CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN CC;
la Sostituta Procuratrice generale Simonetta Ciccarelli concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio;
l’Avv. Benedetta Asero, difensore di fiducia del ricorrente, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta decideva in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione al fine di valutare la riconducibilità di alcune delle condotte contestate a IU OR al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio” qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, dunque, rideterminava la pena individuando il reato più grave nella condotta descritta al capo e) ed applicando gli aumenti per la continuazione per gli altri reati accertati, tra i quali vi erano due furti pluriaggravati ed una ricettazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3200 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/01/2026 2 lieve entità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di IU OR che deduceva: -violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del reato più grave, che avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto pluriaggravato;
si deduceva, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. Il motivo è fondato: la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (capi a, b, c) si estende “dai tre ai dieci anni di reclusione”, quella per la ricettazione (capo d) “da due ad otto anni di reclusione”, mentre la forbice individuata per la condotta descritta dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 si estende “dai sei mesi ai cinque anni di reclusione”: dunque, il reato più grave, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere identificato nel capo e), relativo ad una cessione di stupefacente di lieve entità. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che, fermi i limiti di pena irrogati con la sentenza impugnata (pena finale complessiva, anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 9.800,00 di multa), proceda a nuova rideterminazione della pena per il ritenuto reato continuato (capi a, b, c, d, e, f, g), con individuazione della violazione più grave in uno dei reati contestati ai capi a), b), c). L’accertamento di responsabilità deve essere invece dichiarato irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CC DR EL
udita la relazione svolta dal Consigliere AN CC;
la Sostituta Procuratrice generale Simonetta Ciccarelli concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio;
l’Avv. Benedetta Asero, difensore di fiducia del ricorrente, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta decideva in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione al fine di valutare la riconducibilità di alcune delle condotte contestate a IU OR al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio” qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, dunque, rideterminava la pena individuando il reato più grave nella condotta descritta al capo e) ed applicando gli aumenti per la continuazione per gli altri reati accertati, tra i quali vi erano due furti pluriaggravati ed una ricettazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3200 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/01/2026 2 lieve entità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di IU OR che deduceva: -violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del reato più grave, che avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto pluriaggravato;
si deduceva, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. Il motivo è fondato: la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (capi a, b, c) si estende “dai tre ai dieci anni di reclusione”, quella per la ricettazione (capo d) “da due ad otto anni di reclusione”, mentre la forbice individuata per la condotta descritta dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 si estende “dai sei mesi ai cinque anni di reclusione”: dunque, il reato più grave, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere identificato nel capo e), relativo ad una cessione di stupefacente di lieve entità. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che, fermi i limiti di pena irrogati con la sentenza impugnata (pena finale complessiva, anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 9.800,00 di multa), proceda a nuova rideterminazione della pena per il ritenuto reato continuato (capi a, b, c, d, e, f, g), con individuazione della violazione più grave in uno dei reati contestati ai capi a), b), c). L’accertamento di responsabilità deve essere invece dichiarato irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CC DR EL