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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa ZA Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 201/2025 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato in giudizio dall'Avv. Giuseppe Niola ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla
Via Manzoni 10, presso lo studio di questi;
E
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giuseppe Niola ed elettivamente domiciliata in Acerra
(NA) alla Via Manzoni 10, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni delle parti comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Anche le condizioni di separazione concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe (Atto n. 122 Parte 2 Serie A anno 2015 del registro atti di matrimonio del Comune di Acerra (NA));
b) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa ZA Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa ZA Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 201/2025 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato in giudizio dall'Avv. Giuseppe Niola ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla
Via Manzoni 10, presso lo studio di questi;
E
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giuseppe Niola ed elettivamente domiciliata in Acerra
(NA) alla Via Manzoni 10, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni delle parti comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Anche le condizioni di separazione concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe (Atto n. 122 Parte 2 Serie A anno 2015 del registro atti di matrimonio del Comune di Acerra (NA));
b) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa ZA Barbalucca)