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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALIA ALESSANDRO, elettivamente Parte_1
domiciliata in CORSO DANTE N. 37, CUNEO, presso il difensore avv. GALIA ALESSANDRO
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale di udienza del 8.7.2025: “Si pronunci sentenza in punto status, con rinuncia alla domanda di addebito”.
Per parte convenuta
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 3 Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
VIGNOLA in data 31/12/2016, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Vignola, anno 2016, atto n. 145, parte 2, serie C.
Dal matrimonio non nascevano figli.
I coniugi ottenevano decreto di omologa separazione consensuale da parte del Tribunale di Modena in data 04.03.2020, a definizione del procedimento RG 529/2020 (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Con dichiarazione resa dinnanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Vignola (MO) in data
23.06.2021, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Vignola (MO) anno 2021 parte II serie C
n. 48 i coniugi manifestavano di essersi riconciliati in pari data (doc. n. 5 allegato al ricorso).
I coniugi convivevano sino al mese di gennaio 2025 presso l'abitazione condotta in locazione sita in
Peveragno, Vicolo Tripoli 5, ma la convivenza diveniva nuovamente intollerabile.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato in data 2.4.2025, chiedeva Parte_1
quindi a questo Tribunale di pronunciare nuovamente la separazione personale, con addebito al marito.
Avanti al Giudice relatore designato si costituiva la sola parte ricorrente, mentre il convenuto veniva dichiarato contumace.
Il Giudice relatore, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava il ricorso, esprimendosi come da verbale del 8.7.2025.
All'esito dell'udienza il difensore dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito e chiedeva trattenersi la causa in decisione, insistendo nella sola domanda di separazione.
La causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza sulle conclusioni in epigrafe.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da parte ricorrente si può desumere che la prosecuzione della pagina 2 di 3 convivenza non sarebbe tollerabile. Non vi è stata peraltro eccezione del sig. che non si è CP_1
costituito, disinteressandosi della procedura.
Le spese di lite
Nulla in punto spese stante la natura della causa, e in difetto di opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1
nulla in punto spese in difetto di opposizione.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALIA ALESSANDRO, elettivamente Parte_1
domiciliata in CORSO DANTE N. 37, CUNEO, presso il difensore avv. GALIA ALESSANDRO
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale di udienza del 8.7.2025: “Si pronunci sentenza in punto status, con rinuncia alla domanda di addebito”.
Per parte convenuta
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 3 Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
VIGNOLA in data 31/12/2016, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Vignola, anno 2016, atto n. 145, parte 2, serie C.
Dal matrimonio non nascevano figli.
I coniugi ottenevano decreto di omologa separazione consensuale da parte del Tribunale di Modena in data 04.03.2020, a definizione del procedimento RG 529/2020 (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Con dichiarazione resa dinnanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Vignola (MO) in data
23.06.2021, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Vignola (MO) anno 2021 parte II serie C
n. 48 i coniugi manifestavano di essersi riconciliati in pari data (doc. n. 5 allegato al ricorso).
I coniugi convivevano sino al mese di gennaio 2025 presso l'abitazione condotta in locazione sita in
Peveragno, Vicolo Tripoli 5, ma la convivenza diveniva nuovamente intollerabile.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato in data 2.4.2025, chiedeva Parte_1
quindi a questo Tribunale di pronunciare nuovamente la separazione personale, con addebito al marito.
Avanti al Giudice relatore designato si costituiva la sola parte ricorrente, mentre il convenuto veniva dichiarato contumace.
Il Giudice relatore, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava il ricorso, esprimendosi come da verbale del 8.7.2025.
All'esito dell'udienza il difensore dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito e chiedeva trattenersi la causa in decisione, insistendo nella sola domanda di separazione.
La causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza sulle conclusioni in epigrafe.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da parte ricorrente si può desumere che la prosecuzione della pagina 2 di 3 convivenza non sarebbe tollerabile. Non vi è stata peraltro eccezione del sig. che non si è CP_1
costituito, disinteressandosi della procedura.
Le spese di lite
Nulla in punto spese stante la natura della causa, e in difetto di opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1
nulla in punto spese in difetto di opposizione.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3