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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 670/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL TA La OR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 670/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), quale rappresentante Parte_1 C.F._1 legale della , con sede in Gioiosa EA, (C.F.: , CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Lidia Di Blasi,
- Parte ricorrente opponente
nei confronti di:
(C.F. e P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio dell'Avv. Marco Aiello,
- Parte resistente opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Le domande ed eccezioni delle parti sono state precisate come in atti.
Con ricorso depositato in data 14/06/2024, , quale Parte_1 rappresentante legale della , ha proposto opposizione avverso la cartella di CP_1 pagamento n. 29320170018778004001, emessa da sede di Controparte_2
Pag. 1 di 5 Catania, per il recupero della complessiva somma di euro 24.903,81 a titolo di sanzioni amministrative MS (Ruolo emesso da Direzione Regionale Sicilia - Ufficio dei Monopoli - sez. operativa territoriale di Messina;
titolo: Ordinanza Ingiunzione n. 37643 del 28/04/2014).
La ricorrente ha chiesto: “ In Via Principale: 1) Ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n. 29320170018778004001, emessa da Controparte_2
- sede di Catania, notificata in data 03/05/2024, oggetto della presente
[...] opposizione, per essere stata la stessa emessa e notificata da agente della riscossione territorialmente non competente;
In via Principale Subordinata: 2) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n.
29320170018778004001 per intervenuta decadenza dell'azione e per la già maturata prescrizione del relativo credito, 3) Conseguentemente, in dipendenza della dichiarata intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. n. 29320170018778004001, statuire la nullità e l'inefficacia del titolo esecutivo, cui afferisce l'intimazione di pagamento opposta, e, per l'effetto, inibire all CP_3
di procedere, in dipendenza di tale titolo, ad esecuzione forzata;
4) Condannare,
[...] infine, l' resistente, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, con il riconoscimento del rimborso del C.U., delle spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_2
(di seguito denominata , contestando quanto dedotto ex adverso per
[...] CP_4 infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Poi, all'udienza del 15/10/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
15/04/2025.
Quindi, all'udienza del 15/04/2025 parte ricorrente ha insistito in atti e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 02/12/2025.
Da ultimo, all'udienza del 02/12/2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma CPC.
******
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Si premette che, per il suo carattere assorbente di ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla competenza dell'ente riscossore, va esaminata principalmente l'eccezione di prescrizione, quale questione preliminare di merito.
Pag. 2 di 5
1. PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Come risulta dalla documentazione in atti e come affermato dall'opposto (ovvero ipoteticamente assunto dall'opponente), ha notificato all'opponente in data 03/05/2024 CP_4 la cartella di pagamento n. 29320170018778004001 per il recupero della complessiva somma di euro 24.903,81, a titolo di sanzioni amministrative MS.
Come specificato nella citata cartella, il ruolo è stato emesso dalla Direzione Regionale Sicilia
- Ufficio dei Monopoli, sez. operativa territoriale di Messina, in forza dell'ordinanza di ingiunzione n. 37643 del 28/04/2014 per il pagamento della sanzione amministrativa in materia di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, emessa ai sensi del comma
9 lett. c), oltre maggiorazione della sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l. 689/1981, a seguito del verbale elevato dalla Guardia di Finanza di Patti in data 02/03/2007 presso associazione sita a Gioiosa EA (ME). CP_1
Orbene, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito riportato dalla impugnata cartella di pagamento, perché, come affermato dall'opponente, “seppure si volesse ritenere esistente la notifica della precitata ordinanza-ingiunzione, che si asserisce essere stata notificata l'8/05/2014, comunque, l'azione iniziata da , con la notifica della cartella di pagamento Controparte_2 opposta, deve essere dichiarata estinta e, in ogni caso, non idonea ad essere proseguita poiché instaurata illegittimamente in violazione dei termini prescrizionali fissati dalla normativa di riferimento” .
Invero, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge n. 689\1981 in luogo di quella decennale indicata dalla amministrazione resistente.
Invero, l'art. 28 della L. n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza - ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(in ragione del rinvio ad esse contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 1), non è soggetta alla decadenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per l'iscrizione a ruolo
Pag. 3 di 5 dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 28" (Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Orbene, secondo quanto disposto dall'art. 2943 CC la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore che deve essere, però, debitamente notificato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di ingiunzione ha la funzione, all'esito di un procedimento amministrativo preordinato alla verifica della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria e alla sua liquidazione, di procedere alla riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale;
la notificazione dell'ordinanza, è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se tale efficacia
è riconosciuta anche ad atti diversi, come la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2005, n. 17054).
In relazione al caso in esame ed al motivo di opposizione trattato, va osservato che, sebbene agli atti del giudizio non risulti documentata l'avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento opposta, in ogni caso, anche nel caso fosse stata notificata il giorno 08/05/2014 come indicato dall'amministrazione resistente, agli atti del giudizio non risultano atti interruttivi del termine prescrizionale dall'8/05/2014 al 3/5/2024.
Anzi, il primo atto successivo all'asserita notifica dell'ordinanza di ingiunzione è costituito dalla cartella di pagamento n. 29520230028855761000, notificata in data 03/05/2024.
Sicché, il diritto a riscuotere le somme indicate nella cartella di pagamento impugnata si è prescritto per ampio decorso del termine prescrizionale quinquennale, sul quale non è idoneo a incidere il minor periodo di sospensione straordinaria dovuto durante l'emergenza COVID, invocato da parte resistente.
Conseguentemente, la cartella di pagamento n. 29520230028855761000 deve essere annullata.
2. SPESE PROCESSUALI.
Le spese seguono la soccombenza di , e Controparte_2 vanno liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria (assenza di attività istruttoria, esiguo numero di udienze).
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. I. Accoglie l'opposizione proposta da e annulla, pertanto, Parte_1 la cartella di pagamento n. 29320170018778004001;
II. Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 2.540,00, oltre rimborso generali 15%, IVA e C.P.A., ove dovuti come per legge, oltre al rimborso di euro 266,50 per spese vive documentate.
Così deciso, lì 23 Dicembre 2025
Il Giudice
EL TA La OR
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL TA La OR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 670/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), quale rappresentante Parte_1 C.F._1 legale della , con sede in Gioiosa EA, (C.F.: , CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Lidia Di Blasi,
- Parte ricorrente opponente
nei confronti di:
(C.F. e P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio dell'Avv. Marco Aiello,
- Parte resistente opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Le domande ed eccezioni delle parti sono state precisate come in atti.
Con ricorso depositato in data 14/06/2024, , quale Parte_1 rappresentante legale della , ha proposto opposizione avverso la cartella di CP_1 pagamento n. 29320170018778004001, emessa da sede di Controparte_2
Pag. 1 di 5 Catania, per il recupero della complessiva somma di euro 24.903,81 a titolo di sanzioni amministrative MS (Ruolo emesso da Direzione Regionale Sicilia - Ufficio dei Monopoli - sez. operativa territoriale di Messina;
titolo: Ordinanza Ingiunzione n. 37643 del 28/04/2014).
La ricorrente ha chiesto: “ In Via Principale: 1) Ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n. 29320170018778004001, emessa da Controparte_2
- sede di Catania, notificata in data 03/05/2024, oggetto della presente
[...] opposizione, per essere stata la stessa emessa e notificata da agente della riscossione territorialmente non competente;
In via Principale Subordinata: 2) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n.
29320170018778004001 per intervenuta decadenza dell'azione e per la già maturata prescrizione del relativo credito, 3) Conseguentemente, in dipendenza della dichiarata intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. n. 29320170018778004001, statuire la nullità e l'inefficacia del titolo esecutivo, cui afferisce l'intimazione di pagamento opposta, e, per l'effetto, inibire all CP_3
di procedere, in dipendenza di tale titolo, ad esecuzione forzata;
4) Condannare,
[...] infine, l' resistente, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, con il riconoscimento del rimborso del C.U., delle spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_2
(di seguito denominata , contestando quanto dedotto ex adverso per
[...] CP_4 infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Poi, all'udienza del 15/10/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
15/04/2025.
Quindi, all'udienza del 15/04/2025 parte ricorrente ha insistito in atti e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 02/12/2025.
Da ultimo, all'udienza del 02/12/2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma CPC.
******
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Si premette che, per il suo carattere assorbente di ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla competenza dell'ente riscossore, va esaminata principalmente l'eccezione di prescrizione, quale questione preliminare di merito.
Pag. 2 di 5
1. PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Come risulta dalla documentazione in atti e come affermato dall'opposto (ovvero ipoteticamente assunto dall'opponente), ha notificato all'opponente in data 03/05/2024 CP_4 la cartella di pagamento n. 29320170018778004001 per il recupero della complessiva somma di euro 24.903,81, a titolo di sanzioni amministrative MS.
Come specificato nella citata cartella, il ruolo è stato emesso dalla Direzione Regionale Sicilia
- Ufficio dei Monopoli, sez. operativa territoriale di Messina, in forza dell'ordinanza di ingiunzione n. 37643 del 28/04/2014 per il pagamento della sanzione amministrativa in materia di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, emessa ai sensi del comma
9 lett. c), oltre maggiorazione della sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l. 689/1981, a seguito del verbale elevato dalla Guardia di Finanza di Patti in data 02/03/2007 presso associazione sita a Gioiosa EA (ME). CP_1
Orbene, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito riportato dalla impugnata cartella di pagamento, perché, come affermato dall'opponente, “seppure si volesse ritenere esistente la notifica della precitata ordinanza-ingiunzione, che si asserisce essere stata notificata l'8/05/2014, comunque, l'azione iniziata da , con la notifica della cartella di pagamento Controparte_2 opposta, deve essere dichiarata estinta e, in ogni caso, non idonea ad essere proseguita poiché instaurata illegittimamente in violazione dei termini prescrizionali fissati dalla normativa di riferimento” .
Invero, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge n. 689\1981 in luogo di quella decennale indicata dalla amministrazione resistente.
Invero, l'art. 28 della L. n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza - ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(in ragione del rinvio ad esse contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 1), non è soggetta alla decadenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per l'iscrizione a ruolo
Pag. 3 di 5 dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 28" (Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Orbene, secondo quanto disposto dall'art. 2943 CC la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore che deve essere, però, debitamente notificato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di ingiunzione ha la funzione, all'esito di un procedimento amministrativo preordinato alla verifica della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria e alla sua liquidazione, di procedere alla riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale;
la notificazione dell'ordinanza, è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se tale efficacia
è riconosciuta anche ad atti diversi, come la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2005, n. 17054).
In relazione al caso in esame ed al motivo di opposizione trattato, va osservato che, sebbene agli atti del giudizio non risulti documentata l'avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento opposta, in ogni caso, anche nel caso fosse stata notificata il giorno 08/05/2014 come indicato dall'amministrazione resistente, agli atti del giudizio non risultano atti interruttivi del termine prescrizionale dall'8/05/2014 al 3/5/2024.
Anzi, il primo atto successivo all'asserita notifica dell'ordinanza di ingiunzione è costituito dalla cartella di pagamento n. 29520230028855761000, notificata in data 03/05/2024.
Sicché, il diritto a riscuotere le somme indicate nella cartella di pagamento impugnata si è prescritto per ampio decorso del termine prescrizionale quinquennale, sul quale non è idoneo a incidere il minor periodo di sospensione straordinaria dovuto durante l'emergenza COVID, invocato da parte resistente.
Conseguentemente, la cartella di pagamento n. 29520230028855761000 deve essere annullata.
2. SPESE PROCESSUALI.
Le spese seguono la soccombenza di , e Controparte_2 vanno liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria (assenza di attività istruttoria, esiguo numero di udienze).
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. I. Accoglie l'opposizione proposta da e annulla, pertanto, Parte_1 la cartella di pagamento n. 29320170018778004001;
II. Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 2.540,00, oltre rimborso generali 15%, IVA e C.P.A., ove dovuti come per legge, oltre al rimborso di euro 266,50 per spese vive documentate.
Così deciso, lì 23 Dicembre 2025
Il Giudice
EL TA La OR
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