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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3332/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica Velia - 80021580651
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009105212000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013602085000 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140035682692000 BONIFICA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011812613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028171010000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150031344128000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160000813827000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013464958000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160017761861000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021670588000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
31/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009105212/000, notificata in data 22 maggio 2025, recante un debito complessivo di € 39.124,15 derivante da molteplici cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, relativi a differenti enti creditori (Agenzia Entrate, Regione Campania, CCIAA, Consorzio di Bonifica, INAIL).
Il ricorrente deduceva, in estrema sintesi:
inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione o decadenza dei crediti tributari o, quantomeno, delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
vizi di motivazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/73; invalidità delle notifiche via PEC (asserito utilizzo di indirizzi non presenti in pubblici elenchi); illegittimità dell'iscrizione a ruolo per asserita mancanza dei flussi telematici, firma digitale e sottoscrizione del ruolo;
Si costituivano tutte le Amministrazioni resistenti, ad eccezione del Consorzio di Bonifica di Velia, depositando copiosa documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto:
le cartelle risultano regolarmente notificate, in parte via PEC, in parte tramite messo notificatore;
sono intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione;
le contestazioni riguardano atti ormai definitivi, come tali non più sindacabili in sede di impugnazione dell'intimazione;
l'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è atto meramente solutorio, non richiede motivazione complessa.
Nella seduta del 30 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione per quanto riguarda le contestazioni aventi ad oggetto le somme richieste nell'intimazione impugnata a seguito della notifica degli avvisi di addebito notificati dall'INPS e aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali e della Cartella
10020160014385254000 25/08/2016 831,99, aventi ad oggetto somme dovute all'INAIL, in relazione ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e, segnatamente, del Giudice del Lavoro di Salerno.
Quanto, invece, alle pretese di natura triburaria, va rilevato che il suddetto avviso di intimazione richiama le seguenti cartelle che parte ricorrente impugna:
1. Cartella 10020130013602085000 03/09/2013 2.523,34 – IRES 2009;
2. Cartella 10020140035682692000 03/09/2014 19,92 – CONSORZIO DI BONIFICA 2011-2012;
3. Cartella 10020150011812613000 21/09/2015 19,16 – TASSA AUTO 2010;
4. Cartella 10020150028171010000 20/11/2015 4.658,37 – IRPEF 2012;
5. Cartella 10020150031344128000 21/01/2016 93,38 – CAMERA COMMERCIO 2013;
6. Cartella 10020160000813827000 27/01/2016 2.588,32 – IRES 2012;
7. Cartella 10020160013464958000 22/07/2016 86,71 – CANONE SPECIALE RADIOTELEVISIONE
2015 e CONSORZIO DI BONIFICA 2014;
8. Cartella 10020160017761861000 07/10/2016 2.374,68 – IRPEF 2013; 9. Cartella 10020160021670588000 08/11/2016 323,87 – IRAP 2013;
Ebbene, dalla documentazione prodotta dal concessionario della riscossione risulta che:
La Cartella 10020130013602085000 è stata notificata in data 03/09/2013 tramite il Messo notificatore con consegna a mani del destinatario dell'atto;
La Cartella 10020140035682692000 è stata notificata in data 03/09/2014 a mezzo pec;
La Cartella 10020150011812613000 è stata notificata in data 21/09/2015 tramite il Messo notificatore con consegna a persona qualificatasi come addetta alla ricezione atti;
La Cartella 10020150028171010000 è stata notificata in data 20/11/2015 a mezzo pec;
La Cartella 10020150031344128000 è stata notificata in data 21/01/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160000813827000 è stata notificata in data 27/01/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160013464958000 è stata notificata in data 22/07/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160014385254000 è stata notificata in data 25/08/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160017761861000 è stata notificata in data 07/10/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160021670588000 è stata notificata in data 08/11/2016 a mezzo pec.
In relazione alle contestazioni formulate dal ricorrente rispetto alle notifiche effettuate tramite pec appare sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Com'è noto, l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis , prevede che la notifica della cartella di pagamento « può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,.
Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile ». A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i- ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 – poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. iquinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio EMAIL un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)». (cfr. Cass. Ordinanza
Sez. 5 Num. 21582 Anno 2025)
Quanto all'asserito vizio di validità della notifica effettuata tramite PEC, la Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che la notifica di una cartella o di un atto di intimazione effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ma non risultante nei pubblici elenchi, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs.
n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” ( v. Cass. n. 15979 del 2022).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione SPA, inoltre, ha depositato anche l'intimazione di pagamento n.
10020169008110879/000 la quale richiamava tutte le cartelle di pagamento suindicati nonché prova della rituale notifica di tale atto tramite pec eseguita in data 17/05/2016.
Ebbene, Inoltre, in punto di diritto, va rilevato che la Corte di Cassazione, superando un contrasto sorto in seno alla sezione Tributaria, con sentenza Cassazione civile sez. trib., 21/07/2025, n.20476 ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
In conseguenza di quanto sopra indicato risultano precluse alla ricorrente tutte le censure relative al merito della pretesa tributaria e alla eventuale decadenza verificatasi prima della notifica del predetto atto.
Tanto premesso, va rilevato che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259009105212/000 - 22 maggio 2025 – erano certamente da ritenere prescritte le pretese tributarie aventi di cui ai seguenti atti:
1. Cartella 10020140035682692000 03/09/2014 19,92 – CONSORZIO DI BONIFICA 2011-2012
2. Cartella 10020150011812613000 21/09/2015 19,16 – TASSA AUTO 2010;
3. Cartella 10020150031344128000 21/01/2016 93,38 – CAMERA COMMERCIO 2013;
4. Cartella 10020160013464958000 22/07/2016 86,71 – CANONE SPECIALE RADIOTELEVISIONE
2015 e CONSORZIO DI BONIFICA 2014;
Per i tributi sopra indicati, infatti, il relativo termine di prescrizione è di cinque anni (cfr. Cassazione civile sez. trib., 21/07/2022, n. 22897) e, dunque, lo stesso era irrimediabilmente decorso a partire dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo sopra indicato anche considerando la sospensione prevista dalle disposizioni straordinarie finalizzate a fronteggiare l'epidemia di covid.
Al contrario, non possono ritenersi decorsi i termini di prescrizione relativi alle pretese aventi ad oggetto tributi erariali rispetto alle quali lo stesso deve essere individuato in dieci anni (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/02/2025, n. 4723).
Tuttavia, questa Corte intende aderire al recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali. (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23052).
Conseguentemente, in relazione alle somme richieste con i seguenti atti:
1. Cartella 10020130013602085000 03/09/2013 2.523,34 – IRES 2009;
2. Cartella 10020150028171010000 20/11/2015 4.658,37 – IRPEF 2012;
3. Cartella 10020160000813827000 27/01/2016 2.588,32 – IRES 2012;
4. Cartella 10020160017761861000 07/10/2016 2.374,68 – IRPEF 2013;
5. Cartella 10020160021670588000 08/11/2016 323,87 – IRAP 2013;
devono dichiararsi prescritti i crediti aventi ad oggetto le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi atteso che, anche in questo caso, è trascorso prescritto termine di cinque anni tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione sopra indicato e la notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio.
In definitiva, il ricorso può essere accolto solo in parte dovendosi annullare l'intimazione di pagamento n.
10020259009105212/000 in relazione alle seguenti cartelle: n. 10020140035682692000, n.
10020150011812613000, n. 10020150031344128000, n. Cartella 10020160013464958000 per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie ivi indicate. Inoltre, deve essere dichiarata la estinzione per prescrizione dei crediti richiesti a titolo di sanzioni e interessi di cui alle Cartelle n. 10020130013602085000, n.
10020150028171010000, n. 10020160000813827000, n. 10020160017761861000 e n. 10020160021670588000
08/11/2016 323,87.
Stante l'accoglimento solo in parte del ricorso le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto le somme richieste con avvisi di addebito notificate dall'inps e della cartella di pagamento avente ad oggetto somme dovute all'inail. Accoglie in parte il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese di lite
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3332/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica Velia - 80021580651
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009105212000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013602085000 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140035682692000 BONIFICA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011812613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028171010000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150031344128000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160000813827000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013464958000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160017761861000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021670588000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
31/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009105212/000, notificata in data 22 maggio 2025, recante un debito complessivo di € 39.124,15 derivante da molteplici cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, relativi a differenti enti creditori (Agenzia Entrate, Regione Campania, CCIAA, Consorzio di Bonifica, INAIL).
Il ricorrente deduceva, in estrema sintesi:
inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione o decadenza dei crediti tributari o, quantomeno, delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
vizi di motivazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/73; invalidità delle notifiche via PEC (asserito utilizzo di indirizzi non presenti in pubblici elenchi); illegittimità dell'iscrizione a ruolo per asserita mancanza dei flussi telematici, firma digitale e sottoscrizione del ruolo;
Si costituivano tutte le Amministrazioni resistenti, ad eccezione del Consorzio di Bonifica di Velia, depositando copiosa documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto:
le cartelle risultano regolarmente notificate, in parte via PEC, in parte tramite messo notificatore;
sono intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione;
le contestazioni riguardano atti ormai definitivi, come tali non più sindacabili in sede di impugnazione dell'intimazione;
l'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è atto meramente solutorio, non richiede motivazione complessa.
Nella seduta del 30 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione per quanto riguarda le contestazioni aventi ad oggetto le somme richieste nell'intimazione impugnata a seguito della notifica degli avvisi di addebito notificati dall'INPS e aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali e della Cartella
10020160014385254000 25/08/2016 831,99, aventi ad oggetto somme dovute all'INAIL, in relazione ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e, segnatamente, del Giudice del Lavoro di Salerno.
Quanto, invece, alle pretese di natura triburaria, va rilevato che il suddetto avviso di intimazione richiama le seguenti cartelle che parte ricorrente impugna:
1. Cartella 10020130013602085000 03/09/2013 2.523,34 – IRES 2009;
2. Cartella 10020140035682692000 03/09/2014 19,92 – CONSORZIO DI BONIFICA 2011-2012;
3. Cartella 10020150011812613000 21/09/2015 19,16 – TASSA AUTO 2010;
4. Cartella 10020150028171010000 20/11/2015 4.658,37 – IRPEF 2012;
5. Cartella 10020150031344128000 21/01/2016 93,38 – CAMERA COMMERCIO 2013;
6. Cartella 10020160000813827000 27/01/2016 2.588,32 – IRES 2012;
7. Cartella 10020160013464958000 22/07/2016 86,71 – CANONE SPECIALE RADIOTELEVISIONE
2015 e CONSORZIO DI BONIFICA 2014;
8. Cartella 10020160017761861000 07/10/2016 2.374,68 – IRPEF 2013; 9. Cartella 10020160021670588000 08/11/2016 323,87 – IRAP 2013;
Ebbene, dalla documentazione prodotta dal concessionario della riscossione risulta che:
La Cartella 10020130013602085000 è stata notificata in data 03/09/2013 tramite il Messo notificatore con consegna a mani del destinatario dell'atto;
La Cartella 10020140035682692000 è stata notificata in data 03/09/2014 a mezzo pec;
La Cartella 10020150011812613000 è stata notificata in data 21/09/2015 tramite il Messo notificatore con consegna a persona qualificatasi come addetta alla ricezione atti;
La Cartella 10020150028171010000 è stata notificata in data 20/11/2015 a mezzo pec;
La Cartella 10020150031344128000 è stata notificata in data 21/01/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160000813827000 è stata notificata in data 27/01/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160013464958000 è stata notificata in data 22/07/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160014385254000 è stata notificata in data 25/08/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160017761861000 è stata notificata in data 07/10/2016 a mezzo pec;
La Cartella 10020160021670588000 è stata notificata in data 08/11/2016 a mezzo pec.
In relazione alle contestazioni formulate dal ricorrente rispetto alle notifiche effettuate tramite pec appare sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Com'è noto, l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis , prevede che la notifica della cartella di pagamento « può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,.
Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile ». A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i- ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 – poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. iquinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio EMAIL un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)». (cfr. Cass. Ordinanza
Sez. 5 Num. 21582 Anno 2025)
Quanto all'asserito vizio di validità della notifica effettuata tramite PEC, la Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che la notifica di una cartella o di un atto di intimazione effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ma non risultante nei pubblici elenchi, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs.
n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” ( v. Cass. n. 15979 del 2022).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione SPA, inoltre, ha depositato anche l'intimazione di pagamento n.
10020169008110879/000 la quale richiamava tutte le cartelle di pagamento suindicati nonché prova della rituale notifica di tale atto tramite pec eseguita in data 17/05/2016.
Ebbene, Inoltre, in punto di diritto, va rilevato che la Corte di Cassazione, superando un contrasto sorto in seno alla sezione Tributaria, con sentenza Cassazione civile sez. trib., 21/07/2025, n.20476 ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
In conseguenza di quanto sopra indicato risultano precluse alla ricorrente tutte le censure relative al merito della pretesa tributaria e alla eventuale decadenza verificatasi prima della notifica del predetto atto.
Tanto premesso, va rilevato che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259009105212/000 - 22 maggio 2025 – erano certamente da ritenere prescritte le pretese tributarie aventi di cui ai seguenti atti:
1. Cartella 10020140035682692000 03/09/2014 19,92 – CONSORZIO DI BONIFICA 2011-2012
2. Cartella 10020150011812613000 21/09/2015 19,16 – TASSA AUTO 2010;
3. Cartella 10020150031344128000 21/01/2016 93,38 – CAMERA COMMERCIO 2013;
4. Cartella 10020160013464958000 22/07/2016 86,71 – CANONE SPECIALE RADIOTELEVISIONE
2015 e CONSORZIO DI BONIFICA 2014;
Per i tributi sopra indicati, infatti, il relativo termine di prescrizione è di cinque anni (cfr. Cassazione civile sez. trib., 21/07/2022, n. 22897) e, dunque, lo stesso era irrimediabilmente decorso a partire dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo sopra indicato anche considerando la sospensione prevista dalle disposizioni straordinarie finalizzate a fronteggiare l'epidemia di covid.
Al contrario, non possono ritenersi decorsi i termini di prescrizione relativi alle pretese aventi ad oggetto tributi erariali rispetto alle quali lo stesso deve essere individuato in dieci anni (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/02/2025, n. 4723).
Tuttavia, questa Corte intende aderire al recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali. (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23052).
Conseguentemente, in relazione alle somme richieste con i seguenti atti:
1. Cartella 10020130013602085000 03/09/2013 2.523,34 – IRES 2009;
2. Cartella 10020150028171010000 20/11/2015 4.658,37 – IRPEF 2012;
3. Cartella 10020160000813827000 27/01/2016 2.588,32 – IRES 2012;
4. Cartella 10020160017761861000 07/10/2016 2.374,68 – IRPEF 2013;
5. Cartella 10020160021670588000 08/11/2016 323,87 – IRAP 2013;
devono dichiararsi prescritti i crediti aventi ad oggetto le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi atteso che, anche in questo caso, è trascorso prescritto termine di cinque anni tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione sopra indicato e la notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio.
In definitiva, il ricorso può essere accolto solo in parte dovendosi annullare l'intimazione di pagamento n.
10020259009105212/000 in relazione alle seguenti cartelle: n. 10020140035682692000, n.
10020150011812613000, n. 10020150031344128000, n. Cartella 10020160013464958000 per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie ivi indicate. Inoltre, deve essere dichiarata la estinzione per prescrizione dei crediti richiesti a titolo di sanzioni e interessi di cui alle Cartelle n. 10020130013602085000, n.
10020150028171010000, n. 10020160000813827000, n. 10020160017761861000 e n. 10020160021670588000
08/11/2016 323,87.
Stante l'accoglimento solo in parte del ricorso le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto le somme richieste con avvisi di addebito notificate dall'inps e della cartella di pagamento avente ad oggetto somme dovute all'inail. Accoglie in parte il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese di lite