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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ND GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di TO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Societa' Risorse Societa' Per Azioni In Forma Abbreviata So. Ri. S.p.a. - 01907590978
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5687306 del 23/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la , rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. 5687306 del 23/12/2024 per IMU 2019, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione. La ricorrente deduceva in Azienda_1 Ricorrente_1fatto che in data 10.10.2014 l' di TO (incorporata nell'attuale
) aveva firmato con il Comune di TO, la Regione Toscana e le Soprintendenze competenti un accordo di programma per la riqualificazione urbana e la realizzazione di un parco pubblico nell'area dell'ex ospedale SE e OL di TO, con il quale veniva concordato fra gli Enti un percorso per la definizione delle destinazioni dell'area, stante il trasferimento delle funzioni ospedaliere. A seguito di tale accordo, per la cui attuazione erano previsti, e considerati necessari, ulteriori atti di competenza da parte di tutti i soggetti sottoscrittori, ed in particolare del Comune di TO, in una sorta di cronoprogramma fino alla demolizione dell'intera Ricorrente_1area, se, da un lato, la aveva proceduto alla parziale dismissione del complesso del vecchio ospedale SE e OL, con attività in parte trasferite nel nuovo nosocomio di TO, d'altro lato, la struttura, anche nell'anno 2019, era rimasta sede di significative funzioni sanitarie ed amministrative comunque rientranti fra quelle istituzionali della Azienda sanitaria. Come indicato nella Nominativo_2relazione a firma del Direttore di zona Società della Salute Dott.ssa (prodotto agli atti sub doc. 11), nel 2019, erano ancora presenti nell'ex presidio SE e OL (e nello specifico nell'area del sub 503) i numerosi servizi ivi specificamente dettagliati. Pertanto, la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione sotto molteplici profili e per infondatezza della pretesa, in quanto, pur spettando l'esenzione solo in presenza contemporaneamente del requisito di carattere oggettivo costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività istituzionali e del requisito di carattere soggettivo costituito dall'essere lo svolgimento di tali attività riferibile solo ai soggetti indicati dalla norma di cui all'art. 7 cit., entrambi i requisiti dovevano ritenersi sussistenti, essendo irrilevante la parziale impossibilità temporanea di un effettivo utilizzo e la stessa dimensione quantitativa dell'utilizzo per finalità istituzionali, avente carattere "significativo" in relazione alla dimensione e alla capienza dell'immobile. La ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, invocava quanto disposto dall'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 213/2023, con il quale il legislatore ha interpretato autenticamente l'art. 1 comma 759 lett. g) della legge n. 160 del 27.12.2019 e la normativa da questo sostituita, fra cui l'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992. Ai sensi della detta norma, ai fini dell'agevolazione di cui trattasi, il legislatore ha, infatti, chiarito che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”. La ricorrente contestava infine, l'erronea applicazione delle sanzioni sotto il profilo del cumulo giuridico, essendo stati emessi, pur con atti separati, sei avvisi di accertamento IMU per le annualità dal 2014 al 2019. La So.Ri. s.p. a., rappresentata e difesa come in epigrafe, ribadita la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa, con le proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione. Rilevava che l'intero sub 503 (soppresso e frazionato catastalmente solo a partire dal 2023) non va considerato ai fini del minore sub 500, rimasto invece parzialmente in uso, che non può essere inteso, come vorrebbe la ricorrente, un unicum con il sub 503, in quanto la circostanza che i due immobili siano comunicanti non dimostra di per sé l'interdipendenza tra gli stessi e la loro
“inscindibilità” tale da ritenere che il sub 500, che gode dell'esenzione, in assenza del sub 503 non potrebbe essere utilizzato per le finalità istituzionali. A dire della So.Ri., come emerso negli anni Ricorrente_1successivi al 2014 e fino alla definitiva demolizione completata nel 2023, la aveva ridotto e ricondotto le poche le attività di natura sanitaria (o comunque funzionali ad esse) svolte nel sub 503 (definita in ricorso come “parte nord del subalterno 503”), relativamente cioè a una palazzina effettivamente collegata al sub 500, ma che non costituisce nemmeno il 3% della volumetria complessiva della particella 503, attendendo fino al 2023 per la separazione catastale, e, così, pretendendo di usufruire dell'esenzione, lasciando catastalmente unita la parte dismessa, ed oggetto di demolizione, con quella (minima) in cui ha mantenuto l'attività istituzionale. La So.Ri. sosteneva, dunque, che, non solo la ricorrente non ha dato prova dei presupposti per l'esenzione, ma essi mancano del tutto. La So.Ri. ribadiva, altresì, la correttezza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Entrambe le parti ricordavano le vicende relative ai processi intervenuti per le annualità pregresse. Fissata la trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte adita, sentite le parti, l'accoglieva con compensazione delle spese della fase. Fissata, poi, l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta, illustrando ancora le proprie ragioni e insistendo per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, vanno innanzi tutto disattesi i profili di doglianza della ricorrente in punto motivazione dell'atto impugnato, posto che in esso sono chiaramente e adeguatamente indicate le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa, tanto da consentire al ricorrente, come è peraltro avvenuto, l'esercizio del diritto di difesa. Il ricorso si appalesa, invece, fondato nel merito. Entrambe le parti hanno prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta che il sub 503 è stato via via nel tempo dimesso, ma non totalmente, risultandovi nel 2019 locali ancora attivi, in particolare al piano terra di uno degli edifici in cui è stato ricollocato il centro Alzheimer, trasferito nell'area dell'ex ospedale nel 2017, per tutto il periodo necessario alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Centro_1precedente sede, posta nel . Detti lavori risultano terminati in data 1.4.2020, come comprovato dal verbale di riconsegna dei locali di cui al doc. 12 prodotto dalla ricorrente. I medesimi locali, dopo il ritorno del Centro Alzheimer alla sede originaria, sono stati mantenuti a funzioni sanitarie ed amministrative, ed in particolare hanno trovato in essi collocazione molteplici attività, temporaneamente trasferite per la necessità di lavori di rifacimento dei tetti della parte storica del vecchio ospedale, terminati in data 5 febbraio 2024, come attestato dalla dichiarazione di fine lavori di cui al doc. 13. Si tratta dei Servizi bibliotecari, U.R.P., Ufficio stampa, Formazione, Risorse Umane, Diabetologia, Back office Centro Unico Prenotazioni, SOC Patrimonio settore immobiliare, SOC Patrimonio settore mobiliare ed utenze, SOC Patrimonio settore Beni Artistici. Nel 2023, inoltre, a seguito dell'alluvione del 2-3 novembre, che ha interessato il piano interrato del nuovo ospedale, è stato trasferito nei locali del vecchio ospedale, il Servizio Ingegneria Clinica, con annessi uffici e laboratori. Risulta, poi, che altra ala dell'edificio sia tutt'oggi in parte utilizzata come deposito di beni mobili di recupero, quali arredi sanitari e non, letti operatori, etc, anche in ragione del fatto che, essendo le due ali in comunicazione tra loro, sussiste la funzionalità ad utilizzo per le attività sanitarie poste al primo piano con uscita all'aperto su piazza dell'Ospedale. Il primo piano di entrambe le ali degli edifici è occupato, dal 2017 fino a oggi, dal Dipartimento di Salute Mentale, ivi collocato a seguito della riconsegna della precedente sede ai proprietari per finita locazione, in cui sono svolte numerose funzioni dettagliate nella relazione di cui al doc. 11 prodotto dalla ricorrente. Il volume di tali prestazioni dal 2018 al 2023 è certificato nella tabella a firma del Direttore del Dipartimento Salute Mentale (doc. 14). Negli ulteriori edifici posti nel subalterno 503, oggetto di demolizione nel 2023, hanno trovato collocazione le seguenti funzioni: stoccaggio materiali di recupero o in disuso, comunque funzionali all'attività istituzionale;
deposito di documentazione sanitaria (cartelle cliniche), rimasto in loco fino al 2020. Nel sub 503, inoltre, nell'anno in oggetto, erano presenti centrali e impianti a servizio delle attività sanitarie della palazzina medicina e malattie infettive e aree adibite a parcheggi interni esclusivi per dipendenti, che la L.R. Toscana n. 51/2015 individua come strettamente funzionali al presidio e necessari per la sua operatività. La stessa SO.RI. non nega che nel 2019 vi fossero nel sub 503 ancora parti del Presidio ospedaliero utilizzate, ma ne nega la rilevanza, perché si tratterebbe di utilizzo minimo, in proporzione alla vastità Ricorrente_1dell'area e della parte dismessa. Tuttavia, deve considerarsi che la non ha utilizzato la parte dismessa per altri fini non istituzionali e la dismissione stessa era funzionale al graduale passaggio di realizzazione dell'Accordo di programma stipulato, fra gli altri soggetti, proprio con il Comune. Questa Corte, già con la sentenza n. 60/2023 del 19 giugno 2023 avente ad oggetto l'avviso di accertamento per il precedente anno di imposta 2017, pur prendendo atto dell'esito della sentenza n.1210/2022 della CTR Toscana, di riforma della sentenza n.100/2020 della CTP di TO per IMU 2014 e 2015, ha fondato il proprio decisum sul concetto di utilizzo “esclusivo” dell'immobile per finalità istituzionale. Nell'occasione, si è affermato, infatti, che se è vero, come la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto, che l'avverbio “esclusivamente” sta ad indicare che “non è ammesso un utilizzo promiscuo, parziale o comunque diverso da quello istituzionale e cioè quello ospedaliero o ambulatoriale”, occorre, però, tenere conto dell'accordo di programma sopra citato, il quale determina effetti ai fini IMU solamente ed esclusivamente a seguito della completa e compiuta attuazione dell'accordo di programma medesimo, e, quindi, con la completa dismissione dell'area per la realizzazione del parco pubblico. Agli atti risultava, infatti, provato per il 2017, come risulta provato anche per l'anno in oggetto, che, nelle more di attuazione di quell'accordo, l'utilizzo concreto da parte Ricorrente_1della è rimasto, per i locali ancora occupati, sempre e solo, quello finalizzato all'assolvimento dei suoi fini istituzionali, e non altro, posto che la parte dismessa non risulta adibita ad alcun uso, in Ricorrente_1quanto rilasciata dalla in forza degli accordi presi con il Comune, fino alla completa demolizione e cessione al Comune medesimo dell'intera area destinata a parco pubblico. Non vi è, dunque, alcun uso “promiscuo” o “comunque diverso da quello istituzionale”. Inoltre, per l'anno 2017, come anche Ricorrente_1per l'anno 2019 in oggetto, non solo l'unico utilizzo operato in concreto dalla , per la parte ancora occupata, è stato quello “esclusivamente” destinato alle finalità istituzionali, avvenuto in maniera “effettiva”, “esclusiva” e “diretta”, ma, per la parte dismessa, alla luce degli accordi intercorsi proprio con l'ente impositore, ovvero il Comune di TO, non può imputarsi all'Azienda la “parzialità” di utilizzo dell'area al fine di azzerare l'esenzione in oggetto, in quanto la dismissione discende proprio dai vincoli assunti con il Comune. Il concetto di “parzialità”, ai fini che ne occupa, va, infatti, riferito, non tanto all'utilizzo dell'area, quanto all'“utilizzo ai fini istituzionali” dell'area, e, nella specie, l'area occupata risulta interamente utilizzata ai fini istituzionali e non a fini “diversi”. L'orientamento di questa Corte è stato confermato, per gli anni di imposta 2016 e 2027 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenze, rispettivamente, n. 114/1/2025 del 29 gennaio 2025 e n. 89/6/2025 del 30 ottobre 2024, che ha sul punto mutato orientamento. Nel frattempo, è intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17709, pubblicata il 26 giugno Ricorrente_12024, pronunciata sul ricorso dell' avverso la citata sentenza dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1210/06/2022, che ha rigettato il ricorso. In relazione all'ordinanza della Suprema Corte, peraltro, è stato proposto Ricorrente_1dall' ricorso in revocazione, notificato alla controparte in data 17.1.2025 e iscritto al ruolo della Suprema Corte con RG n. 1933/2025, per avere la Suprema Corte – secondo la ricorrente - fondato la propria decisione sul falso ed erroneo presupposto che la sentenza di merito avesse accertato “che la destinazione a scopi istituzionali era irreversibilmente cessata con la demolizione del fabbricato e la cessione dell'area di risulta per la realizzazione di un parco pubblico” già negli anni in contestazione (2014-2015). In ogni caso, pur tenendo in considerazione l'ordinanza n. 17709/2024 della Corte di cassazione, quanto alle considerazioni ivi svolte sul mancato utilizzo “esclusivo” dell'immobile a sede del presidio ospedaliero e sul significato da attribuire a tale termine ai fini dell'esenzione IMU, deve rilevarsi che nel caso deciso dalla Suprema Corte non è stato considerato, né in alcun modo trattato, quanto disposto dal legislatore con l'art. 1, comma 71, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, invocato in questa sede dalla ricorrente. La norma ha stabilito che “l'articolo 1, comma 759 lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: (…) b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”. Di tal che è stato confermato dal legislatore, con la ineludibile valenza normativa sua propria, l'indirizzo interpretativo già accolto da questa Corte, secondo cui l'esenzione IMU sull'immobile in questione dev'essere riconosciuta in base dell'utilizzo concreto esercitato ai soli fini istituzionali e non ad usi “diversi”, non rilevando se l'area è utilizzata parzialmente e in quale, più o meno ampia, misura. Risultando, dunque, comprovato che, nonostante il mancato utilizzo di parte del complesso ex ospedaliero, non è venuta meno la strumentalità ai fini istituzionali, in quanto la cessazione definitiva della strumentalità si è verificata solamente con la demolizione avvenuta nel 2023, e poiché risulta pacificamente che non vi è stato alcun altro uso diverso, al di là di quello istituzionale documentato, del complesso immobiliare, bene strumentale per natura (di categoria catastale B2), ne consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Quanto alle spese, infine, ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione, in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di TO, sez. II, in composizione collegiale, accoglie il ricorso. Spese compensate. TO, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ND GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di TO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Societa' Risorse Societa' Per Azioni In Forma Abbreviata So. Ri. S.p.a. - 01907590978
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5687306 del 23/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la , rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. 5687306 del 23/12/2024 per IMU 2019, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione. La ricorrente deduceva in Azienda_1 Ricorrente_1fatto che in data 10.10.2014 l' di TO (incorporata nell'attuale
) aveva firmato con il Comune di TO, la Regione Toscana e le Soprintendenze competenti un accordo di programma per la riqualificazione urbana e la realizzazione di un parco pubblico nell'area dell'ex ospedale SE e OL di TO, con il quale veniva concordato fra gli Enti un percorso per la definizione delle destinazioni dell'area, stante il trasferimento delle funzioni ospedaliere. A seguito di tale accordo, per la cui attuazione erano previsti, e considerati necessari, ulteriori atti di competenza da parte di tutti i soggetti sottoscrittori, ed in particolare del Comune di TO, in una sorta di cronoprogramma fino alla demolizione dell'intera Ricorrente_1area, se, da un lato, la aveva proceduto alla parziale dismissione del complesso del vecchio ospedale SE e OL, con attività in parte trasferite nel nuovo nosocomio di TO, d'altro lato, la struttura, anche nell'anno 2019, era rimasta sede di significative funzioni sanitarie ed amministrative comunque rientranti fra quelle istituzionali della Azienda sanitaria. Come indicato nella Nominativo_2relazione a firma del Direttore di zona Società della Salute Dott.ssa (prodotto agli atti sub doc. 11), nel 2019, erano ancora presenti nell'ex presidio SE e OL (e nello specifico nell'area del sub 503) i numerosi servizi ivi specificamente dettagliati. Pertanto, la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione sotto molteplici profili e per infondatezza della pretesa, in quanto, pur spettando l'esenzione solo in presenza contemporaneamente del requisito di carattere oggettivo costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività istituzionali e del requisito di carattere soggettivo costituito dall'essere lo svolgimento di tali attività riferibile solo ai soggetti indicati dalla norma di cui all'art. 7 cit., entrambi i requisiti dovevano ritenersi sussistenti, essendo irrilevante la parziale impossibilità temporanea di un effettivo utilizzo e la stessa dimensione quantitativa dell'utilizzo per finalità istituzionali, avente carattere "significativo" in relazione alla dimensione e alla capienza dell'immobile. La ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, invocava quanto disposto dall'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 213/2023, con il quale il legislatore ha interpretato autenticamente l'art. 1 comma 759 lett. g) della legge n. 160 del 27.12.2019 e la normativa da questo sostituita, fra cui l'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992. Ai sensi della detta norma, ai fini dell'agevolazione di cui trattasi, il legislatore ha, infatti, chiarito che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”. La ricorrente contestava infine, l'erronea applicazione delle sanzioni sotto il profilo del cumulo giuridico, essendo stati emessi, pur con atti separati, sei avvisi di accertamento IMU per le annualità dal 2014 al 2019. La So.Ri. s.p. a., rappresentata e difesa come in epigrafe, ribadita la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa, con le proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione. Rilevava che l'intero sub 503 (soppresso e frazionato catastalmente solo a partire dal 2023) non va considerato ai fini del minore sub 500, rimasto invece parzialmente in uso, che non può essere inteso, come vorrebbe la ricorrente, un unicum con il sub 503, in quanto la circostanza che i due immobili siano comunicanti non dimostra di per sé l'interdipendenza tra gli stessi e la loro
“inscindibilità” tale da ritenere che il sub 500, che gode dell'esenzione, in assenza del sub 503 non potrebbe essere utilizzato per le finalità istituzionali. A dire della So.Ri., come emerso negli anni Ricorrente_1successivi al 2014 e fino alla definitiva demolizione completata nel 2023, la aveva ridotto e ricondotto le poche le attività di natura sanitaria (o comunque funzionali ad esse) svolte nel sub 503 (definita in ricorso come “parte nord del subalterno 503”), relativamente cioè a una palazzina effettivamente collegata al sub 500, ma che non costituisce nemmeno il 3% della volumetria complessiva della particella 503, attendendo fino al 2023 per la separazione catastale, e, così, pretendendo di usufruire dell'esenzione, lasciando catastalmente unita la parte dismessa, ed oggetto di demolizione, con quella (minima) in cui ha mantenuto l'attività istituzionale. La So.Ri. sosteneva, dunque, che, non solo la ricorrente non ha dato prova dei presupposti per l'esenzione, ma essi mancano del tutto. La So.Ri. ribadiva, altresì, la correttezza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Entrambe le parti ricordavano le vicende relative ai processi intervenuti per le annualità pregresse. Fissata la trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte adita, sentite le parti, l'accoglieva con compensazione delle spese della fase. Fissata, poi, l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta, illustrando ancora le proprie ragioni e insistendo per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, vanno innanzi tutto disattesi i profili di doglianza della ricorrente in punto motivazione dell'atto impugnato, posto che in esso sono chiaramente e adeguatamente indicate le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa, tanto da consentire al ricorrente, come è peraltro avvenuto, l'esercizio del diritto di difesa. Il ricorso si appalesa, invece, fondato nel merito. Entrambe le parti hanno prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta che il sub 503 è stato via via nel tempo dimesso, ma non totalmente, risultandovi nel 2019 locali ancora attivi, in particolare al piano terra di uno degli edifici in cui è stato ricollocato il centro Alzheimer, trasferito nell'area dell'ex ospedale nel 2017, per tutto il periodo necessario alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Centro_1precedente sede, posta nel . Detti lavori risultano terminati in data 1.4.2020, come comprovato dal verbale di riconsegna dei locali di cui al doc. 12 prodotto dalla ricorrente. I medesimi locali, dopo il ritorno del Centro Alzheimer alla sede originaria, sono stati mantenuti a funzioni sanitarie ed amministrative, ed in particolare hanno trovato in essi collocazione molteplici attività, temporaneamente trasferite per la necessità di lavori di rifacimento dei tetti della parte storica del vecchio ospedale, terminati in data 5 febbraio 2024, come attestato dalla dichiarazione di fine lavori di cui al doc. 13. Si tratta dei Servizi bibliotecari, U.R.P., Ufficio stampa, Formazione, Risorse Umane, Diabetologia, Back office Centro Unico Prenotazioni, SOC Patrimonio settore immobiliare, SOC Patrimonio settore mobiliare ed utenze, SOC Patrimonio settore Beni Artistici. Nel 2023, inoltre, a seguito dell'alluvione del 2-3 novembre, che ha interessato il piano interrato del nuovo ospedale, è stato trasferito nei locali del vecchio ospedale, il Servizio Ingegneria Clinica, con annessi uffici e laboratori. Risulta, poi, che altra ala dell'edificio sia tutt'oggi in parte utilizzata come deposito di beni mobili di recupero, quali arredi sanitari e non, letti operatori, etc, anche in ragione del fatto che, essendo le due ali in comunicazione tra loro, sussiste la funzionalità ad utilizzo per le attività sanitarie poste al primo piano con uscita all'aperto su piazza dell'Ospedale. Il primo piano di entrambe le ali degli edifici è occupato, dal 2017 fino a oggi, dal Dipartimento di Salute Mentale, ivi collocato a seguito della riconsegna della precedente sede ai proprietari per finita locazione, in cui sono svolte numerose funzioni dettagliate nella relazione di cui al doc. 11 prodotto dalla ricorrente. Il volume di tali prestazioni dal 2018 al 2023 è certificato nella tabella a firma del Direttore del Dipartimento Salute Mentale (doc. 14). Negli ulteriori edifici posti nel subalterno 503, oggetto di demolizione nel 2023, hanno trovato collocazione le seguenti funzioni: stoccaggio materiali di recupero o in disuso, comunque funzionali all'attività istituzionale;
deposito di documentazione sanitaria (cartelle cliniche), rimasto in loco fino al 2020. Nel sub 503, inoltre, nell'anno in oggetto, erano presenti centrali e impianti a servizio delle attività sanitarie della palazzina medicina e malattie infettive e aree adibite a parcheggi interni esclusivi per dipendenti, che la L.R. Toscana n. 51/2015 individua come strettamente funzionali al presidio e necessari per la sua operatività. La stessa SO.RI. non nega che nel 2019 vi fossero nel sub 503 ancora parti del Presidio ospedaliero utilizzate, ma ne nega la rilevanza, perché si tratterebbe di utilizzo minimo, in proporzione alla vastità Ricorrente_1dell'area e della parte dismessa. Tuttavia, deve considerarsi che la non ha utilizzato la parte dismessa per altri fini non istituzionali e la dismissione stessa era funzionale al graduale passaggio di realizzazione dell'Accordo di programma stipulato, fra gli altri soggetti, proprio con il Comune. Questa Corte, già con la sentenza n. 60/2023 del 19 giugno 2023 avente ad oggetto l'avviso di accertamento per il precedente anno di imposta 2017, pur prendendo atto dell'esito della sentenza n.1210/2022 della CTR Toscana, di riforma della sentenza n.100/2020 della CTP di TO per IMU 2014 e 2015, ha fondato il proprio decisum sul concetto di utilizzo “esclusivo” dell'immobile per finalità istituzionale. Nell'occasione, si è affermato, infatti, che se è vero, come la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto, che l'avverbio “esclusivamente” sta ad indicare che “non è ammesso un utilizzo promiscuo, parziale o comunque diverso da quello istituzionale e cioè quello ospedaliero o ambulatoriale”, occorre, però, tenere conto dell'accordo di programma sopra citato, il quale determina effetti ai fini IMU solamente ed esclusivamente a seguito della completa e compiuta attuazione dell'accordo di programma medesimo, e, quindi, con la completa dismissione dell'area per la realizzazione del parco pubblico. Agli atti risultava, infatti, provato per il 2017, come risulta provato anche per l'anno in oggetto, che, nelle more di attuazione di quell'accordo, l'utilizzo concreto da parte Ricorrente_1della è rimasto, per i locali ancora occupati, sempre e solo, quello finalizzato all'assolvimento dei suoi fini istituzionali, e non altro, posto che la parte dismessa non risulta adibita ad alcun uso, in Ricorrente_1quanto rilasciata dalla in forza degli accordi presi con il Comune, fino alla completa demolizione e cessione al Comune medesimo dell'intera area destinata a parco pubblico. Non vi è, dunque, alcun uso “promiscuo” o “comunque diverso da quello istituzionale”. Inoltre, per l'anno 2017, come anche Ricorrente_1per l'anno 2019 in oggetto, non solo l'unico utilizzo operato in concreto dalla , per la parte ancora occupata, è stato quello “esclusivamente” destinato alle finalità istituzionali, avvenuto in maniera “effettiva”, “esclusiva” e “diretta”, ma, per la parte dismessa, alla luce degli accordi intercorsi proprio con l'ente impositore, ovvero il Comune di TO, non può imputarsi all'Azienda la “parzialità” di utilizzo dell'area al fine di azzerare l'esenzione in oggetto, in quanto la dismissione discende proprio dai vincoli assunti con il Comune. Il concetto di “parzialità”, ai fini che ne occupa, va, infatti, riferito, non tanto all'utilizzo dell'area, quanto all'“utilizzo ai fini istituzionali” dell'area, e, nella specie, l'area occupata risulta interamente utilizzata ai fini istituzionali e non a fini “diversi”. L'orientamento di questa Corte è stato confermato, per gli anni di imposta 2016 e 2027 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenze, rispettivamente, n. 114/1/2025 del 29 gennaio 2025 e n. 89/6/2025 del 30 ottobre 2024, che ha sul punto mutato orientamento. Nel frattempo, è intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17709, pubblicata il 26 giugno Ricorrente_12024, pronunciata sul ricorso dell' avverso la citata sentenza dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1210/06/2022, che ha rigettato il ricorso. In relazione all'ordinanza della Suprema Corte, peraltro, è stato proposto Ricorrente_1dall' ricorso in revocazione, notificato alla controparte in data 17.1.2025 e iscritto al ruolo della Suprema Corte con RG n. 1933/2025, per avere la Suprema Corte – secondo la ricorrente - fondato la propria decisione sul falso ed erroneo presupposto che la sentenza di merito avesse accertato “che la destinazione a scopi istituzionali era irreversibilmente cessata con la demolizione del fabbricato e la cessione dell'area di risulta per la realizzazione di un parco pubblico” già negli anni in contestazione (2014-2015). In ogni caso, pur tenendo in considerazione l'ordinanza n. 17709/2024 della Corte di cassazione, quanto alle considerazioni ivi svolte sul mancato utilizzo “esclusivo” dell'immobile a sede del presidio ospedaliero e sul significato da attribuire a tale termine ai fini dell'esenzione IMU, deve rilevarsi che nel caso deciso dalla Suprema Corte non è stato considerato, né in alcun modo trattato, quanto disposto dal legislatore con l'art. 1, comma 71, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, invocato in questa sede dalla ricorrente. La norma ha stabilito che “l'articolo 1, comma 759 lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: (…) b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”. Di tal che è stato confermato dal legislatore, con la ineludibile valenza normativa sua propria, l'indirizzo interpretativo già accolto da questa Corte, secondo cui l'esenzione IMU sull'immobile in questione dev'essere riconosciuta in base dell'utilizzo concreto esercitato ai soli fini istituzionali e non ad usi “diversi”, non rilevando se l'area è utilizzata parzialmente e in quale, più o meno ampia, misura. Risultando, dunque, comprovato che, nonostante il mancato utilizzo di parte del complesso ex ospedaliero, non è venuta meno la strumentalità ai fini istituzionali, in quanto la cessazione definitiva della strumentalità si è verificata solamente con la demolizione avvenuta nel 2023, e poiché risulta pacificamente che non vi è stato alcun altro uso diverso, al di là di quello istituzionale documentato, del complesso immobiliare, bene strumentale per natura (di categoria catastale B2), ne consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Quanto alle spese, infine, ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione, in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di TO, sez. II, in composizione collegiale, accoglie il ricorso. Spese compensate. TO, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi