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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4813/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 2181 decies c.p.c. l' Avv. del Foro di Firenze ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto di liquidazione del Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari, emesso in data 2.04.2024, notificato il giorno 11.03.2025, relativo alla liquidazione dei compensi per la difesa svolta dalla ricorrente nel procedimento penale n. 11518/2023RGNR –
7792/2023RG GIP in favore di Controparte_2
Lamenta la ricorrente che il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso il decreto di liquidazione per un importo pari a € 1.150,00 oltre spese generali ed accessori di legge, determinato sulla base del protocollo di intesa sulle modalità di liquidazione di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e dei soggetti irreperibili, del 18.12.2019.
La ricorrente deduce: Illegittimità del decreto di liquidazione. Violazione degli artt. 82 e 116, D.P.R.
115/02. Errata liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva nel procedimento penale de quo: in quanto, la somma liquidata appare del tutto sproporzionata rispetto alle attività difensive svolte in favore dell'imputato, in violazione di quanto previsto dall'art. 12 D.M. 55/2014. - che prevede la pagina 1 di 4 possibilità di discostarsi da quanto previsto dalle tabelle in casi di particolare complessità.
Secondo le argomentazioni difensive della ricorrente, il Gip - stante la particolare complessità del procedimento, della natura delle imputazioni, del numero di udienze, nonché in ragione dell'attività svolta nell'ambito delle investigazioni difensive - avrebbe dovuto applicare, sia per la fase delle investigazioni difensive, che per la fase innanzi al Gip/Gup i parametri medi previsti dal D.M. 47/2022
e tenere conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente”.
La ricorrente conclude e chiede la revoca e/o riforma del decreto di liquidazione impugnato e la liquidazione della somma di € 4. 969,00 (già ridotta di 1/3) oltre rimborso delle spese generali
(15,00%), CAP e IVA, quali compensi per l'attività defensionale svolta nel procedimento penale n.
11518/2023 RGNR, 7792/2023 RGGIP, o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite Controparte_1 dell'avvocatura e ha chiesto il rigetto, poiché infondato in fatto e in diritto. Secondo la difesa, nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione oggetto di opposizione è fondato sui parametri indicati nel protocollo di intesa per un procedimento di media difficoltà, tenuto conto anche dell'esito del procedimento penale (il soggetto patrocinato è stato condannato alla pena di 3 anni e mesi 1 di reclusione e che l'istanza di sostituzione misura cautelare è stata rigettata).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025.
***
Nel caso in esame, la ricorrente lamenta l'esiguità del compenso, ritenuto non adeguato all'attività professionale svolta e alla complessità del procedimento trattato e chiede la liquidazione dell'importo pari a 4.969,00 (già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis).
A sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. Parte_1 ha prodotto la documentazione e il dispositivo della sentenza pronunciata all'udienza del 3.12.2024.Il ricorso è fondato nei termini di cui al prosieguo;
si osserva che il Protocollo di Intesa non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo, per comprovate ragioni: difatti lo stesso pagina 2 di 4 Protocollo prevede che sia “fatta salva ogni diversa e maggiore richiesta che il difensore avanzerà in virtù della particolare complessità del procedimento, sia per il significativi numero di udienze, che per la natura e la quantità delle imputazioni, tenendo conto anche dell'attività eventualmente svolta in sede di impugnazione cautelare;
in tal caso troveranno applicazione le tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/18”.
Sul punto, l'art. 12 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), nel dettare i parametri generali per la determinazione del compenso concernente l'attività penale, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
rilevato che il processo si è svolto con rito abbreviato per un numero di sei udienze e ha comportato lo studio di una mole significativa di atti, nonché la redazione di due scritture private e memorie;
rilevato, altresì, che il compenso liquidato è inferiore ai minimi inderogabili, cioè ai parametri generali diminuiti del 50%; che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore della ricorrente la somma di € 1.888,67 così determinata (parametri ministeriali – DM 55/2014 aggiornati): fase di studio (€ 620,00), fase introduttiva (€ 530,00), fase istruttoria (€ 720,00) e fase decisionale (€ 963,00), valore tra minimi e medi, già ridotta di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis
Dpr 115/02);
Dalla soccombenza discende la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 nei minimi per le fasi svolte, vista la limitata complessità del giudizio;
p.q.m.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto di liquidazione del Tribunale di Firenze
– Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, emesso in data 11,3.2025
liquida all'Avv. quale difensore di - ammesso al patrocinio Parte_1 Controparte_2
a spese dello Stato -nell'ambito del procedimento penale n. 11518/2023RGNR –7792/2023 RG GIP
l'importo di € 1.888,67 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio liquidate in € 639,00 oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P.
M
SI CH
Firenze, 25.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa A. Galano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4813/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 2181 decies c.p.c. l' Avv. del Foro di Firenze ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto di liquidazione del Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari, emesso in data 2.04.2024, notificato il giorno 11.03.2025, relativo alla liquidazione dei compensi per la difesa svolta dalla ricorrente nel procedimento penale n. 11518/2023RGNR –
7792/2023RG GIP in favore di Controparte_2
Lamenta la ricorrente che il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso il decreto di liquidazione per un importo pari a € 1.150,00 oltre spese generali ed accessori di legge, determinato sulla base del protocollo di intesa sulle modalità di liquidazione di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e dei soggetti irreperibili, del 18.12.2019.
La ricorrente deduce: Illegittimità del decreto di liquidazione. Violazione degli artt. 82 e 116, D.P.R.
115/02. Errata liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva nel procedimento penale de quo: in quanto, la somma liquidata appare del tutto sproporzionata rispetto alle attività difensive svolte in favore dell'imputato, in violazione di quanto previsto dall'art. 12 D.M. 55/2014. - che prevede la pagina 1 di 4 possibilità di discostarsi da quanto previsto dalle tabelle in casi di particolare complessità.
Secondo le argomentazioni difensive della ricorrente, il Gip - stante la particolare complessità del procedimento, della natura delle imputazioni, del numero di udienze, nonché in ragione dell'attività svolta nell'ambito delle investigazioni difensive - avrebbe dovuto applicare, sia per la fase delle investigazioni difensive, che per la fase innanzi al Gip/Gup i parametri medi previsti dal D.M. 47/2022
e tenere conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente”.
La ricorrente conclude e chiede la revoca e/o riforma del decreto di liquidazione impugnato e la liquidazione della somma di € 4. 969,00 (già ridotta di 1/3) oltre rimborso delle spese generali
(15,00%), CAP e IVA, quali compensi per l'attività defensionale svolta nel procedimento penale n.
11518/2023 RGNR, 7792/2023 RGGIP, o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite Controparte_1 dell'avvocatura e ha chiesto il rigetto, poiché infondato in fatto e in diritto. Secondo la difesa, nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione oggetto di opposizione è fondato sui parametri indicati nel protocollo di intesa per un procedimento di media difficoltà, tenuto conto anche dell'esito del procedimento penale (il soggetto patrocinato è stato condannato alla pena di 3 anni e mesi 1 di reclusione e che l'istanza di sostituzione misura cautelare è stata rigettata).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025.
***
Nel caso in esame, la ricorrente lamenta l'esiguità del compenso, ritenuto non adeguato all'attività professionale svolta e alla complessità del procedimento trattato e chiede la liquidazione dell'importo pari a 4.969,00 (già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis).
A sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. Parte_1 ha prodotto la documentazione e il dispositivo della sentenza pronunciata all'udienza del 3.12.2024.Il ricorso è fondato nei termini di cui al prosieguo;
si osserva che il Protocollo di Intesa non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo, per comprovate ragioni: difatti lo stesso pagina 2 di 4 Protocollo prevede che sia “fatta salva ogni diversa e maggiore richiesta che il difensore avanzerà in virtù della particolare complessità del procedimento, sia per il significativi numero di udienze, che per la natura e la quantità delle imputazioni, tenendo conto anche dell'attività eventualmente svolta in sede di impugnazione cautelare;
in tal caso troveranno applicazione le tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/18”.
Sul punto, l'art. 12 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), nel dettare i parametri generali per la determinazione del compenso concernente l'attività penale, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
rilevato che il processo si è svolto con rito abbreviato per un numero di sei udienze e ha comportato lo studio di una mole significativa di atti, nonché la redazione di due scritture private e memorie;
rilevato, altresì, che il compenso liquidato è inferiore ai minimi inderogabili, cioè ai parametri generali diminuiti del 50%; che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore della ricorrente la somma di € 1.888,67 così determinata (parametri ministeriali – DM 55/2014 aggiornati): fase di studio (€ 620,00), fase introduttiva (€ 530,00), fase istruttoria (€ 720,00) e fase decisionale (€ 963,00), valore tra minimi e medi, già ridotta di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis
Dpr 115/02);
Dalla soccombenza discende la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 nei minimi per le fasi svolte, vista la limitata complessità del giudizio;
p.q.m.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto di liquidazione del Tribunale di Firenze
– Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, emesso in data 11,3.2025
liquida all'Avv. quale difensore di - ammesso al patrocinio Parte_1 Controparte_2
a spese dello Stato -nell'ambito del procedimento penale n. 11518/2023RGNR –7792/2023 RG GIP
l'importo di € 1.888,67 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio liquidate in € 639,00 oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P.
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Firenze, 25.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa A. Galano
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