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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Matera - .. 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 828-96776 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto innanzi alla CTP di Matera la Ricorrente_1., società unipersonale”, corrente in Corato (BA), ha impugnato l'Avviso di accertamento in epigrafe emesso dal
Comune di Matera per il recupero della Imposta Comunale sulla pubblicità (I.C.P.) relativa all'anno 2019, per la somma di € 12.196,00, oltre le connesse sanzioni, gli interessi e le spese di notifica, il tutto, per il complessivo ammontare di € 16.551,87.
La ricorrente deduceva che all'indomani dei chiarimenti sopravvenuti con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 15/2018 e dei connessi interventi legislativi, giusta commi 917 e 919, Legge n. 145/2018, la Ricorrente_1, per l'anno 2019 aveva effettuato un ricalcolo delle debenze effettivamente dovute per gli anni 2015-2017, rispetto a quelle versate in eccesso (per € 7.704,00) e aveva conguagliato dette ultime somme con la I.C.P. maturata nel 2019 (€ 9.138,00), così residuando una differenza a suo debito di € 1.434,00
(cfr. dichiarazione del 30.09.2019, All. n. 3 del ricorso di primo grado, per gli impianti dichiarati con missiva del 31.01.2019, cfr. All. n. 2 del ricorso di primo grado).
La ricorrente eccepiva quindi l'erronea applicazione della tariffa base dell'Imposta Comunale di Pubblicità, nei periodi interessati sino al 2018, che aveva dato luogo alle somme a credito vantate dalla Ricorrente_1, da conguagliarsi con periodi di imposta futuri, non avendo il Comune di Matera tenuto conto dell'intervenuta abrogazione, giusta D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 23, comma 7, poi convertito in Legge con modifiche il
12.08.2012, n. 134, dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, inerente alla facoltà, da parte dei
Comuni, di aumentare le tariffe base dell'imposta di pubblicità fino al 50% rispetto a quelle stabilite dall'art. 12 del D. Lgs. N. 507/1993. Difatti, continuando ad applicare le tariffe precedentemente deliberate, ma abrogate, anche per il 2019, il Comune aveva richiesto per mq. € 23,23, anziché l'importo corretto di € 15,49 al mq.;.
La ricorrente eccepiva altresì la mancata rideterminazione delle tariffe che si rivelava contraria ai precetti definiti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30.01.2018, peraltro mutuati dal successivo intervento legislativo di cui ai commi 917 e 919 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (motivo di ricorso di primo grado n.
1.d).
Nel ricorso, si dava comunque atto di una differenza dovuta, in favore del Comune di Matera, per aver la contribuente considerato in categoria normale alcuni impianti effettivamente accertati come situati in zone classificate in categoria speciale. La differenza calcolata conduceva a un importo di € 4.152,00, il cui pagamento veniva prodotto in giudizio con deposito del 03.05.2024.
La ricorrente evidenziava che la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 443 del 21.11.2019, richiamata nella comunicazione del Comune in risposta all'istanza di annullamento in autotutela, appariva favorevole alle tesi del Comune ma detta sentenza, ritenuta abnorme e del tutto isolata rispetto all'incontestato e cristallizzato orientamento giurisprudenziale univoco formatosi nelle varie giurisdizioni, era stata oggetto di ricorso per Cassazione.
Il Comune di Matera si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. Con la sentenza n. 285/02/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera ha rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello la parte privata.
Resiste con Memoria il Comune di Matera.
In vista dell'udienza del 21.01.206 la Ricorrente_1 outdoor srls ha depositato memoria difensiva allegando l'Ordinanza, a sé favorevole, n. 32154/2025 della Corte di Cassazione emessa tra le parti sull'identica controversia riferita l'anno 2015 e richiamata nell'appello.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 21.01.2026 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esse esaminata la potenziale ricorrenza di un giudicato esterno favorevole alla parte privata nei limiti in cui lo stesso è applicabile nel presente giudizio e cioè con precipuo riferimento a quanto deciso per il periodo di imposta 2015.
Osserva il Collegio che la deduzione difensiva fondata sulla intervenuta pronuncia della Cassazione con ordinanza 32154/2025 costituisce allegazione di giudicato esterno.
Va infatti rilevato che nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019; conf. Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021).
Ne deriva che l'appello è fondato poiché vertente sulle stesse tematiche scrutinate dalla Corte di Cassazione tra le stese parti e sui medesimi presupposti impositivi, con particolare riguardo alla corretta interpretazione delle norme di legge succedutesi nel tempo.
La sentenza impugnata, sia pure con le integrazioni motivazionali innanzi esposte, è dunque da annullare, non ostando a tale pronuncia alcuna delle ulteriori ragioni prospettate dalla parte appellata assorbite dalle considerazioni innanzi esposte in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida ai fini del decidere.
Come è noto, secondo tale principio le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande, secondo il rigoroso rispetto dell'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., applicabile anche al rito tributario.
L'appello della parte privata deve quindi essere accolto con l'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto impositivo impugnato con il ricorso proposto in primo grado.
La complessità della questione trattata giustifica, in linea con quanto ritenuto del Supremo Collegio, la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Matera - .. 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 828-96776 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto innanzi alla CTP di Matera la Ricorrente_1., società unipersonale”, corrente in Corato (BA), ha impugnato l'Avviso di accertamento in epigrafe emesso dal
Comune di Matera per il recupero della Imposta Comunale sulla pubblicità (I.C.P.) relativa all'anno 2019, per la somma di € 12.196,00, oltre le connesse sanzioni, gli interessi e le spese di notifica, il tutto, per il complessivo ammontare di € 16.551,87.
La ricorrente deduceva che all'indomani dei chiarimenti sopravvenuti con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 15/2018 e dei connessi interventi legislativi, giusta commi 917 e 919, Legge n. 145/2018, la Ricorrente_1, per l'anno 2019 aveva effettuato un ricalcolo delle debenze effettivamente dovute per gli anni 2015-2017, rispetto a quelle versate in eccesso (per € 7.704,00) e aveva conguagliato dette ultime somme con la I.C.P. maturata nel 2019 (€ 9.138,00), così residuando una differenza a suo debito di € 1.434,00
(cfr. dichiarazione del 30.09.2019, All. n. 3 del ricorso di primo grado, per gli impianti dichiarati con missiva del 31.01.2019, cfr. All. n. 2 del ricorso di primo grado).
La ricorrente eccepiva quindi l'erronea applicazione della tariffa base dell'Imposta Comunale di Pubblicità, nei periodi interessati sino al 2018, che aveva dato luogo alle somme a credito vantate dalla Ricorrente_1, da conguagliarsi con periodi di imposta futuri, non avendo il Comune di Matera tenuto conto dell'intervenuta abrogazione, giusta D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 23, comma 7, poi convertito in Legge con modifiche il
12.08.2012, n. 134, dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, inerente alla facoltà, da parte dei
Comuni, di aumentare le tariffe base dell'imposta di pubblicità fino al 50% rispetto a quelle stabilite dall'art. 12 del D. Lgs. N. 507/1993. Difatti, continuando ad applicare le tariffe precedentemente deliberate, ma abrogate, anche per il 2019, il Comune aveva richiesto per mq. € 23,23, anziché l'importo corretto di € 15,49 al mq.;.
La ricorrente eccepiva altresì la mancata rideterminazione delle tariffe che si rivelava contraria ai precetti definiti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30.01.2018, peraltro mutuati dal successivo intervento legislativo di cui ai commi 917 e 919 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (motivo di ricorso di primo grado n.
1.d).
Nel ricorso, si dava comunque atto di una differenza dovuta, in favore del Comune di Matera, per aver la contribuente considerato in categoria normale alcuni impianti effettivamente accertati come situati in zone classificate in categoria speciale. La differenza calcolata conduceva a un importo di € 4.152,00, il cui pagamento veniva prodotto in giudizio con deposito del 03.05.2024.
La ricorrente evidenziava che la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 443 del 21.11.2019, richiamata nella comunicazione del Comune in risposta all'istanza di annullamento in autotutela, appariva favorevole alle tesi del Comune ma detta sentenza, ritenuta abnorme e del tutto isolata rispetto all'incontestato e cristallizzato orientamento giurisprudenziale univoco formatosi nelle varie giurisdizioni, era stata oggetto di ricorso per Cassazione.
Il Comune di Matera si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. Con la sentenza n. 285/02/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera ha rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello la parte privata.
Resiste con Memoria il Comune di Matera.
In vista dell'udienza del 21.01.206 la Ricorrente_1 outdoor srls ha depositato memoria difensiva allegando l'Ordinanza, a sé favorevole, n. 32154/2025 della Corte di Cassazione emessa tra le parti sull'identica controversia riferita l'anno 2015 e richiamata nell'appello.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 21.01.2026 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esse esaminata la potenziale ricorrenza di un giudicato esterno favorevole alla parte privata nei limiti in cui lo stesso è applicabile nel presente giudizio e cioè con precipuo riferimento a quanto deciso per il periodo di imposta 2015.
Osserva il Collegio che la deduzione difensiva fondata sulla intervenuta pronuncia della Cassazione con ordinanza 32154/2025 costituisce allegazione di giudicato esterno.
Va infatti rilevato che nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019; conf. Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021).
Ne deriva che l'appello è fondato poiché vertente sulle stesse tematiche scrutinate dalla Corte di Cassazione tra le stese parti e sui medesimi presupposti impositivi, con particolare riguardo alla corretta interpretazione delle norme di legge succedutesi nel tempo.
La sentenza impugnata, sia pure con le integrazioni motivazionali innanzi esposte, è dunque da annullare, non ostando a tale pronuncia alcuna delle ulteriori ragioni prospettate dalla parte appellata assorbite dalle considerazioni innanzi esposte in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida ai fini del decidere.
Come è noto, secondo tale principio le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande, secondo il rigoroso rispetto dell'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., applicabile anche al rito tributario.
L'appello della parte privata deve quindi essere accolto con l'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto impositivo impugnato con il ricorso proposto in primo grado.
La complessità della questione trattata giustifica, in linea con quanto ritenuto del Supremo Collegio, la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.