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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5585/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1056/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952017001928566600 BOLLO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata emessa da ADER Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'importo di €.197,18 a titolo di c.d. tassa auto per l'anno
2013, perché illegittima.
A fondamento del ricorso proposto la contribuente ha addotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo
5 del decreto legge del 30/12/1982 n. 593 e la prescrizione del diritto al recupero della tassa richiesta e ed in via ulteriore la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 DPR n. 602/ 1973.
Per l'anzidetto la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi giudiziali.
Non si è costituita la ADER..
Alla odierna udienza la Corte ha assunto in decisione la causa udito il giudice relatore.
Affermava la Corte adita:
“Si rileva che agli atti di causa non è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla parte convenuta, sicché esso deve ritenersi inammissibile a norma dell'articolo 21 co.II^ del D.Lgs. n.546/1992 che stabilisce le modalità e gli adempimenti che deve osservare la/il ricorrente nella sua costituzione in giudizio e, specificamente, il deposito dell'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c.e segg.ti, ovvero, copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo servizio postale. Agli atti di causa non risulta alcuno di tali elementi probatori né il deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso in argomento.
Il ricorso, pertanto, in difetto di prova della sua notifica và ritenuto non notificato e, dunque, inammissibile.
Le spese giudiziali restano a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte,”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 22 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. – nullità della sentenza “a sorpresa”. Com'è noto, il secondo comma dell'art. 101 c.p.c. prevede che, se il giudice rileva d'ufficio una questione su cui ritiene di fondare la sua decisione, deve riservarsi la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osser-vazioni sulla medesima questione. Questa disposizione è una specifica applicazione del principio del con-traddittorio, che impone che le parti abbiano la possibilità di conoscere e di discutere tutte le questioni che possono essere decisive per la decisione del giudice. La decisione "a sorpresa", infatti, si verifica quando il giudice rileva d'ufficio una questione su cui le parti non si sono ancora pronunciate. In questi casi, il giudice non può decidere la questione direttamente in sen- tenza, ma deve riservarsi la decisione e dare alle parti un termine per pre-sentare le loro osservazioni. Nel caso in esame, come emerge chiaramente dalla sentenza impu-gnata, la mancata prova della notifica del ricorso non è stata mai oggetto di contestazione da parte del Collegio né tanto meno è stato mai concesso alcun termine a difesa. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 CO.LL del D.Lgs. n. 546/1992. Va precisato al riguardo che diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nel fascicolo telematico di primo grado e in particolare con la nota di deposito del 6.4.2023, la ricorrente ha depositato – nei formati digitali consentiti dal PTT - la relata di notifica e le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche del ricorso effettuate tramite pec alle convenute. Quindi, errata è la sentenza dove afferma che
“Agli atti di causa non risulta alcuno di tali elementi probatori né il deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso in argomento “. Alla luce del regolare deposito - nota di deposito del 6.4.2023 - delle ricevute di accettazione e consegna della notifica del ricorso ai convenuti la Corte di Giustizia di primo grado avrebbe dovuto cosi motivare “ stante la regolare produzione con nota del 6.4.2023 delle ricevute di accettazione e consegna della PEC contenete il ricorso regolarmente notificato alle conve-nute va dichiarata la contumacia di quest'ultime che non risultano costituite in giudizio”. 3) Impossibilità di fornire la prova della notifica-zione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata con modalità telematiche. Per mero scrupolo difensivo, si vuole evidenziare che la piattaforma del processo telematico non consente il deposito dei file con formati .eml, che è il formato generato dalle caselle di posta elettronica certificata delle ricevute di accettazione e consegna PEC. Al riguardo è necessario fare una breve disamina della normativa relative al deposito delle ricevute di accettazione e consegna pec nel processo telematico tributario. L'art. 16, comma
3, D.L. 119/18 si riferisce a “tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”.L'art. 9, comma 1-ter, L. 53/'94 a sua volta si riferisce a “tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”. E' chiaro che la prova con modalità telematica della notificazione è costituita dal deposito telematico dei files in formato.eml delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC di notifica. Tale prova è particolar-mente esauriente qualora opportunamente al momento della spedizione della PEC sia richiesta la ricevuta completa, la quale contiene copia di tutti i files notificati. Nel caso di specie però la normativa del PTT non consente di fornire tale prova.
Infatti, il formato.eml non è contemplato dalle norme tecniche PTT, ma solo dalla Circolare 1/DF del 4 luglio
2019 (al par. 4.3), dalle istruzioni contenute nel Portale della Giustizia Tributaria (9) e da pubblicazioni varie della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF. Nel caso in esame, la ricorrente nel giudizio di primo grado ha depo-sitato nel Sigit: le ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità, gli allegati al messaggio PEC, ovvero, il ricorso, la procura, in-somma, tutto quanto richiesto dalla L. 53/'94 per fornire prova della notifica del ricorso alle convenute. 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del decreto legge
30.12.1982, n. 953 – prescrizione del diritto al recupero della tassa automobilistica. Il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo e deve essere annullato stante l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa de qua ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30.12.1982, n. 953.
Premesso, infatti, che la somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la Tassa Automobilistica per l'anno 2013, appare evidente l'ille-gittimità della cartella di pagamento notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.p.r. 602/1973. 6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss del c.p.c. condanna alle spese di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1056/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 11 e depositata il
05 Maggio 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il primo motivo è infondato per un duplice ordine di ragioni. La prima è che la norma in commento non si applica nei casi di inammissibilità del ricorso. La seconda è che la stessa norma è incompatibile con l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/92. Parte appellante lamenta la che la notifica della cartella di pagamento sarebbe dovuta avvenire entro due anni dalla definitività dell'avviso di accertamento. Anche tale motivo è infondato, in quanto la notifica della cartella è avvenuta in data 22/09/2022. Al riguardo vanno tenuti presenti i diversi procedimenti che hanno differito e sospeso la possibilità di notificare cartelle di pagamento nonché atti interruttivi della prescrizione, interrompendone, di fatto e di diritto, il decorso.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 03 Ottobre 2025 la sig.ra Ricorrente_1 deposita memoria difensiva.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante censura la sentenza di primo grado sul rilievo che il Collegio avrebbe rilevato d'ufficio la mancanza di prova della notifica del ricorso alle controparti senza concedere termine alle parti per interloquire, in violazione dell'art.101, comma 2, c. p. c. La doglianza non può essere accolta. È principio consolidato che il giudice tributario, ai sensi dell'art.1, comma 2, D. Lgs. n.546/1992, applica il codice di procedura civile
“in quanto compatibile”. La compatibilità dell'art.101, comma 2, c. p. c. va valutata alla luce della natura della questione affrontata in sentenza. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha introdotto una questione nuova di diritto sostanziale o di interpretazione normativa, bensì ha rilevato un profilo processuale essenziale, attinente alla stessa esistenza di un valido rapporto processuale: la mancanza di prova della notifica del ricorso alla controparte. Si tratta di adempimento specificamente disciplinato dal D. Lgs.
n.546/1992, che vincola il ricorrente a depositare, unitamente al ricorso, anche la prova della notificazione alle parti resistenti, pena l'inammissibilità. In tale contesto: il rilievo officioso della inammissibilità del ricorso per difetto di un presupposto processuale (prova della notifica) rientra nei poteri-doveri del giudice;
non sussiste un autonomo “ius novum” in diritto sostanziale, ma un controllo interno sulla regolarità formale della costituzione in giudizio;
la questione è, per sua natura, immanente al giudizio, essendo ancorata alla stessa ritualità dell'impugnazione. Ne deriva che l'art.101, comma 2, c. p. c. – il quale presidia il contraddittorio su questioni nuove poste a fondamento della decisione – non impone al giudice un ulteriore avviso formale o concessione di termini, laddove il rilievo investa la mancanza di un presupposto processuale tipico di ammissibilità, chiaramente desumibile dalla normativa speciale (artt.20 ss. e 22 ss. D. Lgs. n.546/1992) e ben noto al difensore tecnico che introduce il giudizio. L'appellante, peraltro, non allega né dimostra quale concreta attività difensiva aggiuntiva avrebbe potuto svolgere se previamente destinataria di avviso, limitandosi ad affermare la nullità in astratto. L'assenza di specifico pregiudizio difensivo conferma la non decisività del motivo. Il primo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
L'appellante contesta la ricostruzione della sentenza impugnata, sostenendo: di avere, in realtà, depositato – con nota di deposito del 06.04.2023 – la relata di notifica e le ricevute PEC di accettazione e consegna del ricorso di primo grado;
che l'eventuale impossibilità tecnica di depositare file in formato “. eml” nel PTT imporrebbe il ricorso alle modalità sostitutive di cui alla L. n.53/1994, art9. , commi 1-bis e 1-ter, mediante copie analogiche scansionate e attestazione di conformità. Dagli atti del fascicolo processuale – così come risultanti al momento della decisione di prime cure – non emerge tuttavia il deposito, in forma rituale, delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC di notifica, né la presenza di idonea attestazione di conformità all'originale informatico, tale da soddisfare i requisiti probatori imposti dalla normativa vigente.
La stessa sentenza di primo grado dà atto, in modo espresso, che: “Agli atti di causa non risulta alcuno di tali elementi probatori né il deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso in argomento”. L'appellante, a fronte di tale puntuale rilievo, non produce in questa fase: né il documento informatico originario (file “. eml”
o equipollente) in termini tali da dimostrare che esso fosse stato già ritualmente versato in atti nel primo grado di giudizio;
né una prova certa – ad es. attestazione di deposito SIGIT con distinta cronologica dettagliata – da cui risulti che, alla data dell'udienza del 07.04.2023, la prova della notifica fosse effettivamente acquisita al fascicolo telematico. Ciò posto, occorre ribadire che: l'onere di provare l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo grava integralmente sul ricorrente, ai sensi degli artt.16 e 22 D. Lgs. n.546/1992; il processo tributario telematico, pur ammettendo lo scambio di atti e documenti in formato digitale, richiede che tali documenti siano effettivamente e correttamente depositati nel fascicolo, nei formati tecnicamente consentiti;
eventuali difficoltà tecniche nella gestione di formati particolari (es. “. eml”) non esonerano la parte dal rispetto degli oneri probatori, potendo la stessa far ricorso, come ricordato dalla difesa, agli strumenti surrogatori previsti dalla L. n.53/1994 (estrazione di copie analogiche e successiva scansione con attestazione di conformità). Nella specie, tuttavia, la parte si limita ad affermare, in via meramente assertiva, di avere provveduto a tali adempimenti;
ma non dimostra, con idonea documentazione processuale, che la prova della notifica fosse già regolarmente acquisita in primo grado. Né il solo richiamo alla nota di deposito del 06.04.2023, privo di precisa dimostrazione del contenuto effettivamente depositato, è sufficiente a superare quanto espressamente accertato dal giudice di prime cure. Ne consegue che: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per difetto di prova della notifica, si appalesa conforme alla disciplina processuale;
le censure sulla pretesa incompatibilità tra disciplina tecnica del PTT e L. n.53/1994 non incidono sul punto dirimente, rappresentato dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in concreto. Il secondo e il terzo motivo di appello devono, pertanto, essere rigettati.
L'appellante ripropone, nel giudizio di appello, i motivi già dedotti in primo grado, concernenti:
1. l'intervenuta prescrizione triennale del diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno
2013, ai sensi dell'art.5 D. L. n9.53/1982; 2. la decadenza dalla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art.25 D. P. R. n.602/1973. Tuttavia, va precisato che: il primo giudice ha definito la lite con pronuncia in rito di inammissibilità, senza esaminare il merito;
il giudizio di appello, chiamato a scrutinare la correttezza della declaratoria di inammissibilità, non postula automaticamente il passaggio ad una valutazione piena del merito, ove si confermi la legittimità della decisione processuale di prime cure. Come già rilevato, l'omessa prova della notifica del ricorso preclude la stessa formazione di un valido rapporto processuale;
in tale contesto: la questione della prescrizione del credito tributario e della decadenza dalla notifica della cartella non può trovare ingresso, essendo logicamente e giuridicamente subordinata all'ammissibilità dell'impugnazione originaria;
il giudice di appello, una volta confermata la statuizione di inammissibilità, non ha titolo per sostituire alla decisione in rito una pronuncia di merito, poiché la fase rescissoria risulta preclusa.
In ogni caso, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante in via meramente argomentativa, va considerato che: la cartella di pagamento risulta notificata il 29.07.2022; l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha richiamato le successive sospensioni e proroghe delle attività di riscossione disposte dalla legislazione emergenziale (D. L. n.18/2020, D. L. n.34/2020, D. L. n.104/2020, D. L. n.125/2020, D. L.
n.183/2020, D. L. n.41/2021, D. L. n.73/2021, D. L. n9.9/2021), che hanno inciso significativamente sui termini di notifica delle cartelle e sugli effetti interruttivi della prescrizione. L'appellante non ha offerto alcuna specifica confutazione sistematica di tali sospensioni, limitandosi a ribadire in astratto l'applicabilità del termine triennale o biennale, senza confrontarsi con le discipline speciali succedutesi in corso d'opera. Tale ulteriore profilo conferma, sul piano meramente argomentativo, la non evidente fondatezza dei motivi di merito. In conclusione, i motivi dal IV al VI – in quanto logicamente subordinati e, soprattutto, inammissibili per permanenza della pronuncia in rito – non possono trovare accoglimento.
L'appellante censura, infine, la condanna alle spese di primo grado, sostenendo che – ove il ricorso fosse stato ritenuto ammissibile e fondato – le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e che, comunque, la misura liquidata sarebbe sproporzionata. La doglianza non merita seguito.
La condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione si pone in linea con il principio della soccombenza (art.15 D. Lgs. n.546/1992 in combinato disposto con gli artt. 91 ss. c.p.c.). La circostanza che l'Amministrazione non si sia costituita in giudizio non esclude la possibilità di liquidare spese in suo favore, alla luce del valore della controversia e delle attività comunque necessarie alla difesa dell'interesse erariale. Poiché l'appello risulta integralmente infondato, sussistono i presupposti per la conferma, anche sul piano delle spese, della sentenza impugnata. Le spese del presente grado seguono, a loro volta, la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate nei limiti di cui al D. M. parametri forensi vigente, tenuto conto del valore esiguo della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello poposto dalla sig.ra Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Messina le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Messina, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5585/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1056/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952017001928566600 BOLLO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata emessa da ADER Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'importo di €.197,18 a titolo di c.d. tassa auto per l'anno
2013, perché illegittima.
A fondamento del ricorso proposto la contribuente ha addotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo
5 del decreto legge del 30/12/1982 n. 593 e la prescrizione del diritto al recupero della tassa richiesta e ed in via ulteriore la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 DPR n. 602/ 1973.
Per l'anzidetto la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi giudiziali.
Non si è costituita la ADER..
Alla odierna udienza la Corte ha assunto in decisione la causa udito il giudice relatore.
Affermava la Corte adita:
“Si rileva che agli atti di causa non è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla parte convenuta, sicché esso deve ritenersi inammissibile a norma dell'articolo 21 co.II^ del D.Lgs. n.546/1992 che stabilisce le modalità e gli adempimenti che deve osservare la/il ricorrente nella sua costituzione in giudizio e, specificamente, il deposito dell'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c.e segg.ti, ovvero, copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo servizio postale. Agli atti di causa non risulta alcuno di tali elementi probatori né il deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso in argomento.
Il ricorso, pertanto, in difetto di prova della sua notifica và ritenuto non notificato e, dunque, inammissibile.
Le spese giudiziali restano a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte,”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 22 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. – nullità della sentenza “a sorpresa”. Com'è noto, il secondo comma dell'art. 101 c.p.c. prevede che, se il giudice rileva d'ufficio una questione su cui ritiene di fondare la sua decisione, deve riservarsi la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osser-vazioni sulla medesima questione. Questa disposizione è una specifica applicazione del principio del con-traddittorio, che impone che le parti abbiano la possibilità di conoscere e di discutere tutte le questioni che possono essere decisive per la decisione del giudice. La decisione "a sorpresa", infatti, si verifica quando il giudice rileva d'ufficio una questione su cui le parti non si sono ancora pronunciate. In questi casi, il giudice non può decidere la questione direttamente in sen- tenza, ma deve riservarsi la decisione e dare alle parti un termine per pre-sentare le loro osservazioni. Nel caso in esame, come emerge chiaramente dalla sentenza impu-gnata, la mancata prova della notifica del ricorso non è stata mai oggetto di contestazione da parte del Collegio né tanto meno è stato mai concesso alcun termine a difesa. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 CO.LL del D.Lgs. n. 546/1992. Va precisato al riguardo che diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nel fascicolo telematico di primo grado e in particolare con la nota di deposito del 6.4.2023, la ricorrente ha depositato – nei formati digitali consentiti dal PTT - la relata di notifica e le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche del ricorso effettuate tramite pec alle convenute. Quindi, errata è la sentenza dove afferma che
“Agli atti di causa non risulta alcuno di tali elementi probatori né il deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso in argomento “. Alla luce del regolare deposito - nota di deposito del 6.4.2023 - delle ricevute di accettazione e consegna della notifica del ricorso ai convenuti la Corte di Giustizia di primo grado avrebbe dovuto cosi motivare “ stante la regolare produzione con nota del 6.4.2023 delle ricevute di accettazione e consegna della PEC contenete il ricorso regolarmente notificato alle conve-nute va dichiarata la contumacia di quest'ultime che non risultano costituite in giudizio”. 3) Impossibilità di fornire la prova della notifica-zione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata con modalità telematiche. Per mero scrupolo difensivo, si vuole evidenziare che la piattaforma del processo telematico non consente il deposito dei file con formati .eml, che è il formato generato dalle caselle di posta elettronica certificata delle ricevute di accettazione e consegna PEC. Al riguardo è necessario fare una breve disamina della normativa relative al deposito delle ricevute di accettazione e consegna pec nel processo telematico tributario. L'art. 16, comma
3, D.L. 119/18 si riferisce a “tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”.L'art. 9, comma 1-ter, L. 53/'94 a sua volta si riferisce a “tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”. E' chiaro che la prova con modalità telematica della notificazione è costituita dal deposito telematico dei files in formato.eml delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC di notifica. Tale prova è particolar-mente esauriente qualora opportunamente al momento della spedizione della PEC sia richiesta la ricevuta completa, la quale contiene copia di tutti i files notificati. Nel caso di specie però la normativa del PTT non consente di fornire tale prova.
Infatti, il formato.eml non è contemplato dalle norme tecniche PTT, ma solo dalla Circolare 1/DF del 4 luglio
2019 (al par. 4.3), dalle istruzioni contenute nel Portale della Giustizia Tributaria (9) e da pubblicazioni varie della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF. Nel caso in esame, la ricorrente nel giudizio di primo grado ha depo-sitato nel Sigit: le ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità, gli allegati al messaggio PEC, ovvero, il ricorso, la procura, in-somma, tutto quanto richiesto dalla L. 53/'94 per fornire prova della notifica del ricorso alle convenute. 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del decreto legge
30.12.1982, n. 953 – prescrizione del diritto al recupero della tassa automobilistica. Il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo e deve essere annullato stante l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa de qua ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30.12.1982, n. 953.
Premesso, infatti, che la somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la Tassa Automobilistica per l'anno 2013, appare evidente l'ille-gittimità della cartella di pagamento notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.p.r. 602/1973. 6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss del c.p.c. condanna alle spese di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1056/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 11 e depositata il
05 Maggio 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il primo motivo è infondato per un duplice ordine di ragioni. La prima è che la norma in commento non si applica nei casi di inammissibilità del ricorso. La seconda è che la stessa norma è incompatibile con l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/92. Parte appellante lamenta la che la notifica della cartella di pagamento sarebbe dovuta avvenire entro due anni dalla definitività dell'avviso di accertamento. Anche tale motivo è infondato, in quanto la notifica della cartella è avvenuta in data 22/09/2022. Al riguardo vanno tenuti presenti i diversi procedimenti che hanno differito e sospeso la possibilità di notificare cartelle di pagamento nonché atti interruttivi della prescrizione, interrompendone, di fatto e di diritto, il decorso.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 03 Ottobre 2025 la sig.ra Ricorrente_1 deposita memoria difensiva.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante censura la sentenza di primo grado sul rilievo che il Collegio avrebbe rilevato d'ufficio la mancanza di prova della notifica del ricorso alle controparti senza concedere termine alle parti per interloquire, in violazione dell'art.101, comma 2, c. p. c. La doglianza non può essere accolta. È principio consolidato che il giudice tributario, ai sensi dell'art.1, comma 2, D. Lgs. n.546/1992, applica il codice di procedura civile
“in quanto compatibile”. La compatibilità dell'art.101, comma 2, c. p. c. va valutata alla luce della natura della questione affrontata in sentenza. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha introdotto una questione nuova di diritto sostanziale o di interpretazione normativa, bensì ha rilevato un profilo processuale essenziale, attinente alla stessa esistenza di un valido rapporto processuale: la mancanza di prova della notifica del ricorso alla controparte. Si tratta di adempimento specificamente disciplinato dal D. Lgs.
n.546/1992, che vincola il ricorrente a depositare, unitamente al ricorso, anche la prova della notificazione alle parti resistenti, pena l'inammissibilità. In tale contesto: il rilievo officioso della inammissibilità del ricorso per difetto di un presupposto processuale (prova della notifica) rientra nei poteri-doveri del giudice;
non sussiste un autonomo “ius novum” in diritto sostanziale, ma un controllo interno sulla regolarità formale della costituzione in giudizio;
la questione è, per sua natura, immanente al giudizio, essendo ancorata alla stessa ritualità dell'impugnazione. Ne deriva che l'art.101, comma 2, c. p. c. – il quale presidia il contraddittorio su questioni nuove poste a fondamento della decisione – non impone al giudice un ulteriore avviso formale o concessione di termini, laddove il rilievo investa la mancanza di un presupposto processuale tipico di ammissibilità, chiaramente desumibile dalla normativa speciale (artt.20 ss. e 22 ss. D. Lgs. n.546/1992) e ben noto al difensore tecnico che introduce il giudizio. L'appellante, peraltro, non allega né dimostra quale concreta attività difensiva aggiuntiva avrebbe potuto svolgere se previamente destinataria di avviso, limitandosi ad affermare la nullità in astratto. L'assenza di specifico pregiudizio difensivo conferma la non decisività del motivo. Il primo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
L'appellante contesta la ricostruzione della sentenza impugnata, sostenendo: di avere, in realtà, depositato – con nota di deposito del 06.04.2023 – la relata di notifica e le ricevute PEC di accettazione e consegna del ricorso di primo grado;
che l'eventuale impossibilità tecnica di depositare file in formato “. eml” nel PTT imporrebbe il ricorso alle modalità sostitutive di cui alla L. n.53/1994, art9. , commi 1-bis e 1-ter, mediante copie analogiche scansionate e attestazione di conformità. Dagli atti del fascicolo processuale – così come risultanti al momento della decisione di prime cure – non emerge tuttavia il deposito, in forma rituale, delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC di notifica, né la presenza di idonea attestazione di conformità all'originale informatico, tale da soddisfare i requisiti probatori imposti dalla normativa vigente.
La stessa sentenza di primo grado dà atto, in modo espresso, che: “Agli atti di causa non risulta alcuno di tali elementi probatori né il deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso in argomento”. L'appellante, a fronte di tale puntuale rilievo, non produce in questa fase: né il documento informatico originario (file “. eml”
o equipollente) in termini tali da dimostrare che esso fosse stato già ritualmente versato in atti nel primo grado di giudizio;
né una prova certa – ad es. attestazione di deposito SIGIT con distinta cronologica dettagliata – da cui risulti che, alla data dell'udienza del 07.04.2023, la prova della notifica fosse effettivamente acquisita al fascicolo telematico. Ciò posto, occorre ribadire che: l'onere di provare l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo grava integralmente sul ricorrente, ai sensi degli artt.16 e 22 D. Lgs. n.546/1992; il processo tributario telematico, pur ammettendo lo scambio di atti e documenti in formato digitale, richiede che tali documenti siano effettivamente e correttamente depositati nel fascicolo, nei formati tecnicamente consentiti;
eventuali difficoltà tecniche nella gestione di formati particolari (es. “. eml”) non esonerano la parte dal rispetto degli oneri probatori, potendo la stessa far ricorso, come ricordato dalla difesa, agli strumenti surrogatori previsti dalla L. n.53/1994 (estrazione di copie analogiche e successiva scansione con attestazione di conformità). Nella specie, tuttavia, la parte si limita ad affermare, in via meramente assertiva, di avere provveduto a tali adempimenti;
ma non dimostra, con idonea documentazione processuale, che la prova della notifica fosse già regolarmente acquisita in primo grado. Né il solo richiamo alla nota di deposito del 06.04.2023, privo di precisa dimostrazione del contenuto effettivamente depositato, è sufficiente a superare quanto espressamente accertato dal giudice di prime cure. Ne consegue che: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per difetto di prova della notifica, si appalesa conforme alla disciplina processuale;
le censure sulla pretesa incompatibilità tra disciplina tecnica del PTT e L. n.53/1994 non incidono sul punto dirimente, rappresentato dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in concreto. Il secondo e il terzo motivo di appello devono, pertanto, essere rigettati.
L'appellante ripropone, nel giudizio di appello, i motivi già dedotti in primo grado, concernenti:
1. l'intervenuta prescrizione triennale del diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno
2013, ai sensi dell'art.5 D. L. n9.53/1982; 2. la decadenza dalla notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art.25 D. P. R. n.602/1973. Tuttavia, va precisato che: il primo giudice ha definito la lite con pronuncia in rito di inammissibilità, senza esaminare il merito;
il giudizio di appello, chiamato a scrutinare la correttezza della declaratoria di inammissibilità, non postula automaticamente il passaggio ad una valutazione piena del merito, ove si confermi la legittimità della decisione processuale di prime cure. Come già rilevato, l'omessa prova della notifica del ricorso preclude la stessa formazione di un valido rapporto processuale;
in tale contesto: la questione della prescrizione del credito tributario e della decadenza dalla notifica della cartella non può trovare ingresso, essendo logicamente e giuridicamente subordinata all'ammissibilità dell'impugnazione originaria;
il giudice di appello, una volta confermata la statuizione di inammissibilità, non ha titolo per sostituire alla decisione in rito una pronuncia di merito, poiché la fase rescissoria risulta preclusa.
In ogni caso, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante in via meramente argomentativa, va considerato che: la cartella di pagamento risulta notificata il 29.07.2022; l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha richiamato le successive sospensioni e proroghe delle attività di riscossione disposte dalla legislazione emergenziale (D. L. n.18/2020, D. L. n.34/2020, D. L. n.104/2020, D. L. n.125/2020, D. L.
n.183/2020, D. L. n.41/2021, D. L. n.73/2021, D. L. n9.9/2021), che hanno inciso significativamente sui termini di notifica delle cartelle e sugli effetti interruttivi della prescrizione. L'appellante non ha offerto alcuna specifica confutazione sistematica di tali sospensioni, limitandosi a ribadire in astratto l'applicabilità del termine triennale o biennale, senza confrontarsi con le discipline speciali succedutesi in corso d'opera. Tale ulteriore profilo conferma, sul piano meramente argomentativo, la non evidente fondatezza dei motivi di merito. In conclusione, i motivi dal IV al VI – in quanto logicamente subordinati e, soprattutto, inammissibili per permanenza della pronuncia in rito – non possono trovare accoglimento.
L'appellante censura, infine, la condanna alle spese di primo grado, sostenendo che – ove il ricorso fosse stato ritenuto ammissibile e fondato – le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e che, comunque, la misura liquidata sarebbe sproporzionata. La doglianza non merita seguito.
La condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione si pone in linea con il principio della soccombenza (art.15 D. Lgs. n.546/1992 in combinato disposto con gli artt. 91 ss. c.p.c.). La circostanza che l'Amministrazione non si sia costituita in giudizio non esclude la possibilità di liquidare spese in suo favore, alla luce del valore della controversia e delle attività comunque necessarie alla difesa dell'interesse erariale. Poiché l'appello risulta integralmente infondato, sussistono i presupposti per la conferma, anche sul piano delle spese, della sentenza impugnata. Le spese del presente grado seguono, a loro volta, la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate nei limiti di cui al D. M. parametri forensi vigente, tenuto conto del valore esiguo della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello poposto dalla sig.ra Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Messina le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Messina, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)