Decreto cautelare 3 novembre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2025, proposto da
Ste.Mar. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8875A1623, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Union 3”, Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
R.R. Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione della C.U.C. Union 3 del 29 ottobre 2025, recante ad oggetto: “Portale Gare - CUC - Union 3 - Comune di Porto Cesareo - PNRR NEXTGEN EU - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - Costruzione di un fabbricato da destinare ad asilo nido da 28 posti in via M. Buonarroti. Affidamento di appalto integrato di progettazione ed esecuzione dell’opera - Lotto 1 - Comunicazione di esclusione” , con la quale è stata comunicata alla ditta Ste.Mar Costruzioni S.r.l. l’esclusione dalla relativa procedura di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali di gara e ogni altro atto della procedura con il quale sia stata disposta l’esclusione della ditta STE.MAR. Costruzioni S.r.l. della procedura, con particolare riguardo al verbale di gara n. 3 pubblicato sul portale di gara in data 29 ottobre 2025 e al successivo verbale del 31 ottobre 2025 recante la proposta di aggiudicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. NO LL TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Porto Cesareo, con determina a contrarre del 26.9.2025, ha avviato una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato, finalizzato alla progettazione e alla costruzione di un asilo nido da 28 posti, da realizzarsi in via M. Buonarroti.
1.1. L’appalto, sotto soglia comunitaria e da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato finanziato con fondi PNRR - NEXT GENRATION EU (M4 C1 I 1).
1.2. La gestione della gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Union 3”, che ha pubblicato gli atti della procedura concorsuale, fissando al 22.10.2025 il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
1.3. La società Ste.Mar. ha partecipato alla procedura, risultando tra le quattro imprese ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche.
1.4. In sede di esame delle offerte, la Commissione giudicatrice ha rilevato che nella relazione tecnica presentata da Ste.Mar. erano stati inseriti elementi relativi all’offerta tempo, ritenuti parte integrante dell’offerta economica e, pertanto, da collocarsi esclusivamente nella “Busta C”, come previsto dal punto 15.10 del Disciplinare di gara.
1.5. Sulla base di tale rilievo, la Commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione dell’impresa, formalizzata con comunicazione della C.U.C. “Union 3” del 29.10.2025 e motivata con riferimento alla violazione della regola della separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, avendo la concorrente inserito elementi dell’offerta tempo nella relazione tecnica delle migliorie offerte.
2. Con il giudizio all’esame, la ricorrente ha contestato l’esclusione dalla procedura di gara, ritenendola illegittima e fondata su una interpretazione erronea del Disciplinare di gara, che non vieterebbe l’inserimento di elementi dell’offerta tempo nella documentazione tecnica; ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione cautelare della sua efficacia, evidenziando anche il rischio di pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse pubblico, in caso di ritardo nell’attuazione dell’intervento finanziato con fondi PNRR.
2.1. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ha dedotto il seguente articolato ordine di censure: “ Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara – Violazione e omessa applicazione di fondamentali principi dell’ordinamento dei contratti pubblici in tema di commistione tra offerta tecnica ed economica e di segretezza delle offerte economiche – Violazione e omessa applicazione del principio di favor partecipationis – Violazione e omessa applicazione del principio di risultato – Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto – In subordine: nullità del disciplinare di gara e illegittimità in via derivata dell’impugnato provvedimento di esclusione .
3. Con decreto cautelare n. 503/2025, reso ex art. 56 c.p.a., la ricorrente è stata ammessa con riserva alle successive fasi della gara.
3.1. Il Comune di Porto Cesareo e la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Union 3”, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
3.2. Con atto di stile del 10.11.2025 si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3.3. Con ordinanza n. 541/2025 del 19.11.2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento di esclusione.
3.4. Con memoria depositata in data 24.12.2025, la difesa attorea ha rappresentato che “a seguito dell’instaurazione del giudizio e della concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. (decreto monocratico pubblicato in data 3.11.2025) l’amministrazione resistente ha dapprima riammesso in gara la ricorrente (in data 7.11.2025) e successivamente, valutata l’offerta tecnica ed economica di quest’ultima, ha anche disposto l’aggiudicazione in suo favore, senza riserve” , rimettendo alla valutazione del Tribunale “se dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della riammissione in gara di Ste.Mar. Costruzioni S.r.l. e dell’aggiudicazione in suo favore medio tempore intervenute, senza riserve, oppure se sia comunque utile e/o necessario definire la presente controversia con una decisione nel merito”.
4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
5. Reputa il Collegio che il ricorso debba essere definito con pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere.
5.1. Invero, dal verbale della Commissione di gara n. 5 del 10.11.2025 (prodotto in atti con foliario del 14.11.2025) risulta chiaramente che, con provvedimento in data 7.11.2025, il R.U.P. ha disposto la riammissione alla procedura di gara della STE.MAR. - come pure di un’altra ditta precedentemente esclusa - “in autotutela, nell’ottica di garantire la massima partecipazione, e nell’interesse di raggiungere l’obiettivo prefissato” .
5.2. Inoltre, anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva della commessa in favore di STE.MAR. non contiene alcuna riserva in relazione all’esito del giudizio (cfr. doc. n. 8 – foliario del 22.12.2025).
5.3. Tali circostanze dimostrano univocamente, come peraltro rilevato dalla difesa attorea, il pieno soddisfacimento della pretesa della società ricorrente, riveniente dall’adozione da parte della P.A., senza riserva alcuna, del provvedimento di annullamento in autotutela della determinazione di esclusione dalla procedura di gara, per cui vi è causa.
6. Ai fini della regolazione delle spese di lite, osserva il Collegio che, ove non fosse intervenuto il provvedimento di ritiro da parte dell’Amministrazione intimata, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, sulla base delle medesime argomentazioni riportate nell’ordinanza cautelare n. 541/2025 del 19.11.2025, giacché:
- l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara è fondata su una interpretazione erronea del punto 15.10 del Disciplinare di gara, che vieta l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica, senza menzionare nel medesimo senso elementi relativi all’offerta tempo;
- la decisione adottata dalla Commissione di gara e dal RUP si pongono in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi relativi al cronoprogramma non costituisce violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, né commistione tra offerta tecnica ed economica (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7147; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2683; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 23 maggio 2025, n. 3980);
- un’interpretazione in senso restrittivo della lex specialis si appalesa distonica sia rispetto ai criteri ermeneutici codicistici, che impongono di privilegiare il significato letterale e sistematico delle clausole, sia rispetto al principio del favor partecipationis (v. Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7147).
7. Conclusivamente, per le ragioni suesposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
8. In base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, le spese di lite vanno poste a carico del Comune di Porto Cesareo e sono liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere con riguardo alle altre parti, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Porto Cesario al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della società ricorrente nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
NO LL TE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LL TE | RE CA |
IL SEGRETARIO