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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 1745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1745 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO FRANCO Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
7.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della sua illegittima revoca da parte dell'ente convenuto (21.11.2022), con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa pubblicato il 7.11.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1379/2023, la riconosceva in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno di assistenza;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 8.11.2023; CP_1
- di avere altresì trasmesso, alla competente sede zonale, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con decreto in data 24.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
25.03.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi CP_1
decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, deve evidenziarsi come la difesa di parte ricorrente, nelle note di trattazione da ultimo depositate, ha rappresentato che “l' corrisposto CP_2
quanto dovuto alla Sig.ra solamente in data 1 Luglio 2024, con Parte_1 comunicazione del 5/06/2024”, allegata alle note predette.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 26/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1745 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO FRANCO Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
7.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della sua illegittima revoca da parte dell'ente convenuto (21.11.2022), con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa pubblicato il 7.11.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1379/2023, la riconosceva in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno di assistenza;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 8.11.2023; CP_1
- di avere altresì trasmesso, alla competente sede zonale, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con decreto in data 24.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
25.03.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi CP_1
decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, deve evidenziarsi come la difesa di parte ricorrente, nelle note di trattazione da ultimo depositate, ha rappresentato che “l' corrisposto CP_2
quanto dovuto alla Sig.ra solamente in data 1 Luglio 2024, con Parte_1 comunicazione del 5/06/2024”, allegata alle note predette.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 26/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli