Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 212
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art.6-bis, commi 1 e 4, della L.212/2000 per mancata instaurazione di contraddittorio effettivo ed informato

    Il contraddittorio è intervenuto e quanto esposto dalla parte è stato trasfuso nel provvedimento impugnato. Non sono previste formalità specifiche per documentare il confronto preventivo; sebbene non sia stato soddisfacente, è intervenuto e non si è risolto in una mera formalità.

  • Rigettato
    Violazione del diritto alla difesa per errori nell'indicazione della normativa nell'atto prodromico

    L'errata indicazione normativa non ha in concreto inibito ai professionisti della ricorrente di comprendere il tema del confronto e di preparare adeguata difesa, dato che si tratta di una società del settore immobiliare e l'errore materiale era evidente.

  • Rigettato
    Errore di calcolo nella determinazione del tributo dovuto

    La società ricorrente ha acquistato terreni e immobili e non ha provveduto alla presentazione della dichiarazione IMU per il residuo dell'annualità, operando il versamento sulla scorta di valori precedenti predeterminati dal Comune. I valori degli immobili evidenziati nel rogito notarile, di cui la società era parte, avrebbero imposto una nuova dichiarazione che desse conto della variazione di valore. Il Comune ha agito correttamente a fronte dell'obbligo di denuncia della variazione. Il prezzo di un terreno, se assegnato con atto di compravendita, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per la determinazione del valore venale ai fini IMU. La ricorrente pretende di rifarsi a valori predeterminati dal Comune in una diversa occasione e per un'area limitrofa, pur disponendo del preciso valore venale di quella di cui si tratta. La società aveva l'obbligo di presentare dichiarazione IMU aggiornando il valore di riferimento.

  • Rigettato
    Divieto di richiedere informazioni al contribuente in possesso dei valori di rogito

    La società aveva l'obbligo di presentare dichiarazione IMU aggiornando il valore di riferimento una volta divenuta proprietaria dell'area, anche in presenza di valori predeterminati dal Comune, qualora vi siano indicazioni concrete di segno diverso, come il rogito notarile.

  • Rigettato
    Rideterminazione sanzioni per violazione di parziale versamento

    La società aveva l'obbligo di presentare dichiarazione IMU aggiornando il valore di riferimento. La quantificazione della violazione è stata riscontrata come media, confermando la misura delle sanzioni applicate a partire da una corretta base di calcolo.

  • Rigettato
    Rideterminazione sanzioni nella misura minima prevista dal comma 4 dell'art.7 D.Lgs. 472/1997

    La quantificazione della violazione è stata riscontrata come media, confermando la misura delle sanzioni applicate a partire da una corretta base di calcolo.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    Il ricorso è stato respinto, pertanto la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite.

  • Accolto
    Rigetto del ricorso perché infondato

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato.

  • Accolto
    Condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio

    Il ricorso è stato respinto, pertanto la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 212
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 212
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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