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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 775/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. AN LU TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 775/2022 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. GASPARINI MARIAGRAZIA RICORRENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANSIDERI FABIO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2022, - dipendente di con contratto a Parte_1 CP_1 tempo indeterminato, mansione di impiegata, orario a tempo pieno, livello 5 CCNL Terziario e
Commercio – rivendicava l'inquadramento nel superiore livello 1 CCNL applicato per aver svolto di fatto, mansioni di Product Manager, al cui riconoscimento non aveva rinunciato con l'accordo in sede sindacale del 2.7.2019, con cui aveva soltanto accettato la decurtazione del superminimo individuale nella misura mensile lorda di € 325,86, con decorrenza gennaio 2019.
Lamentava inoltre, che nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, la società aveva messo in Cassa
Integrazione lei stessa e l'altra dipendente del settore Style, ma non anche Per_1 Per_2
che, dopo essere andata in pensione, aveva proseguito a lavorare con un contratto di lavoro
[...] autonomo. In particolare, mentre nel periodo maggio/luglio 2020 era stata posta in cassa integrazione al
50% alternata con dal luglio 2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, soltanto lei Per_1 era rimasta in cassa interazione, mentre aveva sempre lavorato, con evidente violazione del Per_1
c.d. criterio di rotazione.
Per tale ragione, nel 2021 aveva percepito un reddito inferiore alla RAL dovuta, che le aveva impedito di poter beneficare integralmente delle deduzioni fiscali maturate nell'anno, per € 855,00.
Deduceva infine, che nell'ottobre 2022, il legale rappresentante della società le aveva anticipato pagina 1 di 3 l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro e sebbene si fosse resa subito disponibile a riprendere il lavoro, con lettera 15/2/2022 le era stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale.
Impugnava pertanto il licenziamento, per mancata prova della sua inevitabilità per risolvere le difficoltà aziendali, per la violazione dei criteri di scelta del soggetto da licenziare, essendoci molteplici lavoratori assunti dopo di lei e con minore carico familiare, e per violazione dell'obbligo di repechage
Si costituiva e negava che la ricorrente avesse mai svolto il ruolo di responsabile di stile, CP_1 ricoperto dal precedente amministratore unico e poi da quello in carica, in quanto Parte_2 era sempre stata una disegnatrice di tessuti al computer, per cui aveva le medesime mansioni delle altre colleghe, con le quali era intercambiabile e sulle quali non aveva alcun potere di coordinamento o direzione, né era mai stata investita di un controllo di gestione o assistenza stilistica. Contestava in ogni caso che la rivendicazione di un diverso inquadramento contrattuale contrastava con il verbale sottoscritto in sede sindacale il 2/7/2019, con cui la ricorrente, oltre ad accettare una decurtazione del superminimo, si era implicitamente dichiarata soddisfatta del proprio livello retributivo, concordando con il datore di lavoro di non avere null'altro da pretendere per qualsiasi altro titolo, causa o ragione.
Sulla rotazione nel periodo Covid-19, deduceva che per poter eseguire rapidamente il disegno richiesto dal cliente, era necessario che fosse la stessa disegnatrice, che aveva preparato la bozza iniziale, a realizzare poi le ulteriori indicazioni dettate dalle scelte stilistiche del cliente e successivamente, a eseguire le varianti richieste, per cui verificata l'incompatibilità di tale esigenza con l'alternanza al lavoro delle due disegnatrici, dal luglio 2021, aveva deciso, per evitare ulteriori ritardi, di privilegiare la continuità lavorativa;
la scelta era caduta su con una maggiore anzianità di servizio Per_1 essendo stata assunta nel 2002, con il medesimo carico familiare e un orario di lavoro più contenuto.
Quanto al licenziamento, osservava che per fronteggiare la crisi che aveva investito l'azienda fin dal
2018, era stato deciso di ridurre i costi del personale (ridotti a 9 unità, di cui due part-time) e privilegiare il settore dell'abbigliamento rispetto a quello dell'accessorio, misure che non avevano però impedito un calo del fatturato negli anni 2020 e 2021, solo in parte mitigato dai contributi statali.
Negava la violazione dei criteri di scelta, in quanto alla ricorrente era stata preferita l'altra disegnatrice, con maggiore anzianità di servizio e dell'obbligo di repechage, perchè la ricorrente non avrebbe potuto svolgere le mansioni degli altri dipendenti con minore anzianità di servizio, essendo priva delle competenze richieste.
Con sentenza non definitiva n. 237/2025 del 4/6/2025, respinta la domanda della ricorrente per il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, veniva annullato il licenziamento del 15/2/2022 per mancanza del giustificato motivo oggettivo, con la condanna al pagamento dell'indennità, CP_1 non assoggettata a contribuzione previdenziale, di 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, e dichiarata l'illegittimità della mancata rotazione della ricorrente con l'altra dipendente nel periodo di CIGO da luglio 2020 fino al licenziamento, con la condanna di al pagamento CP_1 delle relative differenze retributive e delle eventuali deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito. pagina 2 di 3 Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la quantificazione degli importi dovuti alla ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti alla ricorrente da CP_1 in base alla precedente sentenza non definitiva.
La società resistente non ha contestato i conteggi aggiornati prodotti dalla ricorrente, in base al quinto livello, quello assegnatole nel corso del rapporto di lavoro, fatta eccezione per l'importo di e 1.267,00 relativo alla perdita della detrazione fiscale.
Si tratta di una contestazione inammissibile, perché il relativo credito è già stato riconosciuto alla ricorrente con la precedente sentenza, che non può essere modificata in questa sede.
In conclusione, alla ricorrente spettano le somme di seguito indicate:
• €. 7.673,38 per la mancata rotazione nel periodo di;
Pt_3
• €. 212,41 per l'incidenza della retribuzione di cui sopra sul TFR;
• €. 18.168,50 per l'indennità risarcitoria di 10 mensilità per illegittimità del licenziamento;
• €. 1.267,00 per le deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito, anno 2021.
Da ultimo, dev'essere integrato il dispositivo della precedente sentenza non definitiva, in cui per errore, non è stata riportata la condanna della resistente anche al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 1.816,85.
Di conseguenza, dev'essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare corretto compensare per metà le spese di giudizio, il residuo, liquidato in dispositivo (tabella 3, IV scaglione, in relazione all'importo della condanna, valore medio), segue la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
1. condanna al pagamento di: CP_1
• €. 7.673,38 per la mancata rotazione nel periodo di;
Pt_3
• €. 212,41 per l'incidenza della retribuzione di cui sopra sul TFR;
• €. 1.267,00 per le deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito, anno 2021;
• € 18.168,50 per l'indennità risarcitoria di 10 mensilità per illegittimità del licenziamento;
• € 1.816,85 per l'indennità sostitutiva del preavviso, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. compensa le spese di giudizio per metà e condanna al pagamento del residuo, che CP_1 liquida in € 4.630,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 22/10/2025 Il giudice
(AN LU TO) pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. AN LU TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 775/2022 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. GASPARINI MARIAGRAZIA RICORRENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANSIDERI FABIO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2022, - dipendente di con contratto a Parte_1 CP_1 tempo indeterminato, mansione di impiegata, orario a tempo pieno, livello 5 CCNL Terziario e
Commercio – rivendicava l'inquadramento nel superiore livello 1 CCNL applicato per aver svolto di fatto, mansioni di Product Manager, al cui riconoscimento non aveva rinunciato con l'accordo in sede sindacale del 2.7.2019, con cui aveva soltanto accettato la decurtazione del superminimo individuale nella misura mensile lorda di € 325,86, con decorrenza gennaio 2019.
Lamentava inoltre, che nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, la società aveva messo in Cassa
Integrazione lei stessa e l'altra dipendente del settore Style, ma non anche Per_1 Per_2
che, dopo essere andata in pensione, aveva proseguito a lavorare con un contratto di lavoro
[...] autonomo. In particolare, mentre nel periodo maggio/luglio 2020 era stata posta in cassa integrazione al
50% alternata con dal luglio 2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, soltanto lei Per_1 era rimasta in cassa interazione, mentre aveva sempre lavorato, con evidente violazione del Per_1
c.d. criterio di rotazione.
Per tale ragione, nel 2021 aveva percepito un reddito inferiore alla RAL dovuta, che le aveva impedito di poter beneficare integralmente delle deduzioni fiscali maturate nell'anno, per € 855,00.
Deduceva infine, che nell'ottobre 2022, il legale rappresentante della società le aveva anticipato pagina 1 di 3 l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro e sebbene si fosse resa subito disponibile a riprendere il lavoro, con lettera 15/2/2022 le era stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale.
Impugnava pertanto il licenziamento, per mancata prova della sua inevitabilità per risolvere le difficoltà aziendali, per la violazione dei criteri di scelta del soggetto da licenziare, essendoci molteplici lavoratori assunti dopo di lei e con minore carico familiare, e per violazione dell'obbligo di repechage
Si costituiva e negava che la ricorrente avesse mai svolto il ruolo di responsabile di stile, CP_1 ricoperto dal precedente amministratore unico e poi da quello in carica, in quanto Parte_2 era sempre stata una disegnatrice di tessuti al computer, per cui aveva le medesime mansioni delle altre colleghe, con le quali era intercambiabile e sulle quali non aveva alcun potere di coordinamento o direzione, né era mai stata investita di un controllo di gestione o assistenza stilistica. Contestava in ogni caso che la rivendicazione di un diverso inquadramento contrattuale contrastava con il verbale sottoscritto in sede sindacale il 2/7/2019, con cui la ricorrente, oltre ad accettare una decurtazione del superminimo, si era implicitamente dichiarata soddisfatta del proprio livello retributivo, concordando con il datore di lavoro di non avere null'altro da pretendere per qualsiasi altro titolo, causa o ragione.
Sulla rotazione nel periodo Covid-19, deduceva che per poter eseguire rapidamente il disegno richiesto dal cliente, era necessario che fosse la stessa disegnatrice, che aveva preparato la bozza iniziale, a realizzare poi le ulteriori indicazioni dettate dalle scelte stilistiche del cliente e successivamente, a eseguire le varianti richieste, per cui verificata l'incompatibilità di tale esigenza con l'alternanza al lavoro delle due disegnatrici, dal luglio 2021, aveva deciso, per evitare ulteriori ritardi, di privilegiare la continuità lavorativa;
la scelta era caduta su con una maggiore anzianità di servizio Per_1 essendo stata assunta nel 2002, con il medesimo carico familiare e un orario di lavoro più contenuto.
Quanto al licenziamento, osservava che per fronteggiare la crisi che aveva investito l'azienda fin dal
2018, era stato deciso di ridurre i costi del personale (ridotti a 9 unità, di cui due part-time) e privilegiare il settore dell'abbigliamento rispetto a quello dell'accessorio, misure che non avevano però impedito un calo del fatturato negli anni 2020 e 2021, solo in parte mitigato dai contributi statali.
Negava la violazione dei criteri di scelta, in quanto alla ricorrente era stata preferita l'altra disegnatrice, con maggiore anzianità di servizio e dell'obbligo di repechage, perchè la ricorrente non avrebbe potuto svolgere le mansioni degli altri dipendenti con minore anzianità di servizio, essendo priva delle competenze richieste.
Con sentenza non definitiva n. 237/2025 del 4/6/2025, respinta la domanda della ricorrente per il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, veniva annullato il licenziamento del 15/2/2022 per mancanza del giustificato motivo oggettivo, con la condanna al pagamento dell'indennità, CP_1 non assoggettata a contribuzione previdenziale, di 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, e dichiarata l'illegittimità della mancata rotazione della ricorrente con l'altra dipendente nel periodo di CIGO da luglio 2020 fino al licenziamento, con la condanna di al pagamento CP_1 delle relative differenze retributive e delle eventuali deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito. pagina 2 di 3 Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la quantificazione degli importi dovuti alla ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti alla ricorrente da CP_1 in base alla precedente sentenza non definitiva.
La società resistente non ha contestato i conteggi aggiornati prodotti dalla ricorrente, in base al quinto livello, quello assegnatole nel corso del rapporto di lavoro, fatta eccezione per l'importo di e 1.267,00 relativo alla perdita della detrazione fiscale.
Si tratta di una contestazione inammissibile, perché il relativo credito è già stato riconosciuto alla ricorrente con la precedente sentenza, che non può essere modificata in questa sede.
In conclusione, alla ricorrente spettano le somme di seguito indicate:
• €. 7.673,38 per la mancata rotazione nel periodo di;
Pt_3
• €. 212,41 per l'incidenza della retribuzione di cui sopra sul TFR;
• €. 18.168,50 per l'indennità risarcitoria di 10 mensilità per illegittimità del licenziamento;
• €. 1.267,00 per le deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito, anno 2021.
Da ultimo, dev'essere integrato il dispositivo della precedente sentenza non definitiva, in cui per errore, non è stata riportata la condanna della resistente anche al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 1.816,85.
Di conseguenza, dev'essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare corretto compensare per metà le spese di giudizio, il residuo, liquidato in dispositivo (tabella 3, IV scaglione, in relazione all'importo della condanna, valore medio), segue la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
1. condanna al pagamento di: CP_1
• €. 7.673,38 per la mancata rotazione nel periodo di;
Pt_3
• €. 212,41 per l'incidenza della retribuzione di cui sopra sul TFR;
• €. 1.267,00 per le deduzioni fiscali non godute, per incapienza del reddito, anno 2021;
• € 18.168,50 per l'indennità risarcitoria di 10 mensilità per illegittimità del licenziamento;
• € 1.816,85 per l'indennità sostitutiva del preavviso, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. compensa le spese di giudizio per metà e condanna al pagamento del residuo, che CP_1 liquida in € 4.630,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 22/10/2025 Il giudice
(AN LU TO) pagina 3 di 3