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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2275/2021 depositato il 14/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Avvocatura Ente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valenzano - Largo Marconi, 58 70010 Valenzano BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 495/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 19/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1741367 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2275/2021 RGA l'Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 495/3/2021, depositata il 19/04/2021, di rigetto del ricorso proposto da Ricorrente_1
avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1741367 emesso dal Comune di Valenzano per l'anno
2014, meglio indicato in epigrafe.
Con rituali controdeduzioni depositate in data 25/06/2025 si è costituito il Comune di Valenzano che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ricorrente_1 chiedendone il rigetto con integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento e con la condanna dell'Ente contribuente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria illustrativa depositata in data 04/07/2025 l'appellante Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento del proprio gravame.
All'udienza del 16/07/2025, sentito il Relatore, sono comparsi, entrambi in collegamento da remoto, l'Avv.
Difensore_1 , difensore dell'Ricorrente_1 , che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e l'Avv. Difensore_2 , difensore del Comune di Valenzano, che ha insistito per il rigetto dell'avverso gravame, affermando che l'Ricorrente_1 non abbia diritto alla richiesta detrazione fiscale dell'IMU. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello proposto dall'Ricorrente_1 è fondato.
Osserva il Collegio che questa Sezione, con le recenti sentenze n. 463, depositata il 10/02/2025, e n. 565, depositata il 17/02/2025, conformandosi all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione (ribadito con la recente sentenze della Sezione Tributaria n. 27020 pubblicata il l'8/10/2025), ha ritenuto che sussista una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggi dello AC (ora Ricorrente_1) siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, siano stati regolarmente assegnati. Va, peraltro, considerata la sussistenza, in concreto, delle due condizioni essenziali che le superfici dei singoli alloggi e i relativi canoni di locazione siano stati fissati in conformità agli standard previsti per gli alloggi sociali dal D.M. 22/4/2008.
Il Collegio, considerato che, nella fattispecie in esame, l'Ricorrente_1 non ha presentato l'apposita dichiarazione contenente la richiesta di esonero dell'IMU al Comune di Valenzano ritiene necessario accertare se, nella fattispecie in esame, l'Ricorrente_1 abbia assolto al relativo onere probatorio sulla ricorrenza in concreto non soltanto della prima condizione della rispondenza effettiva degli alloggi sociali de quibus ai requisiti e agli standard previsti, come si è visto dal D.M. 22/08/2008, ma anche se i canoni di locazione riscossi dagli assegnatari siano meramente simbolici. Tanto, in modo da integrare entrambi i presupposti necessari per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
La ricorrenza della prima condizione è da ritenersi pacifica non avendo mai nel corso del presente giudizio la difesa del Comune di Valenzano contestato la rispondenza degli alloggi sociali de quibus agli standard relativi alle superfici delle singole unità immobiliari dichiarate dall'Ricorrente_1 con il ricorso d'appello. Quanto poi al carattere meramente simbolico dei canoni di locazione praticati dall'Ricorrente_1 per detti alloggi sociali si legge a pag. 15 del ricorso d'appello che agli alloggi sociali <<...viene applicato il canone più basso, quasi irrisorio...>>.
Prosegue l'Ente appellante: < corrispondono all'ente proprietario un canone mensile pari ad € 25,00!>>.
Tale essenziale circostanza di fatto, non soltanto con riguardo al carattere simbolico dei canoni di locazione praticati dall'Ricorrente_1, richiesto ai fini dell'esenzione integrale dell'IMU dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è stato per nulla contestato specificamente dalla difesa del Comune di Valenzano che si è limitata ad asserire che gli immobili de quibus non rientrano nella categoria degli alloggi sociali.
Osserva il Collegio che, pertanto, l'affermazione, che si legge a pag. 15 dell'appello, secondo cui i canoni riscossi per gli alloggi de quibus dall'Ente proprietario sono di importo irrisorio e che, addirittura, la maggior parte degli assegnatari pagano nel territorio del Comune di Valenzano un canone mensile non superiore ad
€ 25,00, costituisce un elemento decisivo ai fini del riconoscimento della spettanza integrale, in favore dell'Ricorrente_1, della esenzione dell'IMU prevista dalla legge per gli alloggi sociali.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Ricorrente_1 è fondato e va accolto dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello proposto dall'Ricorrente_1 e, in riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2275/2021 depositato il 14/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Avvocatura Ente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valenzano - Largo Marconi, 58 70010 Valenzano BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 495/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 19/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1741367 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2275/2021 RGA l'Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 495/3/2021, depositata il 19/04/2021, di rigetto del ricorso proposto da Ricorrente_1
avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1741367 emesso dal Comune di Valenzano per l'anno
2014, meglio indicato in epigrafe.
Con rituali controdeduzioni depositate in data 25/06/2025 si è costituito il Comune di Valenzano che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ricorrente_1 chiedendone il rigetto con integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento e con la condanna dell'Ente contribuente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria illustrativa depositata in data 04/07/2025 l'appellante Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento del proprio gravame.
All'udienza del 16/07/2025, sentito il Relatore, sono comparsi, entrambi in collegamento da remoto, l'Avv.
Difensore_1 , difensore dell'Ricorrente_1 , che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e l'Avv. Difensore_2 , difensore del Comune di Valenzano, che ha insistito per il rigetto dell'avverso gravame, affermando che l'Ricorrente_1 non abbia diritto alla richiesta detrazione fiscale dell'IMU. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello proposto dall'Ricorrente_1 è fondato.
Osserva il Collegio che questa Sezione, con le recenti sentenze n. 463, depositata il 10/02/2025, e n. 565, depositata il 17/02/2025, conformandosi all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione (ribadito con la recente sentenze della Sezione Tributaria n. 27020 pubblicata il l'8/10/2025), ha ritenuto che sussista una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggi dello AC (ora Ricorrente_1) siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, siano stati regolarmente assegnati. Va, peraltro, considerata la sussistenza, in concreto, delle due condizioni essenziali che le superfici dei singoli alloggi e i relativi canoni di locazione siano stati fissati in conformità agli standard previsti per gli alloggi sociali dal D.M. 22/4/2008.
Il Collegio, considerato che, nella fattispecie in esame, l'Ricorrente_1 non ha presentato l'apposita dichiarazione contenente la richiesta di esonero dell'IMU al Comune di Valenzano ritiene necessario accertare se, nella fattispecie in esame, l'Ricorrente_1 abbia assolto al relativo onere probatorio sulla ricorrenza in concreto non soltanto della prima condizione della rispondenza effettiva degli alloggi sociali de quibus ai requisiti e agli standard previsti, come si è visto dal D.M. 22/08/2008, ma anche se i canoni di locazione riscossi dagli assegnatari siano meramente simbolici. Tanto, in modo da integrare entrambi i presupposti necessari per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
La ricorrenza della prima condizione è da ritenersi pacifica non avendo mai nel corso del presente giudizio la difesa del Comune di Valenzano contestato la rispondenza degli alloggi sociali de quibus agli standard relativi alle superfici delle singole unità immobiliari dichiarate dall'Ricorrente_1 con il ricorso d'appello. Quanto poi al carattere meramente simbolico dei canoni di locazione praticati dall'Ricorrente_1 per detti alloggi sociali si legge a pag. 15 del ricorso d'appello che agli alloggi sociali <<...viene applicato il canone più basso, quasi irrisorio...>>.
Prosegue l'Ente appellante: < corrispondono all'ente proprietario un canone mensile pari ad € 25,00!>>.
Tale essenziale circostanza di fatto, non soltanto con riguardo al carattere simbolico dei canoni di locazione praticati dall'Ricorrente_1, richiesto ai fini dell'esenzione integrale dell'IMU dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è stato per nulla contestato specificamente dalla difesa del Comune di Valenzano che si è limitata ad asserire che gli immobili de quibus non rientrano nella categoria degli alloggi sociali.
Osserva il Collegio che, pertanto, l'affermazione, che si legge a pag. 15 dell'appello, secondo cui i canoni riscossi per gli alloggi de quibus dall'Ente proprietario sono di importo irrisorio e che, addirittura, la maggior parte degli assegnatari pagano nel territorio del Comune di Valenzano un canone mensile non superiore ad
€ 25,00, costituisce un elemento decisivo ai fini del riconoscimento della spettanza integrale, in favore dell'Ricorrente_1, della esenzione dell'IMU prevista dalla legge per gli alloggi sociali.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Ricorrente_1 è fondato e va accolto dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello proposto dall'Ricorrente_1 e, in riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.