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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/08/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4203 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Grassi, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Szemere e dall'Avv. Cristina Guerra, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E
CONTRO
DOTT. (C.F. E_
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._2 Forte, come da procura in atti;
-parte convenuta con domanda riconvenzionale-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3 ed il dott. e rappresentava di essersi
[...] E_ sottoposta in data 19.02.2016 ad intervento chirurgico di addominoplastica, eseguito dal medico convenuto dott. in CP_2 ragione di una alterazione della parete addominale dovuta a diastasi dei retti addominali ed ernia ombelicale. Deduceva che l'intervento era stato eseguito in modo imperito ed aveva determinato una grave
1 destrutturazione della parete addominale ed un danno estetico, tanto da necessitare un ulteriore intervento riparativo presso la
[...]
di Napoli, con grave compromissione anche del quadro CP_4 psicopatologico. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertata la responsabilità del Dott. e della E_
, ciascuno per il proprio Controparte_5 titolo, condannare gli stessi, in solido tra di loro o ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla signora nella misura di € Parte_1
26.000,00, oltre il rimborso delle spese mediche sopportate ammontanti a complessivi € 17.494,59 (come documentate) così per complessivi € 43.494,59 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata, equa e di giustizia, oltre interessi legali e danno per svalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento.”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio il dott. E_
, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo
[...]
Tribunale adito: respinta ogni contraria formulazione, istanza ed eccezione, 1) in via preliminare rilevare il difetto di procura alle liti ex art. 182 c.p.c. provvedendo di conseguenza;
2) Nel merito, rigettare la domanda sporta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
3) In via riconvenzionale, condannare pare attrice alla somma di € 10.000,00 per l'inadempimento contrattuale oltre alla somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale adito ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., per tutte le ragioni sopra indicate;
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
quale proprietaria della di Controparte_6 Controparte_3
si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“Per i suesposti motivi la chiede che il Tribunale Controparte_6 voglia respingere le domande avversarie, con vittoria di spese e onorari;
in subordine chiede che il dott. sia condannato a CP_2 tenerla manlevata da ogni onere che le dovesse derivare dal presente giudizio.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 06.05.2025, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.
2 In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dal sanitario convenuto nei confronti dell'attrice. Il convenuto ha dedotto genericamente l'omessa allegazione all'atto di citazione tempestivamente notificato della procura alle liti rilasciata dalla parte attrice. Il convenuto ha tuttavia omesso di produrre in giudizio l'atto introduttivo notificato. Viceversa, dalla disamina della documentazione versata in istruttoria da parte attrice risulta depositata la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. regolarmente rilasciata dall'attrice al difensore costituito. L'eccezione preliminare è quindi destituita di fondamento.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito delineati.
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame. Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti oggetto di causa si riferiscono alle prestazioni sanitarie rese in relazione ad un intervento chirurgico a cui l'attrice fu sottoposta in data 19.02.2016, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che all'art. 7, terzo comma, dispone: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale. “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004).
3 Analogamente era riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in esecuzione del cd. contratto di spedalità. Infatti, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale (ex multis, Cass. Sez. 3, Sent.n. 7768 del 20/04/2016). In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ratione temporis vigenti, considerata l'epoca di verificazione dei fatti di causa e degli eventi dannosi, occorre inquadrare nell'alveo della responsabilità contrattuale la condotta di entrambi i convenuti e delibare la fondatezza delle domande risarcitorie tenendo conto della relativa ripartizione degli oneri probatori.
Tanto premesso, è opportuno chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante, Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Risultano infatti definitamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità i seguenti principi di diritto: “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico(…)L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la
4 conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”.
“Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.” (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007). In tema di responsabilità medico sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura. Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del "più probabile che non" (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
5 Tanto precisato, nel merito si rileva innanzitutto come, a causa dell'alterazione della parete addominale dovuta a diastasi dei retti addominali ed ernia ombelicale, in data 19.02.2016 l'attrice si sottopose ad un intervento chirurgico di correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti e di addominoplastica. L'intervento venne eseguito dal dott. presso la struttura CP_2 [...]
di di proprietà di . Controparte_3 CP_3 CP_6
Non c'è contestazione tra le parti e, in ogni caso, vi è in atti adeguata prova documentale in ordine al complessivo iter clinico, nonché alla circostanza che a seguito di una serie di controlli medici l'attrice decideva di sottoporsi ad altro intervento chirurgico, asseritamente correttivo dei danni provocati dall'intervento oggetto di causa, eseguito presso la di Napoli. Controparte_4
La condotta inadempiente attribuita da parte attrice al sanitario convenuto consiste nell'aver eseguito in modo imperito, negligente e imprudente il primo intervento di correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti e di addominoplastica, dal quale sarebbero derivati, secondo le prospettazioni attoree, un danno estetico, la permanenza del dolore ed un marcato danno psicofisico. L'attrice ha altresì eccepito l'esecuzione della prestazione medica in assenza del consenso informato. Nel corso del giudizio è stata acquisita agli atti la consulenza medica espletata nel giudizio ex art. 696 – bis c.p.c., svolto dinanzi al Tribunale di Roma, su ricorso di parte attrice. Si osserva sul punto che il principio secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, è estensibile non solo alle CTU disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 8355/2007; Cass. n. 27247/2008; Cass. n. 20970/2017). Valutate le complessive risultanze istruttorie, non si riscontra nel caso in esame alcun vizio formale della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., alcuna lesione del principio del contraddittorio, alcun vulnus al diritto di difesa delle parti. Tanto chiarito in merito alla piena validità delle operazioni peritali ed alla utilizzabilità degli esiti nel presente giudizio, si ritiene che nel merito le conclusioni cui è giunto il collegio peritale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. siano condivisibili (con le
6 precisazioni di seguito effettuate), poiché adeguatamente motivate, prive di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica, nonchè fondate sugli esiti della visita sulla persona dell'attrice e sulla documentazione medica dalla stessa prodotta a sostegno della domanda risarcitoria. Ciò posto, i CTU hanno innanzitutto descritto la correttezza della diagnosi formulata all'attrice: “la diagnosi di dimissione formulata dal Dott. stata corretta (“ernia ombelicale e diastasi dei retti CP_2 addominali”). Tuttavia durante l'intervento chirurgico è stata eseguita anche una addominoplastica con tecnica mini Lumpectomy: la diagnosi operatoria è stata di “ernia ombelicale e laparocele + ptosi addominale”. I ctu hanno evidenziato l'idoneità dell'intervento chirurgico eseguito, accertando in particolare che “L'atto operatorio è consistito nella correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti (plastica con punti di mersilene) e in una addominoplastica eseguita con tecnica di Mini Lumpectomy. L'intervento chirurgico è stato effettuato secondo le tecniche usuali ed ha avuto un decorso post-operatorio regolare ma con un esito insoddisfacente sotto il profilo estetico.”. Quanto alla condotta inadempiente relativa al danno estetico imputata al medico convenuto i consulenti hanno evidenziato che
“L'intervento effettuato dal Dott. ha conseguito un risultato CP_2 estetico insufficiente per la eccedenza cutanea alle estremità laterali (ear dog) del taglio sovrapubico e per il posizionamento in basso dell'ombelico conseguente ad una eccessiva asportazione del lembo cutaneo che ha determinato una trazione sulla medesima cicatrice sovrapubica”. In merito alla diastasi dei retti hanno invece accertato che “poiché la recidiva può essere stata facilitata dallo stile di vita nel tempo trascorso (aumento ponderale ed eccessivi sforzi del torchio addominale) non è possibile attribuirla ad una malpractice secondo un criterio medico-legale del più probabile che non: si consideri che le variazioni ponderali della periziata sono variate da un BMI di 27,55 (75 Kg. / 165 cm) nel 2016 ad un BMI da 30,00 a 34,99 (obesità di I grado) nel 2019.”. Infine, in ordine alla lamentata sofferenza psicofisica i consulenti d'ufficio hanno così concluso: “Si evince dunque un quadro psicologico molto delicato e debole della paziente e un difficile rapporto medico-paziente quando la periziata riferisce allo psicologo che “il sanitario la prendeva ogni volta in giro” e cercava sempre di attribuire il dolore alla perdita di un familiare. Si è
7 trattato di una sindrome ansioso-depressiva certificata dal collega Psicologo che non ha probabilisticamente come causa gli esiti dell'atto operatorio ma deriva da una situazione psichica della paziente che implica “una percezione negativa generalizzata”. I ctu hanno valutato, dunque, corrette - secondo le leges artis operanti in materia – sia la diagnosi sia la scelta del trattamento chirurgico. Hanno tuttavia accertato la verificazione di un danno di tipo estetico cagionato dalla non corretta esecuzione dell'intervento e, in particolare, da un'eccessiva trazione del lembo superiore dell'addome. Il collegio peritale ha invece escluso che la recidiva della diastasi dei retti, operata chirurgicamente tre anni dopo, e la lamentata sindrome ansioso-depressiva fossero diretta conseguenza della condotta attiva o omissiva imputabile al sanitario convenuto.
Esaminati gli esiti peritali, occorre verificare se il danno estetico lamentato, consistente in una eccedenza cutanea alle estremità laterali (ear dog) del taglio sovrapubico, possa essere considerato come diretta conseguenza dell'intervento eseguito e se una diversa condotta del medico avrebbe potuto escludere le conseguenze dannose. Quanto al primo profilo, si richiamano le valutazioni dei ctu, secondo cui “L'ear dog è contemplato tra le complicazioni minori e tardive dalla letteratura nazionale (Linee guida AICPE).” Si tratta, dunque, di una possibile complicazione dell'intervento chirurgico. È utile sul punto richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016). In caso di prestazione professionale medico- chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed
8 imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009). Il collegio peritale ha proseguito, descrivendo l'errore commesso dal sanitario convenuto ed evidenziando che “nel caso in oggetto è stato determinato dalla erronea (eccessiva) trazione del lembo superiore dell'addome con spostamento in basso dell'ombelico”. È stato quindi rilevato un errore nell'esecuzione dell'addominoplastica, determinato da un'eccessiva trazione del lembo superiore dell'addome. Deve in conclusione ritenersi provato il nesso causale tra intervento e danno estetico lamentato. Quanto al danno concretamente patito i consulenti hanno accertato che “il pregiudizio estetico a seguito dell'intervento effettuato dal Dott. si segnala che è stato emendato dall'intervento del Dott. CP_2
”. Pertanto, a seguito dell'integrale correzione del Per_1 pregiudizio estetico subito per effetto dell'esecuzione del secondo intervento hanno escluso la sussistenza di un danno biologico ed hanno quantificato solo il danno derivante dall'invalidità assoluta e temporanea subito dall'attrice, nella misura dei 10 giorni di invalidità temporanea assoluta, in ragione del decorso del periodo posto operatorio con riposo assoluto e di 20 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% per il recupero funzionale. Ritenuti quindi accertati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, sebbene limitatamente al danno estetico e nei confini sopra delineati, può ritenersi parzialmente accertata la responsabilità del sanitario convenuto.
In merito alla ulteriore contestazione mossa da parte attrice ed attinente al cd. consenso informato, si osserva che in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico. Ne consegue che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e
9 autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16503 del 05/07/2017). La manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce infatti esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire. L'inadempimento rispetto all'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (cfr sul punto, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020). Occorre infine richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare mediante giudizio controfattuale quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata
10 esecuzione della prestazione professionale. Viceversa, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). Nel caso di specie, come rilevato dai consulenti d'ufficio ed emergente dall'esame degli atti di causa, è stato prodotto in giudizio un modulo di consenso sottoscritto da parte attrice. Inoltre, risulta una dichiarazione della paziente attestante l'avvenuta informazione circa le modalità dell'intervento, le eventuali alternative, i rischi, i tempi ed il decorso post-operatorio. Invero, parte attrice non ha provato e, prima ancora, non ha compiutamente allegato che, in merito al diritto all'autodeterminazione, se vi fosse stato pieno e valido consenso informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento. Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, pertanto, sotto questo profilo la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Quanto alla posizione della proprietaria della Controparte_6 [...]
, è necessario premettere che, in via astratta, è Controparte_3 possibile configurare in capo alla società convenuta un'ipotesi di responsabilità contrattuale idonea a legittimare la richiesta risarcitoria dell'attrice, poiché la casa di cura è il luogo in cui è stato eseguito il trattamento chirurgico oggetto di contestazione. Costituisce ormai consolidato orientamento della Suprema Corte che, a fronte del comportamento colposo e fonte di danni a terzi di medici che operino all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o anche di una collaborazione stabile, la struttura stessa ne risponda a titolo contrattuale (per una riaffermazione del principio v. Cass. n. 7768 del 2016: "In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente. Aver ospitato all'interno della propria struttura uno o più medici che abbiano compiuto attività medico-chirurgiche su una paziente,
11 anch'essa accolta all'interno della struttura, senza rispettare le regole di prudenza e provocando alla paziente un danno, è fonte, oltre che di responsabilità diretta dei medici, di responsabilità indiretta nei confronti della danneggiata in capo alla struttura sanitaria, senza che questa possa esimersi da tale responsabilità affermando di non essersi ingerita nelle scelte tecniche o di non aver partecipato alle attività svolte dai responsabili, o di non esser stata neppure portata a conoscenza di esse. Questa Corte ha più volte ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo. Le Sezioni unite, nel confermare tale ricostruzione, hanno valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere atteso che, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, la struttura ha l'obbligo di fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Pertanto, la responsabilità della struttura ricondotta all'inadempimento di obblighi propri della medesima, per un verso, si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c. c. e, per l'altro, in relazione alle prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, consente di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 c.c.” (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2060 del 29/01/2018). Tale orientamento è stato più volte ribadito, atteso che la Suprema Corte ha sostenuto che la clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall'insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 26/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015). Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario
12 risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. Nel caso in esame, non vi è contestazione in ordine all'esecuzione dell'intervento del sanitario convenuto presso la CP_3
di proprietà di
[...] Controparte_6
Tuttavia, quest'ultima ha eccepito l'assenza di responsabilità in ragione della deroga pattizia sottoscritta da parte attrice ed allegata a pag. 22 della cartella clinica versata in atti. Nel richiamato documento la paziente espressamente dichiara che l'intervento risulta concordato con il medico convenuto, individua la tipologia di servizi e prestazioni fornite dalla struttura limitate al solo contratto di spedalità, la conoscenza che il sanitario non è dipendente, né collaboratore, né ausiliario della struttura, che svolge la propria attività in regime di libero professionista ed in autonomia utilizzando i soli locali della struttura, che la responsabilità di risulta essere limitata alle sole prestazioni di cui “ Controparte_6 alle lettere a-b-c-d che precedono” (consistenti nella messa a disposizione di sale operatorie, camere per degenza, attrezzature, pasti, etc.) e che la stessa è “estranea al rapporto relativo all'intervento ed alle cure mediche pre e post operatorie intercorso fra paziente e il sanitario curante, che è il solo responsabile nei miei confronti dell'esecuzione dell'intervento e delle cure prestate”. Tale documento, allegato e non disconosciuto dall'attrice, costituisce una deroga pattizia al principio della responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c., specificatamente sottoscritto anche in ordine agli articoli 1341 e 1342 c.c. Deve ritenersi, dunque, che con tale modulo le parti abbiano voluto espressamente limitare la responsabilità della struttura sanitaria alle sole obbligazioni relative al servizi connessi al contratto di spedalità, consistenti nella messa a disposizione di sale operatorie, camere per degenza, attrezzature, pasti, escludendo l'imputabilità ad essa di qualsiasi responsabilità derivante dell'operato del medico, liberamente scelto dalla paziente, operante il regime di attività libero professionale, con il quale è stato stipulato un autonomo contratto ed il quale si è avvalso della struttura unicamente per i descritti servizi.
Ne consegue che, avendo parte attrice azionato il presente giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità sanitaria derivante dalla non corretta esecuzione dell'intervento di correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti e di addominoplastica
13 eseguito dal dott. n data 19.02.2016 presso la struttura CP_2 [...]
di deve ritenersi esclusa ogni responsabilità CP_3 CP_3 della società convenuta in relazione alle attività CP_6 svolte dal sanitario, liberamente scelto dalla paziente e con il quale sono state concordate le modalità dell'intervento. Dal complessivo quadro istruttorio raccolto nel corso del giudizio e tenuto conto della deroga pattizia della responsabilità della struttura sanitaria, deve quindi concludersi che non sia Controparte_6 contrattualmente responsabile dei danni patiti dall'attrice, con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice nei suoi confronti ed assorbimento della domanda di manleva dalla stessa azionata.
Integrati gli elementi costitutivi della domanda, accertata quindi la responsabilità contrattuale del solo sanitario convenuto e passando ad esaminare le voci di danno, si osserva che a titolo di danno non patrimoniale i ctu hanno concluso per l'assenza di invalidità permanente, valutando come accertata la sola invalidità temporanea assoluta di 10 giorni e l'invalidità temporanea relativa al 50% di 20 giorni. Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale meritano complessivamente condivisione per le ragioni sopra descritte. Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 12408 del 7.6.2011, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024. Esse, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Vi è quindi la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
14 standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale. La liquidazione alla stregua dei richiamati parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. È utile altresì evidenziare che la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima. Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale non può essere praticato, tenuto conto che non vi è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti. Conseguentemente, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (37 anni), appare equo liquidare alla stessa a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea assoluta e relativa la somma complessiva di € 2.300,00, di cui € 1.150,00 a titolo di invalidità temporanea totale ed € 1.150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%. Sulle predette somme andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario. Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le sopra indicate somme devalutate al 2016 e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento (19.02.2016) ad oggi. In conclusione, effettuate le operazioni di calcolo sopra descritte, il dott. deve essere condannato al pagamento in favore CP_2 dell'attrice di € 2.548,82 attuali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Matureranno interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
15 Parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale ed ha documentato spese per € 10.359,40, valutate come congrue dai ctu. Anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria può essere accolta, riconoscendo in capo alla parte attrice il diritto al risarcimento del danno per la perdita patrimoniale subita, determinato in € 10.359,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
È necessario quindi esaminare la domanda riconvenzionale svolta dal medico convenuto. Il sanitario chiede in riconvenzionale il pagamento del corrispettivo per la prestazione resa, quantificato nella misura di € 10.000,00, allegando in atti la relativa ricevuta. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ciò anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione (ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018). Ne consegue che, in applicazione degli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, grava sul professionista convenuto fornire prova della effettiva esecuzione delle prestazioni e della congruità dei compensi richiesti. Dalle emergenze istruttorie risulta provata la prestazione professionale resa dal medico. Parte attrice, infatti, non ha contestato l'effettiva esecuzione della prestazione, ma ha dedotto di aver pattuito quale compenso la minor somma di € 2.000,00 ed ha allegato di aver interamente pagato l'importo dovuto in contanti. Dette circostanze, tuttavia, sono rimaste del tutto prive di riscontro istruttorio. In ordine all'effettivo quantum dovuto, rileva il Tribunale che il convenuto ha fondato la domanda su documentazione di formazione unilaterale (doc. n. 8) e non ha specificato i criteri di determinazione
16 del compenso richiesto né ha allegato criteri tabellari di riferimento. Di conseguenza, tenuto conto della non contestazione di parte attrice in merito al compenso di € 2.000,00 ed alla mancata prova di pagamento del compenso così determinato, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore del dott. dell'importo di € CP_2
2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, quale compenso dovuto per la prestazione professionale resa.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Non può essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dal sanitario convenuto nei confronti dell'attore, poiché dagli atti di causa non vi è evidenza di dolo o colpa grave nella condotta della parte.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della domanda, della complessità dei fatti oggetto di accertamento, della complessità dell'indagine in ordine all'individuazione della responsabilità e della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta la responsabilità del sanitario convenuto E_
nella causazione dei danni lamentati dall'attrice, nei limiti
[...] indicati in motivazione;
- condanna , al pagamento in favore di E_ di € 2.548,82 attuali a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale e di € 10.359,40 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e, per l'effetto, condanna E_ Parte_1
17 al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.000,00, oltre Pt_1 rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Latina, 11.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
18
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4203 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Grassi, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Szemere e dall'Avv. Cristina Guerra, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E
CONTRO
DOTT. (C.F. E_
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._2 Forte, come da procura in atti;
-parte convenuta con domanda riconvenzionale-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3 ed il dott. e rappresentava di essersi
[...] E_ sottoposta in data 19.02.2016 ad intervento chirurgico di addominoplastica, eseguito dal medico convenuto dott. in CP_2 ragione di una alterazione della parete addominale dovuta a diastasi dei retti addominali ed ernia ombelicale. Deduceva che l'intervento era stato eseguito in modo imperito ed aveva determinato una grave
1 destrutturazione della parete addominale ed un danno estetico, tanto da necessitare un ulteriore intervento riparativo presso la
[...]
di Napoli, con grave compromissione anche del quadro CP_4 psicopatologico. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertata la responsabilità del Dott. e della E_
, ciascuno per il proprio Controparte_5 titolo, condannare gli stessi, in solido tra di loro o ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla signora nella misura di € Parte_1
26.000,00, oltre il rimborso delle spese mediche sopportate ammontanti a complessivi € 17.494,59 (come documentate) così per complessivi € 43.494,59 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata, equa e di giustizia, oltre interessi legali e danno per svalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento.”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio il dott. E_
, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo
[...]
Tribunale adito: respinta ogni contraria formulazione, istanza ed eccezione, 1) in via preliminare rilevare il difetto di procura alle liti ex art. 182 c.p.c. provvedendo di conseguenza;
2) Nel merito, rigettare la domanda sporta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
3) In via riconvenzionale, condannare pare attrice alla somma di € 10.000,00 per l'inadempimento contrattuale oltre alla somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale adito ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., per tutte le ragioni sopra indicate;
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
quale proprietaria della di Controparte_6 Controparte_3
si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“Per i suesposti motivi la chiede che il Tribunale Controparte_6 voglia respingere le domande avversarie, con vittoria di spese e onorari;
in subordine chiede che il dott. sia condannato a CP_2 tenerla manlevata da ogni onere che le dovesse derivare dal presente giudizio.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 06.05.2025, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.
2 In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dal sanitario convenuto nei confronti dell'attrice. Il convenuto ha dedotto genericamente l'omessa allegazione all'atto di citazione tempestivamente notificato della procura alle liti rilasciata dalla parte attrice. Il convenuto ha tuttavia omesso di produrre in giudizio l'atto introduttivo notificato. Viceversa, dalla disamina della documentazione versata in istruttoria da parte attrice risulta depositata la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. regolarmente rilasciata dall'attrice al difensore costituito. L'eccezione preliminare è quindi destituita di fondamento.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito delineati.
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame. Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti oggetto di causa si riferiscono alle prestazioni sanitarie rese in relazione ad un intervento chirurgico a cui l'attrice fu sottoposta in data 19.02.2016, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che all'art. 7, terzo comma, dispone: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale. “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004).
3 Analogamente era riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in esecuzione del cd. contratto di spedalità. Infatti, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale (ex multis, Cass. Sez. 3, Sent.n. 7768 del 20/04/2016). In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ratione temporis vigenti, considerata l'epoca di verificazione dei fatti di causa e degli eventi dannosi, occorre inquadrare nell'alveo della responsabilità contrattuale la condotta di entrambi i convenuti e delibare la fondatezza delle domande risarcitorie tenendo conto della relativa ripartizione degli oneri probatori.
Tanto premesso, è opportuno chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante, Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Risultano infatti definitamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità i seguenti principi di diritto: “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico(…)L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la
4 conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”.
“Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.” (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007). In tema di responsabilità medico sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura. Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del "più probabile che non" (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
5 Tanto precisato, nel merito si rileva innanzitutto come, a causa dell'alterazione della parete addominale dovuta a diastasi dei retti addominali ed ernia ombelicale, in data 19.02.2016 l'attrice si sottopose ad un intervento chirurgico di correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti e di addominoplastica. L'intervento venne eseguito dal dott. presso la struttura CP_2 [...]
di di proprietà di . Controparte_3 CP_3 CP_6
Non c'è contestazione tra le parti e, in ogni caso, vi è in atti adeguata prova documentale in ordine al complessivo iter clinico, nonché alla circostanza che a seguito di una serie di controlli medici l'attrice decideva di sottoporsi ad altro intervento chirurgico, asseritamente correttivo dei danni provocati dall'intervento oggetto di causa, eseguito presso la di Napoli. Controparte_4
La condotta inadempiente attribuita da parte attrice al sanitario convenuto consiste nell'aver eseguito in modo imperito, negligente e imprudente il primo intervento di correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti e di addominoplastica, dal quale sarebbero derivati, secondo le prospettazioni attoree, un danno estetico, la permanenza del dolore ed un marcato danno psicofisico. L'attrice ha altresì eccepito l'esecuzione della prestazione medica in assenza del consenso informato. Nel corso del giudizio è stata acquisita agli atti la consulenza medica espletata nel giudizio ex art. 696 – bis c.p.c., svolto dinanzi al Tribunale di Roma, su ricorso di parte attrice. Si osserva sul punto che il principio secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, è estensibile non solo alle CTU disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 8355/2007; Cass. n. 27247/2008; Cass. n. 20970/2017). Valutate le complessive risultanze istruttorie, non si riscontra nel caso in esame alcun vizio formale della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., alcuna lesione del principio del contraddittorio, alcun vulnus al diritto di difesa delle parti. Tanto chiarito in merito alla piena validità delle operazioni peritali ed alla utilizzabilità degli esiti nel presente giudizio, si ritiene che nel merito le conclusioni cui è giunto il collegio peritale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. siano condivisibili (con le
6 precisazioni di seguito effettuate), poiché adeguatamente motivate, prive di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica, nonchè fondate sugli esiti della visita sulla persona dell'attrice e sulla documentazione medica dalla stessa prodotta a sostegno della domanda risarcitoria. Ciò posto, i CTU hanno innanzitutto descritto la correttezza della diagnosi formulata all'attrice: “la diagnosi di dimissione formulata dal Dott. stata corretta (“ernia ombelicale e diastasi dei retti CP_2 addominali”). Tuttavia durante l'intervento chirurgico è stata eseguita anche una addominoplastica con tecnica mini Lumpectomy: la diagnosi operatoria è stata di “ernia ombelicale e laparocele + ptosi addominale”. I ctu hanno evidenziato l'idoneità dell'intervento chirurgico eseguito, accertando in particolare che “L'atto operatorio è consistito nella correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti (plastica con punti di mersilene) e in una addominoplastica eseguita con tecnica di Mini Lumpectomy. L'intervento chirurgico è stato effettuato secondo le tecniche usuali ed ha avuto un decorso post-operatorio regolare ma con un esito insoddisfacente sotto il profilo estetico.”. Quanto alla condotta inadempiente relativa al danno estetico imputata al medico convenuto i consulenti hanno evidenziato che
“L'intervento effettuato dal Dott. ha conseguito un risultato CP_2 estetico insufficiente per la eccedenza cutanea alle estremità laterali (ear dog) del taglio sovrapubico e per il posizionamento in basso dell'ombelico conseguente ad una eccessiva asportazione del lembo cutaneo che ha determinato una trazione sulla medesima cicatrice sovrapubica”. In merito alla diastasi dei retti hanno invece accertato che “poiché la recidiva può essere stata facilitata dallo stile di vita nel tempo trascorso (aumento ponderale ed eccessivi sforzi del torchio addominale) non è possibile attribuirla ad una malpractice secondo un criterio medico-legale del più probabile che non: si consideri che le variazioni ponderali della periziata sono variate da un BMI di 27,55 (75 Kg. / 165 cm) nel 2016 ad un BMI da 30,00 a 34,99 (obesità di I grado) nel 2019.”. Infine, in ordine alla lamentata sofferenza psicofisica i consulenti d'ufficio hanno così concluso: “Si evince dunque un quadro psicologico molto delicato e debole della paziente e un difficile rapporto medico-paziente quando la periziata riferisce allo psicologo che “il sanitario la prendeva ogni volta in giro” e cercava sempre di attribuire il dolore alla perdita di un familiare. Si è
7 trattato di una sindrome ansioso-depressiva certificata dal collega Psicologo che non ha probabilisticamente come causa gli esiti dell'atto operatorio ma deriva da una situazione psichica della paziente che implica “una percezione negativa generalizzata”. I ctu hanno valutato, dunque, corrette - secondo le leges artis operanti in materia – sia la diagnosi sia la scelta del trattamento chirurgico. Hanno tuttavia accertato la verificazione di un danno di tipo estetico cagionato dalla non corretta esecuzione dell'intervento e, in particolare, da un'eccessiva trazione del lembo superiore dell'addome. Il collegio peritale ha invece escluso che la recidiva della diastasi dei retti, operata chirurgicamente tre anni dopo, e la lamentata sindrome ansioso-depressiva fossero diretta conseguenza della condotta attiva o omissiva imputabile al sanitario convenuto.
Esaminati gli esiti peritali, occorre verificare se il danno estetico lamentato, consistente in una eccedenza cutanea alle estremità laterali (ear dog) del taglio sovrapubico, possa essere considerato come diretta conseguenza dell'intervento eseguito e se una diversa condotta del medico avrebbe potuto escludere le conseguenze dannose. Quanto al primo profilo, si richiamano le valutazioni dei ctu, secondo cui “L'ear dog è contemplato tra le complicazioni minori e tardive dalla letteratura nazionale (Linee guida AICPE).” Si tratta, dunque, di una possibile complicazione dell'intervento chirurgico. È utile sul punto richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016). In caso di prestazione professionale medico- chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed
8 imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009). Il collegio peritale ha proseguito, descrivendo l'errore commesso dal sanitario convenuto ed evidenziando che “nel caso in oggetto è stato determinato dalla erronea (eccessiva) trazione del lembo superiore dell'addome con spostamento in basso dell'ombelico”. È stato quindi rilevato un errore nell'esecuzione dell'addominoplastica, determinato da un'eccessiva trazione del lembo superiore dell'addome. Deve in conclusione ritenersi provato il nesso causale tra intervento e danno estetico lamentato. Quanto al danno concretamente patito i consulenti hanno accertato che “il pregiudizio estetico a seguito dell'intervento effettuato dal Dott. si segnala che è stato emendato dall'intervento del Dott. CP_2
”. Pertanto, a seguito dell'integrale correzione del Per_1 pregiudizio estetico subito per effetto dell'esecuzione del secondo intervento hanno escluso la sussistenza di un danno biologico ed hanno quantificato solo il danno derivante dall'invalidità assoluta e temporanea subito dall'attrice, nella misura dei 10 giorni di invalidità temporanea assoluta, in ragione del decorso del periodo posto operatorio con riposo assoluto e di 20 giorni di invalidità temporanea relativa al 50% per il recupero funzionale. Ritenuti quindi accertati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, sebbene limitatamente al danno estetico e nei confini sopra delineati, può ritenersi parzialmente accertata la responsabilità del sanitario convenuto.
In merito alla ulteriore contestazione mossa da parte attrice ed attinente al cd. consenso informato, si osserva che in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico. Ne consegue che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e
9 autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16503 del 05/07/2017). La manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce infatti esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire. L'inadempimento rispetto all'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (cfr sul punto, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020). Occorre infine richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare mediante giudizio controfattuale quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata
10 esecuzione della prestazione professionale. Viceversa, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). Nel caso di specie, come rilevato dai consulenti d'ufficio ed emergente dall'esame degli atti di causa, è stato prodotto in giudizio un modulo di consenso sottoscritto da parte attrice. Inoltre, risulta una dichiarazione della paziente attestante l'avvenuta informazione circa le modalità dell'intervento, le eventuali alternative, i rischi, i tempi ed il decorso post-operatorio. Invero, parte attrice non ha provato e, prima ancora, non ha compiutamente allegato che, in merito al diritto all'autodeterminazione, se vi fosse stato pieno e valido consenso informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento. Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, pertanto, sotto questo profilo la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Quanto alla posizione della proprietaria della Controparte_6 [...]
, è necessario premettere che, in via astratta, è Controparte_3 possibile configurare in capo alla società convenuta un'ipotesi di responsabilità contrattuale idonea a legittimare la richiesta risarcitoria dell'attrice, poiché la casa di cura è il luogo in cui è stato eseguito il trattamento chirurgico oggetto di contestazione. Costituisce ormai consolidato orientamento della Suprema Corte che, a fronte del comportamento colposo e fonte di danni a terzi di medici che operino all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o anche di una collaborazione stabile, la struttura stessa ne risponda a titolo contrattuale (per una riaffermazione del principio v. Cass. n. 7768 del 2016: "In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente. Aver ospitato all'interno della propria struttura uno o più medici che abbiano compiuto attività medico-chirurgiche su una paziente,
11 anch'essa accolta all'interno della struttura, senza rispettare le regole di prudenza e provocando alla paziente un danno, è fonte, oltre che di responsabilità diretta dei medici, di responsabilità indiretta nei confronti della danneggiata in capo alla struttura sanitaria, senza che questa possa esimersi da tale responsabilità affermando di non essersi ingerita nelle scelte tecniche o di non aver partecipato alle attività svolte dai responsabili, o di non esser stata neppure portata a conoscenza di esse. Questa Corte ha più volte ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo. Le Sezioni unite, nel confermare tale ricostruzione, hanno valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere atteso che, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, la struttura ha l'obbligo di fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Pertanto, la responsabilità della struttura ricondotta all'inadempimento di obblighi propri della medesima, per un verso, si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c. c. e, per l'altro, in relazione alle prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, consente di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 c.c.” (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2060 del 29/01/2018). Tale orientamento è stato più volte ribadito, atteso che la Suprema Corte ha sostenuto che la clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall'insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 26/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015). Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario
12 risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. Nel caso in esame, non vi è contestazione in ordine all'esecuzione dell'intervento del sanitario convenuto presso la CP_3
di proprietà di
[...] Controparte_6
Tuttavia, quest'ultima ha eccepito l'assenza di responsabilità in ragione della deroga pattizia sottoscritta da parte attrice ed allegata a pag. 22 della cartella clinica versata in atti. Nel richiamato documento la paziente espressamente dichiara che l'intervento risulta concordato con il medico convenuto, individua la tipologia di servizi e prestazioni fornite dalla struttura limitate al solo contratto di spedalità, la conoscenza che il sanitario non è dipendente, né collaboratore, né ausiliario della struttura, che svolge la propria attività in regime di libero professionista ed in autonomia utilizzando i soli locali della struttura, che la responsabilità di risulta essere limitata alle sole prestazioni di cui “ Controparte_6 alle lettere a-b-c-d che precedono” (consistenti nella messa a disposizione di sale operatorie, camere per degenza, attrezzature, pasti, etc.) e che la stessa è “estranea al rapporto relativo all'intervento ed alle cure mediche pre e post operatorie intercorso fra paziente e il sanitario curante, che è il solo responsabile nei miei confronti dell'esecuzione dell'intervento e delle cure prestate”. Tale documento, allegato e non disconosciuto dall'attrice, costituisce una deroga pattizia al principio della responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c., specificatamente sottoscritto anche in ordine agli articoli 1341 e 1342 c.c. Deve ritenersi, dunque, che con tale modulo le parti abbiano voluto espressamente limitare la responsabilità della struttura sanitaria alle sole obbligazioni relative al servizi connessi al contratto di spedalità, consistenti nella messa a disposizione di sale operatorie, camere per degenza, attrezzature, pasti, escludendo l'imputabilità ad essa di qualsiasi responsabilità derivante dell'operato del medico, liberamente scelto dalla paziente, operante il regime di attività libero professionale, con il quale è stato stipulato un autonomo contratto ed il quale si è avvalso della struttura unicamente per i descritti servizi.
Ne consegue che, avendo parte attrice azionato il presente giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità sanitaria derivante dalla non corretta esecuzione dell'intervento di correzione della ernia ombelicale, della diastasi dei retti e di addominoplastica
13 eseguito dal dott. n data 19.02.2016 presso la struttura CP_2 [...]
di deve ritenersi esclusa ogni responsabilità CP_3 CP_3 della società convenuta in relazione alle attività CP_6 svolte dal sanitario, liberamente scelto dalla paziente e con il quale sono state concordate le modalità dell'intervento. Dal complessivo quadro istruttorio raccolto nel corso del giudizio e tenuto conto della deroga pattizia della responsabilità della struttura sanitaria, deve quindi concludersi che non sia Controparte_6 contrattualmente responsabile dei danni patiti dall'attrice, con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice nei suoi confronti ed assorbimento della domanda di manleva dalla stessa azionata.
Integrati gli elementi costitutivi della domanda, accertata quindi la responsabilità contrattuale del solo sanitario convenuto e passando ad esaminare le voci di danno, si osserva che a titolo di danno non patrimoniale i ctu hanno concluso per l'assenza di invalidità permanente, valutando come accertata la sola invalidità temporanea assoluta di 10 giorni e l'invalidità temporanea relativa al 50% di 20 giorni. Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale meritano complessivamente condivisione per le ragioni sopra descritte. Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 12408 del 7.6.2011, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024. Esse, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Vi è quindi la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
14 standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale. La liquidazione alla stregua dei richiamati parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. È utile altresì evidenziare che la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima. Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale non può essere praticato, tenuto conto che non vi è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti. Conseguentemente, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (37 anni), appare equo liquidare alla stessa a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea assoluta e relativa la somma complessiva di € 2.300,00, di cui € 1.150,00 a titolo di invalidità temporanea totale ed € 1.150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%. Sulle predette somme andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario. Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le sopra indicate somme devalutate al 2016 e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento (19.02.2016) ad oggi. In conclusione, effettuate le operazioni di calcolo sopra descritte, il dott. deve essere condannato al pagamento in favore CP_2 dell'attrice di € 2.548,82 attuali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Matureranno interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
15 Parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale ed ha documentato spese per € 10.359,40, valutate come congrue dai ctu. Anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria può essere accolta, riconoscendo in capo alla parte attrice il diritto al risarcimento del danno per la perdita patrimoniale subita, determinato in € 10.359,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
È necessario quindi esaminare la domanda riconvenzionale svolta dal medico convenuto. Il sanitario chiede in riconvenzionale il pagamento del corrispettivo per la prestazione resa, quantificato nella misura di € 10.000,00, allegando in atti la relativa ricevuta. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ciò anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione (ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018). Ne consegue che, in applicazione degli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, grava sul professionista convenuto fornire prova della effettiva esecuzione delle prestazioni e della congruità dei compensi richiesti. Dalle emergenze istruttorie risulta provata la prestazione professionale resa dal medico. Parte attrice, infatti, non ha contestato l'effettiva esecuzione della prestazione, ma ha dedotto di aver pattuito quale compenso la minor somma di € 2.000,00 ed ha allegato di aver interamente pagato l'importo dovuto in contanti. Dette circostanze, tuttavia, sono rimaste del tutto prive di riscontro istruttorio. In ordine all'effettivo quantum dovuto, rileva il Tribunale che il convenuto ha fondato la domanda su documentazione di formazione unilaterale (doc. n. 8) e non ha specificato i criteri di determinazione
16 del compenso richiesto né ha allegato criteri tabellari di riferimento. Di conseguenza, tenuto conto della non contestazione di parte attrice in merito al compenso di € 2.000,00 ed alla mancata prova di pagamento del compenso così determinato, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore del dott. dell'importo di € CP_2
2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, quale compenso dovuto per la prestazione professionale resa.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Non può essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dal sanitario convenuto nei confronti dell'attore, poiché dagli atti di causa non vi è evidenza di dolo o colpa grave nella condotta della parte.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della domanda, della complessità dei fatti oggetto di accertamento, della complessità dell'indagine in ordine all'individuazione della responsabilità e della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta la responsabilità del sanitario convenuto E_
nella causazione dei danni lamentati dall'attrice, nei limiti
[...] indicati in motivazione;
- condanna , al pagamento in favore di E_ di € 2.548,82 attuali a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale e di € 10.359,40 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e, per l'effetto, condanna E_ Parte_1
17 al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.000,00, oltre Pt_1 rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Latina, 11.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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