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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/10/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 856 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa
DA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Muro dei Boschi n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Jaime Asproso del Foro di Nola, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Nola, via On. Francesco Napolitano n.225;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - OPPONENTE
CONTRO
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_1
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Recami del Foro di Biella come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Lamarmora n. 21;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - OPPOSTO
e nei confronti di in persona del curatore p.t. Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
e di
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Controparte_3 P.IVA_2
Corso Vittorio Emanuele n. 24/28 e, per essa, la procuratrice (C.F. ) in CP_4 P.IVA_3 persona del l.r.p.t. con sede legale in Messina, via Bonsignore n. 1, giusta procura speciale del 12.9.2024, in autentica Notaio Dott.ssa (Rep. 6323, Racc. 3723) rappresentata e difesa, sia Persona_1 congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi del Foro di pagina1 di 19 Messina, giusta procura generale alle liti del 3.3.2021, autenticata nella firma dal Notaio dott.ssa Per_2
(n. 38070 Rep., n. 14435 Racc.), ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec del primo
[...]
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INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.3.2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato, la sig.ra , previa richiesta di Parte_1 fissazione dell'udienza di prosecuzione, ha adito l'intestato Tribunale per la riassunzione del giudizio di opposizione, precedentemente instaurato, unitamente a avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 139/2020, emesso del Tribunale di Biella in data 13.3.2020, con cui gli stessi erano stati condannati a pagare, in solido tra loro, l'importo di €. 127.811,38 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di scoperto del conto corrente n. 7R
52 19650245 0 aperto in data 13.1.2017 – e sul quale erano state concesse aperture di credito in data
23.1.2017, 10.1.2018 e 25.6.20219, quest'ultima assistita dalla garanzia MCC n. 974554 – (cfr. doc.
1-8 fasc. monitorio) e di debito residuo del contratto mutuo chirografario del 10.1.2018 regolato sul conto n. 7R B1 19650245 1 (cfr. doc. 9 - 13 fasc. monitorio).
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società correntista con tali contratti, la sig.ra aveva prestato fideiussioni per un importo massimo complessivo di €. 237.000 Parte_1
(rispettivamente in data 23.1.2017 per €. 96.000 ed in data 27.12.2017 per ulteriori €. 141.000 - cfr. doc.
14 e 15 fasc. monitorio).
A sostegno della proposta opposizione, la società debitrice ed il fideiussore adducevano i seguenti motivi: A) relativamente al rapporto di conto corrente e alle correlative aperture di credito: - mancato invio, da parte della banca, degli estratti conto, con contestuale contestazione delle annotazioni ivi contenute e disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità delle copie prodotte ai rispettivi originali;
- difetto di prova scritta del credito ingiunto, per non avere la banca prodotto in sede monitoria “gli estratti conto relativi all'intero rapporto intrattenuto con , nonché “la Controparte_2 documentazione necessaria – sottostante alle operazioni passive in questione - al fine di provare la sussistenza delle operazioni passive ivi annotate (e dunque le poste dal quale deriva il saldo passivo contenuto negli estratti conto depositati)” (cfr. pag. 5 citazione); - mancata determinazione per iscritto degli interessi ultralegali o, comunque, applicazione di tassi in misura superiore a quella pattuita, con conseguente violazione pagina2 di 19 dell'art. 1284, co. 3 c.c.; - illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza di pattuizione contrattuale o, in via subordinata, per applicazione di una previsione contrattuale che risulta illegittima sia per violazione del principio di reciprocità di cui all'art. 2, co. 1 della Delibera CICR del
9.2.2000, sia per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 della Delibera citata;
- illegittimità degli addebiti a titolo di commissione omnicomprensiva (in assenza di pattuizione o comunque in applicazione di una previsione che risulta nulla per indeterminatezza), di Commissione
Disponibilità Immediata Fondi e Commissione utilizzi oltre disponibilità fondi (in assenza di pattuizione o comunque perché applicate in misura superiore a quella pattuita); - illegittimità del cd. gioco delle valute;
- nullità delle “clausole contrattuali che, applicate nel loro insieme, hanno determinato l'usurarietà del tasso d'interesse praticato dalla banca a decorrere dalla entrata in vigore della L.108/96” (cfr. pag. 16 citazione);
B) relativamente al contratto di mutuo chirografario: - mancata prova dell'erogazione della somma concessa;
- nullità parziale del contratto per indeterminatezza del TAEG, stante la mancata corrispondenza tra quello pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, co. 6 TUB;
- nullità della clausola sugli interessi ultralegali per indeterminatezza, “in quanto nel contratto di mutuo de quo le parti hanno pattuito - come detto - che il tasso nominale di interesse applicato sarebbe stato variabile, parametrato “all'EURIBOR 3 mesi media 365 arrotondato per eccesso ai
5 centesimi più prossimi pari al -0,3%”” (cfr. pag. 23 citazione); - usura originaria, essendo pattuito in contratto un “tasso effettivo globale superiore alla soglia di cui all'articolo 2 della Legge n. 108/1996” (cfr. pag. 24 citazione);
C) quanto alla posizione del garante: - nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antistrust;
- invalidità della garanzia conseguente ai profili d'invalidità delle obbligazioni principali garantite;
- non debenza degli interessi di mora al tasso convenzionale.
Infine, gli opponenti proponevano anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni da illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della NC d'IA.
Alla luce di tutto quanto sopra, gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà il Tribunale:
1. In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art.649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concessa nella fase monitoria ai sensi dell'art.642 cpc;
2. poi, nel merito, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che gli opponenti nulla devono alla;
3. Controparte_1 condannare la al risarcimento, in favore degli opponenti, del danno subito da questi ultimi per effetto Controparte_1 della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della NC d'IA in ordine al saldo debitore scaturito dai contratti bancari oggetto di causa, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno ex art.1224 co.2 c.c.; 4. condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e del compenso relativi al presente giudizio”; richiedendo, altresì, in via istruttoria disporsi consulenza tecnico-contabile.
Nel giudizio originariamente introdotto, la banca opposta si costituiva ritualmente, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Tribunale di Biella “a conoscere della eventuale nullità dei negozi di
pagina3 di 19 garanzia de quibus per asserita violazione dell'art. 2 della L. 278/1990, essendo competente la Sezione Specializzata in materia di impresa di Torino” (cfr. pag. 23 comparsa); quindi, specificamente contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, domandato ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Sempre in sede di comparsa, la banca dava atto che: “in data 13.07.2020 la garante MCC ha corrisposto a CP_1 la somma di € 25.000,00=, in relazione alla garanzia prestata sull'affidamento in conto corrente” (cfr. pag. 2 e
[...] doc. 9 comparsa); successivamente, con la prima memoria istruttoria, la stessa dava altresì atto di aver ricevuto in data 09.03.2021 un ulteriore pagamento da MCC, relativamente al contratto di mutuo chirografario per €.61.109,44 (cfr. doc. n. 15-16 mem. 183, co. 6 n.1 convenuto). Con questo stesso atto, la banca rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: respingersi l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda ed eccezione ex adverso formulata e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: Dato atto che sia il rapporto di mutuo che
l'affidamento in conto corrente sono assistite dalla garanzia di MCC e che in data 09.03.2021 la garante MCC ha corrisposto a la complessiva somma di €61.109,44=, condannarsi, in ogni caso: Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA: con sede in Ottaviano (NA), CP_2 P.IVA_4 via Giuseppe Marotta n. 10 , C.F: , nata a [...]_1 C.F._1
VI (NA) il 03.03.1970, residente in [...], in qualità di garante di con espressa rinuncia al beneficio della preescussione a pagare a Controparte_2 [...]
per le ragioni di cui in narrativa, in solido tra loro la complessiva somma di € 41.701,94 = oltre interessi CP_1 semplici al tasso convenzionale pattuito oltre alle competenze e alle spese. Con riserva di ulteriori precisazioni o modificazioni, e con indicazione delle istanze istruttorie occorrende, ai sensi dell'art. 183, VI° comma, c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese, ivi incluse quelle della fase di ingiunzione, diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge”.
Il processo era, quindi, dichiarato interrotto con ordinanza del 17.9.2024.
Nel giudizio poi tempestivamente riassunto dalla sola opponente , si è ritualmente costituita Pt_1
e, con comparsa depositata in data 30.1.2025, è intervenuta la Controparte_1 Controparte_3 in persona del l.r.p.t. e, per essa, la procuratrice in persona del l.r.p.t., rappresentando che CP_4 la prima in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 26.6.2024 con Controparte_1 aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”, tra i quali era compreso quello per cui è causa. Dell'avvenuta cessione era data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna, Parte II, n. 87 del 25.7.2024 (cfr. doc. 2 comparsa d'intervento). La ridetta cessionaria si è, quindi, costituita in giudizio, “richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente, che qui, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti”.
Nell'ambito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025, l'attrice in riassunzione ha, infine, reiterato l'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità della domanda monitoria proposta da CP_1
pagina4 di 19 per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, nonché eccepito il CP_1 difetto di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, ritenendo che la documentazione prodotta con la comparsa d'intervento non sarebbe sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità in capo a quest'ultima del credito per cui è causa.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione occorre innanzitutto vagliare le diverse questioni di carattere processuale che caratterizzano il thema decidendum, ovverosia:
A. Sulla mancata riassunzione dell'originaria opposizione da parte di Controparte_2
Quanto alla sorte del giudizio nei confronti dell'altra parte originariamente opponente, Controparte_2
il cui assoggettamento a liquidazione giudiziale ne ha comportato l'interruzione, si osserva in
[...] termini generali che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale anche la scrivente ritiene di aderire, deve essere esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, in quanto, trattandosi di tipica ipotesi di obbligazione solidale passiva, avendo il creditore titolo di rivalersi per l'intero nei confronti di ciascun condebitore, il rapporto processuale è sempre scindibile (cfr. Cass. sent. n. 17249 del 14.11.2003). Più precisamente, secondo una più recente pronuncia (Cass., sent. 23422 del 17.11.2016): “nella solidarietà fideiussoria
l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale”. Conseguentemente, in un simile caso di litisconsorzio facoltativo, qualora si verifichi un evento interruttivo a carico di una sola delle parti, “deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, limitando così solo ad essi la riattivazione del processo”
(Cass. sent. n. 6924 dell'8.5.2012) e, pertanto, “il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate e si estingue, invece, limitatamente alla parte [cui si riferisce l'evento interruttivo] in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c. per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione” (Cass. sent. n. 21170 del 20.10.2015).
E' possibile fare applicazione dei principi appena richiamati anche nella fattispecie per cui è causa, giacché in essa: 1) viene in considerazione un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra creditore (
[...]
, società debitrice principale ( ed il fideiussore ); 2) si è CP_1 Controparte_2 Parte_1 verificato un evento interruttivo, ossia la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a carico della società debitrice principale;
3) l'iniziativa della riassunzione del processo è stata assunta nel rispetto dei termini di cui all'art. 305 c.p.c. dal solo fideiussore ed è stata esercitata nei confronti del creditore e della curatela concorsuale (che non si è costituita); 4) in ogni caso, la società debitrice non ha assunto l'autonoma iniziativa di riassumere il processo in questione.
pagina5 di 19 Sotto tale ultimo profilo, infatti, occorre evidenziare che perdura la legittimazione del debitore di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale (indipendentemente, cioè, dall'iniziativa del curatore) a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito della dichiarata interruzione, così come sancito da una recente pronuncia della Suprema Corte a mente della quale: “In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato «in bonis»” (cfr. Cass. civ. sent. n. 22047 del
13/10/2020; conf. Cass. civ., sent. n. 8110 del 14/03/2022).
Tale assunto muove dalla considerazione per cui, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo pendente al momento del fallimento (ora liquidazione giudiziale) del debitore opponente, se, per un verso, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il provvedimento monitorio già impugnato e comunque per il quale non sia stata apposta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sia di per sé inopponibile al fallimento, per altro verso, più controversa è la sorte dello stesso giudizio di opposizione. A tale ultimo riguardo, se, infatti, l'esclusività delle forme di accertamento del passivo con il procedimento di insinuazione descritto ora dagli artt. 200 ss. CCII porta normalmente le curatele a disinteressarsi dell'opposizione a decreto ingiuntivo pendente, non essendo in alcun modo pregiudicate da una eventuale estinzione del giudizio con conseguente definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, non così può argomentarsi per il debitore, il quale potrebbe temere che l'irretrattabilità dell'ingiunzione possa un domani essergli fatta valere successivamente alla chiusura della procedura concorsuale, per l'ipotesi di ritorno in bonis.
E non vale ad escludere la sussistenza dell'interesse ad agire del debitore opponente, poi sottoposto a liquidazione giudiziale, la circostanza che, nelle more, il credito vantato dall'ingiungente sia stato ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale senza alcuna contestazione da parte del curatore. Infatti, come puntualmente evidenziato dalla citata sentenza, muovendo dalla riconferma della cd. vis actractiva fallimentare, in base alla quale, in forza dell'art. 151, co. 2 CCII, la ricognizione dei debiti deve attuarsi con le modalità proprie dell'accertamento dello stato passivo, trova giustificazione la posizione processuale del curatore, che non è onerato dal dover riassumere il giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, i giudici di legittimità ricordano che il decreto ingiuntivo non può essere assimilato ad una sentenza, stante la sommarietà dell'accertamento del credito propria del rito monitorio, in contrapposizione alla cognizione piena del processo ordinario, con l'ulteriore conseguenza che al provvedimento monitorio opposto non si applica quanto previsto dall'art. 204, co. 2, lett. c) CCII, circa l'ammissione con riserva allo stato passivo del credito che sia accertato da una sentenza non passata in giudicato. Secondo la decisione appena richiamata, quindi, vi è una reciproca indifferenza delle due situazioni processuali: da un lato, il giudizio di opposizione è
pagina6 di 19 irrilevante per la curatela in quanto la stessa può e deve attendere l'eventuale istanza di insinuazione del creditore in forza del principio di esclusività delle forme di accertamento dello stato passivo, ma dall'altro l'esito di quest'ultima verifica è a sua volta irrilevante rispetto al giudizio ordinario, con l'ulteriore conseguenza che – anche per ragioni di tutela del diritto di difesa costituzionalmente rilevanti
– il debitore/opponente mantiene un interesse giuridicamente tutelato ad evitare che il provvedimento monitorio divenga irretrattabile e possa essere utilizzato quale titolo esecutivo nei suoi confronti, dopo la chiusura della procedura fallimentare, né perde la propria capacità processuale rispetto ad una lite che, così intesa, resta estranea ai rapporti processuali e sostanziali attratti dal concorso.
In definitiva, quindi, alla mancata autonoma riassunzione su iniziativa della società debitrice principale consegue la dichiarazione di estinzione del presente processo nei confronti di quest'ultima, con acquisto, da parte del decreto ingiuntivo opposto, di efficacia esecutiva definitiva. Viceversa,
l'opposizione va dichiarata improcedibile nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale.
B. Sull'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Con riferimento a detta eccezione, le motivazioni poste a fondamento si traggono dalle note di trattazione scritta, depositate dalla difesa dell'attrice in riassunzione in data 18.3.2022. In particolare, la ritenuta improcedibilità della domanda di condanna al pagamento conseguirebbe, per un verso, dall'essere la domanda di mediazione stata proposta dal difensore di non munito di Controparte_1 procura alle liti speciale per il procedimento di mediazione;
e, per altro verso, dalla partecipazione all'incontro di mediazione di un sostituto di quest'ultimo e di nessun rappresentante dell'istituto di credito.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
A tale riguardo deve, innanzitutto, osservarsi che la procedura obbligatoria di mediazione è stata introdotta dalla banca convenuta opposta a seguito dell'assegnazione del relativo termine con ordinanza della scrivente del 26.3.2021. In ragione di ciò, la disciplina applicabile ratione temporis alla procedura di mediazione di cui si tratta è quella contenuta nel D.lgs. 28/2010 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.lgs. 10.10.2022, n. 149 a decorrere dal 30.6.2023. Conseguentemente, nella versione precedente tale intervento, alcuna disposizione contenuta nel citato D.lgs. (e, in particolare, all'art. 8) prescriveva la partecipazione personale delle parti alla procedura in questione.
Con riferimento, poi, alla mancanza di una procura ad hoc in capo al difensore della NC, tale contestazione è smentita dalla stessa procura alle liti versata in atti, nella quale è espressamente conferito al ridetto difensore “[…] ogni e più ampia facoltà, compresa quella di […] transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010”.
C. Sull'intervento della cessionaria e sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
pagina7 di 19 Al riguardo deve innanzitutto precisarsi che l'intervento spiegato da in persona Controparte_3 del l.r.p.t., e, per essa, della procuratrice in persona del l.r.p.t., nel presente giudizio è CP_4 ammissibile sul piano processuale, giacché non solo la cessione del credito ex art. 58 T.U.B. integra pacificamente un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ma anche perché si è realizzato con comparsa depositata in data 30.1.2025 prima che fosse celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni (25.3.2025) e, quindi, quando ancora non era spirato il termine per la cristallizzazione delle conclusioni, con ciò garantendosi il contraddittorio tra tutte le parti del presente giudizio.
Poiché alcuna delle parti costituite ha richiesto l'estromissione di dal presente Controparte_1 giudizio, questo proseguirà nei confronti tanto di quest'ultima quanto della cessionaria intervenuta.
Ciò precisato, come detto, in sede di precisazione delle conclusioni la difesa dell'attrice in riassunzione ha eccepito il difetto di “legittimazione della rilevando che la documentazione prodotta non Controparte_3 ha comprovato la cessione del credito da alla detta società” (cfr. verbale ud. 25.3.2025). Controparte_1
L'eccezione, che in quella stessa udienza è stata sottoposta al contraddittorio delle altre parti, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che la cd. legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto stesso (cfr, ex multis, Cass. civ., sent. n. 355 del 10.1.2008; Cass. civ. n. 11321 del 16.5.2007).
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata per determinare la legittimazione si deve fare riferimento al rapporto così come dedotto in giudizio e, pertanto, le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli ed il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo. Conseguentemente, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto, deve considerarsi avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano la legittimazione attiva e passiva.
La legittimatio ad causam – come noto – rappresenta una condizione dell'azione la cui mancanza fa sì che il processo non passa proseguire fino alla pronuncia sul merito, ma debba arrestarsi subito per dare atto, con una pronuncia “sul processo”, di quella mancanza. Per tali ragioni, attenendo alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il relativo difetto è sempre rilevabile d'ufficio, e, trattandosi di una condizione per l'instaurazione di un valido rapporto processuale, non è soggetta al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
A ben vedere, tuttavia, i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali, quali quelle, ad esempio, in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto.
pagina8 di 19 Diversamente, costituisce questione di merito, attinente propriamente alla titolarità nel lato attivo del rapporto sostanziale sotteso al presente giudizio, quella sollevata dall'attrice in riassunzione ed originaria opponente, e relativa all'estraneità dell'intervenuta al rapporto in questione, conseguente al difetto di prova dell'essere il credito azionato in via monitoria ricompreso tra quelli oggetto di cessione conclusa con ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 58 TUB e degli artt. 4 e 7 Controparte_1 della L. 130/1999.
Ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato basti richiamare la motivazione resa sul punto da una recente ordinanza della Suprema Corte ove per l'appunto si legge che: “La successione nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cpc, non determina una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum” (a differenza che nell'ipotesi di successione a titolo universale o dall'ipotesi in cui lo stesso successore abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra le parti originarie) ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass.18775/2017)” (ord. 20.2.2020, n. 4334).
Tutto ciò chiarito, quanto alla prova dell'effettiva titolarità del credito in capo al cessionario, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa di riferimento, non specifica il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
più precisamente, il Bollettino di Vigilanza n. 7/2001 della NC d'IA definisce “rapporti giuridici individuabili in blocco: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” e, sulla scorta di ciò, la NC d'IA, ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione.
Proprio tale vuoto normativo ha indotto, quindi, parte della giurisprudenza a dare un contenuto più preciso a quello che potrebbe identificarsi con l'onere probatorio gravante sulla cessionaria;
in particolare, con l'ordinanza n. 22151 del 5.9.2019, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004)”.
pagina9 di 19 Peraltro, l'onere probatorio della cessionaria assume – condivisibilmente – una connotazione più stringente allorquando il debitore ceduto specificamente contesti, come avvenuto nel caso di specie,
l'effettiva titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla cessionaria. In tal caso, infatti, “il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in termini, Cass. ord. n. 24798 del 5.11.2020; conf.
Cass. sent. n. 4116 del 2.3.2016). D'altronde, una simile conclusione risulta assolutamente coerente e conforme ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in materia di riparto dell'onere della prova, in base ai quali grava sul creditore – nel caso di specie convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
Venendo alla fattispecie per cui è causa, la società cessionaria ha versato in atti copia del contratto di cessione dei crediti in blocco, intervenuto con in data 26.6.2024, nonché la Controparte_1 dichiarazione di quest'ultima di conferma d'intervenuta cessione del credito per cui è causa in favore della ridetta cessionaria (cfr. deposito del 3.2.2025).
Ad avviso di chi scrive, dalla documentazione complessivamente prodotta è possibile trarre indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'effettiva stipula del contratto di cessione de quo ed all'inclusione tra i crediti che ne hanno costituito l'oggetto di quello di cui si controverte (in tal senso, da ultimo, Cass. civ. ord. n. 17944 del 22.6.2023; App. Messina, sent. n. 950 del 31.10.2024).
Pertanto, deve concludersi nel senso della sussistenza in capo alla in persona del Controparte_3
l.r.p.t., e, per essa, della procuratrice in persona del l.r.p.t., della titolarità nel lato attivo del CP_4 credito oggetto del presente giudizio.
- Merito dell'opposizione
Venendo al merito dell'opposizione, deve innanzitutto rilevarsi – come sopra anticipato – che la banca opposta ha rappresentato di aver escusso le garanzie prestate in suo favore da , Controparte_5 relativamente all'apertura di credito del 25.6.2019 e al mutuo chirografario del 10.1.2018, e di aver visto il proprio credito parzialmente soddisfatto in conseguenza di un primo pagamento, in data 13.07.2020, di € 25.000,00 e di un secondo, in data 09.03.2021 di €.61.109,44 (cfr. pag. 2 e doc. 9 comparsa;
doc. n.
15-16 mem. 183, co. 6 n.1 convenuto). Il credito residuo della banca risultava, quindi, pari ad €.
41.701,94 oltre interessi semplici al tasso convenzionale pattuito.
In ragione di ciò il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve necessariamente essere revocato in toto nei confronti dell'odierna attrice in riassunzione.
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel
pagina10 di 19 momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria”. Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante – quale fatto estintivo e/o modificativo – è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002
n. 10229 ed, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile
2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n.
16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Di tali principi potrà farsi piana applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risultando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti l'intervenuto pagamento da parte di , Controparte_5 in conseguenza del quale la banca creditrice, odierna opposta, ha comunque formulato in via subordinata domanda di condanna al pagamento del suddetto minore importo a titolo di debito residuo rinveniente dai rapporti contrattuali per cui è causa.
Ciò posto, come è noto, il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale (e non già meramente processuale) rivestita dalle parti. Pertanto, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto
(nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Nella fattispecie per cui è causa, ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo Controparte_1 diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso la produzione documentale versata in atti sin dal giudizio monitorio e completata con quella ulteriore di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio precedentemente interrotto e successivamente riassunto.
Più precisamente, per un verso, la banca ha provato l'esistenza dei rapporti negoziali depositando le copie tanto del contratto di conto corrente e delle aperture di credito sul medesimo regolate quanto del pagina11 di 19 contratto di mutuo chirografario. Tali documenti, non specificamente contestati dagli opponenti e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale e non specificamente disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei ridetti rapporti ed il contenuto delle rispettive clausole negoziali.
Per altro verso, tanto la copia degli estratti conto analitici e scalari relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, quanto la copia del piano d'ammortamento e dell'estratto del conto mutuo forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del rispettivo debito.
Lo stesso non può dirsi con riguardo alla posizione degli opponenti, prima, ed ora dell'odierna attrice in riassunzione, risultando le diverse censure mosse del tutto infondate, più precisamente:
A) relativamente al rapporto di conto corrente e alle correlative aperture di credito, oltre a risultare del tutto smentita dalla produzione documentale sopra richiamata l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, assolutamente generica risulta l'eccezione di mancato invio, da parte della banca, degli estratti conto, che, così formulata, determina in capo alla banca opposta un'inammissibile probatio diabolica. Ancor di più considerato che, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni
Generali, alla clausola rubricata “Invio della corrispondenza alla Clientela”, gli estratti de quibus riportano tutti, quali indirizzo di recapito, quello della sede legale della società correntista, comunicato all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente. A fronte di ciò, infatti, sarebbe stato onere della società correntista, in primis, quindi, dell'odierna attrice in riassunzione, oltre che allegare tempestivamente (ed in modo specifico) la circostanza del mancato ricevimento, anche dimostrare detta circostanza quale fatto estintivo della propria obbligazione ex art. 2697 c.c..
Sempre dalla produzione tanto dei documenti contrattuali quanto degli estratti conto analitici e scalari del rapporto di conto corrente n. 7R 52 19650245 0 relativi all'intera durata del rapporto discende, altresì, l'assoluta infondatezza dell'eccepita nullità parziale del contratto di apertura di conto corrente e dei contratti di apertura di credito per mancata previsione per iscritto – in particolare – del tasso ultralegale degli interessi, della capitalizzazione degli stessi, della commissione omnicomprensiva, della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi ed ancora della antergazione e/o postergazione delle valute.
Ad una simile conclusione si giunge poiché, innanzitutto, dalla semplice lettura dei ridetti contratti risulta l'espressa previsione per iscritto delle condizioni economiche appena dettagliate;
in secondo luogo, anche qualora lo scrivente Giudice avesse voluto verificare l'effettiva applicazione, da parte della banca, di queste in conformità alle pattuizioni contrattuali, un simile accertamento è stato precluso dalla mancanza di qualsivoglia valida allegazione in parte qua degli opponenti: in altri termini, e con maggior impegno motivazione, si intende, cioè, significare che costituiva un preciso onere dei debitori individuare specificamente quali condizioni economiche non fossero state applicate o lo fossero state in misura difforme a quanto pattuito, fornendo una dimostrazione concreta di tale omissione od errore,
pagina12 di 19 così da compiutamente quantificare l'ammontare degli addebiti ritenuti indebiti. Gli originari opponenti, ed ora l'odierna attrice in riassunzione, nulla hanno allegato al riguardo, limitandosi ad una contestazione quasi “di stile” e comunque riservando al richiesto accertamento tecnico-contabile d'ufficio tale verifica e la conseguente quantificazione dell'indebito: in ciò, l'inammissibilità della richiesta ctu, in quanto evidentemente strumento attraverso il quale la parte avrebbe beneficiato di un accertamento istruttorio senza aver previamente ottemperato all'onere specificamente posto a suo carico.
Altrettanto generica l'eccepita nullità delle “clausole contrattuali che, applicate nel loro insieme, hanno determinato
l'usurarietà del tasso d'interesse praticato dalla banca a decorrere dalla entrata in vigore della L.108/96” (cfr. pag. 16 citazione).
Gli opponenti, infatti, ed ora l'odierna attrice in riassunzione, hanno del tutto omesso di allegare ed indicare specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché di precisare i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati. Infatti, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione dell'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. In tal senso si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito (si vedano, tra le tante: Trib. Cagliari, 16/6/2015;
Trib. Milano, 21/10/2014; Trib. Ferrara, 5/12/2013), con statuizioni di principio cui anche la scrivente ha già più volte prestato adesione. Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio più volte affermato, per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”
(cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n.
7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”. In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.
B) relativamente al contratto di mutuo chirografario del 10.1.2018, innanzitutto, si osserva che – diversamente da quanto eccepito dagli opponenti – la banca ha fornito la prova dell'erogazione della somma concessa, mediante la produzione documentale versata in atti (cfr. doc. 7 comparsa).
Quanto all'eccepita nullità parziale del contratto de quo per indeterminatezza del TAEG, stante la mancata corrispondenza tra quello pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, co. 6 TUB, la stessa non è meritevole di accoglimento in pagina13 di 19 quanto infondata. Più precisamente, ad avviso della difesa degli opponenti: “[…] il TAEG, quantificato formalmente nel tasso del 3,1 %, tuttavia, nel caso di specie, poiché l'atto di mutuo prevede, per l'operazione di credito in questione, oltre che gli interessi corrispettivi, anche gli interessi moratori e le altre spese di cui al Documento di sintesi, ne deriva – come sopra detto – che il tasso effettivamente applicato al rapporto non coincide con il TAEG indicato nel contratto di mutuo dalla banca” (cfr. pag. 21 citazione).
Come detto, tale doglianza non è meritevole di accoglimento, in applicazione di quanto ritenuto dal prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, cui si è già prestata adesione, che ritiene detta tesi per l'appunto non fondata (cfr. Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Roma, 21.1.2019; Trib. Torino
n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020). A tale proposito occorre, innanzitutto, premettere che la tematica involta dalla doglianza in questione attiene al profilo della cd. trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disciplinata dal Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza della NC d'IA (9° aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999) e, successivamente, dalle ulteriori disposizioni di cui al Provvedimento del 9 febbraio 2011. Tale regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza è stata adottata in base a quanto disposto dalla Delibera
C.I.C.R. del 4.3.2003, che aveva per l'appunto demandato alla NC d'IA il compito di individuare
“le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo»
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC d'IA”. In base a tale disciplina, detto indice (che è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, avente una funzione informativa, mediante il quale, cioè, il cliente è in grado di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In considerazione della sua peculiare composizione e della finalità cui assolve, tale indicatore evidentemente non può in alcun modo essere assimilato o altrimenti equiparato ad un tasso di interesse, ad un prezzo o ad una condizione economica direttamente applicabile al contratto con conseguente non assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 117, co. 6 T.U.B.. Ad ulteriore conferma di tale esclusione, basti rilevare che la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente Pt_2 con riferimento al credito al consumo e nei termini di cui all'art. 125bis, co. 6 T.U.B., a mente del quale:
“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Appare, dunque, evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare Pa Pa con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche con riferimento ad operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella sopra richiamata;
ma – come è noto – l'art. 117, co. 6 T.U.B. non contiene alcuna previsione in tal senso. Ne discende, allora, che l'erronea indicazione dell non incide sulla Pt_2
pagina14 di 19 validità delle clausole contrattuali, ma può eventualmente rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. D'altra parte, questa soluzione risulta altresì perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle n. 26724 e n. 26725 del 2007 secondo cui, dovendosi distinguere le conseguenze giuridiche che derivano dalla violazione delle regole di validità dei negozi giuridici da quelle conseguenti alla violazione delle regole di condotta delle parti contrattuali, solo nella prima ipotesi potrà verificarsi la nullità del relativo contratto. Infine, e con un maggiore impegno motivazionale, si osserva che in ogni caso – anche al di là delle argomentazioni appena esposte – non sarebbero applicabili al contratto per cui è causa né l'art. 117, co. 6 T.U.B., né l'art. 125bis T.U.B.: la prima norma, infatti, fa riferimento alla differenza tra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, e gli opponenti non hanno comunque fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione ad offerte commerciali (più favorevoli rispetto a quella da loro accettata) oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori;
quanto alla seconda norma, trattandosi di finanziamento “di importo […] superiore a 75.000 euro”, opera in ogni caso l'eccezione di cui all'art. 122, co. 1 lett. a) T.U.B..
Neppure è accoglibile l'ulteriore eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi per asserita indeterminatezza, “in quanto nel contratto di mutuo de quo le parti hanno pattuito - come detto - che il tasso nominale di interesse applicato sarebbe stato variabile, parametrato “all'EURIBOR 3 mesi media 365 arrotondato per eccesso ai 5 centesimi più prossimi pari al -0,3%”” (cfr. pag. 23 citazione).
Ad avviso di chi scrive, infatti, la previsione in questione non risulta affatto caratterizzata da indeterminatezza, ciò non solo poiché l'Euribor in sé e per sé costituisce un parametro certo, desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, ma anche perché il richiamo che ad esso è fatto dalla previsione contrattuale in esame è oltremodo determinato, essendo precisata anche l'applicazione del divisore 365.
Infine, da rigettarsi è altresì la doglianza relativa all'asserita natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto de quo, per essere stato previsto un “tasso effettivo globale superiore alla soglia di cui all'articolo 2 della
Legge n. 108/1996” (cfr. pag. 24 citazione). A tale proposito valgano le medesime motivazione già esposte con riferimento all'analoga eccezione svolta con il riferimento al rapporto di conto corrente.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e precisato relativamente ai rapporti contrattuali per cui è causa deve, quindi, ritenersi sussistente in capo a e, quindi, in capo alla Controparte_1 cessionaria e, per essa, alla procuratrice il residuo credito Controparte_3 CP_4 quantificato nel minor importo di €. 41.701,94 oltre interessi semplici al tasso convenzionale dalla data dell'ultimo incasso MCC fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata, prima, dalla banca e, successivamente, anche dalla cessionaria di condanna al pagamento della ridetta somma, tale domanda – fermo quanto sopra esposto in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società debitrice principale, ora in pagina15 di 19 liquidazione giudiziale, e del giudizio d'opposizione al ridetto decreto rispetto alla stessa procedura concorsuale – ha come proprio legittimato passivo unicamente l'odierna attrice in riassunzione, che è personalmente garante della ridetta società.
Quanto alla sua posizione, la difesa ha eccepito, in primis, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antistrust.
L'eccezione non può essere accolta in quanto infondata.
Come è noto, detta questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla NC
d'IA in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20
L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la
NC d'IA ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione
(art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti,
a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme
– manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
pagina16 di 19 Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale abbia fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che la , in Pt_1 qualità di fideiussore, originario opponente ed ora attrice in riassunzione, non ha allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive delle clausole indicate come nulle. Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso – che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della società e – per altro verso – che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatore di uno specifico interesse economico al finanziamento bancario, rivestendo ella anche la qualifica di amministratore e legale rappresentate della società correntista.
Conseguentemente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico è la tesi della nullità integrale delle fideiussioni per cui è causa.
Ancora. L'infondatezza delle doglianze svolte relativamente ai rapporti da cui è scaturito il debito garantito consente di ritenere altrettanto valida la garanzia personale in questione, così come consente di concludere per l'infondatezza della domanda svolta in via riconvenzionale, non ravvisandosi per l'appunto l'oggettività del ritenuto “fatto illecito”, costituito, in particolare, dall'indebita “segnalazione a sofferenza”, che avrebbe cagionato un danno in ogni caso assolutamente privo di qualsivoglia allegazione e prova in ordine tanto alla derivazione causale da detto fatto, quanto al relativo ammontare.
In definitiva, quindi, deve essere pronunciata nei confronti dell'odierna attrice in riassunzione, Pt_1
, la condanna al pagamento della somma sopra accertata come dovuta in favore dell'attuale
[...] titolare del credito.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, atteso che è stata accertata, da un lato, la sussistenza di una ragione di credito in capo originariamente a e, dall'altro lato, considerato il Controparte_1 parziale soddisfacimento di questo stesso credito in conseguenza dell'escussione delle garanzie pubbliche, si reputa sussistente una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo. La liquidazione delle spese per i residui due terzi viene operata come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147 tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito accertato e secondo i valori medi pagina17 di 19 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (in considerazione del fatto che allo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria).
Al riguardo deve, inoltre, osservarsi che, in conseguenza, per un verso, dell'intervento della CP_3
e, per essa, della procuratrice quale cessionaria dei crediti per cui è causa e, per
[...] CP_4 altro verso, della mancata estromissione di vi sono formalmente due parti vittoriose;
Controparte_1 tuttavia, la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita solo a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi
(Cass., 18256/2017). Conseguentemente, in applicazione di tale principio, e con specifico riferimento alla e, per essa, alla procuratrice ai fini della liquidazione, si avrà Controparte_3 CP_4 riguardo al momento in cui si è realizzato l'intervento rispetto allo svolgimento del complessivo iter processuale, con conseguente limitazione alle sole fasi di studio e decisionale.
Quanto, infine, alle spese della fase monitoria, l'esito della lite (in specie in considerazione del parziale soddisfacimento della pretesa creditoria della banca ricorrente, in conseguenza dell'escussione delle garanzie pubbliche) ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta da , così provvede: Parte_1
- dichiara l'opposizione improcedibile nei confronti della Liquidazione Giudiziale “ Controparte_2
in persona del curatore p.t.;
[...]
- dichiara ai sensi dell'art. 305 c.p.c. l'estinzione del processo limitatamente a in Controparte_2 persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, conferma nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo n.
135/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.3.2020;
- accoglie parzialmente l'opposizione proseguita dall'attrice in riassunzione e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 135/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.3.2020;
- accerta che il residuo credito dovuto in relazione ai contratti per cui è causa è pari ad €. 41.701,94, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data dell'ultimo incasso MCC da parte di CP_1 in persona del l.r.p.t. fino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condanna al
[...] Parte_1 pagamento di detta somma in favore della in persona del l.r.p.t. e, per essa, della Controparte_3 procuratrice in persona del l.r.p.t.; CP_4
pagina18 di 19 - rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t.
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano: Parte_1
i. in favore di in persona del l.r.p.t., in complessivi €. 6.713,00 (di cui €. 1.701,00 per Controparte_1 la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.
2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
ii. in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, della procuratrice in Controparte_3 CP_4 persona del l.r.p.t., in complessivi €. 4.660,00 (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio ed €. 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese della fase monitoria.
Biella, 20.10.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 856 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa
DA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Muro dei Boschi n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Jaime Asproso del Foro di Nola, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Nola, via On. Francesco Napolitano n.225;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - OPPONENTE
CONTRO
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_1
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Recami del Foro di Biella come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Lamarmora n. 21;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - OPPOSTO
e nei confronti di in persona del curatore p.t. Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
e di
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Controparte_3 P.IVA_2
Corso Vittorio Emanuele n. 24/28 e, per essa, la procuratrice (C.F. ) in CP_4 P.IVA_3 persona del l.r.p.t. con sede legale in Messina, via Bonsignore n. 1, giusta procura speciale del 12.9.2024, in autentica Notaio Dott.ssa (Rep. 6323, Racc. 3723) rappresentata e difesa, sia Persona_1 congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi del Foro di pagina1 di 19 Messina, giusta procura generale alle liti del 3.3.2021, autenticata nella firma dal Notaio dott.ssa Per_2
(n. 38070 Rep., n. 14435 Racc.), ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec del primo
[...]
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INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.3.2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato, la sig.ra , previa richiesta di Parte_1 fissazione dell'udienza di prosecuzione, ha adito l'intestato Tribunale per la riassunzione del giudizio di opposizione, precedentemente instaurato, unitamente a avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 139/2020, emesso del Tribunale di Biella in data 13.3.2020, con cui gli stessi erano stati condannati a pagare, in solido tra loro, l'importo di €. 127.811,38 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di scoperto del conto corrente n. 7R
52 19650245 0 aperto in data 13.1.2017 – e sul quale erano state concesse aperture di credito in data
23.1.2017, 10.1.2018 e 25.6.20219, quest'ultima assistita dalla garanzia MCC n. 974554 – (cfr. doc.
1-8 fasc. monitorio) e di debito residuo del contratto mutuo chirografario del 10.1.2018 regolato sul conto n. 7R B1 19650245 1 (cfr. doc. 9 - 13 fasc. monitorio).
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società correntista con tali contratti, la sig.ra aveva prestato fideiussioni per un importo massimo complessivo di €. 237.000 Parte_1
(rispettivamente in data 23.1.2017 per €. 96.000 ed in data 27.12.2017 per ulteriori €. 141.000 - cfr. doc.
14 e 15 fasc. monitorio).
A sostegno della proposta opposizione, la società debitrice ed il fideiussore adducevano i seguenti motivi: A) relativamente al rapporto di conto corrente e alle correlative aperture di credito: - mancato invio, da parte della banca, degli estratti conto, con contestuale contestazione delle annotazioni ivi contenute e disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità delle copie prodotte ai rispettivi originali;
- difetto di prova scritta del credito ingiunto, per non avere la banca prodotto in sede monitoria “gli estratti conto relativi all'intero rapporto intrattenuto con , nonché “la Controparte_2 documentazione necessaria – sottostante alle operazioni passive in questione - al fine di provare la sussistenza delle operazioni passive ivi annotate (e dunque le poste dal quale deriva il saldo passivo contenuto negli estratti conto depositati)” (cfr. pag. 5 citazione); - mancata determinazione per iscritto degli interessi ultralegali o, comunque, applicazione di tassi in misura superiore a quella pattuita, con conseguente violazione pagina2 di 19 dell'art. 1284, co. 3 c.c.; - illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza di pattuizione contrattuale o, in via subordinata, per applicazione di una previsione contrattuale che risulta illegittima sia per violazione del principio di reciprocità di cui all'art. 2, co. 1 della Delibera CICR del
9.2.2000, sia per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 della Delibera citata;
- illegittimità degli addebiti a titolo di commissione omnicomprensiva (in assenza di pattuizione o comunque in applicazione di una previsione che risulta nulla per indeterminatezza), di Commissione
Disponibilità Immediata Fondi e Commissione utilizzi oltre disponibilità fondi (in assenza di pattuizione o comunque perché applicate in misura superiore a quella pattuita); - illegittimità del cd. gioco delle valute;
- nullità delle “clausole contrattuali che, applicate nel loro insieme, hanno determinato l'usurarietà del tasso d'interesse praticato dalla banca a decorrere dalla entrata in vigore della L.108/96” (cfr. pag. 16 citazione);
B) relativamente al contratto di mutuo chirografario: - mancata prova dell'erogazione della somma concessa;
- nullità parziale del contratto per indeterminatezza del TAEG, stante la mancata corrispondenza tra quello pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, co. 6 TUB;
- nullità della clausola sugli interessi ultralegali per indeterminatezza, “in quanto nel contratto di mutuo de quo le parti hanno pattuito - come detto - che il tasso nominale di interesse applicato sarebbe stato variabile, parametrato “all'EURIBOR 3 mesi media 365 arrotondato per eccesso ai
5 centesimi più prossimi pari al -0,3%”” (cfr. pag. 23 citazione); - usura originaria, essendo pattuito in contratto un “tasso effettivo globale superiore alla soglia di cui all'articolo 2 della Legge n. 108/1996” (cfr. pag. 24 citazione);
C) quanto alla posizione del garante: - nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antistrust;
- invalidità della garanzia conseguente ai profili d'invalidità delle obbligazioni principali garantite;
- non debenza degli interessi di mora al tasso convenzionale.
Infine, gli opponenti proponevano anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni da illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della NC d'IA.
Alla luce di tutto quanto sopra, gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà il Tribunale:
1. In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art.649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concessa nella fase monitoria ai sensi dell'art.642 cpc;
2. poi, nel merito, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che gli opponenti nulla devono alla;
3. Controparte_1 condannare la al risarcimento, in favore degli opponenti, del danno subito da questi ultimi per effetto Controparte_1 della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della NC d'IA in ordine al saldo debitore scaturito dai contratti bancari oggetto di causa, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno ex art.1224 co.2 c.c.; 4. condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e del compenso relativi al presente giudizio”; richiedendo, altresì, in via istruttoria disporsi consulenza tecnico-contabile.
Nel giudizio originariamente introdotto, la banca opposta si costituiva ritualmente, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Tribunale di Biella “a conoscere della eventuale nullità dei negozi di
pagina3 di 19 garanzia de quibus per asserita violazione dell'art. 2 della L. 278/1990, essendo competente la Sezione Specializzata in materia di impresa di Torino” (cfr. pag. 23 comparsa); quindi, specificamente contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, domandato ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Sempre in sede di comparsa, la banca dava atto che: “in data 13.07.2020 la garante MCC ha corrisposto a CP_1 la somma di € 25.000,00=, in relazione alla garanzia prestata sull'affidamento in conto corrente” (cfr. pag. 2 e
[...] doc. 9 comparsa); successivamente, con la prima memoria istruttoria, la stessa dava altresì atto di aver ricevuto in data 09.03.2021 un ulteriore pagamento da MCC, relativamente al contratto di mutuo chirografario per €.61.109,44 (cfr. doc. n. 15-16 mem. 183, co. 6 n.1 convenuto). Con questo stesso atto, la banca rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: respingersi l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda ed eccezione ex adverso formulata e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: Dato atto che sia il rapporto di mutuo che
l'affidamento in conto corrente sono assistite dalla garanzia di MCC e che in data 09.03.2021 la garante MCC ha corrisposto a la complessiva somma di €61.109,44=, condannarsi, in ogni caso: Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA: con sede in Ottaviano (NA), CP_2 P.IVA_4 via Giuseppe Marotta n. 10 , C.F: , nata a [...]_1 C.F._1
VI (NA) il 03.03.1970, residente in [...], in qualità di garante di con espressa rinuncia al beneficio della preescussione a pagare a Controparte_2 [...]
per le ragioni di cui in narrativa, in solido tra loro la complessiva somma di € 41.701,94 = oltre interessi CP_1 semplici al tasso convenzionale pattuito oltre alle competenze e alle spese. Con riserva di ulteriori precisazioni o modificazioni, e con indicazione delle istanze istruttorie occorrende, ai sensi dell'art. 183, VI° comma, c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese, ivi incluse quelle della fase di ingiunzione, diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge”.
Il processo era, quindi, dichiarato interrotto con ordinanza del 17.9.2024.
Nel giudizio poi tempestivamente riassunto dalla sola opponente , si è ritualmente costituita Pt_1
e, con comparsa depositata in data 30.1.2025, è intervenuta la Controparte_1 Controparte_3 in persona del l.r.p.t. e, per essa, la procuratrice in persona del l.r.p.t., rappresentando che CP_4 la prima in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 26.6.2024 con Controparte_1 aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”, tra i quali era compreso quello per cui è causa. Dell'avvenuta cessione era data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna, Parte II, n. 87 del 25.7.2024 (cfr. doc. 2 comparsa d'intervento). La ridetta cessionaria si è, quindi, costituita in giudizio, “richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente, che qui, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti”.
Nell'ambito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025, l'attrice in riassunzione ha, infine, reiterato l'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità della domanda monitoria proposta da CP_1
pagina4 di 19 per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, nonché eccepito il CP_1 difetto di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, ritenendo che la documentazione prodotta con la comparsa d'intervento non sarebbe sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità in capo a quest'ultima del credito per cui è causa.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione occorre innanzitutto vagliare le diverse questioni di carattere processuale che caratterizzano il thema decidendum, ovverosia:
A. Sulla mancata riassunzione dell'originaria opposizione da parte di Controparte_2
Quanto alla sorte del giudizio nei confronti dell'altra parte originariamente opponente, Controparte_2
il cui assoggettamento a liquidazione giudiziale ne ha comportato l'interruzione, si osserva in
[...] termini generali che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale anche la scrivente ritiene di aderire, deve essere esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, in quanto, trattandosi di tipica ipotesi di obbligazione solidale passiva, avendo il creditore titolo di rivalersi per l'intero nei confronti di ciascun condebitore, il rapporto processuale è sempre scindibile (cfr. Cass. sent. n. 17249 del 14.11.2003). Più precisamente, secondo una più recente pronuncia (Cass., sent. 23422 del 17.11.2016): “nella solidarietà fideiussoria
l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale”. Conseguentemente, in un simile caso di litisconsorzio facoltativo, qualora si verifichi un evento interruttivo a carico di una sola delle parti, “deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, limitando così solo ad essi la riattivazione del processo”
(Cass. sent. n. 6924 dell'8.5.2012) e, pertanto, “il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate e si estingue, invece, limitatamente alla parte [cui si riferisce l'evento interruttivo] in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c. per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione” (Cass. sent. n. 21170 del 20.10.2015).
E' possibile fare applicazione dei principi appena richiamati anche nella fattispecie per cui è causa, giacché in essa: 1) viene in considerazione un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra creditore (
[...]
, società debitrice principale ( ed il fideiussore ); 2) si è CP_1 Controparte_2 Parte_1 verificato un evento interruttivo, ossia la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a carico della società debitrice principale;
3) l'iniziativa della riassunzione del processo è stata assunta nel rispetto dei termini di cui all'art. 305 c.p.c. dal solo fideiussore ed è stata esercitata nei confronti del creditore e della curatela concorsuale (che non si è costituita); 4) in ogni caso, la società debitrice non ha assunto l'autonoma iniziativa di riassumere il processo in questione.
pagina5 di 19 Sotto tale ultimo profilo, infatti, occorre evidenziare che perdura la legittimazione del debitore di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale (indipendentemente, cioè, dall'iniziativa del curatore) a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito della dichiarata interruzione, così come sancito da una recente pronuncia della Suprema Corte a mente della quale: “In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato «in bonis»” (cfr. Cass. civ. sent. n. 22047 del
13/10/2020; conf. Cass. civ., sent. n. 8110 del 14/03/2022).
Tale assunto muove dalla considerazione per cui, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo pendente al momento del fallimento (ora liquidazione giudiziale) del debitore opponente, se, per un verso, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il provvedimento monitorio già impugnato e comunque per il quale non sia stata apposta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sia di per sé inopponibile al fallimento, per altro verso, più controversa è la sorte dello stesso giudizio di opposizione. A tale ultimo riguardo, se, infatti, l'esclusività delle forme di accertamento del passivo con il procedimento di insinuazione descritto ora dagli artt. 200 ss. CCII porta normalmente le curatele a disinteressarsi dell'opposizione a decreto ingiuntivo pendente, non essendo in alcun modo pregiudicate da una eventuale estinzione del giudizio con conseguente definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, non così può argomentarsi per il debitore, il quale potrebbe temere che l'irretrattabilità dell'ingiunzione possa un domani essergli fatta valere successivamente alla chiusura della procedura concorsuale, per l'ipotesi di ritorno in bonis.
E non vale ad escludere la sussistenza dell'interesse ad agire del debitore opponente, poi sottoposto a liquidazione giudiziale, la circostanza che, nelle more, il credito vantato dall'ingiungente sia stato ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale senza alcuna contestazione da parte del curatore. Infatti, come puntualmente evidenziato dalla citata sentenza, muovendo dalla riconferma della cd. vis actractiva fallimentare, in base alla quale, in forza dell'art. 151, co. 2 CCII, la ricognizione dei debiti deve attuarsi con le modalità proprie dell'accertamento dello stato passivo, trova giustificazione la posizione processuale del curatore, che non è onerato dal dover riassumere il giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, i giudici di legittimità ricordano che il decreto ingiuntivo non può essere assimilato ad una sentenza, stante la sommarietà dell'accertamento del credito propria del rito monitorio, in contrapposizione alla cognizione piena del processo ordinario, con l'ulteriore conseguenza che al provvedimento monitorio opposto non si applica quanto previsto dall'art. 204, co. 2, lett. c) CCII, circa l'ammissione con riserva allo stato passivo del credito che sia accertato da una sentenza non passata in giudicato. Secondo la decisione appena richiamata, quindi, vi è una reciproca indifferenza delle due situazioni processuali: da un lato, il giudizio di opposizione è
pagina6 di 19 irrilevante per la curatela in quanto la stessa può e deve attendere l'eventuale istanza di insinuazione del creditore in forza del principio di esclusività delle forme di accertamento dello stato passivo, ma dall'altro l'esito di quest'ultima verifica è a sua volta irrilevante rispetto al giudizio ordinario, con l'ulteriore conseguenza che – anche per ragioni di tutela del diritto di difesa costituzionalmente rilevanti
– il debitore/opponente mantiene un interesse giuridicamente tutelato ad evitare che il provvedimento monitorio divenga irretrattabile e possa essere utilizzato quale titolo esecutivo nei suoi confronti, dopo la chiusura della procedura fallimentare, né perde la propria capacità processuale rispetto ad una lite che, così intesa, resta estranea ai rapporti processuali e sostanziali attratti dal concorso.
In definitiva, quindi, alla mancata autonoma riassunzione su iniziativa della società debitrice principale consegue la dichiarazione di estinzione del presente processo nei confronti di quest'ultima, con acquisto, da parte del decreto ingiuntivo opposto, di efficacia esecutiva definitiva. Viceversa,
l'opposizione va dichiarata improcedibile nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale.
B. Sull'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Con riferimento a detta eccezione, le motivazioni poste a fondamento si traggono dalle note di trattazione scritta, depositate dalla difesa dell'attrice in riassunzione in data 18.3.2022. In particolare, la ritenuta improcedibilità della domanda di condanna al pagamento conseguirebbe, per un verso, dall'essere la domanda di mediazione stata proposta dal difensore di non munito di Controparte_1 procura alle liti speciale per il procedimento di mediazione;
e, per altro verso, dalla partecipazione all'incontro di mediazione di un sostituto di quest'ultimo e di nessun rappresentante dell'istituto di credito.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
A tale riguardo deve, innanzitutto, osservarsi che la procedura obbligatoria di mediazione è stata introdotta dalla banca convenuta opposta a seguito dell'assegnazione del relativo termine con ordinanza della scrivente del 26.3.2021. In ragione di ciò, la disciplina applicabile ratione temporis alla procedura di mediazione di cui si tratta è quella contenuta nel D.lgs. 28/2010 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.lgs. 10.10.2022, n. 149 a decorrere dal 30.6.2023. Conseguentemente, nella versione precedente tale intervento, alcuna disposizione contenuta nel citato D.lgs. (e, in particolare, all'art. 8) prescriveva la partecipazione personale delle parti alla procedura in questione.
Con riferimento, poi, alla mancanza di una procura ad hoc in capo al difensore della NC, tale contestazione è smentita dalla stessa procura alle liti versata in atti, nella quale è espressamente conferito al ridetto difensore “[…] ogni e più ampia facoltà, compresa quella di […] transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010”.
C. Sull'intervento della cessionaria e sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
pagina7 di 19 Al riguardo deve innanzitutto precisarsi che l'intervento spiegato da in persona Controparte_3 del l.r.p.t., e, per essa, della procuratrice in persona del l.r.p.t., nel presente giudizio è CP_4 ammissibile sul piano processuale, giacché non solo la cessione del credito ex art. 58 T.U.B. integra pacificamente un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ma anche perché si è realizzato con comparsa depositata in data 30.1.2025 prima che fosse celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni (25.3.2025) e, quindi, quando ancora non era spirato il termine per la cristallizzazione delle conclusioni, con ciò garantendosi il contraddittorio tra tutte le parti del presente giudizio.
Poiché alcuna delle parti costituite ha richiesto l'estromissione di dal presente Controparte_1 giudizio, questo proseguirà nei confronti tanto di quest'ultima quanto della cessionaria intervenuta.
Ciò precisato, come detto, in sede di precisazione delle conclusioni la difesa dell'attrice in riassunzione ha eccepito il difetto di “legittimazione della rilevando che la documentazione prodotta non Controparte_3 ha comprovato la cessione del credito da alla detta società” (cfr. verbale ud. 25.3.2025). Controparte_1
L'eccezione, che in quella stessa udienza è stata sottoposta al contraddittorio delle altre parti, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che la cd. legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto stesso (cfr, ex multis, Cass. civ., sent. n. 355 del 10.1.2008; Cass. civ. n. 11321 del 16.5.2007).
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata per determinare la legittimazione si deve fare riferimento al rapporto così come dedotto in giudizio e, pertanto, le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli ed il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo. Conseguentemente, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto, deve considerarsi avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano la legittimazione attiva e passiva.
La legittimatio ad causam – come noto – rappresenta una condizione dell'azione la cui mancanza fa sì che il processo non passa proseguire fino alla pronuncia sul merito, ma debba arrestarsi subito per dare atto, con una pronuncia “sul processo”, di quella mancanza. Per tali ragioni, attenendo alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il relativo difetto è sempre rilevabile d'ufficio, e, trattandosi di una condizione per l'instaurazione di un valido rapporto processuale, non è soggetta al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
A ben vedere, tuttavia, i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali, quali quelle, ad esempio, in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto.
pagina8 di 19 Diversamente, costituisce questione di merito, attinente propriamente alla titolarità nel lato attivo del rapporto sostanziale sotteso al presente giudizio, quella sollevata dall'attrice in riassunzione ed originaria opponente, e relativa all'estraneità dell'intervenuta al rapporto in questione, conseguente al difetto di prova dell'essere il credito azionato in via monitoria ricompreso tra quelli oggetto di cessione conclusa con ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 58 TUB e degli artt. 4 e 7 Controparte_1 della L. 130/1999.
Ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato basti richiamare la motivazione resa sul punto da una recente ordinanza della Suprema Corte ove per l'appunto si legge che: “La successione nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cpc, non determina una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum” (a differenza che nell'ipotesi di successione a titolo universale o dall'ipotesi in cui lo stesso successore abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra le parti originarie) ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass.18775/2017)” (ord. 20.2.2020, n. 4334).
Tutto ciò chiarito, quanto alla prova dell'effettiva titolarità del credito in capo al cessionario, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa di riferimento, non specifica il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
più precisamente, il Bollettino di Vigilanza n. 7/2001 della NC d'IA definisce “rapporti giuridici individuabili in blocco: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” e, sulla scorta di ciò, la NC d'IA, ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione.
Proprio tale vuoto normativo ha indotto, quindi, parte della giurisprudenza a dare un contenuto più preciso a quello che potrebbe identificarsi con l'onere probatorio gravante sulla cessionaria;
in particolare, con l'ordinanza n. 22151 del 5.9.2019, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004)”.
pagina9 di 19 Peraltro, l'onere probatorio della cessionaria assume – condivisibilmente – una connotazione più stringente allorquando il debitore ceduto specificamente contesti, come avvenuto nel caso di specie,
l'effettiva titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla cessionaria. In tal caso, infatti, “il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in termini, Cass. ord. n. 24798 del 5.11.2020; conf.
Cass. sent. n. 4116 del 2.3.2016). D'altronde, una simile conclusione risulta assolutamente coerente e conforme ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in materia di riparto dell'onere della prova, in base ai quali grava sul creditore – nel caso di specie convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
Venendo alla fattispecie per cui è causa, la società cessionaria ha versato in atti copia del contratto di cessione dei crediti in blocco, intervenuto con in data 26.6.2024, nonché la Controparte_1 dichiarazione di quest'ultima di conferma d'intervenuta cessione del credito per cui è causa in favore della ridetta cessionaria (cfr. deposito del 3.2.2025).
Ad avviso di chi scrive, dalla documentazione complessivamente prodotta è possibile trarre indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'effettiva stipula del contratto di cessione de quo ed all'inclusione tra i crediti che ne hanno costituito l'oggetto di quello di cui si controverte (in tal senso, da ultimo, Cass. civ. ord. n. 17944 del 22.6.2023; App. Messina, sent. n. 950 del 31.10.2024).
Pertanto, deve concludersi nel senso della sussistenza in capo alla in persona del Controparte_3
l.r.p.t., e, per essa, della procuratrice in persona del l.r.p.t., della titolarità nel lato attivo del CP_4 credito oggetto del presente giudizio.
- Merito dell'opposizione
Venendo al merito dell'opposizione, deve innanzitutto rilevarsi – come sopra anticipato – che la banca opposta ha rappresentato di aver escusso le garanzie prestate in suo favore da , Controparte_5 relativamente all'apertura di credito del 25.6.2019 e al mutuo chirografario del 10.1.2018, e di aver visto il proprio credito parzialmente soddisfatto in conseguenza di un primo pagamento, in data 13.07.2020, di € 25.000,00 e di un secondo, in data 09.03.2021 di €.61.109,44 (cfr. pag. 2 e doc. 9 comparsa;
doc. n.
15-16 mem. 183, co. 6 n.1 convenuto). Il credito residuo della banca risultava, quindi, pari ad €.
41.701,94 oltre interessi semplici al tasso convenzionale pattuito.
In ragione di ciò il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve necessariamente essere revocato in toto nei confronti dell'odierna attrice in riassunzione.
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel
pagina10 di 19 momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria”. Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante – quale fatto estintivo e/o modificativo – è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002
n. 10229 ed, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile
2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n.
16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Di tali principi potrà farsi piana applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risultando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti l'intervenuto pagamento da parte di , Controparte_5 in conseguenza del quale la banca creditrice, odierna opposta, ha comunque formulato in via subordinata domanda di condanna al pagamento del suddetto minore importo a titolo di debito residuo rinveniente dai rapporti contrattuali per cui è causa.
Ciò posto, come è noto, il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale (e non già meramente processuale) rivestita dalle parti. Pertanto, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto
(nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Nella fattispecie per cui è causa, ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo Controparte_1 diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso la produzione documentale versata in atti sin dal giudizio monitorio e completata con quella ulteriore di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio precedentemente interrotto e successivamente riassunto.
Più precisamente, per un verso, la banca ha provato l'esistenza dei rapporti negoziali depositando le copie tanto del contratto di conto corrente e delle aperture di credito sul medesimo regolate quanto del pagina11 di 19 contratto di mutuo chirografario. Tali documenti, non specificamente contestati dagli opponenti e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale e non specificamente disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei ridetti rapporti ed il contenuto delle rispettive clausole negoziali.
Per altro verso, tanto la copia degli estratti conto analitici e scalari relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, quanto la copia del piano d'ammortamento e dell'estratto del conto mutuo forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del rispettivo debito.
Lo stesso non può dirsi con riguardo alla posizione degli opponenti, prima, ed ora dell'odierna attrice in riassunzione, risultando le diverse censure mosse del tutto infondate, più precisamente:
A) relativamente al rapporto di conto corrente e alle correlative aperture di credito, oltre a risultare del tutto smentita dalla produzione documentale sopra richiamata l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, assolutamente generica risulta l'eccezione di mancato invio, da parte della banca, degli estratti conto, che, così formulata, determina in capo alla banca opposta un'inammissibile probatio diabolica. Ancor di più considerato che, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni
Generali, alla clausola rubricata “Invio della corrispondenza alla Clientela”, gli estratti de quibus riportano tutti, quali indirizzo di recapito, quello della sede legale della società correntista, comunicato all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente. A fronte di ciò, infatti, sarebbe stato onere della società correntista, in primis, quindi, dell'odierna attrice in riassunzione, oltre che allegare tempestivamente (ed in modo specifico) la circostanza del mancato ricevimento, anche dimostrare detta circostanza quale fatto estintivo della propria obbligazione ex art. 2697 c.c..
Sempre dalla produzione tanto dei documenti contrattuali quanto degli estratti conto analitici e scalari del rapporto di conto corrente n. 7R 52 19650245 0 relativi all'intera durata del rapporto discende, altresì, l'assoluta infondatezza dell'eccepita nullità parziale del contratto di apertura di conto corrente e dei contratti di apertura di credito per mancata previsione per iscritto – in particolare – del tasso ultralegale degli interessi, della capitalizzazione degli stessi, della commissione omnicomprensiva, della commissione disponibilità immediata fondi e della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi ed ancora della antergazione e/o postergazione delle valute.
Ad una simile conclusione si giunge poiché, innanzitutto, dalla semplice lettura dei ridetti contratti risulta l'espressa previsione per iscritto delle condizioni economiche appena dettagliate;
in secondo luogo, anche qualora lo scrivente Giudice avesse voluto verificare l'effettiva applicazione, da parte della banca, di queste in conformità alle pattuizioni contrattuali, un simile accertamento è stato precluso dalla mancanza di qualsivoglia valida allegazione in parte qua degli opponenti: in altri termini, e con maggior impegno motivazione, si intende, cioè, significare che costituiva un preciso onere dei debitori individuare specificamente quali condizioni economiche non fossero state applicate o lo fossero state in misura difforme a quanto pattuito, fornendo una dimostrazione concreta di tale omissione od errore,
pagina12 di 19 così da compiutamente quantificare l'ammontare degli addebiti ritenuti indebiti. Gli originari opponenti, ed ora l'odierna attrice in riassunzione, nulla hanno allegato al riguardo, limitandosi ad una contestazione quasi “di stile” e comunque riservando al richiesto accertamento tecnico-contabile d'ufficio tale verifica e la conseguente quantificazione dell'indebito: in ciò, l'inammissibilità della richiesta ctu, in quanto evidentemente strumento attraverso il quale la parte avrebbe beneficiato di un accertamento istruttorio senza aver previamente ottemperato all'onere specificamente posto a suo carico.
Altrettanto generica l'eccepita nullità delle “clausole contrattuali che, applicate nel loro insieme, hanno determinato
l'usurarietà del tasso d'interesse praticato dalla banca a decorrere dalla entrata in vigore della L.108/96” (cfr. pag. 16 citazione).
Gli opponenti, infatti, ed ora l'odierna attrice in riassunzione, hanno del tutto omesso di allegare ed indicare specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché di precisare i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati. Infatti, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione dell'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. In tal senso si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito (si vedano, tra le tante: Trib. Cagliari, 16/6/2015;
Trib. Milano, 21/10/2014; Trib. Ferrara, 5/12/2013), con statuizioni di principio cui anche la scrivente ha già più volte prestato adesione. Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio più volte affermato, per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”
(cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n.
7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”. In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.
B) relativamente al contratto di mutuo chirografario del 10.1.2018, innanzitutto, si osserva che – diversamente da quanto eccepito dagli opponenti – la banca ha fornito la prova dell'erogazione della somma concessa, mediante la produzione documentale versata in atti (cfr. doc. 7 comparsa).
Quanto all'eccepita nullità parziale del contratto de quo per indeterminatezza del TAEG, stante la mancata corrispondenza tra quello pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117, co. 6 TUB, la stessa non è meritevole di accoglimento in pagina13 di 19 quanto infondata. Più precisamente, ad avviso della difesa degli opponenti: “[…] il TAEG, quantificato formalmente nel tasso del 3,1 %, tuttavia, nel caso di specie, poiché l'atto di mutuo prevede, per l'operazione di credito in questione, oltre che gli interessi corrispettivi, anche gli interessi moratori e le altre spese di cui al Documento di sintesi, ne deriva – come sopra detto – che il tasso effettivamente applicato al rapporto non coincide con il TAEG indicato nel contratto di mutuo dalla banca” (cfr. pag. 21 citazione).
Come detto, tale doglianza non è meritevole di accoglimento, in applicazione di quanto ritenuto dal prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, cui si è già prestata adesione, che ritiene detta tesi per l'appunto non fondata (cfr. Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Roma, 21.1.2019; Trib. Torino
n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020). A tale proposito occorre, innanzitutto, premettere che la tematica involta dalla doglianza in questione attiene al profilo della cd. trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disciplinata dal Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza della NC d'IA (9° aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999) e, successivamente, dalle ulteriori disposizioni di cui al Provvedimento del 9 febbraio 2011. Tale regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza è stata adottata in base a quanto disposto dalla Delibera
C.I.C.R. del 4.3.2003, che aveva per l'appunto demandato alla NC d'IA il compito di individuare
“le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo»
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC d'IA”. In base a tale disciplina, detto indice (che è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, avente una funzione informativa, mediante il quale, cioè, il cliente è in grado di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In considerazione della sua peculiare composizione e della finalità cui assolve, tale indicatore evidentemente non può in alcun modo essere assimilato o altrimenti equiparato ad un tasso di interesse, ad un prezzo o ad una condizione economica direttamente applicabile al contratto con conseguente non assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 117, co. 6 T.U.B.. Ad ulteriore conferma di tale esclusione, basti rilevare che la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente Pt_2 con riferimento al credito al consumo e nei termini di cui all'art. 125bis, co. 6 T.U.B., a mente del quale:
“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Appare, dunque, evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare Pa Pa con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche con riferimento ad operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella sopra richiamata;
ma – come è noto – l'art. 117, co. 6 T.U.B. non contiene alcuna previsione in tal senso. Ne discende, allora, che l'erronea indicazione dell non incide sulla Pt_2
pagina14 di 19 validità delle clausole contrattuali, ma può eventualmente rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. D'altra parte, questa soluzione risulta altresì perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle n. 26724 e n. 26725 del 2007 secondo cui, dovendosi distinguere le conseguenze giuridiche che derivano dalla violazione delle regole di validità dei negozi giuridici da quelle conseguenti alla violazione delle regole di condotta delle parti contrattuali, solo nella prima ipotesi potrà verificarsi la nullità del relativo contratto. Infine, e con un maggiore impegno motivazionale, si osserva che in ogni caso – anche al di là delle argomentazioni appena esposte – non sarebbero applicabili al contratto per cui è causa né l'art. 117, co. 6 T.U.B., né l'art. 125bis T.U.B.: la prima norma, infatti, fa riferimento alla differenza tra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, e gli opponenti non hanno comunque fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione ad offerte commerciali (più favorevoli rispetto a quella da loro accettata) oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori;
quanto alla seconda norma, trattandosi di finanziamento “di importo […] superiore a 75.000 euro”, opera in ogni caso l'eccezione di cui all'art. 122, co. 1 lett. a) T.U.B..
Neppure è accoglibile l'ulteriore eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi per asserita indeterminatezza, “in quanto nel contratto di mutuo de quo le parti hanno pattuito - come detto - che il tasso nominale di interesse applicato sarebbe stato variabile, parametrato “all'EURIBOR 3 mesi media 365 arrotondato per eccesso ai 5 centesimi più prossimi pari al -0,3%”” (cfr. pag. 23 citazione).
Ad avviso di chi scrive, infatti, la previsione in questione non risulta affatto caratterizzata da indeterminatezza, ciò non solo poiché l'Euribor in sé e per sé costituisce un parametro certo, desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, ma anche perché il richiamo che ad esso è fatto dalla previsione contrattuale in esame è oltremodo determinato, essendo precisata anche l'applicazione del divisore 365.
Infine, da rigettarsi è altresì la doglianza relativa all'asserita natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto de quo, per essere stato previsto un “tasso effettivo globale superiore alla soglia di cui all'articolo 2 della
Legge n. 108/1996” (cfr. pag. 24 citazione). A tale proposito valgano le medesime motivazione già esposte con riferimento all'analoga eccezione svolta con il riferimento al rapporto di conto corrente.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e precisato relativamente ai rapporti contrattuali per cui è causa deve, quindi, ritenersi sussistente in capo a e, quindi, in capo alla Controparte_1 cessionaria e, per essa, alla procuratrice il residuo credito Controparte_3 CP_4 quantificato nel minor importo di €. 41.701,94 oltre interessi semplici al tasso convenzionale dalla data dell'ultimo incasso MCC fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata, prima, dalla banca e, successivamente, anche dalla cessionaria di condanna al pagamento della ridetta somma, tale domanda – fermo quanto sopra esposto in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società debitrice principale, ora in pagina15 di 19 liquidazione giudiziale, e del giudizio d'opposizione al ridetto decreto rispetto alla stessa procedura concorsuale – ha come proprio legittimato passivo unicamente l'odierna attrice in riassunzione, che è personalmente garante della ridetta società.
Quanto alla sua posizione, la difesa ha eccepito, in primis, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antistrust.
L'eccezione non può essere accolta in quanto infondata.
Come è noto, detta questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla NC
d'IA in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20
L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la
NC d'IA ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione
(art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti,
a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme
– manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
pagina16 di 19 Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale abbia fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che la , in Pt_1 qualità di fideiussore, originario opponente ed ora attrice in riassunzione, non ha allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive delle clausole indicate come nulle. Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso – che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della società e – per altro verso – che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatore di uno specifico interesse economico al finanziamento bancario, rivestendo ella anche la qualifica di amministratore e legale rappresentate della società correntista.
Conseguentemente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico è la tesi della nullità integrale delle fideiussioni per cui è causa.
Ancora. L'infondatezza delle doglianze svolte relativamente ai rapporti da cui è scaturito il debito garantito consente di ritenere altrettanto valida la garanzia personale in questione, così come consente di concludere per l'infondatezza della domanda svolta in via riconvenzionale, non ravvisandosi per l'appunto l'oggettività del ritenuto “fatto illecito”, costituito, in particolare, dall'indebita “segnalazione a sofferenza”, che avrebbe cagionato un danno in ogni caso assolutamente privo di qualsivoglia allegazione e prova in ordine tanto alla derivazione causale da detto fatto, quanto al relativo ammontare.
In definitiva, quindi, deve essere pronunciata nei confronti dell'odierna attrice in riassunzione, Pt_1
, la condanna al pagamento della somma sopra accertata come dovuta in favore dell'attuale
[...] titolare del credito.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, atteso che è stata accertata, da un lato, la sussistenza di una ragione di credito in capo originariamente a e, dall'altro lato, considerato il Controparte_1 parziale soddisfacimento di questo stesso credito in conseguenza dell'escussione delle garanzie pubbliche, si reputa sussistente una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo. La liquidazione delle spese per i residui due terzi viene operata come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147 tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito accertato e secondo i valori medi pagina17 di 19 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (in considerazione del fatto che allo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria).
Al riguardo deve, inoltre, osservarsi che, in conseguenza, per un verso, dell'intervento della CP_3
e, per essa, della procuratrice quale cessionaria dei crediti per cui è causa e, per
[...] CP_4 altro verso, della mancata estromissione di vi sono formalmente due parti vittoriose;
Controparte_1 tuttavia, la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita solo a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi
(Cass., 18256/2017). Conseguentemente, in applicazione di tale principio, e con specifico riferimento alla e, per essa, alla procuratrice ai fini della liquidazione, si avrà Controparte_3 CP_4 riguardo al momento in cui si è realizzato l'intervento rispetto allo svolgimento del complessivo iter processuale, con conseguente limitazione alle sole fasi di studio e decisionale.
Quanto, infine, alle spese della fase monitoria, l'esito della lite (in specie in considerazione del parziale soddisfacimento della pretesa creditoria della banca ricorrente, in conseguenza dell'escussione delle garanzie pubbliche) ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta da , così provvede: Parte_1
- dichiara l'opposizione improcedibile nei confronti della Liquidazione Giudiziale “ Controparte_2
in persona del curatore p.t.;
[...]
- dichiara ai sensi dell'art. 305 c.p.c. l'estinzione del processo limitatamente a in Controparte_2 persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, conferma nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo n.
135/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.3.2020;
- accoglie parzialmente l'opposizione proseguita dall'attrice in riassunzione e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 135/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.3.2020;
- accerta che il residuo credito dovuto in relazione ai contratti per cui è causa è pari ad €. 41.701,94, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data dell'ultimo incasso MCC da parte di CP_1 in persona del l.r.p.t. fino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condanna al
[...] Parte_1 pagamento di detta somma in favore della in persona del l.r.p.t. e, per essa, della Controparte_3 procuratrice in persona del l.r.p.t.; CP_4
pagina18 di 19 - rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t.
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano: Parte_1
i. in favore di in persona del l.r.p.t., in complessivi €. 6.713,00 (di cui €. 1.701,00 per Controparte_1 la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.
2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
ii. in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, della procuratrice in Controparte_3 CP_4 persona del l.r.p.t., in complessivi €. 4.660,00 (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio ed €. 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese della fase monitoria.
Biella, 20.10.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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