TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 5.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2625/2025 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], e residente in [...]
Battaglia n.2, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Ughetti n. 26, presso lo studio dell'avv. Carmelo Marzà che lo rappresenta e difende giusta in atti;
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n. 26 -Avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza,, che lo rappresenta e difende per procura CP_2 generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM)
Con ricorso depositato il 18.03.2025 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro ed esponeva:
CP_ che con nota del 12.11.2024 l' contestava l'indebita percezione della somma di €
5.292,82 per il periodo 1.1.15-31.12.15 da parte della dante causa , coniuge Parte_2 dell'odierno ricorrente, per “prestazione in misura superiore a quella dovuta sulla pensione cat. AS n.04036825 ” in qualità di erede del coniuge . Parte_2
Che in data 19.12.2024 venivano proposti rituali ricorsi amministrativi avverso le superiori comunicazioni senza esito.
Tutto ciò premesso, l'istante, si doleva dell'illegittimità del provvedimento impugnato per indeterminatezza e conseguente non identificabilità della pretesa restitutoria, la presunta irripetibilità dell' indebito assistenziale per la dedotta asserita buona fede del percipiente;
l'applicabilità alla fattispecie del principio dell'irripetibilità dell'indebito, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; l'asserita mancata inclusione del presunto debito nell'asse ereditario. Il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler:
“1. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del
12.11.2024 portante indebito per € 5.292,82 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per CP_ le superiori causali, all' 2. Condannare controparte al rimborso delle somme che per la superiore causale dovessero nelle more essere trattenute sulla prestazione in godimento a carico del ricorrente.
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto pro-curatore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art. 93 c.p.c..”.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente poiché infondata e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi CP_ titolo nei confronti dell' con conferma del provvedimento di indebito impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
L'Istituto esponeva che l'indebito contestato al ricorrente (cfr. comunicazione del 12.11.2024, in all.) riguarda ratei indebitamente erogati alla dante causa dello stesso, , sulla Parte_2 prestazione assegno sociale, categoria AS n. 04036825 di cui quest'ultima era titolare;
che il suddetto indebito è stato contestato, ab origine, a (C.F. ), Parte_2 C.F._2 mercé l'invio di provvedimento di riliquidazione in data 23.10.2017, preceduto da preavviso di sospensione (in all.); che successivamente è stata effettuata la comunicazione all'erede
, in questa sede impugnata;
che l'indebito derivava pertanto dalla mancata Parte_1 comunicazione relativa ai redditi dell'anno 2014, che non è pervenuta all e che , per CP_1 effetto di tale inadempimento l ha proceduto alla revoca definitiva della prestazione CP_1 collegata al reddito dell'anno 2014 (dunque per l'anno 2015) ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010.
Ancor più in dettaglio, l' evidenziava che per l'anno 2014 la de cuius non risultava aver CP_1 presentato alcuna comunicazione reddituale. Pertanto, per l'anno 2015 è stato formato l'indebito, relativo al periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2015 per un importo complessivo di euro 5.292,82, poiché, come è noto, nelle ricostituzioni fanno fede i redditi dell'anno precedente per quello successivo.
Asseriva che nei confronti dei cittadini che non presentano alcuna dichiarazione fiscale CP_ l'obbligo di comunicazione permane, essendo evidente che in tal caso che l' non ha altro modo di accertare la loro situazione reddituale, positiva o nulla che sia.
In ogni caso, risolvendosi il giudizio in un'azione di accertamento negativo al rimborso di somme, l'onere probatorio relativo alla legittima corresponsione e ritenzione delle somme indebitamente percepite gravava sul ricorrente, l'indebito conseguente dalla revoca della prestazione dovuta ad un comportamento negligente del ricorrente non ascrivibile a buona fede e correttezza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e delegata a questo Giudice per la decisione.
Pag. 2 di 7 Sostituita l'udienza di discussione e decisione del 5.11.2025 dalle note di cui all'articolo 127- ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
La domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Oggetto del giudizio è l'accertamento della irripetibilità dell'indebito comunicato con provvedimento del 12.11.2024 pari ad € 5.292,82 per il periodo 1.1.15-31.12.15 da parte della dante causa , coniuge dell'odierno ricorrente, per “prestazione in misura Parte_2 superiore a quella dovuta sulla pensione cat. AS n.04036825 ” in qualità di erede del coniuge
. Parte_2
Si ricava dalla documentazione prodotta che l'indebito di cui si discute ha natura assistenziale in quanto le prestazioni erogate risultano disancorate dalla contribuzione e collegate invece all'esigenza di dare soddisfazione alle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio.
E' dunque alla luce della specifica disciplina dell'indebito assistenziale che vanno vagliate le istanze del ricorrente.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo applicarsi in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (v.
Cass. sez. lav. n. 1446/2008; Cass. sez. lav., 20/05/2021, n.13915).
In materia trovano pertanto applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del
1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati successivamente alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
E' principio ribadito dalla Suprema Corte che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento"(Cass. n. 1446/2008 cit. e n.
11921/2015).
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Pag. 3 di 7 Al riguardo la Corte ha altresì rilevato che l'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale finalizzata alle primarie esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale rammenta poi la Suprema Corte che “vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass.
28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). […] L'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
[…] Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002,
537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. sez. lav.
22.2.2021, n. 4668).
Quindi, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, la ripetibilità deve tenere conto della funzionalità delle erogazioni al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, della non addebitabilità al percettore della erogazione e dell'incolpevole affidamento dello stesso.
Muovendo dai suesposti principi e venendo al caso di specie, allo scopo di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'effettiva portata applicativa dell'art. 35, comma 10 bis del D. L. n. 207/2008, richiamato dalla difesa dell' per escludere CP_1
l'irripetibilità dell'addebito assistenziale sul presupposto della mancata comunicazione dei propri dati reddituali.
Pag. 4 di 7 CP_ Assume a tal fine l' che dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del de cuius del ricorrente, che ha ciò dichiarato in seno al ricorso, derivi l'obbligo per la stessa di inviare all'ente comunicazione reddituale con la compilazione del c.d. modello RED, CP_ atteso che “in tal caso l' non ha altro modo di accertare la loro situazione reddituale - positiva o nulla che sia se non tramite la dichiarazione presentata direttamente all'ente”.
L'assunto è errato.
Ribadisce l'Ufficio quanto già statuito in fattispecie analoga, con sentenza (Trib. di Catania, sez, lav. n. 5124/2024) le cui motivazioni si richiamano a mente dell'art. 118 c.p.c. disp di attuaz.
Dispone la norma in esame che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la Controparte_3 prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ Tale disposizione prevede dunque l'obbligo di comunicazione all' soltanto per i dati della propria situazione reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria, dunque nella sostanza i soli dati reddituali che non vanno dichiarati nelle dichiarazioni fiscali, sempre che siano incidenti sulle prestazioni in godimento, non potendo pertanto tale obbligo estendersi a situazioni reddituali non incidenti sulle stesse, né - a fortiori - a situazioni di assenza di reddito.
Si tratta di un'interpretazione strettamente conforme alla lettera della legge che è stata altresì espressa dallo stesso oggi resistente nella circolare n. 195 del 30 novembre 2015 CP_1 avente ad oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” nella quale, premessa l'introduzione del suindicato art. 35, comma 10 bis, vengono illustrate in via generale – al di là del riferimento all'anno 2015 – le concrete modalità di applicazione della norma, individuando anzitutto i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e le modalità di detta dichiarazione.
Nella circolare si prevede che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere
Pag. 5 di 7 comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto indicato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale”.
Il punto 3.3 della circolare rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni “ precisa altresì che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, CP_1 CP_ rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. CP_1
A fronte di tale deduzione l' non ha contro dedotto alcunché, limitandosi anzi a CP_1 ribadire che la ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi né la comunicazione RED e traendo da tale comportamento omissivo argomenti per sostenere la ripetibilità del presunto indebito.
Nel caso a mano dunque non si ravvedono i presupposti per la ripetizione delle somme erogate e ritenute indebite, atteso che essa scaturisce dalla contestata violazione formale afferente l'omessa comunicazione di redditi da parte del de cuius del ricorrente, nella fattispecie costituiti esclusivamente da prestazioni assistenziali (cfr. per principio analogo, Trib.
Catania, n. 1101/2024).
Questa essendo la situazione acclarata, l'affidamento riposto da parte di dante Parte_2 causa del ricorrente, pensionata nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso
Istituto (e pertanto informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile (Cfr.
Cass. n.13223/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento di comunicazione dell'indebito CP_ emesso dall' il 12.11.2024 pari ad € 5.292,82 per il periodo 1.1.15-31.12.15;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario nella misura di euro in euro 884,05 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania il 09.12.2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 5.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2625/2025 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], e residente in [...]
Battaglia n.2, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Ughetti n. 26, presso lo studio dell'avv. Carmelo Marzà che lo rappresenta e difende giusta in atti;
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n. 26 -Avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza,, che lo rappresenta e difende per procura CP_2 generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM)
Con ricorso depositato il 18.03.2025 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro ed esponeva:
CP_ che con nota del 12.11.2024 l' contestava l'indebita percezione della somma di €
5.292,82 per il periodo 1.1.15-31.12.15 da parte della dante causa , coniuge Parte_2 dell'odierno ricorrente, per “prestazione in misura superiore a quella dovuta sulla pensione cat. AS n.04036825 ” in qualità di erede del coniuge . Parte_2
Che in data 19.12.2024 venivano proposti rituali ricorsi amministrativi avverso le superiori comunicazioni senza esito.
Tutto ciò premesso, l'istante, si doleva dell'illegittimità del provvedimento impugnato per indeterminatezza e conseguente non identificabilità della pretesa restitutoria, la presunta irripetibilità dell' indebito assistenziale per la dedotta asserita buona fede del percipiente;
l'applicabilità alla fattispecie del principio dell'irripetibilità dell'indebito, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; l'asserita mancata inclusione del presunto debito nell'asse ereditario. Il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler:
“1. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del
12.11.2024 portante indebito per € 5.292,82 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per CP_ le superiori causali, all' 2. Condannare controparte al rimborso delle somme che per la superiore causale dovessero nelle more essere trattenute sulla prestazione in godimento a carico del ricorrente.
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto pro-curatore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art. 93 c.p.c..”.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente poiché infondata e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi CP_ titolo nei confronti dell' con conferma del provvedimento di indebito impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
L'Istituto esponeva che l'indebito contestato al ricorrente (cfr. comunicazione del 12.11.2024, in all.) riguarda ratei indebitamente erogati alla dante causa dello stesso, , sulla Parte_2 prestazione assegno sociale, categoria AS n. 04036825 di cui quest'ultima era titolare;
che il suddetto indebito è stato contestato, ab origine, a (C.F. ), Parte_2 C.F._2 mercé l'invio di provvedimento di riliquidazione in data 23.10.2017, preceduto da preavviso di sospensione (in all.); che successivamente è stata effettuata la comunicazione all'erede
, in questa sede impugnata;
che l'indebito derivava pertanto dalla mancata Parte_1 comunicazione relativa ai redditi dell'anno 2014, che non è pervenuta all e che , per CP_1 effetto di tale inadempimento l ha proceduto alla revoca definitiva della prestazione CP_1 collegata al reddito dell'anno 2014 (dunque per l'anno 2015) ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010.
Ancor più in dettaglio, l' evidenziava che per l'anno 2014 la de cuius non risultava aver CP_1 presentato alcuna comunicazione reddituale. Pertanto, per l'anno 2015 è stato formato l'indebito, relativo al periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2015 per un importo complessivo di euro 5.292,82, poiché, come è noto, nelle ricostituzioni fanno fede i redditi dell'anno precedente per quello successivo.
Asseriva che nei confronti dei cittadini che non presentano alcuna dichiarazione fiscale CP_ l'obbligo di comunicazione permane, essendo evidente che in tal caso che l' non ha altro modo di accertare la loro situazione reddituale, positiva o nulla che sia.
In ogni caso, risolvendosi il giudizio in un'azione di accertamento negativo al rimborso di somme, l'onere probatorio relativo alla legittima corresponsione e ritenzione delle somme indebitamente percepite gravava sul ricorrente, l'indebito conseguente dalla revoca della prestazione dovuta ad un comportamento negligente del ricorrente non ascrivibile a buona fede e correttezza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e delegata a questo Giudice per la decisione.
Pag. 2 di 7 Sostituita l'udienza di discussione e decisione del 5.11.2025 dalle note di cui all'articolo 127- ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
La domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Oggetto del giudizio è l'accertamento della irripetibilità dell'indebito comunicato con provvedimento del 12.11.2024 pari ad € 5.292,82 per il periodo 1.1.15-31.12.15 da parte della dante causa , coniuge dell'odierno ricorrente, per “prestazione in misura Parte_2 superiore a quella dovuta sulla pensione cat. AS n.04036825 ” in qualità di erede del coniuge
. Parte_2
Si ricava dalla documentazione prodotta che l'indebito di cui si discute ha natura assistenziale in quanto le prestazioni erogate risultano disancorate dalla contribuzione e collegate invece all'esigenza di dare soddisfazione alle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio.
E' dunque alla luce della specifica disciplina dell'indebito assistenziale che vanno vagliate le istanze del ricorrente.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo applicarsi in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (v.
Cass. sez. lav. n. 1446/2008; Cass. sez. lav., 20/05/2021, n.13915).
In materia trovano pertanto applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del
1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati successivamente alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
E' principio ribadito dalla Suprema Corte che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento"(Cass. n. 1446/2008 cit. e n.
11921/2015).
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Pag. 3 di 7 Al riguardo la Corte ha altresì rilevato che l'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale finalizzata alle primarie esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale rammenta poi la Suprema Corte che “vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass.
28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). […] L'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
[…] Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002,
537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. sez. lav.
22.2.2021, n. 4668).
Quindi, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, la ripetibilità deve tenere conto della funzionalità delle erogazioni al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, della non addebitabilità al percettore della erogazione e dell'incolpevole affidamento dello stesso.
Muovendo dai suesposti principi e venendo al caso di specie, allo scopo di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'effettiva portata applicativa dell'art. 35, comma 10 bis del D. L. n. 207/2008, richiamato dalla difesa dell' per escludere CP_1
l'irripetibilità dell'addebito assistenziale sul presupposto della mancata comunicazione dei propri dati reddituali.
Pag. 4 di 7 CP_ Assume a tal fine l' che dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del de cuius del ricorrente, che ha ciò dichiarato in seno al ricorso, derivi l'obbligo per la stessa di inviare all'ente comunicazione reddituale con la compilazione del c.d. modello RED, CP_ atteso che “in tal caso l' non ha altro modo di accertare la loro situazione reddituale - positiva o nulla che sia se non tramite la dichiarazione presentata direttamente all'ente”.
L'assunto è errato.
Ribadisce l'Ufficio quanto già statuito in fattispecie analoga, con sentenza (Trib. di Catania, sez, lav. n. 5124/2024) le cui motivazioni si richiamano a mente dell'art. 118 c.p.c. disp di attuaz.
Dispone la norma in esame che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la Controparte_3 prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ Tale disposizione prevede dunque l'obbligo di comunicazione all' soltanto per i dati della propria situazione reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria, dunque nella sostanza i soli dati reddituali che non vanno dichiarati nelle dichiarazioni fiscali, sempre che siano incidenti sulle prestazioni in godimento, non potendo pertanto tale obbligo estendersi a situazioni reddituali non incidenti sulle stesse, né - a fortiori - a situazioni di assenza di reddito.
Si tratta di un'interpretazione strettamente conforme alla lettera della legge che è stata altresì espressa dallo stesso oggi resistente nella circolare n. 195 del 30 novembre 2015 CP_1 avente ad oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” nella quale, premessa l'introduzione del suindicato art. 35, comma 10 bis, vengono illustrate in via generale – al di là del riferimento all'anno 2015 – le concrete modalità di applicazione della norma, individuando anzitutto i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e le modalità di detta dichiarazione.
Nella circolare si prevede che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere
Pag. 5 di 7 comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto indicato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale”.
Il punto 3.3 della circolare rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni “ precisa altresì che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, CP_1 CP_ rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. CP_1
A fronte di tale deduzione l' non ha contro dedotto alcunché, limitandosi anzi a CP_1 ribadire che la ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi né la comunicazione RED e traendo da tale comportamento omissivo argomenti per sostenere la ripetibilità del presunto indebito.
Nel caso a mano dunque non si ravvedono i presupposti per la ripetizione delle somme erogate e ritenute indebite, atteso che essa scaturisce dalla contestata violazione formale afferente l'omessa comunicazione di redditi da parte del de cuius del ricorrente, nella fattispecie costituiti esclusivamente da prestazioni assistenziali (cfr. per principio analogo, Trib.
Catania, n. 1101/2024).
Questa essendo la situazione acclarata, l'affidamento riposto da parte di dante Parte_2 causa del ricorrente, pensionata nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso
Istituto (e pertanto informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile (Cfr.
Cass. n.13223/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento di comunicazione dell'indebito CP_ emesso dall' il 12.11.2024 pari ad € 5.292,82 per il periodo 1.1.15-31.12.15;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario nella misura di euro in euro 884,05 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania il 09.12.2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7