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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GALLI CARLA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3079/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di HI RR - Via Xxv Aprile 1 20068 HI RR MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41758/2025 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: I) dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis, commi 1 e 4, della L.212/2000 in quanto non è stato istituito un contraddittorio effettivo ed informato tanto che non fu neppure redatto il relativo verbale;
II) dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione del diritto alla difesa in quanto l'atto prodromico era viziato da errori di indicazione della normativa che hanno condizionato in modo sostanziale il comportamento difensivo della ricorrente comprimendolo inammissibilmente in violazione degli artt.24 e 97 Cost.; In subordine: III) ordinare al Comune di HI RR lo sgravio parziale dell'atto impugnato, rideterminando il tributo dovuto in euro 1.072 in quanto l'importo accertato è viziato da errore di calcolo;
IV) dichiarare non dovuta la presentazione della dichiarazione IMU per il caso di specie in quanto ricorrenti le condizioni di divieto a richiedere informazioni al contribuente di cui all'art. 6, comma 4, della L.212/2000 in quanto il Comune era in possesso dei valori di rogito;
V) ordinare al
Comune di HI di rideterminare le sanzioni considerando la sola violazione di parziale versamento nella misura del 30% di euro 1.072 pari ad euro 326 in quanto la violazione di omessa dichiarazione IMU non sussiste;
IV) Nella denegata ipotesi fosse comunque ritenuto da codesto Giudice sussistente l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, ordinare al Comune di HI la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dal comma 4 dell'art.7 D.Lgs. 472/1997 pari al 60% (metà di
120% ai sensi dell'art.12, comma 1 D.Lgs. cit) in quanto: a) sussistenti le condizioni attenuanti di cui all'art.7 D.Lgs.472/1997; b) sussistente la manifesta sproporzione tra violazione e sanzione irrogata;
c) in quanto quelle originariamente determinate si pongono in palese contrasto con la interpretazione data dalla Corte Costituzionale dell'art.7 D.Lgs.472/1997. In ogni caso voglia V) condannare l'Ufficio alle spese come da notula allegata
Resistente: respingere perché infondato il ricorso e confermare la legittimità dell'operato del Comune di
HI RR e degli avvisi di accertamento impugnati. Condannare la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2018 in epigrafe indicato, emesso dal Comune di HI RR, per omessa presentazione della dichiarazione IMU e carente versamento, lamentando in sintesi:
o La mancata instaurazione di effettivo contraddittorio, limitato ad un breve incontro i cui esiti non erano stati verbalizzati, laddove la parte ricorrente avrebbe in tale occasione potuto introdurre argomenti ( relativi ad errori di calcolo ) idonei a modificare l'accertamento poi emesso, con conseguente nullità dell'atto impugnato o La assenza di proporzionalità nelle sanzioni irrogate nella misura del 150% nonostante la media gravità delle violazioni contestate o Violazione del diritto di difesa in ragione di una non corretta indicazione normativa nell'invito al contradditorio notificato alla parte ( D.Lgs 118/1997 in luogo di 218/1997) che aveva compromesso una adeguata pronta reazione o Errata quantificazione della base imponibile ( 791.800 euro) quale risultato della somma tra valore relativo alle aree edificabili ( 617.670 euro)e valore delle aree non edificabili e non agricole (174.130) laddove quest'ultime ( pur enucleate in modo distinto nel rogito notarile) non andavano considerate;
con conseguenze in punto di determinazione dell'IMU che si assume non versata ( pari a euro 1.072 e non a euro 1656 ) e di calcolo delle sanzioni. SI è costituito il Comune di HI chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato
Vi è stato poi uno scambio di memorie e le parti hanno discusso oralmente il ricorso alla odierna udienza, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso va respinto.
Non si rileva violazione del contraddittorio preventivo: lo stesso è intervenuto, e quanto esposto in tale occasione della parte oggi ricorrente è trasfuso in un apposito paragrafo del provvedimento impugnato;
non sono previste dalla normativa specifiche formalità per documentare il confronto preventivo, che potrà non essere stato soddisfacente, ma è intervenuto, e non si è risolto in una mera formalità.
Non si rileva neppure violazione del diritto di difesa del contribuente in ragione della errata indicazione da parte del Comune, nell'invito al contraddittorio, al D.lgs 118/97 ( in luogo del D.lgs 218/297): da un lato il destinatario dell'invito è una società impegnata nel settore immobiliare, ai vertici della quale non poteva sfuggire l'evidente errore materiale e la natura della normativa che si assumeva violatsa, e l'effettività del tema su cui si chiedeva il confronti;
dall'altro non risulta proprio che questa erronea indicazione abbia in concreto inibito ai professionisti dell'odierna ricorrente di comprendere appieno il tema del confronti e di preparare adeguata difesa per affrontarlo.
Nel merito
Il 19.7.2018 la società ricorrente ha acquistato alcuni terreni ed immobili.
Il Comune lamenta che non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione IMU per il residuo della annualità, operando il versamento sulla scorta dei valori precedenti predeterminati dal
Comune, senza considerazione che i diversi e superiori valori degli immobili evidenziati nel rogito notarile, di cui la società ricorrente era parte, avrebbero imposto una nuova dichiarazione che desse conto della variazione di valore, rilevante ai fini della imposta, manifestatasi con l'acquisizione del loro possesso, posto che l'adeguamento ai valori predeterminati dal Comune opera solo a condizione che il contribuente non sia parte di un atto che attribuisce un diverso valore rispetto a quello predeterminato.
Si ritiene corretto l'operato del Comune a fronte del preciso obbligo di denuncia della variazione di cui all'art 13 D L n 201/2011 e del contenuto delle Istruzioni Ministeriali allegate al Modello dichiarativo IMU di cui al punto 1.3 ( riprodotte a pagina 14 delle controdeduzioni ). Il semplice adeguamento del ricorrente ai minor valori predefiniti dal Comune medesimo in una diversa occasione deve soccombere a fronte della riscontrata esistenza del diverso superiore valore venale del bene, espresso nel rogito notarile di acquisto, ben noto alla parte e non necessariamente al Comune. La Cassazione si è del resto ripetutamente espressa riguardo al fatto che i parametri di valore, che possono essere predeterminati dai Comuni per limitare il contezioso, non hanno valenza esclusiva ed esaustiva laddove vi siano indicazioni concrete di segno diverso, e riguardo al fatto che solo in assenza di un preciso valore attribuito al terreno oggetto di contestazione possono assumere rilievo altri criteri.
Laddove il prezzo di un terreno sia ( come nel caso) assegnato con atto di compravendita, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per la determinazione del valore venale ai fini IMU.
Nel caso la società ricorrente pretende, nonostante il preciso valore attribuito con il rogito di cui è stata parte nel Luglio del 2018, di rifarsi al valore tratto da un avviso di liquidazione emesso dal Comune di
HI nel 2016 -in relazione all'anno 2011- e per un'area limitrofa, pur disponendo del preciso valore venale di quella cui si tratta di attribuire rilievo, e pur a fronte del fatto che comunque il Comune aveva assunto in data 14.12.2018 una delibera di revisione dei valori rispetto al 2011.
La società ricorrente aveva pertanto l' obbligo di presentare, una volta divenuta proprietaria dell'area, dichiarazione IMU aggiornando il valore di riferimento.
La parte ricorrente lamenta invero anche una errata quantificazione della base imponibile perché il Comune avrebbe impropriamente preso in considerazione anche terreni ( Terreni_1; Terreni_2) che non sono edificabili e non sono neppure agricoli, trattandosi di aree “sommerse” da un lago, del resto indicate come “non edificabili” pure nell'atto impugnato.
Anche in questo caso le osservazioni del resistente sono da condividere: il prospetto di calcolo dell'IMU dovuta, riportata a pagina 2 dell'atto impugnato, evidenzia come tali terreni siano stati indicati come privi di reddito e con un valore pari a “zero” dell'IMU pretesa.
Per altro verso, il valore venale preso in considerazione per i terreni nell'atto impugnato risulta comprensivo anche del valore di 174.130 euro (attribuito nel rogito notarile ai “ terreni non agricoli e non edificabili”, pag 3 dell'atto notarile, pur senza richiamo di quali mappali essi siano ) perché, come osservato correttamente dalla parte resistente, non è previsto un “terzo genere” di terreni valorizzabile ai fini IMU accanto a quelli “edificabili” e “agricoli”, con conseguente necessità per una loro più corretta e diversa valorizzazione ai fini che qui rilevano, di indicazione da parte del contribuente dei dati catastali di tali lotti al fine di una verifica della loro catalogazione urbanistica in un senso o nell'altro, mai operata, né nel contraddittorio, né in questa sede.
Risulta condivisibile la stima della violazione riscontrata come “media”, secondo quanto indicato e ulteriormente specificato nelle controdeduzioni, con la conseguente conferma della misura delle sanzioni applicate, a partire da una corretta base di calcolo.
Il ricorso pertanto deve essere respinto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di HI RR le spese di lite, liquidate nell'importo onnicomprensivo di euro 1500,00.
Milano, 6.11.2025
il Giudice Carla Galli
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GALLI CARLA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3079/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di HI RR - Via Xxv Aprile 1 20068 HI RR MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41758/2025 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: I) dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis, commi 1 e 4, della L.212/2000 in quanto non è stato istituito un contraddittorio effettivo ed informato tanto che non fu neppure redatto il relativo verbale;
II) dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione del diritto alla difesa in quanto l'atto prodromico era viziato da errori di indicazione della normativa che hanno condizionato in modo sostanziale il comportamento difensivo della ricorrente comprimendolo inammissibilmente in violazione degli artt.24 e 97 Cost.; In subordine: III) ordinare al Comune di HI RR lo sgravio parziale dell'atto impugnato, rideterminando il tributo dovuto in euro 1.072 in quanto l'importo accertato è viziato da errore di calcolo;
IV) dichiarare non dovuta la presentazione della dichiarazione IMU per il caso di specie in quanto ricorrenti le condizioni di divieto a richiedere informazioni al contribuente di cui all'art. 6, comma 4, della L.212/2000 in quanto il Comune era in possesso dei valori di rogito;
V) ordinare al
Comune di HI di rideterminare le sanzioni considerando la sola violazione di parziale versamento nella misura del 30% di euro 1.072 pari ad euro 326 in quanto la violazione di omessa dichiarazione IMU non sussiste;
IV) Nella denegata ipotesi fosse comunque ritenuto da codesto Giudice sussistente l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, ordinare al Comune di HI la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dal comma 4 dell'art.7 D.Lgs. 472/1997 pari al 60% (metà di
120% ai sensi dell'art.12, comma 1 D.Lgs. cit) in quanto: a) sussistenti le condizioni attenuanti di cui all'art.7 D.Lgs.472/1997; b) sussistente la manifesta sproporzione tra violazione e sanzione irrogata;
c) in quanto quelle originariamente determinate si pongono in palese contrasto con la interpretazione data dalla Corte Costituzionale dell'art.7 D.Lgs.472/1997. In ogni caso voglia V) condannare l'Ufficio alle spese come da notula allegata
Resistente: respingere perché infondato il ricorso e confermare la legittimità dell'operato del Comune di
HI RR e degli avvisi di accertamento impugnati. Condannare la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2018 in epigrafe indicato, emesso dal Comune di HI RR, per omessa presentazione della dichiarazione IMU e carente versamento, lamentando in sintesi:
o La mancata instaurazione di effettivo contraddittorio, limitato ad un breve incontro i cui esiti non erano stati verbalizzati, laddove la parte ricorrente avrebbe in tale occasione potuto introdurre argomenti ( relativi ad errori di calcolo ) idonei a modificare l'accertamento poi emesso, con conseguente nullità dell'atto impugnato o La assenza di proporzionalità nelle sanzioni irrogate nella misura del 150% nonostante la media gravità delle violazioni contestate o Violazione del diritto di difesa in ragione di una non corretta indicazione normativa nell'invito al contradditorio notificato alla parte ( D.Lgs 118/1997 in luogo di 218/1997) che aveva compromesso una adeguata pronta reazione o Errata quantificazione della base imponibile ( 791.800 euro) quale risultato della somma tra valore relativo alle aree edificabili ( 617.670 euro)e valore delle aree non edificabili e non agricole (174.130) laddove quest'ultime ( pur enucleate in modo distinto nel rogito notarile) non andavano considerate;
con conseguenze in punto di determinazione dell'IMU che si assume non versata ( pari a euro 1.072 e non a euro 1656 ) e di calcolo delle sanzioni. SI è costituito il Comune di HI chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato
Vi è stato poi uno scambio di memorie e le parti hanno discusso oralmente il ricorso alla odierna udienza, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso va respinto.
Non si rileva violazione del contraddittorio preventivo: lo stesso è intervenuto, e quanto esposto in tale occasione della parte oggi ricorrente è trasfuso in un apposito paragrafo del provvedimento impugnato;
non sono previste dalla normativa specifiche formalità per documentare il confronto preventivo, che potrà non essere stato soddisfacente, ma è intervenuto, e non si è risolto in una mera formalità.
Non si rileva neppure violazione del diritto di difesa del contribuente in ragione della errata indicazione da parte del Comune, nell'invito al contraddittorio, al D.lgs 118/97 ( in luogo del D.lgs 218/297): da un lato il destinatario dell'invito è una società impegnata nel settore immobiliare, ai vertici della quale non poteva sfuggire l'evidente errore materiale e la natura della normativa che si assumeva violatsa, e l'effettività del tema su cui si chiedeva il confronti;
dall'altro non risulta proprio che questa erronea indicazione abbia in concreto inibito ai professionisti dell'odierna ricorrente di comprendere appieno il tema del confronti e di preparare adeguata difesa per affrontarlo.
Nel merito
Il 19.7.2018 la società ricorrente ha acquistato alcuni terreni ed immobili.
Il Comune lamenta che non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione IMU per il residuo della annualità, operando il versamento sulla scorta dei valori precedenti predeterminati dal
Comune, senza considerazione che i diversi e superiori valori degli immobili evidenziati nel rogito notarile, di cui la società ricorrente era parte, avrebbero imposto una nuova dichiarazione che desse conto della variazione di valore, rilevante ai fini della imposta, manifestatasi con l'acquisizione del loro possesso, posto che l'adeguamento ai valori predeterminati dal Comune opera solo a condizione che il contribuente non sia parte di un atto che attribuisce un diverso valore rispetto a quello predeterminato.
Si ritiene corretto l'operato del Comune a fronte del preciso obbligo di denuncia della variazione di cui all'art 13 D L n 201/2011 e del contenuto delle Istruzioni Ministeriali allegate al Modello dichiarativo IMU di cui al punto 1.3 ( riprodotte a pagina 14 delle controdeduzioni ). Il semplice adeguamento del ricorrente ai minor valori predefiniti dal Comune medesimo in una diversa occasione deve soccombere a fronte della riscontrata esistenza del diverso superiore valore venale del bene, espresso nel rogito notarile di acquisto, ben noto alla parte e non necessariamente al Comune. La Cassazione si è del resto ripetutamente espressa riguardo al fatto che i parametri di valore, che possono essere predeterminati dai Comuni per limitare il contezioso, non hanno valenza esclusiva ed esaustiva laddove vi siano indicazioni concrete di segno diverso, e riguardo al fatto che solo in assenza di un preciso valore attribuito al terreno oggetto di contestazione possono assumere rilievo altri criteri.
Laddove il prezzo di un terreno sia ( come nel caso) assegnato con atto di compravendita, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per la determinazione del valore venale ai fini IMU.
Nel caso la società ricorrente pretende, nonostante il preciso valore attribuito con il rogito di cui è stata parte nel Luglio del 2018, di rifarsi al valore tratto da un avviso di liquidazione emesso dal Comune di
HI nel 2016 -in relazione all'anno 2011- e per un'area limitrofa, pur disponendo del preciso valore venale di quella cui si tratta di attribuire rilievo, e pur a fronte del fatto che comunque il Comune aveva assunto in data 14.12.2018 una delibera di revisione dei valori rispetto al 2011.
La società ricorrente aveva pertanto l' obbligo di presentare, una volta divenuta proprietaria dell'area, dichiarazione IMU aggiornando il valore di riferimento.
La parte ricorrente lamenta invero anche una errata quantificazione della base imponibile perché il Comune avrebbe impropriamente preso in considerazione anche terreni ( Terreni_1; Terreni_2) che non sono edificabili e non sono neppure agricoli, trattandosi di aree “sommerse” da un lago, del resto indicate come “non edificabili” pure nell'atto impugnato.
Anche in questo caso le osservazioni del resistente sono da condividere: il prospetto di calcolo dell'IMU dovuta, riportata a pagina 2 dell'atto impugnato, evidenzia come tali terreni siano stati indicati come privi di reddito e con un valore pari a “zero” dell'IMU pretesa.
Per altro verso, il valore venale preso in considerazione per i terreni nell'atto impugnato risulta comprensivo anche del valore di 174.130 euro (attribuito nel rogito notarile ai “ terreni non agricoli e non edificabili”, pag 3 dell'atto notarile, pur senza richiamo di quali mappali essi siano ) perché, come osservato correttamente dalla parte resistente, non è previsto un “terzo genere” di terreni valorizzabile ai fini IMU accanto a quelli “edificabili” e “agricoli”, con conseguente necessità per una loro più corretta e diversa valorizzazione ai fini che qui rilevano, di indicazione da parte del contribuente dei dati catastali di tali lotti al fine di una verifica della loro catalogazione urbanistica in un senso o nell'altro, mai operata, né nel contraddittorio, né in questa sede.
Risulta condivisibile la stima della violazione riscontrata come “media”, secondo quanto indicato e ulteriormente specificato nelle controdeduzioni, con la conseguente conferma della misura delle sanzioni applicate, a partire da una corretta base di calcolo.
Il ricorso pertanto deve essere respinto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di HI RR le spese di lite, liquidate nell'importo onnicomprensivo di euro 1500,00.
Milano, 6.11.2025
il Giudice Carla Galli