Sentenza 15 luglio 2022
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 27/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Daniela Acanfora Presidente Ida Contino Consigliere CI d’Ambrosio Consigliere Maria TI RA Consigliere-relatrice Ilaria Annamaria Chesta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto al n. 60507 del Registro di Segreteria promosso da SI, nato a [...] il SI (SI),
residente in [...], Via SI ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Barbara Tosatti 77, presso lo studio dell'avv.
ND ST ([...]) PEC:
studiocresti@legalmail.it che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all’atto d’appello contro
INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
TO PA (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
SENT. 27/2026 CO US (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)
e Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all’atto d’appello;
avverso la sentenza n. 500/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 15 luglio 2022.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2025, con l’assistenza del dott. Gianfranco Lepore, la relatrice cons. Maria TI RA, l’avv. ST per l’appellante e l’avv. US CO per l’INPS appellato.
Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda con la quale l’odierno appellante chiedeva, previa declaratoria di illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento di reiezione dell’INPS Prot. n.
INPS.7010.24/07/2018.0229161, di accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del sig. SI all'accoglimento della domanda di pensione n. 2154787500049 presentata il 24 luglio 2018, con decorrenza del diritto alla prestazione dal 1° agosto 2018, ovvero, dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto condannare l'INPS alla corresponsione di tutti i ratei di pensione maturati e non corrisposti dal 1° agosto 2018, ovvero, dalla data ritenuta equa e di giustizia, sino all'effettivo pensionamento avvenuto il 1° agosto 2019.
SENT. 27/2026 Con atto depositato in data 13 gennaio 2023, il soccombente, patrocinato come in atti, ha interposto gravame avverso la sentenza, deducendo l’erroneità in fatto e in diritto della decisione. In particolare, rileva l’appellante che, stando all’ordito motivazionale esposto nel provvedimento, avrebbe optato per la ricongiunzione dei servizi lavorativi, svolti nella gestione FPDL, nella gestione INPS-EX INPDAP, mentre la NASPI risulterebbe erogata in epoca successiva alla avvenuta ricongiunzione, ovvero dal 2 novembre 2015 al 18 gennaio 2018, sicché i contributi figurativi accreditati nel relativo periodo non sarebbero valorizzabili nella gestione INPDAP (di appartenenza del ricorrente), se non previa loro ricongiunzione, nella specie, non verificata per quanto sopra esposto (pag. 7 sentenza).
In realtà, il ricorrente non avrebbe dedotto il mancato riconoscimento del diritto alla pensione anticipata in cumulo, ex lege n. 232/2016, bensì l'errore commesso ab origine dall'INPS nell'accreditare i contributi figurativi NASPI nella gestione FPLD, anziché nella gestione INPS-ex INPDAP. Errore che avrebbe comportato la mancata valorizzazione dei predetti contributi ai fini dell'anzianità contributiva, con illegittima posticipazione di un anno del pensionamento.
Come ampiamente dedotto in primo grado, a seguito della ricongiunzione dei contributi versati nel FPLD (26 anni) nella gestione INPS-ex INPDAP (14 anni, 4 mesi e 27 giorni), nel periodo in cui avrebbe usufruito della NASPI il ricorrente risultava iscritto ad un'unica gestione; pertanto, in quella gestione, e non in altre, l'INPS SENT. 27/2026 avrebbe dovuto versare tutti i contributi, reali e figurativi, maturati dal ricorrente a decorrere dal 2002, epoca in cui è avvenuta la ricongiunzione. I contributi figurativi NASPI maturati nel triennio 2015-2018 sarebbero stati versati nella gestione privata, alla quale tuttavia l'appellante non apparteneva più da diversi anni.
Tale errore – avvalorato dal fatto che l’ultima gestione sarebbe stata proprio quella dell’INPS – ex INPDAP - avrebbe determinato il rigetto della domanda di pensionamento anticipato presentata nel 2018, per mancato raggiungimento della necessaria anzianità contributiva
(ovvero 42 anni e 10 mesi).
Con memoria depositata in data 22 ottobre 2025 si è costituito l’INPS appellato il quale eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda di riconoscimento della pensione per un periodo determinato (nella specie, dal 1° agosto 2018 al 1° agosto 2019), in quanto, una volta che la contribuzione è utilizzata al fine del riconoscimento e della liquidazione di un determinato trattamento pensionistico, la stessa non può essere valorizzata al fine di ottenerne un altro (per il principio electa una via, non datur recursus ad alteram), a meno che non sia il legislatore a prevedere una modifica del titolo di pensione in maniera espressa. Se venisse riconosciuta in favore dell’appellante la pensione anticipata, la stessa verrebbe conservata a vita, non potendo essere “sostituita” dalla pensione cd. quota 100 attualmente in godimento.
Come noto, i due trattamenti sono diversi (non solo per importo del rateo, ma soprattutto come disciplina applicabile) e controparte SENT. 27/2026 avrebbe dovuto dare prova, quale presupposto dell’azione, dell’interesse al mutamento di titolo del trattamento in essere.
In ogni caso, non sarebbe stato possibile tener conto, per il riconoscimento della pensione anticipata, della contribuzione figurativa accreditata per il periodo di fruizione della NASPI, non essendo quest’ultima oggetto di ricongiunzione (non richiesta dal SI). Pertanto, correttamente la domanda è stata respinta.
Sotto altro profilo, non sarebbe possibile effettuare l’accredito della contribuzione figurativa per il godimento della NASPI presso la gestione pubblica, dove l’istituto non è previsto. La prestazione a sostegno del reddito in discorso è prevista (ex art. 2 D.Lgs. n.
22/2015) solo per i dipendenti privati, i cui datori di lavoro versano apposita contribuzione, cui non è tenuta l’amministrazione pubblica.
In via eccezionale, essendo stati negli anni più recenti assunti dipendenti della pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, solo a costoro spetta l’indennità in discorso, dopo la scadenza del contratto stesso (ma non certamente nel caso in cui vengano licenziati). Ma la prestazione è a carico dell’Ago e, di conseguenza, la relativa contribuzione figurativa viene riconosciuta in quella gestione previdenziale.
Con memoria integrativa depositata in data 29 ottobre 2025 il difensore dell’appellante ha contestato le eccezioni dell’Ente previdenziale appellato, riportandosi alle conclusioni di merito già rassegnate e insistendo per il relativo accoglimento. In particolare, ha dedotto che la contestazione di inammissibilità sarebbe stata SENT. 27/2026 proposta per la prima volta in appello. In ogni caso, il pensionato non avrebbe chiesto affatto di sostituire il trattamento pensionistico in corso con quello che avrebbe ottenuto laddove la domanda di pensione “in cumulo” fosse stata accolta. Il SI, invero, ha chiesto di ottenere il danno per equivalente derivante dal mancato accoglimento di una domanda assolutamente legittima.
Anche la seconda eccezione sarebbe stata sollevata solo in sede di appello, e, quindi, sarebbe tardiva ed inammissibile. Ad ogni buon conto l'eccezione sarebbe priva di pregio giuridico. Il sig. SI avrebbe fruito del periodo di NASPI quando era da anni dipendente pubblico. La NASPI, dapprima rifiutata, sarebbe stata poi riconosciuta e seguito di ricorso al Giudice del lavoro e la relativa contribuzione avrebbe dovuto essere accreditata sulla gestione pubblica. Insiste per l’accoglimento del gravame alla stregua delle conclusioni in esso già rassegnate.
All’udienza odierna, come da verbale in atti, l’avv. ST ha evidenziato che i contributi da NASPI maturati nel momento in cui il proprio assistito era già dipendente pubblico devono essere valorizzati nella gestione corrispondente. Ha ribadito che, contrariamente a quanto affermato dall’Istituto di previdenza, il suo assistito non chiede il passaggio da un sistema pensionistico ad un altro, ma il diritto a vedersi riconosciuti i ratei che avrebbe percepito laddove la domanda fosse stata correttamente accolta. L’avv.
CO, per l’INPS, si è riportata alla memoria insistendo per il rigetto del gravame in quanto la percezione della NASPI non trova SENT. 27/2026 cittadinanza nel regime previdenziale pubblico.
La causa è, quindi, passata in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio rileva che la pretesa a ottenere il risarcimento del danno per mancata retrodatazione del trattamento pensionistico chiesto, è inammissibile per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la nuova prospettazione è tardiva.
L’appellante ha operato tale mutatio libelli soltanto nella memoria difensiva del 29 ottobre 2025, laddove sia il ricorso introduttivo sia l’atto d’appello sono palesemente diretti a conseguire il trattamento pensionistico in cumulo (ossia tenendo conto dei contributi figurativi percepiti per NASpI) sin dal 1° agosto 2018. In tal senso milita il tenore letterale dei due atti e il complesso delle deduzioni in essi contenuto. In secondo luogo, la domanda sarebbe intrinsecamente inammissibile, in quanto volta a ottenere un risarcimento del danno per equivalente, ossia pari ai ratei non percepiti dal 1° agosto 2018 al 1° agosto 2019, laddove il giudizio pensionistico può avere ad oggetto esclusivamente la pretesa “pensionistica” ed ogni altro diritto ad esso connesso, con la conseguenza che o la domanda incentrata su tale causa petendi è fondata e merita accoglimento oppure va rigettata:
tertium non datur. In tale ottica, il thema decidendum della controversia rimane tutto incentrato sulla pretesa a ottenere il trattamento pensionistico in cumulo, nei termini dedotti nel libello introduttivo.
SENT. 27/2026 2. Nel perimetro sopra delineato, l’appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Come precisato, l’oggetto della controversia è il diritto dell’odierno appellante a conseguire la retrodatazione del trattamento di pensione “anticipata” con inclusione dei periodi di contribuzione figurativa NASpI.
3. Al riguardo deve premettersi che il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 10 dicembre 2014 n. 183, ha stabilito che dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24, L. 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all'art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI va a sostituire le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dalla L. n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
maggio 2015 e ad essa si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili (D.lgs. n. 22/2015, art. 14). Destinatari della NASpI – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - sono i lavoratori dipendenti (ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, SENT. 27/2026 della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato), mentre sono esclusi “[i] dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”. Sono, pertanto, legittimati a chiedere il trattamento economico di sostegno i dipendenti con contratto a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, come l’appellante nel caso di specie.
Orbene, l’art. 12 del D.lgs. n. 22/2015 riconosce, senz’altro, il diritto alla contribuzione figurativa della quale determina la misura al comma 1 (“La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso”),
avendo cura di precisare, al comma 2, che “Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. E, dunque, al pari delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI
(soppresse e sostituite dalla NASpI) i periodi di contribuzione SENT. 27/2026 figurativa – nei limiti sopra indicati – devono essere riconosciuti e sono utili ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (così INPS circolare n.180 del 23/12/2014).
Il legislatore ha cristallizzato un chiaro diritto a conseguire un trattamento pensionistico che includa, alle condizioni sopra riportate, i contributi figurativi versati per il periodo di disoccupazione, tant’è che l’INPS (con circolare n. 94 del 12/05/2015) ribadisce che, per i periodi di fruizione della NASpI, sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione, con indicazione dell’importo massimo mensile per l’anno 2015, e che, ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione, le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASpI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse. Soprattutto l’Istituto previdenziale rimarca nella circolare che il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Sostenere, pertanto, come l’INPS in questo caso, che il pensionando non abbia diritto all’inserimento di tali contributi figurativi nel calcolo pensionistico, perché non vi è contribuzione obbligatoria in IVS, per effetto della ricongiunzione, significherebbe, in sostanza, negare in radice a qualunque dipendente pubblico con contratto a tempo determinato il diritto al computo dei contributi NASpI poiché SENT. 27/2026 difetterebbe sempre il requisito di base.
Al fine di rendere maggiormente ostensibile tale ragionamento, si deve rilevare che nel caso specifico, l’assenza di una contribuzione obbligatoria nella gestione generale obbligatoria (per i dipendenti privati) è dovuta a un fatto sopravvenuto (ossia la decisione di ricongiungere tali contributi con quelli versati nella gestione dei dipendenti pubblici alla quale l’appellante apparteneva prima di beneficiare dell’indennità in esame), sicchè il presupposto alla base del diniego si è concretizzato per effetto di una scelta del lavoratore, ma tale conclusione si imporrebbe (a fortiori) tutte le volte in cui la NASpI fosse attribuita a un dipendente pubblico con contratto a tempo determinato del tutto privo di periodi di contribuzione obbligatoria nella gestione generale, in patente contraddizione con il dato normativo che sicuramente attribuisce tale diritto a prescindere dalla preesistente copertura nell’IVS.
4. In tale ottica, non può considerarsi ostativa la circostanza che i contributi figurativi siano obbligatoriamente ed ex lege versati nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24, L. 9 marzo 1989 n. 88. In effetti, tale disposizione aveva consentito la fusione di plurime gestioni per “l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria” (ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, SENT. 27/2026 la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della L. 30 dicembre 1986, n.
943), ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, in una unica gestione che ha assunto, appunto la denominazione di “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”. A tale gestione dovevano affluire i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, delle quali assumeva
“le attività e la passività ed eroga le relative prestazioni”.
Ciò posto, l’INPS, con circolare 2/12/2016 n. 212 - ai fini della
“Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap che versano la contribuzione minore nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps”,
come recita la rubrica - ha dovuto dirimere le questioni riguardanti
“gli aspetti previdenziali correlati alla erogazione di ammortizzatori sociali e di prestazioni economiche assistenziali a lavoratori dipendenti di aziende pubbliche privatizzate già iscritti alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) qualora detti soggetti, all’atto della privatizzazione dell’ente, abbiano mantenuto il rapporto previdenziale preesistente presso le gestioni medesime”. In tali casi
“La progressiva estensione delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito ai lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici, a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nelle SENT. 27/2026 rispettive gestioni dell’Inps (GPT - Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.), ha determinato criticità in merito al riconoscimento e alla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di percezione delle relative prestazioni (indennità di disoccupazione ordinaria, indennità in ambito ASPI e NASpI, indennità di malattia e maternità e per congedi parentali, mobilità, CIG, CIGS, etc.), nella gestione di iscrizione dei soggetti interessati. Tali criticità sono emerse con maggiore evidenza con la soppressione dell’Inpdap e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, ed a seguito delle attività di consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. Al riguardo, è bene ribadire che il trasferimento delle funzioni dall’Inpdap all’Inps non ha modificato le regole di concessione delle prestazioni previdenziali Inps in argomento: tali prestazioni, infatti, continuano ad essere concesse dall’Inps ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori dipendenti da aziende pubbliche privatizzate cui si riferisce la presente circolare, i quali pertanto accedono alle prestazioni in argomento secondo le regole previste e per la generalità dei lavoratori del settore privato”. Si tratta, pertanto, di lavoratori di comparti pubblici “privatizzati”, che hanno scelto di mantenere il trattamento pensionistico presso la “gestione pubblica”,
rispetto ai quali, quindi, l’imputazione, ai fini pensionistici, delle prestazioni a sostegno del lavoro, tra cui la NASpI, nella gestione pubblica (ex IPDAP), avrebbe potuto essere pregiudicata.
La situazione descritta è sì caratterizzata da una successione SENT. 27/2026 temporalmente opposta a quella per cui è causa – in quanto nel caso in esame il lavoratore è transitato dalla gestione privata a quella pubblica, mentre per le imprese pubbliche privatizzate si è passati dal pubblico al privato – ma in entrambi i casi sorge la stessa identica esigenza di una corretta imputazione del contributo figurativo NASpI per lavoratori che decidono di andare in pensione privilegiando la gestione pubblica.
Ebbene l’INPS ha ammesso che il problema del riconoscimento della contribuzione figurativa si pone anche con riferimento ai periodi di percezione di indennità di disoccupazione involontaria
(disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti, ASpI, mini ASpI, c.d. mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli), precisando che “In tali fattispecie l’onere relativo all’accredito figurativo dei periodi indennizzati di disoccupazione nella gestione pensionistica di riferimento è a carico di GPT (grassetto aggiunto) Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti) con concorrenza di GIAS”. E, tuttavia, “Nelle more degli aggiornamenti procedurali richiesti, per i soggetti in argomento che presentino periodi di percezione delle prestazioni a sostegno del reddito di cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS), mobilità e disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti, ASpI, mini ASpI, c.d. mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli, non valorizzati nella gestione dipendenti pubblici, le sedi di competenza opereranno secondo la soluzione SENT. 27/2026 individuata in passato: la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, (grassetto aggiunto)
dovrà essere trasferita alla gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979” (grassetto aggiunto). L’art. 6 della L. n. 29/1979, infatti, ha anche previsto che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati”.
Orbene il dato testuale fa riferimento alla soppressione di enti pubblici e trasferimento del personale ad altri enti pubblici, e l’INPS, nella circolare n. 212/2016 cit., ha esteso l’istituto della ricongiunzione all’ipotesi di “privatizzazione”. Non è possibile estenderne l’applicazione, in via di interpretazione analogica, alle ipotesi in esame (priva di un requisito condizionante, ossia la trasformazione mediante privatizzazione e/o soppressione ex lege dell’amministrazione di appartenenza), anche se rimane ferma la medesima esigenza di tutelare il lavoratore, allorquando, nel passaggio da una gestione all’altra, venga a beneficiare della NASpI in un momento in cui si trovi in uno stato di disoccupazione volontaria e, prima di tale momento, abbia deciso di trasferire l’intera SENT. 27/2026 contribuzione presso la gestione pubblica mediante ricongiunzione.
5. A tale scopo appare utile rinviare all’istituto del cumulo dei contributi pensionistici. La L. n. 228/2012, art. 1, comma 239 ha previsto che “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”.
Nel caso di cumulo gratuito, dunque, viene ad essere valorizzata la contribuzione, versata in più casse di previdenza categoriali, e, al pari della totalizzazione ma a differenza della ricongiunzione, non comporta alcun trasferimento della contribuzione da una gestione all’altra. Consente, infatti, al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi con il criterio pro quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e sulla base delle rispettive SENT. 27/2026 contribuzioni. A differenza della totalizzazione, quindi, ogni quota del trattamento non è obbligatoriamente calcolata col sistema contributivo.
Con la legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016) il cumulo è divenuto un istituto generale, applicandosi a tutti i tipi di pensione nonché estendendosi a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui, come detto, le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti privatizzate ex D.lgs. n. 509/94. La facoltà è preclusa ai soggetti iscritti alle sopra menzionate forme di assicurazione che “siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni”.
La predetta facoltà, infatti, può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico “a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici (grassetto aggiunto), abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24”. A sua volta, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. n.
201/2011 “con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L.
8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi
(grassetto aggiunto), per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
SENT. 27/2026 Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti". Sulla disposizione recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in questo caso, “la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento”, laddove nel sistema di cui al successivo comma 11
(che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva (Cass. civ. 17 agosto 2024, n. 24952).
Di conseguenza, l’odierno appellante avrebbe avuto diritto a conseguire il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini della pensione anticipata passando attraverso l’istituto del cumulo.
Alla data di presentazione della domanda di pensione (luglio 2018) il SI risultava avere 40 anni e 5 mesi di anzianità di servizio cui vanno aggiunti 5 mesi e 1 settimana di contribuzione volontaria e 106 settimane (risultanti dall’estratto contributivo), equivalenti a 2 anni e 12 giorni, valutabili ai fini pensionistici.
6. Non appare ostativa a tale conclusione la deduzione difensiva in merito all’irreversibilità del trattamento pensionistico concesso.
L’INPS ha, infatti, provveduto a liquidare il trattamento pensionistico soltanto a decorrere dall’1/08/2019, ai sensi e per gli effetti della norma sopravvenuta (cioè come “quota 100”, avendo il pensionando i requisiti) che non c’era all’epoca della domanda di pensione anticipata in “cumulo” inoltrata nel luglio 2018, per la quale è causa.
D’altra parte, anche l’art. 14, comma 2, del D.L. n.4/2019 prevede SENT. 27/2026 espressamente che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, “gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
7.Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell’odierno appellante al “cumulo gratuito” di cui all’art. 1, commi 239 e ss., L. n. 228/2012 s.m.i., con decorrenza dal 1° agosto 2018 (mese successivo alla domanda di pensione anticipata in cumulo). Sui ratei arretrati deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, secondo quanto stabilito dall’art.
167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
8. Considerato che la materia del contendere presenta profili di assoluta novità, sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.g.c. per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto del sig. SI alla pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 1° agosto 2018. Sui ratei arretrati deve essere
SENT. 27/2026 liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, secondo quanto stabilito dall’art.
167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025.
L’Estensore
(dott.ssa Maria TI RA)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 03 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
CI NC
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 03 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
SENT. 27/2026 Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
CI NC
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 03 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi )
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
CI NC