Sentenza 10 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'azione volta ad ottenere il ristoro in forma specifica ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è utilmente esperibile anche dal condannato all'ergastolo, sia comune che ostativo, senza che, in contrario, rilevi l'insussistenza al momento della domanda delle condizioni per accedere alla liberazione anticipata (compresa, nel caso di ergastolo ostativo, la collaborazione con la giustizia), atteso che il riconoscimento di tale forma di ristoro, destinato a rimanere privo di concreta utilità per il condannato all'ergastolo ostativo che si determini per una scelta non collaborativa, è suscettibile di incidere sulla determinazione della pena scontata in funzione dell'ammissione del detenuto, ricorrendone i presupposti, alla liberazione condizionale e alle altre misure premiali.
Commentario • 1
- 1. Art. 35-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2019, n. 41649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41649 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2019 |
Testo completo
41649-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1437/2019 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Presidente - -CC 03/05/2019 ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 49934/2018 GIUSEPPE SANTALUCIA ANTONIO LL ANTONIO CAIRO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG li Letta la requisitoria del dott. Luca Tampieri sostituto procuratore generale della rigetto del ricorso. Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto RITENUTO IN FATTO 1. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in parziale accoglimento del reclamo proposto da FI NC, riteneva che costui avesse subito una detenzione non conforme all'art. 3 CEDU, per un periodo pari a 219 giorni, e liquidava il ristoro pecuniario quantificandolo in euro 1752, importo ottenuto moltiplicando la cifra di otto euro per i 219 giorni di restrizione ritenuta contraria al senso di umanità.
2. Avverso il provvedimento indicato interponevano reclamo il Ministero della Giustizia e l'interessato; il Tribunale di sorveglianza di Perugia, rigettata l'impugnazione del Ministero della Giustizia quantificava in 312 giorni la detenzione i non conforme subita dal FI NC. Escludeva, in ogni caso, che si potesse riconoscere a costui il beneficio della riduzione in forma cd. specifica, come richiesto, trattandosi di condannato alla pena dell'ergastolo, sanzione non temporanea, che ammetteva il solo "risarcimento" in forma pecuniaria.
3. Ricorre per cassazione FI NC, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta la mancata concessione del rimedio di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, in forma specifica, attraverso la riduzione di pena sui 312 giorni accertati come detenzione non conforme. Osserva che, pur essendo stato condannato alla pena dell'ergastolo, in caso di revisione della decisione, il FI avrebbe visto trasformarsi la condanna in pena temporanea con conseguente sussistenza dell'interesse a ottenere l'invocata riparazione in forma specifica, attraverso la riduzione del numero di giorni espiato, secondo il criterio posto dalla normativa di riferimento. In secondo luogo, anche all'esito dell'intervento della Corte costituzionale del 21/6/2018, decisione depositata il successivo 11/7/2018 n. 149, il condannato all'ergastolo ostativo, nel concorso delle condizioni di legge avrebbe potuto beneficiare della liberazione condizionale, dopo l'espiazione di 26 anni di detenzione con la conseguenza che, a fronte di auspicio siffatto, il riconoscimento del rimedio riparatorio nella forma di riduzione specifica si sarebbe imposto anche a favore dell'istante e pur a fronte dell'anzidetta condanna all'ergastolo. OSSERVA IN DIRITTO 1. La questione centrale che costituisce l'oggetto del ricorso per cassazione nell'interesse del FI è relativa al se il condannato all'ergastolo (anche per fatto ostativo) a favore del quale sia stato riconosciuto il diritto al rimedio riparatorio di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per aver subito durante la restrizione trattamento contrario al senso di umanità, abbia o no diritto alla riduzione di pena in forma specifica (nel rapporto di 1:10) ovvero possa beneficiare del solo rimedio 2 residuale del cd. ristoro patrimoniale (nella somma di euro 8,00 per ciascuno dei giorni trascorsi in carcerazione non conforme all'art. 3 CEDU).
1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia con il provvedimento impugnato ha escluso la possibilità di un ristoro specifico, al cospetto di una pena perpetua. Ciò perché non si potrebbe, concettualmente e giuridicamente, ammettere alcuna detrazione, in fase di espiazione, ostandovi il testo normativo (art 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354) la natura della pena in esecuzione e la mancanza di una norma come l'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Unico rimedio possibile sarebbe, pertanto, quello accordato del ristoro economico.
1.2. La tesi non convince l'odierno Collegio e si ritiene di dover annullare con rinvio l'impugnato provvedimento, per nuovo esame sul punto oggetto di devoluzione. L'ergastolo è presente nel catalogo delle pene principali (art. 17) nell'architettura del codice penale vigente. Si tratta della pena massima. Di essa l'art. 22 cod. pen. ha evidenziato la naturale perpetuità e quattro aspetti strutturali (esecuzione in stabilimenti ad hoc -le case di reclusione-; isolamento notturno -ritenuto implicitamente abrogato-; obbligo del lavoro;
possibilità di essere ammessi al lavoro all'aperto, una volta scontati almeno tre anni di pena). Nonostante l'anticipata esplicitazione del carattere di perpetuità della pena in esame si è assistito a una progressiva erosione della caratteristica in questione, con allargamento del principio di flessibilità della sua durata, in attuazione della regola di rieducazione (art. 27 Cost.) e del corollario di progressività del trattamento penitenziario (in senso analogo già: Corte cost. nnr. 255, 257 del 2006; nr. 445 del 1997 e nr. 504 del 1995). Non è un caso che già dal 1962 (legge 25 novembre 1962, n. 1634) l'inclusione dell'ergastolo nell'area applicativa della liberazione condizionale (l'art. 176 comma 3 c.p. ammette oggi al beneficio dopo ventisei anni di espiazione) abbia aperto anche all'ergastolano, con riduzione del periodo di espiazione minimo, la possibilità di un ritorno alla società libera, ammissione, tra l'altro, possibile anche attraverso la concessione di grazia o di amnistia. La legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cd. legge Gozzini) ha definito il periodo minimo, per l'accesso del condannato all'ergastolo alla liberazione condizionale, in 26 anni (restringendo l'arco precedente di espiazione in 28 anni); inoltre, al condannato all'ergastolo il legislatore del 1986, in relazione ai progressi compiuti nel percorso rieducativo intrapreso, ha riconosciuto la possibilità dopo 10 anni, di essere ammesso al lavoro all'esterno (art. 21, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354) e ai li 3 permessi-premio (art. 30-ter, comma 4, lett. d, ord. penit.); dopo 20 anni, alla semilibertà (art. 50, comma 5, ord. penit.). La riforma anzidetta, (adeguandosi alla sentenza della Corte costituzionale del 21 settembre 1983) ha ammesso che i termini per l'ammissione del condannato all'ergastolo al lavoro all'esterno, ai permessi-premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale possono ridursi di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (a condizione che il condannato abbia "dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione"). Si tratta di aspetti materiali che caratterizzano la "nuova" conformazione della pena in questione e che permettono di ritenere che essa abbia, in concreto, perduto quel connotato strutturale di irrefragabile perpetuità, originariamente pensato e scritto dal legislatore del 1930. Ciò anche perché la pena, in generale, deve tendere "alla rieducazione del condannato" (art. 27 Cost.) e una restrizione in perpetuo, priva del carattere di flessibilità, risulterebbe ipso facto in antitesi concettuale con l'anzidetto precetto superprimario.
1.3. Gli approdi interpretativi descritti non sono messi seriamente in discussione neppure dalle iniziative legislative cd. emergenziali, degli anni novanta, per effetto della "creazione" di una forma d'ergastolo esecutivamente connotato da un profilo cd. ostativo. La definizione di ostatività, impropriamente agganciata nel lessico quotidiano alla pena, a ben vedere, non ne muta affatto i tratti salienti. Essa definizione si lega, infatti, a particolari tipologie di delitti, oggetto di progressivi e cadenzati allargamenti, per i quali si prevedono sbarramenti in funzione dell'accesso a determinati benefici penitenziari, che risultano concedibili solo nel concorso di specifiche condizioni. Nel 1991 (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella I. 12 luglio 1991, n. 203) è stato, invero, introdotto l'art.
4-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354. All'attualità, i condannati per alcuni gravissimi delitti, riconducibili in buona parte alla criminalità organizzata, comune e politica, non possono essere ammessi ai c.d. benefici penitenziari, né alle misure alternative alla detenzione - con l'eccezione della liberazione anticipata se non in quanto abbiano 'utilmente' collaborato con la giustizia ex art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Alla "utile collaborazione" sono state poi equiparate, per impulso della Corte costituzionale, la collaborazione "impossibile" e la collaborazione "oggettivamente irrilevante" (art.
4-bis, comma 1- bis, Ord. pen., introdotto con la 1. 23 aprile 2009, n. 38). Per tali ipotesi ritorna la condizione che siano stati acquisiti "elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva". li 4 La novità importante segnata dalla normativa indicata riguarda la liberazione condizionale. Anche questo istituto diventa accessibile ai condannati ex art.
4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 alle stesse condizioni delle misure alternative (collaborazione con la giustizia). Resta, contrariamente, la possibilità di fruire della liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit., beneficio che si rivela, tuttavia e in sostanza, privo di ragion d'essere, in assenza di collaborazione. Infine, a norma dell'art. 58-quater Ord. pen., nella versione del d.l. 152/1991, quando la condanna sia stata pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 bis co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.) i condannati per tali delitti "non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato..., nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni di pena" (disposizione da ultimo dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. 149 del 2018). Dell'ergastolo cd. ostativo la Corte costituzionale si è, in generale, occupata anche nella sentenza 9 aprile 2003, n. 13550. Si è escluso che l'art.
4-bis ord. penit. rendesse la pena 'effettivamente perpetua' ·'irriducibile', secondo la terminologia della Corte Edu nei confronti del - condannato non collaborante, escludendolo in via permanente e definitiva dal processo rieducativo, in contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost. La disciplina attuale dell'ergastolo ostativo, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante, sarebbe "significativamente volta a escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata a una libera scelta del condannato". Di qui la conclusione della Corte: "la disciplina censurata, subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall'art. 27 comma 3 Cost.".
1.4. Ciò posto si deve osservare come la legittimità costituzionale dell'ergastolo è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza 21 novembre 1974, n. 26469) proprio in ragione della possibilità di accesso del condannato alla liberazione condizionale e del carattere polifunzionale della pena. In questa logica la Corte costituzionale (sentenza 21 settembre 1983, n. 27473) ha affrontato il problema della legittimità dell'originaria disciplina contenuta nell'art. 54 ord. penit. che escludeva l'applicabilità della liberazione anticipata al condannato all'ergastolo e ha dichiarato la disciplina all'epoca in vigore incostituzionale, sottolineando come il raccordo tra le riduzioni della pena ex art. 54 5 G. ord. pen. e l'istituto della liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. fosse finalizzato a promuovere il reinserimento sociale del condannato, "finalità... che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani". La centralità della rieducazione come finalità prevalente sulla struttura della pena e sul suo carattere formale di perpetuità è tornata in altra decisione della medesima Corte costituzionale (sentenza 4 giugno 1997, n. 16179). Si è, infatti, dichiarato illegittimo il divieto di riammettere alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo che abbia subito la revoca della liberazione condizionale. Ciò perché (art. 177, comma 1, cod. pen. si sarebbe escluso il condannato all'ergastolo in modo permanente e assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del principio di cui all'art. 27, comma 3, Cost.
1.4. Nella giurisprudenza della Corte Edu, il problema della compatibilità della pena perpetua con la Convenzione verte sull'art. 3 ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"). Si è affermato nella giurisprudenza convenzionale il principio della cd. "pena perpetua riducibile", requisito essenziale perché l'ergastolo possa considerarsi compatibile con l'art. 3 CEDU. In una sentenza del 2008 (relativa al caso Kafkaris c. Cipro) la Corte di Strasburgo considera decisivo che l'ordinamento statale preveda un meccanismo che permetta al condannato di tornare in libertà. In ciò starebbe l'essenza del principio di riducibilità della pena. Si tratta di una regola ribadita in diverse sentenze che affermano anche il principio di proporzione (sentenza Vinter c. Regno Unito, 2013, che richiama il concetto di un riesame funzionale a verificare i progressi del detenuto, durante l'esecuzione della pena).
2. Ciò premesso sulle particolari connotazioni dell'ergastolo, si osserva che Il Giudice a quo era chiamato a decidere sulla domanda di riparazione proposta dal FI, condannato alla pena anzidetta, detenuto che aveva dimostrato di aver trascorso parte della detenzione in condizioni disumane e aveva azionato il rimedio introdotto dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. La norma indicata è stata introdotta all'esito delle sollecitazioni provenienti dalla sentenza della Corte Edu 8 gennaio 2013 Torreggiani
contro
Italia e dalla decisione della Corte costituzionale (n. 279 del 2013), affinché fosse garantita ai detenuti una riparazione effettiva per le violazioni CEDU derivate dal sovraffollamento carcerario in Italia. Essa disposizione assicura una riduzione della pena detentiva, ancora da espiare (nel rapporto di 1:10) e, quando ciò non sia possibile, riconosce un ristoro pecuniario. 6 Mi. Che il rimedio non possa operare nei casi di ergastolo si evincerebbe, sostanzialmente, secondo il Giudice territoriale, dalla natura della pena, di carattere perpetuo e che non si presterebbe, per detta ragione, ad alcuna forma di decurtazione. Si tratta di affermazione che induce, tuttavia, più di una perplessità in questo Collegio, secondo quanto si passa a esporre. In primo luogo, il rimedio previsto dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 consistente nella decurtazione di un giorno di pena detentiva per ogni dieci giorni di espiazione, in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, opera come "criterio regolatore generale", cui si affianca, là dove non sia possibile una specifica applicazione, quello complementare del ristoro attraverso il tandundem pecuniario, per il riconoscendo una somma di denaro che equivalga alla lesione subita trattamento detentivo patito. Si è inteso costruire un sistema che predilige, innanzitutto, l'attribuzione di una riparazione in forma specifica, attraverso, cioè, la riduzione della pena in espiazione e, dunque, là dove ciò non risulta possibile, si è ammessa la possibilità di ricorrere a una riparazione per equivalente pecuniario, riconoscendo la somma di otto euro per ciascun giorno trascorso in condizioni restrittive, contrarie all'art. 3 CEDU. La Corte costituzionale, con la sentenza 14 giugno 2016 n. 204, per i condannati che abbiano scontato una pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 ammettendo, in definitiva, che il magistrato di sorveglianza, in quel caso, possa riconoscere interamente il ristoro patrimoniale al detenuto, in espiazione dell'ergastolo. L'esame della Corte costituzionale si è appuntato su un caso in cui la questione rilevante era, tuttavia, relativa alla necessità di valutare la situazione in cui il soggetto ristretto avesse già raggiunto il limite temporale d'espiazione per fruire del beneficio della liberazione condizionale. Da ciò il passaggio argomentativo in cui la Corte stessa nell'ammettere la priorità del rimedio in forma specifica (costituito cioè dalla riduzione di pena) - ha aggiunto che essa priorità non potesse significare preclusione nel caso in cui non ci fosse stata alcuna detrazione da operare. Nella vicenda sottoposta a scrutinio di costituzionalità si sarebbe potuto intendere anche che quel riferimento, alla mancanza di detrazioni da operare, non si collegasse all'impossibilità di provvedere in ragione della perpetuità dell'ergastolo, ma in funzione della circostanza che, nella vicenda concreta, il detenuto aveva già raggiunto il tetto d'espiazione che lo avrebbe ammesso alla misura della liberazione condizionale. 7 Si è, dunque, ritenuto che non sussistesse alcuno sbarramento al riconoscimento di ristoro intergale pecuniarioun e che anzi la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata imponesse quella soluzione, in ragione di un principio d'effettività della tutela giuridica. -Il rimedio in forma specifica che costituisce la regola riparatoria nella logica e nella ispirazione dell'istituto di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - è previsto dal sistema, incentrandone l'operatività sulla intera categoria delle pene detentive. Non rileva, cioè, attraverso richiami testuali, la distinzione tra temporaneità e perpetuità di essa pena. Nella categoria delle pene detentive rientrano sia le une che le altre. Le due forme di riparazione operano in termini paritetici per entrambe, non ravvisandosi fattori ostativi o preclusivi per un tipo di ristoro, rispetto all'altro, in ragione del tipo di pena, temporanea o perpetua. Anche rispetto all'ergastolo, allora, inteso come pena "perpetua", nel significato e con le peculiarità che detta caratteristica ha assunto nel corso dell'evoluzione tracciata, la riparazione in forma specifica può avere un significato e il detenuto può mantenere un interesse obiettivo a invocarne l'applicazione. Ciò perché l'attribuzione di perpetuità che caratterizza quella tipologia di pena detentiva non è affatto assoluta, né irriducibile, ma tipicamente e strutturalmente relativa, nel senso che essa è certa nell'an e non nel suo termine finale. Il "quando" sarà, dunque, determinabile solo in via postuma e in fase di esecuzione, secondo l'andamento trattamentale e le stesse scelte dell'esecutando. E' una pena in cui la perpetuità è, pertanto, solo nominale e la durata dell'afflizione è tendenzialmente "riducibile", secondo una serie di eventualità che l'ordinamento offre al singolo detenuto e che dipendono da sue libere scelte. Ciò vale non solo per l'ergastolo, cd. comune, ma anche per i delitti ostativi, per i quali sia in esecuzione quella sanzione, con modalità esecutive di maggiore rigore. Anche nei casi di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, invero, l'ergastolo è suscettibile di essere rivisto nel suo termine finale, a seconda delle scelte operate dal detenuto. Costui potrebbe, infatti, essere ammesso ai benefici penitenziari collaborando con la giustizia e dando conto della cessazione del suo profilo di pericolosità sociale.
2.2. Se questo è il quadro di riferimento non si comprende, allora, per quale ragione la lettura dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 debba indurre una limitazione concettuale come quella che si ritiene esistente nel provvedimento impugnato, che finirebbe per connotare l'istituto in maniera restrittiva, attribuendo caratteristiche che vanno anche oltre il testo della legge. Si dovrebbe, cioè, ammettere, per via d'esegesi, che il detenuto in regime di espiazione di un ergastolo 8 li (anche di carattere cd. ostativo) non possa richiedere il risarcimento nella forma specifica e debba necessariamente accedere al solo ristoro economico, come unica forma di riparazione per la detenzione non conforme, pur a fronte di una pena che, per sua natura, è "riducibile e beneficiflessibile" e può vederlo destinatario di penitenziari nel concorso dei presupposti di legge.
2.3. Né appare al Collegio risolutivo l'argomento collegato a una possibile carenza d'interesse del singolo istante, nel senso che, non essendo maturata a suo favore la condizione legittimante l'eventuale fruizione dell'anzidetta forma di liberazione condizionale o di altri benefici, per difetto di mancata collaborazione (a fronte d'ergastolo cd. ostativo) sarebbe preclusa la richiesta di riparazione in forma specifica e risulterebbe annullato l'interesse del medesimo detenuto a domandare la detrazione, nella forma anzidetta. Invero, anche in ipotesi in cui il richiedente detenuto non abbia maturato la decisione di collaborare e non abbia reso attuale il suo diritto all'accesso ai presupposti per il riconoscimento di benefici penitenziari egli conserva immutato l'interesse a ottenere il rimedio in questione e la quantificazione del numero di giorni da imputare, eventualmente in detrazione, a norma dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Ragionare diversamente significherebbe creare una commistione di piani tra l'interesse a ottenere la riparazione specifica, per la lesione di un diritto fondamentale (al trattamento detentivo conforme) e l'interesse all'ammissione a forme premiali e/o misure alternative, che realizzano vicende trattamentali ben diverse, eventuali e successive, in funzione delle quali ha una rilevanza anche il periodo trascorso in detenzione e quello che si può considerare tale, anche in funzione della riparazione accordata secondo l'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta, allora, di due questioni distinte. Esse, a ben vedere, non hanno nessi di collegamento se non quello legato al periodo di pena minima da scontare per essere ammessi a fruire di determinate misure di favore. Il quantum minimo d'espiazione è, d'altro canto, solo uno dei presupposti che caratterizza la possibile concessione di misure premiali. Nessuna disposizione impone che le condizioni di ammissione si realizzino contemporaneamente e che non possano, piuttosto, concretizzarsi in via susseguente, legittimando, così, il detenuto ad aspirare, in ipotesi d'ergastolo ostativo, al riconoscimento di una decurtazione in forma specifica ex art 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e a riservarsi la possibile scelta su una eventuale collaborazione. Né esistono disposizioni che renano pregiudiziale l'una all'altra, imponendo in primo luogo la scelta di collaborazione e in successione il diritto a ottenere un 9 r possibile riconoscimento di un rimedio in forma specifica da imputare al rapporto esecutivo in essere.
2.4. Il detenuto, anche in espiazione cd. ostativa, può conservare, dunque, l'interesse al riconoscimento della riparazione in forma specifica. determinazioneEsso riconoscimento indirettamente potrebbe incidere sulla della sanzione scontata e, in concreto, potrebbe avere rilevanza in funzione dell'ammissione alla liberazione condizionale. La riparazione specifica integra, allora, un diritto proprio del detenuto. E' una posizione, da un lato, legata alla violazione di un interesse inviolabile che ha tutela superprimaria e, dall'altro, che indirettamente può incidere sulla concessione della liberazione anzidetta, accrescendo, attraverso l'imputazione legale, la pena scontata. Non ha, allora, rilievo il richiamo alla mancata previsione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di liberazione anticipata e il difetto di una norma analoga che riconosca prerogativa similare al detenuto condannato all'ergastolo, in per la funzione del rimedio di cui all'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, liberazione condizionale. Basta qui annotare che si tratta di istituti profondamente diversi. L'art 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 è norma che può avere un'incidenza solo indiretta sulla concessione penitenziarie. Ciò perché può delle misure concorrere a determinare la pena scontata. Si tratta di una disposizione che ha altra finalità primaria e, dunque, lo scopo di ristorare il detenuto per una lesione inferta alla sua sfera giuridica. Una forma di riparazione che avviene nei termini indicati riconoscendo un ristoro specifico che si risolve in una fictio esecutiva e che permette di ritenere come pena "scontata", a fronte dell'intervenuto riconoscimento di detenzione non conforme, quella subita secondo un criterio di imputazione legale nel rapporto di un giorno di abbuono a fronte di dieci subiti in violazione dell'art. 3 CEDU (1:10). La liberazione anticipata nella previsione di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 ha scopo diverso. Si tratta di un rimedio che ha finalità trattamentale e che è legato alla partecipazione all'opera di rieducazione. Il riconoscimento di 45 giorni positiva aggiuntivi come pena espiata ogni sei mesi di detenzione ha l'obiettivo di contribuire alla rieducazione del condannato e a favorirne il reinserimento in funzione premiale e d'accelerazione dell'espiazione. Si intende, pertanto, come la liberazione anticipata -che rileva sul tempo minimo ai fini dell'ergastolo (26 anni di espiazione) e in caso di ergastolo ostativo nel concorso della collaborazione- non assolve a una finalità equiparabile a quella 10 che il sistema assicura attraverso l'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 al detenuto che abbia subito restrizione contraria al principio di umanità. Essa norma ha, piuttosto, lo scopo di ristorare il detenuto per il pregiudizio infertogli e lo fa attraverso la descritta forma specifica di ristoro (1:10). Là dove ciò non sia possibile, si interviene, in ragione dell'effettività della riparazione, attraverso il riconoscimento degli otto euro per ogni giorno di detenzione non conforme. Il diritto alla riparazione specifica si lega, allora, all'esecuzione di una pena detentiva, sia essa temporanea o cd perpetua. Ciò perché la perpetuità è un concetto relativo e da tempo eroso anche per le forme ostative dell'ergastolo stesso (da ultimo si rinvia alle considerazioni di Corte edu Viola conto Italia) e risale essenzialmente a una libera scelta del detenuto. Da ciò discende che si può invocare il riconoscimento della riparazione specifica, anche là dove non si sia ancora assunta la decisione di collaborare e, dunque, non si sia attualizzato l'interesse a ottenere la misura penitenziaria o altro beneficio. La scelta di collaborare non è, invero, sottoposta a limiti temporali e anche il detenuto che sia stato in detenzione non conforme, per fatti cd. ostativi, ha facoltà di maturare quella decisione nel corso del suo trattamento, in funzione dell'accesso ai benefici stessi che, in difetto, gli risulterebbero preclusi. Da ciò il diritto di imputare alla detenzione in essere anche quella che sia stata riconosciuta ex art 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 come contraria al principio di umanità.
2.5. Né si tratta di riconoscere crediti di pena da utilizzare attraverso imputazioni future e da impiegare in possibili vicende esecutive non attuali e di diverso contenuto trattamentale. Si è già anticipato che il modello in esame non si muove sul piano del credito di pena, né si alimenta d'una finalità di rieducazione in senso proprio. La rieducazione può rilevare come effetto "mediato" e "indiretto" della detenzione non conforme. Essa può risultare pregiudicata da condizioni detentive contrarie al senso di umanità. Lo scopo dell'istituto riparatorio in esame è, tuttavia, quello di assicurare tutela piena ed effettiva alla lesione di un diritto fondamentale del detenuto di ricevere un trattamento penitenziario conforme al sentimento di umanità. Quello introdotto dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è un istituto essenzialmente risarcitorio che assicura la riparazione per la lesione inferta. Si tratta, allora, del ripristino della sfera giuridica violata, attraverso il trattamento non conforme. In ciò sta la ragione che la sua operatività preveda essenzialmente come forma generale e principale di ristoro quella specifica e che il 11 ristoro pecuniario, o per equivalente, campeggi solo in via secondaria e là dove il primo non sia possibile, perché si tratta di periodi inferiori a 15 giorni o perché non esiste più rapporto esecutivo in corso e il singolo soggetto sia stato scarcerato. In caso di pena dell'ergastolo spetta, contrariamente, al detenuto valutare se richiedere una riparazione economica o in forma specifica, considerando la natura del delitto in esecuzione (se ostativo o no), la possibilità di accedere a misure premiali e la durata di pena già espiata, valutazioni personalissime che possono involgere anche quelle ulteriori su una possibile scelta di collaborazione. Escludere la possibilità che il condannato all'ergastolo possa scegliere di beneficare della riparazione in forma specifica, significherebbe incidere su prerogative del singolo detenuto. Ciò perché la norma conforma il diritto alla riparazione alla pena detentiva espiata in condizioni contrarie al principio di umanità, ponendo quale referente di valutazione la restrizione in generale (temporanea o perpetua che sia). Non occorre allora verificare se siano attuali le condizioni per accedere a benefici penitenziari o alla liberazione condizionale. Ciò perché non si valuta se la domanda sia o no funzionale al riconoscimento di misure siffatte. Il tema oggetto di decisione è altro. Si tratta di accertare l'esistenza del diritto al risarcimento del danno richiesto per violazione dell'art. 3 Cedu e verificare la riconoscibilità del ristoro nella forma specifica anzidetta. L'uso che di esso il detenuto intenderà fare è aspetto che non rientra nell'ambito del sindacato dell'organo giurisdizionale. Là dove non intenda accedere a benefici penitenziari o alla liberazione condizionale, assumendo la decisione di non collaborare (per forme di ergastolo cd. ostativo) esso riconoscimento resterà privo di concreto risvolto e utilità, per il richiedente. Né avrà egli diritto a una conversione postuma, dovendo applicarsi il principio che sottostà alla regola della domanda, secondo cui electa una via non datur recursus ad alteram. Là dove intenda accedere alla collaborazione, nel concorso dei requisiti relativi, anche l'ergastolano avrà facoltà di richiedere che sia imputato il periodo riconosciutogli, ai fini della eventuale liberazione condizionale.
3. Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del rimedio in forma specifica con riguardo ai giorni espiati in condizione di violazione dell'art. 3 della CEDU e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma il 3 maggio 2019. 12 li Il Consigliere estensore Il Presidente Липито вано Enrico Giuseppe Sandrini Antonio Cairo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 OTT 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 313 3