pag. 3 di 8 Infondate risultano le obiezioni attoree volte a contestare la idoneità della notifica depositata ad interrompere il termine prescrizionale (cfr. note di trattazione depositate 8 luglio 2022).
Lamenta il ricorrente che l'avviso bonario non è pervenuto all'indirizzo del ricorrente, che la ricevuta di ritorno reca una firma illeggibile e che l'agente postale non ha indicato quale rapporto avesse il sottoscrittore dell'atto con il ricorrente.
Deve infatti osservarsi che nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, la quale non impone alcuna formalità all'ufficiale postale se non quella di sincerarsi che la persona che riceve l'atto ed appone la firma sia legittimata a farlo a norma dell'art. 39 del medesimo decreto citato e che venga apposta la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Risultano in particolare pertinenti al caso di specie i seguenti principi di diritto (cfr. Cass.
1686/2023, richiamata da Cass. 4451/2024 ) “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta,
a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge
n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai CP_4 sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”.
Pag. 4 di 8 Facendo applicazioni di tali principi al caso di specie, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, nel caso di specie non proposta, deve ritenersi provato il fatto che il plico sia stato consegnato ad una persona legittimata a riceverlo in forza dell'art. 39 del D.M 9 aprile 2001, (“abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere” ) il che basta al fine dell'operatività delle presunzioni di conoscenza ex art. 1335 c.c. applicabile nel caso di comunicazione dell'avviso bonario e rende del tutto irrilevante che l'avviso non sia stato dello stesso sottoscritto.
Il ricorrente deduce poi che il plico postale contenente il suddetto avviso sarebbe stato recapitato in Corso Miraglia 62/E, diverso dal proprio indirizzo di residenza che al tempo era in Corso Miraglia 62/C, senza tuttavia fornire prova a sostegno, avendo infatti depositato la sola carta di identità (cfr. doc. allegato note scritte 8 luglio 2022), riportante quale indirizzo di residenza Corso Miraglia 62/c, la quale al più dimostra che fosse questo l'indirizzo di residenza al momento del rilascio della carte di identità, ossia alla data dell'1.6.2015, ma non prova che la residenza del ricorrente al momento del recapito dell'avviso bonario (22.9.2020) fosse in Corso Miraglia 62/C.
Pare in ogni caso opportuno precisare che nel caso di specie non si tratta di vagliare la notifica di un atto giudiziario, con applicazione della relativa disciplina, bensì di verificare l'avvenuta ricezione di un atto unilaterale (recettizio) rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 1335 c.c.
A tal riguardo giova rammentare che “Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi
(sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (cfr. Cass. 19524/2019; Cass. 18272/2002). Ed ancora: “L'indirizzo del destinatario di una dichiarazione unilaterale recettizia, previsto dall'art 1335 cod civ al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi giunga deve considerarsi quel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (luogo di esplicazione dell'attività lavorativa), o per normale frequenza (luogo di esplicazione
Pag. 5 di 8 dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti, in concreto, nella sua sfera di dominio e controllo, si da apparire idoneo a consentire la ricezione di quell'atto e la cognizione del relativo contenuto, senza inutile aggravio di oneri per il dichiarante”(cfr. Cass. 4083/1978; Cass. 10564/1998; Cass. 4140/1999).
In ragione di tali principi, ciò che rileva ai fini dell' operatività del meccanismo presuntivo di cui all'art. 1335 c.c. è che l'avviso sia stato recapitato presso un luogo rientrante nella sfera di dominio e controllo da parte del destinatario, che può anche essere un luogo diverso da quello della residenza anagrafica. Sotto tale profilo, il ricorrente neppure adduce l'estraneità del luogo di recapito, limitandosi invero solo a sottolineare la diversità dello stesso con quello di residenza anagrafica. Le risultanze processuali depongono invero per la sussistenza del criterio di collegamento, nel senso sopra precisato, tra il luogo di recapito e il ricorrente, dovendosi osservarsi che anche l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio è stato notificato presso il medesimo indirizzo e consegnato alla sorella del ricorrente (cfr. relata di notifica memoria di ) senza che ciò abbia in alcun modo compromesso la conoscenza CP_1 dell'atto impositivo tempestivamente opposto.
*****
Venendo al merito, la questione giuridica posta attiene alla verifica della sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente che all'epoca (anno di contribuzione 2014) pacificamente svolgeva attività di lavoro dipendente (docente) ed era iscritto all'albo degli ingegneri, in relazione al quale versava il contributo integrativo ad . In punto di fatto, CP_3 deve inoltre ritenersi dimostrato che nell'anno 2014, il ricorrente abbia prodotto reddito da lavoro autonomo derivante dall'espletamento dell'attività professionale. La specifica allegazione di , oltre che documentata mediante la produzione del frontespizio della CP_1 dichiarazione dei redditi (da dove si ricava la compilazione del quadro RE nel quale vanno dichiarati i redditi da lavoro autonomo), non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, sulla questione giuridica posta, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, già condiviso da questo Tribunale con sentenza 363/2019 da intendersi qui integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. - pronuncia nota al ricorrente in quanto resa nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale a titolo di omessi contributi relativi alla Gestione Separata per gli anni 2008, 2009 e 2010 sempre CP_1
Pag. 6 di 8 derivanti dallo svolgimento di attività professionale espletata - secondo cui “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa
l'iscrizione all , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_3 carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” (cfr. ex multis: Cass 20288/2022; Cass. 5826/2021; Cass.
30344/2017).
Alla luce di tali principi, non può che concludersi per l'obbligo di di Parte_1 corrispondere la contribuzione richiesta dall' e correlata alla Gestione previdenziale CP_1
Separata.
*****
In ordine poi alla presunta violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge 388/2000,
(“la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”) la deduzione non tiene conto del successivo comma 9:“Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per le cause di previdenza, tenuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione € 5200,01 - , 26.000,00, dell'attività processuale svolta e del numero di questioni giuridiche affrontate.
Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace. CP_5
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando disattese ogni contraria istanza e difesa, dichiara la contumacia di Controparte_2 rigetta il ricorso e condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 CP_1 spese di lite liquidate in € € 3.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
Cpa se dovute.
Sciacca 26.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to VENEZIA VINCENZO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente –
e nei confronti di
Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: obblighi contributivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.2.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 spiegando opposizione avverso l' avviso di addebito n. 59120210001356276000, recante la richiesta di contributi e sanzioni per complessivi € 5.319,84 a titolo di gestione separata liberi professionisti per l'anno 2014, formulando le seguenti conclusioni: “1) disporre con decreto reso inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante i gravissimi e fondati motivi palesati. 2) Indi, all'udienza di comparizione delle parti per come sopra fissata con-fermare i provvedimenti resi inaudita altera parte e/o disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, comunque, adottare tutti i provvedimenti ritenuti indilazionabili. Nel merito, in linea graduale e subordinata: 3)
Ritenere e dichiarare che l'avviso di addebito e tutti gli atti successivi sono inficiati da evidente nullità per genericità e carenza di motivazione degli stessi che violano tra l'altro il diritto di difesa e per essere prescritto il diritto a richiedere dette somme;
4) Dichiarare
l'illegittimità dell'iscrizione di ufficio del ricorrente presso la Gestione Separata dell' di CP_1 cui all'art. 2 comma 26 legge 335/95; 5) Ritenere e dichiarare che il Prof. Ing. Parte_1
nulla deve all' relativamente al periodo contestato (anno 2014), per essere
[...] CP_1 dette somme non dovute;
6) in conseguenza, annullare, revocare e comunque privare
d'efficacia l'avviso di addebito, nonché tutti gli atti ad essa connessi e/o consequenziali, dichiarandoli, per l'effetto, come mai sorti;
7) emettere ogni altra statuizione come per legge;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
A tal fine ha eccepito preliminarmente a prescrizione del credito, dato che l'avviso di addebito
è stato notificato oltre il termine di 5 anni decorrente dalla scadenza dei termini di versamento dei tributi per l'anno d'imposta 2014 (16 giugno 2015). Nel merito ha lamentato la illegittimità della iscrizione alla Gestione separata operata d'ufficio da , sostenendo che CP_1 egli doveva ritenersi esente dal pagamento del contributo soggettivo, in quanto già tenuto all'obbligo contributivo quale dipendente pubblico a tempo indeterminato e per avere già versato il contributo integrativo ad . CP_3
Si è costituito contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. Quanto
CP_1 alla eccezione di prescrizione, ha opposto l'esistenza di atti interruttivi del termine;
nel
CP_1 merito, ha dedotto che il ricorrente, oltre all'attività di docenza, svolgeva anche attività
CP_1 di lavoro autonomo integrante il presupposto per la iscrizione alla Gestione separata .
CP_1
non si è costituita in giudizio. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Pag. 2 di 8 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene raggiunta Controparte_2 da regolare notifica, non si è costituita in giudizio.
In via preliminare di merito va esaminata e disattesa la eccezione di prescrizione.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione di 5 anni applicabile al caso di specie (ex art. 3 comma 9 L.335/1995) si è stabilito che il dies a quo coincide con il termine di scadenza per il pagamento dei contributi e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020), assumendo rilievo, a tal riguardo, «anche il differimento dei termini stessi» stabilito annualmente con D.P.C.M. (v. Cass. nr. 10273 del
2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria ha ad oggetto i contributi dovuti a titolo a gestione separata per l'anno 2014, il cui termine di versamento scadeva il 16 luglio 2015, in forza del D.P.C.M del 9 giugno 2015 che ha disposta la proroga del termine di versamento sino a tale data. Dal 6 luglio 2015 occorre pertanto calcolare il termine di 5, dovendosi tuttavia tenere conto del periodo si sospensione di 129 giorni previsto dalla normativa emergenziale da Covid 19 e, segnatamente, dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rubricato “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il termine di prescrizione dei contributi andava pertanto a spirare il 12.11.2020.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'avviso bonario, notificato al ricorrente in data 22.9.2020 (cfr. relata di notifica poseidone, all. 1 memoria difensiva), con la conseguenza che al momento della ricezione dell'avviso di addebito opposto (30.12.2021), la prescrizione non era in alcun modo maturata.
Pag. 3 di 8 Infondate risultano le obiezioni attoree volte a contestare la idoneità della notifica depositata ad interrompere il termine prescrizionale (cfr. note di trattazione depositate 8 luglio 2022).
Lamenta il ricorrente che l'avviso bonario non è pervenuto all'indirizzo del ricorrente, che la ricevuta di ritorno reca una firma illeggibile e che l'agente postale non ha indicato quale rapporto avesse il sottoscrittore dell'atto con il ricorrente.
Deve infatti osservarsi che nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, la quale non impone alcuna formalità all'ufficiale postale se non quella di sincerarsi che la persona che riceve l'atto ed appone la firma sia legittimata a farlo a norma dell'art. 39 del medesimo decreto citato e che venga apposta la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Risultano in particolare pertinenti al caso di specie i seguenti principi di diritto (cfr. Cass.
1686/2023, richiamata da Cass. 4451/2024 ) “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta,
a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge
n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai CP_4 sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”.
Pag. 4 di 8 Facendo applicazioni di tali principi al caso di specie, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, nel caso di specie non proposta, deve ritenersi provato il fatto che il plico sia stato consegnato ad una persona legittimata a riceverlo in forza dell'art. 39 del D.M 9 aprile 2001, (“abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere” ) il che basta al fine dell'operatività delle presunzioni di conoscenza ex art. 1335 c.c. applicabile nel caso di comunicazione dell'avviso bonario e rende del tutto irrilevante che l'avviso non sia stato dello stesso sottoscritto.
Il ricorrente deduce poi che il plico postale contenente il suddetto avviso sarebbe stato recapitato in Corso Miraglia 62/E, diverso dal proprio indirizzo di residenza che al tempo era in Corso Miraglia 62/C, senza tuttavia fornire prova a sostegno, avendo infatti depositato la sola carta di identità (cfr. doc. allegato note scritte 8 luglio 2022), riportante quale indirizzo di residenza Corso Miraglia 62/c, la quale al più dimostra che fosse questo l'indirizzo di residenza al momento del rilascio della carte di identità, ossia alla data dell'1.6.2015, ma non prova che la residenza del ricorrente al momento del recapito dell'avviso bonario (22.9.2020) fosse in Corso Miraglia 62/C.
Pare in ogni caso opportuno precisare che nel caso di specie non si tratta di vagliare la notifica di un atto giudiziario, con applicazione della relativa disciplina, bensì di verificare l'avvenuta ricezione di un atto unilaterale (recettizio) rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 1335 c.c.
A tal riguardo giova rammentare che “Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi
(sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (cfr. Cass. 19524/2019; Cass. 18272/2002). Ed ancora: “L'indirizzo del destinatario di una dichiarazione unilaterale recettizia, previsto dall'art 1335 cod civ al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi giunga deve considerarsi quel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (luogo di esplicazione dell'attività lavorativa), o per normale frequenza (luogo di esplicazione
Pag. 5 di 8 dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti, in concreto, nella sua sfera di dominio e controllo, si da apparire idoneo a consentire la ricezione di quell'atto e la cognizione del relativo contenuto, senza inutile aggravio di oneri per il dichiarante”(cfr. Cass. 4083/1978; Cass. 10564/1998; Cass. 4140/1999).
In ragione di tali principi, ciò che rileva ai fini dell' operatività del meccanismo presuntivo di cui all'art. 1335 c.c. è che l'avviso sia stato recapitato presso un luogo rientrante nella sfera di dominio e controllo da parte del destinatario, che può anche essere un luogo diverso da quello della residenza anagrafica. Sotto tale profilo, il ricorrente neppure adduce l'estraneità del luogo di recapito, limitandosi invero solo a sottolineare la diversità dello stesso con quello di residenza anagrafica. Le risultanze processuali depongono invero per la sussistenza del criterio di collegamento, nel senso sopra precisato, tra il luogo di recapito e il ricorrente, dovendosi osservarsi che anche l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio è stato notificato presso il medesimo indirizzo e consegnato alla sorella del ricorrente (cfr. relata di notifica memoria di ) senza che ciò abbia in alcun modo compromesso la conoscenza CP_1 dell'atto impositivo tempestivamente opposto.
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Venendo al merito, la questione giuridica posta attiene alla verifica della sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente che all'epoca (anno di contribuzione 2014) pacificamente svolgeva attività di lavoro dipendente (docente) ed era iscritto all'albo degli ingegneri, in relazione al quale versava il contributo integrativo ad . In punto di fatto, CP_3 deve inoltre ritenersi dimostrato che nell'anno 2014, il ricorrente abbia prodotto reddito da lavoro autonomo derivante dall'espletamento dell'attività professionale. La specifica allegazione di , oltre che documentata mediante la produzione del frontespizio della CP_1 dichiarazione dei redditi (da dove si ricava la compilazione del quadro RE nel quale vanno dichiarati i redditi da lavoro autonomo), non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, sulla questione giuridica posta, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, già condiviso da questo Tribunale con sentenza 363/2019 da intendersi qui integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. - pronuncia nota al ricorrente in quanto resa nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale a titolo di omessi contributi relativi alla Gestione Separata per gli anni 2008, 2009 e 2010 sempre CP_1
Pag. 6 di 8 derivanti dallo svolgimento di attività professionale espletata - secondo cui “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa
l'iscrizione all , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_3 carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” (cfr. ex multis: Cass 20288/2022; Cass. 5826/2021; Cass.
30344/2017).
Alla luce di tali principi, non può che concludersi per l'obbligo di di Parte_1 corrispondere la contribuzione richiesta dall' e correlata alla Gestione previdenziale CP_1
Separata.
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In ordine poi alla presunta violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge 388/2000,
(“la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”) la deduzione non tiene conto del successivo comma 9:“Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per le cause di previdenza, tenuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione € 5200,01 - , 26.000,00, dell'attività processuale svolta e del numero di questioni giuridiche affrontate.
Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace. CP_5
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P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando disattese ogni contraria istanza e difesa, dichiara la contumacia di Controparte_2 rigetta il ricorso e condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 CP_1 spese di lite liquidate in € € 3.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
Cpa se dovute.
Sciacca 26.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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