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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
(C.F. ), NATO A GENOVA (GE) IL 20.02.1974, Controparte_1 CodiceFiscale_1
RESIDENTE IN VIA DEI MILLE N. 19/NERO, GENOVA (GE) (16147), IN PROPRIO ED IN QUALITÀ
DI LIQUIDATORE DELLA , CON SEDE IN GENOVA Controparte_2
(GE) (16122), PIAZZA BRIGNOLE N. 3/9, C.F. , RAPPRESENTATI E DIFESI P.IVA_1
DALL'AVV. PATRIZIA TAIANA DEL FORO DI VARESE ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO
LO STUDIO DELLA STESSA.
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
CON SEDE LEGALE IN MESSINA, VIA BONSIGNORE N. 1, C.F. E P.I. CP_3 P.IVA_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., PROCURATRICE DI Controparte_4
CON SEDE LEGALE IN CONEGLIANO (TV), VIA V. ALFIERI, 1, Controparte_5
10.000,00 (DIECIMILA), I.V., CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E Controparte_6
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI , Controparte_7 P.IVA_3
p. 1 GIUSTA PROCURA AI ROGITI DEL NOTAIO , IN PORDENONE, DELL' Persona_1
11.01.2021 AL N. REP. 306494 E N. 37531 RACC., REGISTRATA IL 13.01.2021 AL N. 614 SERIE
1T (ALL. 1) CESSIONARIA, A SEGUITO DI CONTRATTO DI CESSIONE DEL 18.12.2020, DI UN
PORTAFOGLIO DI CREDITI ORIGINARIAMENTE VANTATI DA UNA BANCA Controparte_8
OPERANTE CON LA FORMA GIURIDICA DI SOCIETÀ CON SEDE LEGALE IN VIA SAN CP_9
CARLO, 8/20 – 41121 MODENA, ITALIA, CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA N. , PARTITA IVA N. P.IVA_4 P.IVA_5
(“ ”) E UNA BANCA COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETÀ PER CP_8 Controparte_10
AZIONI AI SENSI DELLA LEGGE ITALIANA, CON SEDE LEGALE IN VIALE BONARIA, 33 – 09125,
CAGLIARI, ITALIA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI CAGLIARI AL N. , GIUSTA CESSIONE PUBBLICATA IN GU, P.IVA_6
PARTE SECONDA, N. 150 DEL 24.12.2020 (ALL. 2), RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.
ND RO DEL FORO DI MESSINA, (C.F. , CON STUDIO CodiceFiscale_2
IN MESSINA, VIA ORSO CORBINO 7 (PEC: E FAX N. Email_1
090 9435200) CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE ALL'AVV. MARIO ANZÀ C.F.
[...]
) (PEC: E FAX N. 090 9435200), GIUSTA C.F._3 Email_2
PROCURA GENERALE ALLE LITI, AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO DA Persona_2
MESSINA IL 3.03.2021 AL N. 38070 REP., N. 14435 RACC (ALL. 3) ED ELETTIVAMENTE
DOMICILIATA IN MODENA (MO), VIA CANALINO, 59 - 41100, PRESSO E NELLO STUDIO
DELL'AVV. ELENA TONI (C.F. – PEC: C.F._4
- FAX 0594908042); Email_3
CONVENUTA OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA N.
58/2024 IN DATA 10 GENNAIO 2024 (N. R.G. 10736/2023), NOTIFICATO IL 22 GENNAIO 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
p. 2 La presente controversia è introdotta con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 58/2024 di € 28.848,55, proposto da in proprio e quale Controparte_1 liquidatore della contro procuratrice di CP_2 CP_3 Controparte_4
L'opponente contestava la legittimità, la fondatezza e l'efficacia del decreto, chiedendone la revoca e sollevando una serie di eccezioni sia in rito che nel merito.
Preliminarmente, l'opponente ritiene insoddisfatta la condizione di procedibilità per la mediazione obbligatoria, poiché ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia, la mediazione costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia bancaria. L'onere di attivazione grava sulla parte opposta, che nel caso di specie non ha adempiuto, rendendo la domanda monitoria improcedibile.
Peraltro, l'opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva per violazione dell'art. 106 T.U.B., poiché l'attività di recupero crediti in operazioni di cartolarizzazione può essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. Né né né la CP_3 Controparte_4 Controparte_11
risultano iscritti a tale albo.
[...]
Inoltre, si evidenzia una contraddizione tra l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, che indica la come Master Servicer, e la Controparte_11 procura alle liti, che attribuisce direttamente a il potere di agire, rendendo CP_3
illegittima l'azione monitoria.
Nel merito, l'attore ritiene affetta da nullità la cessione del credito per mancanza del contratto di cessione e per l'indeterminatezza dell'oggetto.
La parte opposta, nella prospettazione attorea, non ha prodotto il contratto integrale di cessione, limitandosi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 22268/2018; Cass. 3405/2024), tale pubblicazione ha valore meramente notiziale e non probatorio.
Inoltre, l'opponente rileva che, nel caso di specie, non è possibile individuare con certezza i crediti ceduti, i debitori, né gli importi. I codici identificativi dei rapporti non coincidono tra i documenti prodotti, e non vi è prova dell'inclusione della posizione dell'opponente nella cessione, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c.
p. 3 L'opponente ritiene altresì sussistente il Difetto di costituzione in mora e segnalazione a sofferenza;
infatti, nell'ottica attorea la documentazione prodotta attesta la revoca del solo contratto di conto corrente, senza alcuna menzione ai rapporti di finanziamento o affidamento. La mancata segnalazione a sofferenza e la mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine rendono il credito non esigibile, in violazione dell'art. 633 c.p.c.
L'attore opponente rileva altresì la nullità delle fideiussioni per vizi formali e sostanziali poiché:
- le fideiussioni prodotte (una “specifica” del 2013 e una “omnibus” del 2011) presentano la mancanza di identificazione del fideiussore,
- la garanzia prestata per importi eccedenti il debito (violazione art. 1941 c.c.).
- le clausole conformi allo schema ABI 2002-2003, dichiarate nulle da e CP_11 CP_12
AGCM per violazione della normativa antitrust.
In proposito, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. n.
41994/2021) che ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni che riproducono clausole vietate, salvo prova di una diversa volontà delle parti, ritenendo che, nel caso in esame, la riproduzione pedissequa dello schema ABI rende le garanzie nulle.
Nella prospettazione attorea si riscontra altresì la mancanza di prova scritta del credito, poiché i contratti non sono prodotti in originale e vi è mancanza di prova dell'erogazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta ad substantiam e la parte opposta ha prodotto solo copie non conformi, prive di firma dello che nel 2008 non era ancora parte della compagine sociale. CP_1
Non sono stati prodotti gli estratti conto completi né la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento ed in proposito l'opponente richiama la giurisprudenza di merito
(Trib. Modena, sent. n. 41/2018) che conferma come la mancata produzione dell'originale comporta la nullità del contratto.
Tra le molteplici doglianze attoree emerge anche l'indeterminatezza del quantum debeatur, poiché l'importo ingiunto (€ 28.848,55) è inferiore a quello richiesto (€
33.966,41), senza apparente spiegazione. Il documento contabile prodotto è un mero p. 4 salda conto, privo di estratti conto e piani di ammortamento e non è chiaro se l'importo comprenda capitale, interessi, spese, né quali criteri siano stati applicati.
Da ultimo, in relazione al quantum debeatur, l'opponente censura i tassi di interesse e la capitalizzazione, precisando che i contratti contengono clausole di capitalizzazione trimestrale non approvate per iscritto, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera
CICR del 2000. Inoltre, il TAN indicato non corrisponde al tasso effettivamente applicato, con conseguente applicazione del solo tasso legale ex art. 1284 c.c.
Di conseguenza, l'attore chiede la revoca e la dichiarazione di nullità del decreto opposto ovvero in subordine la riduzione del quantum debeatur, con condanna alle spese di giudizio.
Opposto il decreto, si costitutiva regolarmente la società in qualità di CP_3
procuratrice della Controparte_4
La convenuta contestava integralmente le deduzioni attoree, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto, e chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
Quanto alle eccezioni preliminari, la società ne rileva l'inammissibilità poiché la mediazione, ai sensi dell'art.
5-bis D.Lgs. 28/2010, non costituisce condizione di procedibilità immediata nei procedimenti monitori. Sul punto osserva che il giudice è tenuto, in prima udienza, a pronunciarsi sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, e solo successivamente, ove rilevi la mancata mediazione, a fissare udienza per consentirne l'esperimento.
Quanto alla legittimità dell'operato del Servicer, la convenuta opposta rileva che la società gisce quale incaricata esclusivamente delle attività CP_3 Parte_1
operative di gestione e recupero dei crediti, su delega del Master Servicer, Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., regolarmente iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B.
La normativa vigente (L. 130/1999; Provv. Banca d'Italia n. 288/2015) consente l'esternalizzazione delle funzioni operative, purché le funzioni di garanzia restino in capo al soggetto vigilato. Sul punto osserva che la giurisprudenza di merito ha confermato la legittimità di tale assetto.
p. 5 La convenuta argomenta altresì favorevolmente sulla legittimazione ad causam che si fonda sul contratto di cessione del credito, sulla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, sull'elenco dei rapporti ceduti disponibile sul sito istituzionale, sulla certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. e sulla procura speciale conferita a
[...]
CP_3
Sul punto richiama la giurisprudenza che riconosce come la pubblicazione in G.U. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto.
Quanto alla eccepita mancata costituzione in mora la convenuta ha prodotto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine relative ai rapporti bancari oggetto di cessione, da cui emergerebbe la regolare costituzione in mora del debitore.
In relazione alla eccepita invalidità delle fideiussioni, la convenuta precisa che la fideiussione prestata dallo è specifica, riferita al prestito aziendale n. CP_1
055/93236012, e non omnibus; di conseguenza a) non si applicano le contestazioni antitrust riferite allo schema ABI;
b) le clausole contestate non hanno trovato applicazione;
c) non è stata fornita prova della nullità né del danno subito;
d) la deroga all'art. 1957 c.c. è valida e legittima.
In ogni caso, nella prospettazione della società opposta, la nullità parziale di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, salvo prova dell'inscindibilità tra le parti contrattuali, che nel caso di specie non è stata fornita.
Quanto alla produzione documentale ed alla prova del credito, la convenuta osserva che ha prodotto contratti bancari completi, estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. e documentazione scalare e analitica.
Sul punto osserva che la giurisprudenza riconosce valore probatorio al saldaconto e agli estratti conto non contestati specificamente. Inoltre, l'art. 1832 c.c. attribuisce efficacia probatoria agli estratti conto non impugnati nel termine semestrale.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la convenuta ritiene la prassi legittima se pattuita in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 e all'art. 120 T.U.B.
e osserva che non è stata fornita prova di applicazione di tassi ultra-legali né di indeterminatezza contrattuale.
p. 6 Tanto evidenziato, la convenuta chiede la concessione della provvisoria CP_3
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 58/2024, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quello accertato in corso di causa, oltre interessi e spese.
Tanto evidenziato, la domanda attorea in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene, le eccezioni preliminari sollevate sono inammissibili, poiché nei procedimenti monitori la mediazione non rappresenta una condizione necessaria per procedere immediatamente. La regola è stata chiarita dalla Riforma Cartabia, che ha introdotto il nuovo art.
5-bis del D.Lgs. 28/2010, in vigore dal 30 giugno 2023. Infatti, la mediazione non è richiesta quando il creditore presenta il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Questa diventa obbligatoria solo dopo che il debitore propone opposizione e il giudice ha deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto, come avvenuto nel procedimento in esame per cui il tentativo di mediazione ha dato esito negativo.
Per quanto riguarda la legittimità dell'operato del Servicer, il Tribunale rileva che la ha agito fisiologicamente come con il compito esclusivo di CP_3 Parte_1 gestire e recuperare i crediti, su incarico del Master Servicer, ovvero Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., regolarmente iscritta all'albo previsto dall'art. 106 del Testo
Unico Bancario. La normativa vigente, in particolare la legge n. 130 del 1999 e il
Provvedimento della Banca d'Italia n. 288 del 2015, consente che le funzioni operative siano esternalizzate, purché le funzioni di controllo e garanzia rimangano in capo al soggetto vigilato.
La convenuta peraltro è correttamente legittimata ad agire in giudizio sulla base di diversi elementi quali il contratto di cessione del credito, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei rapporti ceduti disponibile sul sito istituzionale, la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e la procura speciale conferita a
CP_3
Sul punto sono dirimenti i principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione (cfr. ex multis sentenze n. 20495/2020, 10200/2021 e 17110/2019), che ha stabilito come la p. 7 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente per dimostrare la titolarità del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto.
In merito alla contestazione relativa alla mancata costituzione in mora, avendo la convenuta prodotto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine riguardanti i rapporti bancari oggetto di cessione, emerge la regolare costituzione in mora del debitore.
Per quanto concerne le fideiussioni le censure dell'attore sono destituite di fondamento poiché quella prestata dallo è una fideiussione specifica, riferita al prestito CP_1 aziendale n. 055/93236012, e non una fideiussione omnibus. Di conseguenza, non trovano applicazione le contestazioni antitrust legate allo schema ABI, poiché le clausole contestate non sono state effettivamente applicate e non è stata fornita alcuna prova della nullità né del danno subito.
La deroga all'art. 1957 c.c. è pertanto da considerarsi valida e legittima, come confermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 28943/2017); peraltro, pur volendo ritenere la nullità di singole clausole, questa non importa la nullità dell'intero contratto poiché è non provata ed indimostrata l'inscindibilità tra le varie parti contrattuali.
Riguardo alla documentazione prodotta e alla prova del credito, la convenuta – sebbene non in originale – ha presentato contratti bancari completi, estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e una documentazione dettagliata e analitica.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.
279/2019, 25857/2011, 7872/2022) attribuisce valore probatorio agli estratti conto e al saldaconto, purché non siano contestati in modo specifico. Peraltro, ai sensi e per gli effetti l'art. 1832 c.c. viene conferita efficacia probatoria agli estratti conto che non siano stati impugnati entro sei mesi, come accaduto nel caso di specie.
Pertanto, fa fede il valore del saldaconto indicato che è pari a € 28.848,55, giustificandosi in tal modo anche la discrasia eccepita dall'attore tra la somma richiesta pari ad € 33.966,41 e quella ingiunta.
Infine, per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le prassi risulta legittima se prevista contrattualmente e conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e all'art. 120 T.U.B., in mancanza di prova da parte dell'attore p. 8 dell'applicazione di tassi superiori a quelli legali né di indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della parte attrice.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta confermando il decreto ingiuntivo esecutivo n. 58/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 10 gennaio 2024 (N. R.G. 10736/2023) e notificato il 22 gennaio 2024;
− condanna in proprio ed in qualità di liquidatore della società Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_2 [...]
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA CP_3
e CPA come per legge.
Così deciso, in Genova il 11/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo RU
p. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
(C.F. ), NATO A GENOVA (GE) IL 20.02.1974, Controparte_1 CodiceFiscale_1
RESIDENTE IN VIA DEI MILLE N. 19/NERO, GENOVA (GE) (16147), IN PROPRIO ED IN QUALITÀ
DI LIQUIDATORE DELLA , CON SEDE IN GENOVA Controparte_2
(GE) (16122), PIAZZA BRIGNOLE N. 3/9, C.F. , RAPPRESENTATI E DIFESI P.IVA_1
DALL'AVV. PATRIZIA TAIANA DEL FORO DI VARESE ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO
LO STUDIO DELLA STESSA.
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
CON SEDE LEGALE IN MESSINA, VIA BONSIGNORE N. 1, C.F. E P.I. CP_3 P.IVA_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., PROCURATRICE DI Controparte_4
CON SEDE LEGALE IN CONEGLIANO (TV), VIA V. ALFIERI, 1, Controparte_5
10.000,00 (DIECIMILA), I.V., CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E Controparte_6
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI , Controparte_7 P.IVA_3
p. 1 GIUSTA PROCURA AI ROGITI DEL NOTAIO , IN PORDENONE, DELL' Persona_1
11.01.2021 AL N. REP. 306494 E N. 37531 RACC., REGISTRATA IL 13.01.2021 AL N. 614 SERIE
1T (ALL. 1) CESSIONARIA, A SEGUITO DI CONTRATTO DI CESSIONE DEL 18.12.2020, DI UN
PORTAFOGLIO DI CREDITI ORIGINARIAMENTE VANTATI DA UNA BANCA Controparte_8
OPERANTE CON LA FORMA GIURIDICA DI SOCIETÀ CON SEDE LEGALE IN VIA SAN CP_9
CARLO, 8/20 – 41121 MODENA, ITALIA, CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA N. , PARTITA IVA N. P.IVA_4 P.IVA_5
(“ ”) E UNA BANCA COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETÀ PER CP_8 Controparte_10
AZIONI AI SENSI DELLA LEGGE ITALIANA, CON SEDE LEGALE IN VIALE BONARIA, 33 – 09125,
CAGLIARI, ITALIA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI CAGLIARI AL N. , GIUSTA CESSIONE PUBBLICATA IN GU, P.IVA_6
PARTE SECONDA, N. 150 DEL 24.12.2020 (ALL. 2), RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.
ND RO DEL FORO DI MESSINA, (C.F. , CON STUDIO CodiceFiscale_2
IN MESSINA, VIA ORSO CORBINO 7 (PEC: E FAX N. Email_1
090 9435200) CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE ALL'AVV. MARIO ANZÀ C.F.
[...]
) (PEC: E FAX N. 090 9435200), GIUSTA C.F._3 Email_2
PROCURA GENERALE ALLE LITI, AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO DA Persona_2
MESSINA IL 3.03.2021 AL N. 38070 REP., N. 14435 RACC (ALL. 3) ED ELETTIVAMENTE
DOMICILIATA IN MODENA (MO), VIA CANALINO, 59 - 41100, PRESSO E NELLO STUDIO
DELL'AVV. ELENA TONI (C.F. – PEC: C.F._4
- FAX 0594908042); Email_3
CONVENUTA OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA N.
58/2024 IN DATA 10 GENNAIO 2024 (N. R.G. 10736/2023), NOTIFICATO IL 22 GENNAIO 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
p. 2 La presente controversia è introdotta con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 58/2024 di € 28.848,55, proposto da in proprio e quale Controparte_1 liquidatore della contro procuratrice di CP_2 CP_3 Controparte_4
L'opponente contestava la legittimità, la fondatezza e l'efficacia del decreto, chiedendone la revoca e sollevando una serie di eccezioni sia in rito che nel merito.
Preliminarmente, l'opponente ritiene insoddisfatta la condizione di procedibilità per la mediazione obbligatoria, poiché ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia, la mediazione costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia bancaria. L'onere di attivazione grava sulla parte opposta, che nel caso di specie non ha adempiuto, rendendo la domanda monitoria improcedibile.
Peraltro, l'opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva per violazione dell'art. 106 T.U.B., poiché l'attività di recupero crediti in operazioni di cartolarizzazione può essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. Né né né la CP_3 Controparte_4 Controparte_11
risultano iscritti a tale albo.
[...]
Inoltre, si evidenzia una contraddizione tra l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, che indica la come Master Servicer, e la Controparte_11 procura alle liti, che attribuisce direttamente a il potere di agire, rendendo CP_3
illegittima l'azione monitoria.
Nel merito, l'attore ritiene affetta da nullità la cessione del credito per mancanza del contratto di cessione e per l'indeterminatezza dell'oggetto.
La parte opposta, nella prospettazione attorea, non ha prodotto il contratto integrale di cessione, limitandosi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 22268/2018; Cass. 3405/2024), tale pubblicazione ha valore meramente notiziale e non probatorio.
Inoltre, l'opponente rileva che, nel caso di specie, non è possibile individuare con certezza i crediti ceduti, i debitori, né gli importi. I codici identificativi dei rapporti non coincidono tra i documenti prodotti, e non vi è prova dell'inclusione della posizione dell'opponente nella cessione, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c.
p. 3 L'opponente ritiene altresì sussistente il Difetto di costituzione in mora e segnalazione a sofferenza;
infatti, nell'ottica attorea la documentazione prodotta attesta la revoca del solo contratto di conto corrente, senza alcuna menzione ai rapporti di finanziamento o affidamento. La mancata segnalazione a sofferenza e la mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine rendono il credito non esigibile, in violazione dell'art. 633 c.p.c.
L'attore opponente rileva altresì la nullità delle fideiussioni per vizi formali e sostanziali poiché:
- le fideiussioni prodotte (una “specifica” del 2013 e una “omnibus” del 2011) presentano la mancanza di identificazione del fideiussore,
- la garanzia prestata per importi eccedenti il debito (violazione art. 1941 c.c.).
- le clausole conformi allo schema ABI 2002-2003, dichiarate nulle da e CP_11 CP_12
AGCM per violazione della normativa antitrust.
In proposito, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. n.
41994/2021) che ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni che riproducono clausole vietate, salvo prova di una diversa volontà delle parti, ritenendo che, nel caso in esame, la riproduzione pedissequa dello schema ABI rende le garanzie nulle.
Nella prospettazione attorea si riscontra altresì la mancanza di prova scritta del credito, poiché i contratti non sono prodotti in originale e vi è mancanza di prova dell'erogazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta ad substantiam e la parte opposta ha prodotto solo copie non conformi, prive di firma dello che nel 2008 non era ancora parte della compagine sociale. CP_1
Non sono stati prodotti gli estratti conto completi né la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento ed in proposito l'opponente richiama la giurisprudenza di merito
(Trib. Modena, sent. n. 41/2018) che conferma come la mancata produzione dell'originale comporta la nullità del contratto.
Tra le molteplici doglianze attoree emerge anche l'indeterminatezza del quantum debeatur, poiché l'importo ingiunto (€ 28.848,55) è inferiore a quello richiesto (€
33.966,41), senza apparente spiegazione. Il documento contabile prodotto è un mero p. 4 salda conto, privo di estratti conto e piani di ammortamento e non è chiaro se l'importo comprenda capitale, interessi, spese, né quali criteri siano stati applicati.
Da ultimo, in relazione al quantum debeatur, l'opponente censura i tassi di interesse e la capitalizzazione, precisando che i contratti contengono clausole di capitalizzazione trimestrale non approvate per iscritto, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera
CICR del 2000. Inoltre, il TAN indicato non corrisponde al tasso effettivamente applicato, con conseguente applicazione del solo tasso legale ex art. 1284 c.c.
Di conseguenza, l'attore chiede la revoca e la dichiarazione di nullità del decreto opposto ovvero in subordine la riduzione del quantum debeatur, con condanna alle spese di giudizio.
Opposto il decreto, si costitutiva regolarmente la società in qualità di CP_3
procuratrice della Controparte_4
La convenuta contestava integralmente le deduzioni attoree, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto, e chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
Quanto alle eccezioni preliminari, la società ne rileva l'inammissibilità poiché la mediazione, ai sensi dell'art.
5-bis D.Lgs. 28/2010, non costituisce condizione di procedibilità immediata nei procedimenti monitori. Sul punto osserva che il giudice è tenuto, in prima udienza, a pronunciarsi sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, e solo successivamente, ove rilevi la mancata mediazione, a fissare udienza per consentirne l'esperimento.
Quanto alla legittimità dell'operato del Servicer, la convenuta opposta rileva che la società gisce quale incaricata esclusivamente delle attività CP_3 Parte_1
operative di gestione e recupero dei crediti, su delega del Master Servicer, Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., regolarmente iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B.
La normativa vigente (L. 130/1999; Provv. Banca d'Italia n. 288/2015) consente l'esternalizzazione delle funzioni operative, purché le funzioni di garanzia restino in capo al soggetto vigilato. Sul punto osserva che la giurisprudenza di merito ha confermato la legittimità di tale assetto.
p. 5 La convenuta argomenta altresì favorevolmente sulla legittimazione ad causam che si fonda sul contratto di cessione del credito, sulla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, sull'elenco dei rapporti ceduti disponibile sul sito istituzionale, sulla certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. e sulla procura speciale conferita a
[...]
CP_3
Sul punto richiama la giurisprudenza che riconosce come la pubblicazione in G.U. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto.
Quanto alla eccepita mancata costituzione in mora la convenuta ha prodotto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine relative ai rapporti bancari oggetto di cessione, da cui emergerebbe la regolare costituzione in mora del debitore.
In relazione alla eccepita invalidità delle fideiussioni, la convenuta precisa che la fideiussione prestata dallo è specifica, riferita al prestito aziendale n. CP_1
055/93236012, e non omnibus; di conseguenza a) non si applicano le contestazioni antitrust riferite allo schema ABI;
b) le clausole contestate non hanno trovato applicazione;
c) non è stata fornita prova della nullità né del danno subito;
d) la deroga all'art. 1957 c.c. è valida e legittima.
In ogni caso, nella prospettazione della società opposta, la nullità parziale di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, salvo prova dell'inscindibilità tra le parti contrattuali, che nel caso di specie non è stata fornita.
Quanto alla produzione documentale ed alla prova del credito, la convenuta osserva che ha prodotto contratti bancari completi, estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. e documentazione scalare e analitica.
Sul punto osserva che la giurisprudenza riconosce valore probatorio al saldaconto e agli estratti conto non contestati specificamente. Inoltre, l'art. 1832 c.c. attribuisce efficacia probatoria agli estratti conto non impugnati nel termine semestrale.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la convenuta ritiene la prassi legittima se pattuita in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 e all'art. 120 T.U.B.
e osserva che non è stata fornita prova di applicazione di tassi ultra-legali né di indeterminatezza contrattuale.
p. 6 Tanto evidenziato, la convenuta chiede la concessione della provvisoria CP_3
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 58/2024, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quello accertato in corso di causa, oltre interessi e spese.
Tanto evidenziato, la domanda attorea in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene, le eccezioni preliminari sollevate sono inammissibili, poiché nei procedimenti monitori la mediazione non rappresenta una condizione necessaria per procedere immediatamente. La regola è stata chiarita dalla Riforma Cartabia, che ha introdotto il nuovo art.
5-bis del D.Lgs. 28/2010, in vigore dal 30 giugno 2023. Infatti, la mediazione non è richiesta quando il creditore presenta il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Questa diventa obbligatoria solo dopo che il debitore propone opposizione e il giudice ha deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto, come avvenuto nel procedimento in esame per cui il tentativo di mediazione ha dato esito negativo.
Per quanto riguarda la legittimità dell'operato del Servicer, il Tribunale rileva che la ha agito fisiologicamente come con il compito esclusivo di CP_3 Parte_1 gestire e recuperare i crediti, su incarico del Master Servicer, ovvero Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., regolarmente iscritta all'albo previsto dall'art. 106 del Testo
Unico Bancario. La normativa vigente, in particolare la legge n. 130 del 1999 e il
Provvedimento della Banca d'Italia n. 288 del 2015, consente che le funzioni operative siano esternalizzate, purché le funzioni di controllo e garanzia rimangano in capo al soggetto vigilato.
La convenuta peraltro è correttamente legittimata ad agire in giudizio sulla base di diversi elementi quali il contratto di cessione del credito, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei rapporti ceduti disponibile sul sito istituzionale, la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e la procura speciale conferita a
CP_3
Sul punto sono dirimenti i principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione (cfr. ex multis sentenze n. 20495/2020, 10200/2021 e 17110/2019), che ha stabilito come la p. 7 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente per dimostrare la titolarità del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto.
In merito alla contestazione relativa alla mancata costituzione in mora, avendo la convenuta prodotto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine riguardanti i rapporti bancari oggetto di cessione, emerge la regolare costituzione in mora del debitore.
Per quanto concerne le fideiussioni le censure dell'attore sono destituite di fondamento poiché quella prestata dallo è una fideiussione specifica, riferita al prestito CP_1 aziendale n. 055/93236012, e non una fideiussione omnibus. Di conseguenza, non trovano applicazione le contestazioni antitrust legate allo schema ABI, poiché le clausole contestate non sono state effettivamente applicate e non è stata fornita alcuna prova della nullità né del danno subito.
La deroga all'art. 1957 c.c. è pertanto da considerarsi valida e legittima, come confermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 28943/2017); peraltro, pur volendo ritenere la nullità di singole clausole, questa non importa la nullità dell'intero contratto poiché è non provata ed indimostrata l'inscindibilità tra le varie parti contrattuali.
Riguardo alla documentazione prodotta e alla prova del credito, la convenuta – sebbene non in originale – ha presentato contratti bancari completi, estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e una documentazione dettagliata e analitica.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.
279/2019, 25857/2011, 7872/2022) attribuisce valore probatorio agli estratti conto e al saldaconto, purché non siano contestati in modo specifico. Peraltro, ai sensi e per gli effetti l'art. 1832 c.c. viene conferita efficacia probatoria agli estratti conto che non siano stati impugnati entro sei mesi, come accaduto nel caso di specie.
Pertanto, fa fede il valore del saldaconto indicato che è pari a € 28.848,55, giustificandosi in tal modo anche la discrasia eccepita dall'attore tra la somma richiesta pari ad € 33.966,41 e quella ingiunta.
Infine, per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le prassi risulta legittima se prevista contrattualmente e conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e all'art. 120 T.U.B., in mancanza di prova da parte dell'attore p. 8 dell'applicazione di tassi superiori a quelli legali né di indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della parte attrice.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo RU, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta confermando il decreto ingiuntivo esecutivo n. 58/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 10 gennaio 2024 (N. R.G. 10736/2023) e notificato il 22 gennaio 2024;
− condanna in proprio ed in qualità di liquidatore della società Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_2 [...]
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA CP_3
e CPA come per legge.
Così deciso, in Genova il 11/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo RU
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