Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163/2024 di R.G., promossa da:
ME AR S.r.l. (C.F.: 01722270186), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Marchesi e Corrado Robecchi Majnardi,
- attrice - contro
Onoranze Funebri RO L. & C. S.r.l. (C.F.: 01310370182), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Ferrari,
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale nel merito - accertare e dichiarare che la condotta della convenuta Onoranze Funebri RO L. & C. s.r.l., costituita dalla produzione e messa in posa di prodotti cimiteriali in marmo, in spregio a quanto disposto dalle Leggi Regionali in vigore, applicando peraltro un regime fiscale maggiormente favorevole e non conforme alla legge, costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, c.c. n. 3) e, per l'effetto, inibire la convenuta alla continuazione degli atti di cui in narrativa, condannando la stessa Onoranze Funebri RO L. & C. s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti alla ME AR s.r.l., nella misura di Euro 387.004,00 in proporzione alla quota di mercato da quest'ultima detenuta ed indicata nel 60% nel territorio Voghera- Codevilla-Casteggio-Varzi, o di quell'importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche mediante esperimento di Consulenza Tecnica di Ufficio. In via istruttoria (…). In ogni caso - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
Per la convenuta:
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PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI
1. - ME AR S.r.l., un'azienda specializzata nella lavorazione del marmo per usi civili e cimiteriali, ha convenuto in giudizio Onoranze Funebri RO L. & C. S.r.l., impresa che svolge servizi di cd. “attività funebre” (secondo la definizione offerta dalla L.R. n. 33/2009), deducendo, in sintesi, che quest'ultima è responsabile dello svolgimento di atti di concorrenza sleale consistenti, nello specifico, nella lavorazione e posa di prodotti cimiteriali in marmo, in violazione della suddetta Legge Regionale, e nell'applicazione ai clienti finali di condizioni di prezzo migliori grazie ad un regime I.V.A. più favorevole. ME AR S.r.l., su tali assunti, chiede che si inibisca alla controparte la continuazione della relativa attività e la condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno consistente nel margine di guadagno perduto stimato in € 387.000,00, calcolo effettuato ipotizzando una erosione del 60% della quota di mercato nell'area geografica di riferimento (la Provincia di Pavia, ed, in particolare, il Comune di Voghera).
2. - Onoranze Funebri RO L. & C. S.r.l., dal canto suo e per quanto rileva ai fini di causa (ciò che deve essere valutato in questa sede è se alla convenuta sia inibito lo svolgimento di attività di produzione e vendita di lapidi in marmo in concorrenza con l'attrice), rivendica la legittimità del proprio operato, riconoscendo, nella sostanza, di offrire ai clienti la vendita delle lapidi, la cui lavorazione non è tuttavia effettuata in prima persona bensì appaltata a soggetti terzi. Nega che tale attività sia preclusa alla luce delle previsioni della citata Legge Regionale. Per quanto riguarda l'I.V.A. agevolata, sostiene di operare nel rispetto delle normative tributarie. Quindi, rileva che la perdita di quote di mercato è determinata dal fatto che l'attrice operava, come da sua implicita ammissione, in una ristretta area geografica in regime di sostanziale monopolio e, perduto questo, ha continuato ad applicare prezzi non più concorrenziali. Infine, contesta i criteri ed i parametri utilizzati per la quantificazione del danno.
3. – Il giudice ha respinto le istanze istruttorie formulate e, ritenendo la causa sufficientemente istruita, l'ha trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex artt. 281 quinquies comma 1° e 127 ter c.p.c. fissata al 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - La premessa da cui muovere è che la Legge Regionale richiamata non è, evidentemente, diretta a tutelare la concorrenza nel mercato di cui
2 trattasi [la relativa materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 comma 2 lett. e) Cost.], e, pertanto, non può prevedere a tali specifici scopi esclusioni e/o limitazioni di attività per alcune imprese. Al contrario, proprio perché la concorrenza (nel senso di creazione delle condizioni che avvantaggiano i consumatori sul lato della pluralità dell'offerta) è tutelata dalle normative nazionali e sovranazionali, le leggi regionali non possono stabilire limitazioni che non si giustifichino alla luce della stretta necessità di regolare i settori nei quali le Regioni hanno potestà normativa.
Ciò posto, rispetto alle norme della Legge Regionale n. 33/2009, le
“incompatibilità” e “divieti” per l'impresa che svolge servizi funebri sono previste dall'art. 74 commi 6°, 7° e 8° ed, escludendo questi ultimi due commi, nonché del comma 6 le lett. b), c) e d) (in quanto tutte disposizioni che non hanno attinenza alcuna con la lavorazione dei marmi per lapidi funerarie e con la vendita di queste), rimane il generico riferimento alla “gestione dei servizi cimiteriali istituzionali”, che, ad avviso di questo giudice, anche per la sua formulazione letterale, non può ritenersi comprendere l'attività di cui trattasi.
Così, non si ritiene che il comma 1° dell'art. 74 costituisca norma che precluda alla convenuta di svolgere l'attività stessa.
Al di là del fatto che un'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel suddetto articolo farebbe propendere per una limitazione delle preclusioni alle “incompatibilità” e “divieti” esplicitamente sanciti dalle suddette disposizioni, appare irragionevole ritenere, da un lato, ricompresa nella “attività funebre” (così definita dall'art. 74 L.R.) la “preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale” e, dall'altro lato, addirittura incompatibile con essa – o, comunque, vietata – la vendita di prodotti similari come le lapidi funerarie. Non si scorgerebbe infatti la logica di una siffatta distinzione.
Vero è che la peculiare attività svolta pone l'impresa di servizi funebri, che si può presumere abbia il primo contatto con i potenziali clienti, in una qualche posizione di vantaggio concorrenziale (e, di conseguenza, chi commercia in articoli funebri ed intende continuare ad operare direttamente con la clientela finale si trova verosimilmente a dover sostenere maggiori investimenti per rimanere nel relativo mercato), ma non appare esservi alcuna plausibile ragione per la quale l'ipotetica “ingiustizia” di tale vantaggio – se questo è quello dal quale la convenuta trarrebbe indebito beneficio – debba riguardare solo la vendita delle lapidi e non anche di altri prodotti (quali i già citati
“casse, accessori ed altri articoli funebri”): infatti, questi ultimi, secondo le inequivoche previsioni della stessa Legge Regionale, rientrano pacificamente nell'attività della Onoranze Funebri RO L. & C. S.r.l. e si presume vi siano altre imprese (quelle che producono tali ultimi beni) che si trovano in una situazione analoga a quella dell'attrice.
3 Ove poi per lo svolgimento dell'attività di lavorazione del marmo fossero necessarie particolari autorizzazioni amministrative, la convenuta, certamente, non potrebbe svolgerle in prima persona e dovrebbe appaltarle a terzi. Nella specie, la stessa convenuta ha tuttavia dedotto che tali lavorazioni vengono affidate a terzi e la circostanza non è stata contestata e, comunque, l'attrice non si è offerta di provare il contrario.
Quanto sin qui esposto, per quanto concerne la dedotta violazione della Legge Regionale n. 33/2009, assorbe ogni altra questione.
5. – Per quanto riguarda il regime I.V.A. favorevole, dovrebbe valutarsi se vi siano sufficienti elementi per ritenere tale applicazione contraria alle norme e principi del diritto tributario. L'attrice, in realtà, non sembra sostenerlo, limitandosi nella sostanza ad evidenziare che l'applicazione di un siffatto regime altererebbe la concorrenza.
In ogni caso, la convenuta ha rilevato e documentato – senza contestazione dalla controparte - di essere stata oggetto nell'anno 2023 di accertamento fiscale e che, nell'occasione, non sono state rilevate violazioni sulla specifica questione in esame. Deve peraltro presumersi che l'attrice, la quale si è attivata nella fase stragiudiziale con svariati soggetti pubblici, ove persuasa dell'esistenza di una violazione sotto tale profilo avrebbe effettuato agli uffici tributari le segnalazioni del caso, ciò che non risulta avere fatto.
Si aggiunge che, se anche vi fosse un dubbio in proposito, le domande non potrebbero comunque trovare accoglimento.
Quanto a quella di risarcimento del danno, si deve richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per "violazione del criterio della correttezza professionale" (ex art. 2598, n. 3, c.c.), non è sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi); inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto» (Cass., ord. n. 3865/2020).
Ciò posto, non sarebbe possibile ritenere, con riferimento all'applicazione di tale regime I.V.A., un “dolo” od una “colpa” che, alla luce dei suddetti principi, possano giustificare tale domanda ex art. 2600 c.c. Deve infatti presumersi che la convenuta abbia applicato il regime di cui trattasi non allo scopo di danneggiare l'attrice bensì ritenendo che ciò fosse consentito, e tale impostazione non sembra, almeno allo stato, essere stata smentita dall'Amministrazione Finanziaria.
Quanto all'inibitoria ex art. 2599 c.c., che dovrebbe tradursi nell'imposizione alla convenuta di applicare il regime I.V.A. meno favorevole, si ritiene che, in questa sede, non sia possibile dettare un siffatto ordine, dovendo i rapporti
4 tributari essere regolati nelle sedi istituzionali a ciò deputate, e ciò tanto più ove si tratti (come nella specie) di una previsione a tutela del consumatore, essendo l'I.V.A. un'imposta che grava sul cliente finale.
6. – In definitiva, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale, e così anche per quella decisionale, in ragione tanto del citato carattere precostituito della prova quanto del fatto che nelle memorie conclusive sono state dalla parte vittoriosa sostanzialmente riprese argomentazioni difensive già esposte nei precedenti atti di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge le domande formulate da ME AR S.r.l. nei confronti di Onoranze Funebri RO L. & C. S.r.l.;
II. condanna ME AR S.r.l. alla rifusione in favore di Onoranze Funebri RO L. & C. S.r.l. delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 5.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 3.100,00 per la fase decisionale, e così, complessivamente, € 14.200,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 10 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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