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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3066/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3066 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NERI ALFONSO e PENNICA SALVATORE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/02/1967, (C.F. ) nato a [...] il [...] CP_2 C.F._3
e (C.F. ) nata ad [...] il [...], CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. DI CRISTOFALO ANTONIO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- convenuti -
oggetto: accertamento diritto di passaggio.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 19.3.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti chiedendo all'intestato Tribunale di:
- ritenere e dichiarare di aver acquisito per usucapione il diritto di servitù di passaggio sul fondo servente in comproprietà dei convenuti e, per l'effetto, riconoscere il proprio diritto di transito da esercitarsi mediante l'uso del camminamento, della larghezza di m.
1.50 e
1 lunghezza di m.30 circa, che dal cancello consente di raggiungere l'area pertinenziale di proprietà dell'attrice, di m2 5, posta a piano terra lato sud dello stabile condominiale in proiezione verticale del pianerottolo della scala esterna, ove insistono le adduzioni idriche, le tubazioni ed i cavi elettrici che, attraversando le aeree allo stato inaccessibili per via della collazione dei cancelli, giungono all'appartamento di proprietà dell'attrice;
- rendere, ai sensi dell'art. 1079 c.c. ultimo comma, la declaratoria di remissione in pristino dei luoghi mediante l'eliminazione del cancello che impedisce l'accesso e l'esercizio del diritto di servitù e/o comunque la declaratoria di consegna delle chiavi che aprono il cancello al fine di consentire l'esercizio del diritto di servitù di passaggio;
- condannare i convenuti al pagamento dei danni patiti e patendi, cagionati a parte attrice quantificati in euro 15.000,00 o nella diversa somma che risultasse provata in corso di causa,
da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- in via graduata, dichiarare la costituzione di servitù prediale coattiva di passaggio dal fondo intercluso in favore dell'attrice ed a carico dei convenuti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A tal fine l'attrice ha esposto:
- di essere comproprietaria di un appartamento sito al secondo piano di uno stabile condominiale della superficie di circa 110 mq, sito in Agrigento, nella Contrada Cannatello,
come da atto pubblico di compravendita per Notaio del 21.12.1981 rep. n. Persona_1
29311 raccolta n. 6297 (N.C.E.U. al foglio 164 particella 742);
- che tale immobile è parte di un maggior edificio costituito da un piano terra di proprietà
di e da un primo piano di proprietà di e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
- che con accesso diretto dalla Via Dei Romani si raggiunge un cancello esistente da oltre
30 anni che dà accesso a due camminamenti che portano allo spazio condominiale posto sul lato Sud ed Ovest di pertinenza comune;
- che nello spazio esterno pertinenziale sono collocati pozzetti e tubazioni di adduzione idrica, scarico fognario, cavi elettrici che servono l'appartamento di proprietà di parte attrice;
- che l'accesso all'area pertinenziale interclusa è stato sempre garantito a parte attrice dal tempo dell'acquisto dell'immobile in un primo momento in quanto area libera e successivamente, a partire dal 1998, dopo l'apposizione del cancello ad opera di EL
2 RO, padre dell'odierna convenuta, grazie alla consegna delle chiavi di apertura al marito dell'attrice;
- che e proprietari dell'immobile posto al primo piano, CP_2 CP_3
hanno provveduto ad apporre altro cancello in adesione a quello esistente, inibendo l'esercizio della servitù di passaggio acquisita nel corso degli anni dall'attrice.
Con comparse di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositate in data
17.12.2018 si sono costituiti i convenuti affermando:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
- nel merito, in via principale, hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per inesistenza di qualsiasi diritto in capo alla stessa sul fondo di proprietà dei convenuti;
- in particolare, i convenuti hanno contestato che l'area di m2 5 di cui si tratta sia di proprietà esclusiva di ovvero che sia di uso condominiale, infatti, dall'atto Parte_1
di acquisto di parte attrice (del 21 Dicembre 1981) emerge che questa ha il diritto di costruire la scala esterna garantendo però di lasciare sotto la scala uno spazio transitabile, largo metri uno e centimetri cinquanta, di cui metri uno a servizio dell'immobile situato a piano terra
(n.d.r. attualmente di proprietà ) e centimetri cinquanta a servizio Controparte_1
dell'immobile a primo piano (n.d.r. attualmente di proprietà ; diritto CP_4
specularmente acquistato mediante rogito del Febbraio 2010 da (“passaggio della CP_4
larghezza di circa un metro, che sarà di esclusivo uso dei compratori”);
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, hanno chiesto la condanna di parte attrice al versamento della indennità dovuta per l'eventuale costituzione della servitù
e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria e il risarcimento del danno;
- in via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare che il fondo sito in Via dei Romani, in c.da Cannatello ad Agrigento, individuato al mappale 2572, foglio 164, particella 742 sub 2 del
NCEU del Comune di Agrigento, appartiene in via esclusiva ai convenuti e non è gravato da alcuna servitù o altro peso e per l'effetto ordinare la cessazione della condotta antigiuridica posta in essere dall'attrice e dal coniuge , consistente nel passaggio sul Parte_2
proprio fondo con condanna alla rimozione degli eventuali manufatti ivi insistenti;
3 - sempre in via riconvenzionale, hanno chiesto di ritenere e dichiarare che i danni sofferti dagli odierni convenuti sono conseguenza della condotta antigiuridica posta in essere dall'attrice e per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati nella misura di € 15.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio e con ogni accessorio di legge.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove orali e CTU tecnica.
Con ordinanza del 5.11.2024 il giudice onorario assegnatario del fascicolo, esaminati gli atti e ritenuto il valore della controversia superiore ai limiti tabellari previsti, ha rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione che, con provvedimento del 18.11.2024, lo ha assegnato all'odierno giudicante.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda, avendo l'attrice, in data 14.3.2019, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti come da verbale negativo in atti (v. deposito del
15.3.2019).
Ancora in via preordinata, in applicazione del potere-dovere attribuito al giudice di qualificare la domanda sulla base dei fatti prospettatigli e delle richieste svolte, si ritiene che parte attrice abbia richiesto l'accertamento del proprio diritto di passare sul camminamento,
oggi chiuso, per giungere nell'area dove sono collocati pozzetti, tubazioni di adduzioni idrica,
scarico fognario, cavi elettrici che servono il proprio appartamento.
Invero, sebbene abbia fatto riferimento a una “servitù di passaggio”, Parte_1
si ritiene che non sia stata chiesta la tutela di un generale diritto di passaggio sul fondo vicino per raggiungere il proprio fondo (artt. 1051 e 1152 c.c.) bensì del diritto di percorrere l'area indicata per raggiungere la zona in cui sono ubicati i servizi di pertinenza del proprio immobile. Tra l'altro, non viene avanzata la pretesa su un peso imposto sopra un fondo altrui
per l'utilità di un fondo di diverso proprietario: la stessa attrice si riferisce all'area circostante l'immobile (che comprende sia il camminamento sia il luogo dove ci sono i pozzetti) come area
comune, circostanza che appare emergere dagli atti di compravendita allegati, in cui si
4 trasferisce la proprietà esclusiva per gli appartamenti situati nell'edificio e si attribuisce il
(diverso) diritto di uso esclusivo per le zone circostanti.
Ebbene, per tali ragioni, si ritiene che la domanda debba essere qualificata quale accertamento del diritto di accesso al fondo, ai sensi dell'art. 843 c.c., norma che disciplina un diritto di passaggio quale obligatio propter rem - limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino - e non servitù a favore del fondo finitimo.
In ogni caso, non appare superfluo precisare che ai fini dell'accertamento dell'usucapione ordinaria è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco,
accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni,
cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass.
Civ. sez. II n. 19186/2005). Per configurarsi il possesso ad usucapionem (ex art. 1158 c.c.) è quindi necessario il requisito i) della continuità - il possessore deve esplicare costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e manifestarlo con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un' indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto;
ii) l'animus possidendi, ossia l'intendimento del possessore di esercitare sulla res i poteri del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., e le evidenze processuali complessivamente emerse non consentono di concludere per l'esistenza dei citati presupposti.
Invero, l'attrice ha riferito che l'area di cui si tratta era libera alla data di acquisto dell'immobile (1981) e comunque accessibile dal 1998, data di apposizione del cancello da parte di EL RO (padre della convenuta ), avendo quest'ultimo Controparte_1
fornito le relative chiavi.
5 Tale ultima circostanza non rappresenta invero una piena signoria sulla cosa da parte dell'attrice bensì la concessione di del possesso delle chiavi, tollerando l'ingresso. CP_1
Ancora, emerge agli atti che unitamente al marito ha mantenuto la Parte_1
residenza in Via dei Romani n. 7 dal 28.06.1983 al 26.09.1991 per poi trasferirla a Genova
almeno fino al 19.10.2018; conseguentemente, manca comunque quella costante esplicazione del potere di fatto richiesta ai fini della continuità nel possesso.
Ciò chiarito, la domanda qualificata quale accertamento del diritto di “accesso al fondo”
merita accoglimento, dovendosi riconoscere il diritto dell'attrice di passare attraverso il camminamento che conduce all'area dove sono collocati pozzetti, tubazioni di adduzioni idrica, scarico fognario, cavi elettrici che servono il proprio appartamento.
Invero, il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., deve essere consentito per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è
tenuto a prestare.
Con la precisazione, per quanto già rilevato sul caso di specie, che la norma citata è
applicabile anche al condominio, sicché il proprietario di un appartamento può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune (Cass. Civ. sez. II, n. 20555/2021).
Per affermare tale diritto, il giudice è chiamato a valutare comparativamente i contrapposti interessi delle parti in base al principio del “minimo mezzo” con riferimento all'ingresso e al transito, “nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia
comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di
un terzo, con minore suo sacrificio” (Cass. Civ. Sez. II n. 1855/2021).
Ebbene, il CTU, all'uopo nominato, ha rilevato che ove emerga la necessità di una manutenzione degli scarichi fognari che confluiscono nel pozzetto di ispezione collegato alla pubblica fognatura, nel quale scaricano le condotte delle acque nere provenienti dagli alloggi di primo e secondo piano, l'attrice si troverebbe impedita ad accedervi. Infatti, attualmente
6 non è possibile il libero ingresso all'area perché si tratta di spazio recintato e chiuso da un cancello munito di lucchetto le cui chiavi sono nella disponibilità dei convenuti.
Pertanto, verificato che per provvedere alla manutenzione dei servizi situati nell'area interessata è necessario accedere alla stradella di cui si tratta, va accolta la domanda attorea di accertamento del diritto al passaggio, da estrinsecarsi nella consegna delle chiavi di ingresso al cancello da utilizzare esclusivamente per le ragioni suddette.
Si ritiene che a tale accertamento non corrisponda il sorgere del diritto a percepire una indennità da parte dei convenuti, non riscontrandosi alcuna limitazione al godimento del bene.
La qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 843 c.c., poi, assorbe la riconvenzionale
actio negatoria servitutis proposta dal convenuto.
Vanno infine rigettate le domande di risarcimento danni promosse da parte attrice e da parte convenuta in via riconvenzionale, in quanto genericamente proposte, non risultando soddisfatto l'onere probatorio sulle stesse gravanti relativo alla prova del danno e del nesso causale con l'evento.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano valide ragioni per compensarle per 1/3, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate da parte attrice e rigetto delle domande dei convenuti, ponendo i restanti 2/3 a carico di questi ultimi;
spese calcolate secondo le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate, secondo lo scaglione di riferimento.
Si ritiene poi vi siano giusti motivi per porre a carico di tutte le parti in solido, e in egual misura nei rapporti interni, le spese dell'occorsa CTU, tenuto conto della necessaria attività di descrizione dei luoghi e della non contestazione da parte dei convenuti del posizionamento dei servizi nell'area indicata da parte attrice.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di di passare nel camminamento meglio Parte_1
descritto in parte motiva al fine di accedere all'area in cui si trovano i servizi funzionali al
7 proprio appartamento per provvedere alla loro manutenzione, ciò tramite consegna alla stessa delle chiavi del cancello di ingresso da parte dei convenuti che ne hanno la disponibilità;
compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti;
condanna i convenuti in solito a rifondere a parte attrice i restanti 2/3 delle spese di lite,
quantificati in € 3.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
pone a carico di entrambe le parti in egual misura le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 10 luglio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3066 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NERI ALFONSO e PENNICA SALVATORE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/02/1967, (C.F. ) nato a [...] il [...] CP_2 C.F._3
e (C.F. ) nata ad [...] il [...], CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. DI CRISTOFALO ANTONIO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- convenuti -
oggetto: accertamento diritto di passaggio.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 19.3.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti chiedendo all'intestato Tribunale di:
- ritenere e dichiarare di aver acquisito per usucapione il diritto di servitù di passaggio sul fondo servente in comproprietà dei convenuti e, per l'effetto, riconoscere il proprio diritto di transito da esercitarsi mediante l'uso del camminamento, della larghezza di m.
1.50 e
1 lunghezza di m.30 circa, che dal cancello consente di raggiungere l'area pertinenziale di proprietà dell'attrice, di m2 5, posta a piano terra lato sud dello stabile condominiale in proiezione verticale del pianerottolo della scala esterna, ove insistono le adduzioni idriche, le tubazioni ed i cavi elettrici che, attraversando le aeree allo stato inaccessibili per via della collazione dei cancelli, giungono all'appartamento di proprietà dell'attrice;
- rendere, ai sensi dell'art. 1079 c.c. ultimo comma, la declaratoria di remissione in pristino dei luoghi mediante l'eliminazione del cancello che impedisce l'accesso e l'esercizio del diritto di servitù e/o comunque la declaratoria di consegna delle chiavi che aprono il cancello al fine di consentire l'esercizio del diritto di servitù di passaggio;
- condannare i convenuti al pagamento dei danni patiti e patendi, cagionati a parte attrice quantificati in euro 15.000,00 o nella diversa somma che risultasse provata in corso di causa,
da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- in via graduata, dichiarare la costituzione di servitù prediale coattiva di passaggio dal fondo intercluso in favore dell'attrice ed a carico dei convenuti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A tal fine l'attrice ha esposto:
- di essere comproprietaria di un appartamento sito al secondo piano di uno stabile condominiale della superficie di circa 110 mq, sito in Agrigento, nella Contrada Cannatello,
come da atto pubblico di compravendita per Notaio del 21.12.1981 rep. n. Persona_1
29311 raccolta n. 6297 (N.C.E.U. al foglio 164 particella 742);
- che tale immobile è parte di un maggior edificio costituito da un piano terra di proprietà
di e da un primo piano di proprietà di e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
- che con accesso diretto dalla Via Dei Romani si raggiunge un cancello esistente da oltre
30 anni che dà accesso a due camminamenti che portano allo spazio condominiale posto sul lato Sud ed Ovest di pertinenza comune;
- che nello spazio esterno pertinenziale sono collocati pozzetti e tubazioni di adduzione idrica, scarico fognario, cavi elettrici che servono l'appartamento di proprietà di parte attrice;
- che l'accesso all'area pertinenziale interclusa è stato sempre garantito a parte attrice dal tempo dell'acquisto dell'immobile in un primo momento in quanto area libera e successivamente, a partire dal 1998, dopo l'apposizione del cancello ad opera di EL
2 RO, padre dell'odierna convenuta, grazie alla consegna delle chiavi di apertura al marito dell'attrice;
- che e proprietari dell'immobile posto al primo piano, CP_2 CP_3
hanno provveduto ad apporre altro cancello in adesione a quello esistente, inibendo l'esercizio della servitù di passaggio acquisita nel corso degli anni dall'attrice.
Con comparse di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositate in data
17.12.2018 si sono costituiti i convenuti affermando:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
- nel merito, in via principale, hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per inesistenza di qualsiasi diritto in capo alla stessa sul fondo di proprietà dei convenuti;
- in particolare, i convenuti hanno contestato che l'area di m2 5 di cui si tratta sia di proprietà esclusiva di ovvero che sia di uso condominiale, infatti, dall'atto Parte_1
di acquisto di parte attrice (del 21 Dicembre 1981) emerge che questa ha il diritto di costruire la scala esterna garantendo però di lasciare sotto la scala uno spazio transitabile, largo metri uno e centimetri cinquanta, di cui metri uno a servizio dell'immobile situato a piano terra
(n.d.r. attualmente di proprietà ) e centimetri cinquanta a servizio Controparte_1
dell'immobile a primo piano (n.d.r. attualmente di proprietà ; diritto CP_4
specularmente acquistato mediante rogito del Febbraio 2010 da (“passaggio della CP_4
larghezza di circa un metro, che sarà di esclusivo uso dei compratori”);
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, hanno chiesto la condanna di parte attrice al versamento della indennità dovuta per l'eventuale costituzione della servitù
e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria e il risarcimento del danno;
- in via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare che il fondo sito in Via dei Romani, in c.da Cannatello ad Agrigento, individuato al mappale 2572, foglio 164, particella 742 sub 2 del
NCEU del Comune di Agrigento, appartiene in via esclusiva ai convenuti e non è gravato da alcuna servitù o altro peso e per l'effetto ordinare la cessazione della condotta antigiuridica posta in essere dall'attrice e dal coniuge , consistente nel passaggio sul Parte_2
proprio fondo con condanna alla rimozione degli eventuali manufatti ivi insistenti;
3 - sempre in via riconvenzionale, hanno chiesto di ritenere e dichiarare che i danni sofferti dagli odierni convenuti sono conseguenza della condotta antigiuridica posta in essere dall'attrice e per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati nella misura di € 15.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio e con ogni accessorio di legge.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove orali e CTU tecnica.
Con ordinanza del 5.11.2024 il giudice onorario assegnatario del fascicolo, esaminati gli atti e ritenuto il valore della controversia superiore ai limiti tabellari previsti, ha rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione che, con provvedimento del 18.11.2024, lo ha assegnato all'odierno giudicante.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda, avendo l'attrice, in data 14.3.2019, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti come da verbale negativo in atti (v. deposito del
15.3.2019).
Ancora in via preordinata, in applicazione del potere-dovere attribuito al giudice di qualificare la domanda sulla base dei fatti prospettatigli e delle richieste svolte, si ritiene che parte attrice abbia richiesto l'accertamento del proprio diritto di passare sul camminamento,
oggi chiuso, per giungere nell'area dove sono collocati pozzetti, tubazioni di adduzioni idrica,
scarico fognario, cavi elettrici che servono il proprio appartamento.
Invero, sebbene abbia fatto riferimento a una “servitù di passaggio”, Parte_1
si ritiene che non sia stata chiesta la tutela di un generale diritto di passaggio sul fondo vicino per raggiungere il proprio fondo (artt. 1051 e 1152 c.c.) bensì del diritto di percorrere l'area indicata per raggiungere la zona in cui sono ubicati i servizi di pertinenza del proprio immobile. Tra l'altro, non viene avanzata la pretesa su un peso imposto sopra un fondo altrui
per l'utilità di un fondo di diverso proprietario: la stessa attrice si riferisce all'area circostante l'immobile (che comprende sia il camminamento sia il luogo dove ci sono i pozzetti) come area
comune, circostanza che appare emergere dagli atti di compravendita allegati, in cui si
4 trasferisce la proprietà esclusiva per gli appartamenti situati nell'edificio e si attribuisce il
(diverso) diritto di uso esclusivo per le zone circostanti.
Ebbene, per tali ragioni, si ritiene che la domanda debba essere qualificata quale accertamento del diritto di accesso al fondo, ai sensi dell'art. 843 c.c., norma che disciplina un diritto di passaggio quale obligatio propter rem - limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino - e non servitù a favore del fondo finitimo.
In ogni caso, non appare superfluo precisare che ai fini dell'accertamento dell'usucapione ordinaria è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco,
accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni,
cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass.
Civ. sez. II n. 19186/2005). Per configurarsi il possesso ad usucapionem (ex art. 1158 c.c.) è quindi necessario il requisito i) della continuità - il possessore deve esplicare costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e manifestarlo con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un' indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto;
ii) l'animus possidendi, ossia l'intendimento del possessore di esercitare sulla res i poteri del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., e le evidenze processuali complessivamente emerse non consentono di concludere per l'esistenza dei citati presupposti.
Invero, l'attrice ha riferito che l'area di cui si tratta era libera alla data di acquisto dell'immobile (1981) e comunque accessibile dal 1998, data di apposizione del cancello da parte di EL RO (padre della convenuta ), avendo quest'ultimo Controparte_1
fornito le relative chiavi.
5 Tale ultima circostanza non rappresenta invero una piena signoria sulla cosa da parte dell'attrice bensì la concessione di del possesso delle chiavi, tollerando l'ingresso. CP_1
Ancora, emerge agli atti che unitamente al marito ha mantenuto la Parte_1
residenza in Via dei Romani n. 7 dal 28.06.1983 al 26.09.1991 per poi trasferirla a Genova
almeno fino al 19.10.2018; conseguentemente, manca comunque quella costante esplicazione del potere di fatto richiesta ai fini della continuità nel possesso.
Ciò chiarito, la domanda qualificata quale accertamento del diritto di “accesso al fondo”
merita accoglimento, dovendosi riconoscere il diritto dell'attrice di passare attraverso il camminamento che conduce all'area dove sono collocati pozzetti, tubazioni di adduzioni idrica, scarico fognario, cavi elettrici che servono il proprio appartamento.
Invero, il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., deve essere consentito per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è
tenuto a prestare.
Con la precisazione, per quanto già rilevato sul caso di specie, che la norma citata è
applicabile anche al condominio, sicché il proprietario di un appartamento può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune (Cass. Civ. sez. II, n. 20555/2021).
Per affermare tale diritto, il giudice è chiamato a valutare comparativamente i contrapposti interessi delle parti in base al principio del “minimo mezzo” con riferimento all'ingresso e al transito, “nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia
comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di
un terzo, con minore suo sacrificio” (Cass. Civ. Sez. II n. 1855/2021).
Ebbene, il CTU, all'uopo nominato, ha rilevato che ove emerga la necessità di una manutenzione degli scarichi fognari che confluiscono nel pozzetto di ispezione collegato alla pubblica fognatura, nel quale scaricano le condotte delle acque nere provenienti dagli alloggi di primo e secondo piano, l'attrice si troverebbe impedita ad accedervi. Infatti, attualmente
6 non è possibile il libero ingresso all'area perché si tratta di spazio recintato e chiuso da un cancello munito di lucchetto le cui chiavi sono nella disponibilità dei convenuti.
Pertanto, verificato che per provvedere alla manutenzione dei servizi situati nell'area interessata è necessario accedere alla stradella di cui si tratta, va accolta la domanda attorea di accertamento del diritto al passaggio, da estrinsecarsi nella consegna delle chiavi di ingresso al cancello da utilizzare esclusivamente per le ragioni suddette.
Si ritiene che a tale accertamento non corrisponda il sorgere del diritto a percepire una indennità da parte dei convenuti, non riscontrandosi alcuna limitazione al godimento del bene.
La qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 843 c.c., poi, assorbe la riconvenzionale
actio negatoria servitutis proposta dal convenuto.
Vanno infine rigettate le domande di risarcimento danni promosse da parte attrice e da parte convenuta in via riconvenzionale, in quanto genericamente proposte, non risultando soddisfatto l'onere probatorio sulle stesse gravanti relativo alla prova del danno e del nesso causale con l'evento.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano valide ragioni per compensarle per 1/3, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate da parte attrice e rigetto delle domande dei convenuti, ponendo i restanti 2/3 a carico di questi ultimi;
spese calcolate secondo le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate, secondo lo scaglione di riferimento.
Si ritiene poi vi siano giusti motivi per porre a carico di tutte le parti in solido, e in egual misura nei rapporti interni, le spese dell'occorsa CTU, tenuto conto della necessaria attività di descrizione dei luoghi e della non contestazione da parte dei convenuti del posizionamento dei servizi nell'area indicata da parte attrice.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di di passare nel camminamento meglio Parte_1
descritto in parte motiva al fine di accedere all'area in cui si trovano i servizi funzionali al
7 proprio appartamento per provvedere alla loro manutenzione, ciò tramite consegna alla stessa delle chiavi del cancello di ingresso da parte dei convenuti che ne hanno la disponibilità;
compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti;
condanna i convenuti in solito a rifondere a parte attrice i restanti 2/3 delle spese di lite,
quantificati in € 3.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
pone a carico di entrambe le parti in egual misura le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 10 luglio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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