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10 aprile 1974
10 aprile 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed allo scambio di note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed allo scambio di note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.