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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1047/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 22/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PARISE Parte_1
CE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CARNOVALE CP_1
MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva dichiararsi l'illegittimità della nota del 24.11.2021 a mezzo della quale era stata CP_1 richiesta la restituzione della somma pari ad €. 20.892,34, indebitamente percepita nel periodo da giugno 2020 a novembre 2021, sulla pensione INVCIV 07039193, a causa del
“trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale”.
Censurava la fondatezza della pretesa recuperatoria sul presupposto che si fosse recato negli
Stati Uniti d'America non con l'intenzione di ivi trasferire la propria dimora effettiva ed abituale, ma unicamente al fine di andare a trovare i propri fratelli e che il suo soggiorno all'estero si era prolungato a causa dell'emergenza COVID 19; di essere attualmente residente a [...], ove da sempre vive con la madre e al padre;
che le somme erogate all' non potevano essere ripetute in quanto percepite in buona fede, in assenza di dolo CP_1 e, inoltre, il recupero doveva ritenersi tardivo in quanto effettuato oltre l'anno successivo all'erogazione, in violazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato, CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
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Il ricorso è infondato.
Come correttamente sostenuto dall' in materia di indebito assistenziale non trova CP_1 applicazione la disciplina tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass.
n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
Tanto chiarito, come noto, in materia di indebito assistenziale non trova applicazione, tout court, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004), evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Pertanto, cfr. sul punto anche Cassazione n. 12406 del 2003, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Per il resto, una volta che la concreta fattispecie venga collocata all'interno del settore assistenziale, devono trovare applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
Nel caso di specie, è pacifico che l'indebito sia scaturito dalla circostanza che il ricorrente per il periodo dall'1.6.2020 al 30.11.2021 abbia trasferito la propria residenza negli Stati
Uniti d'America, in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6 della l. 21.11.1988 n.
508 per cui “L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale”, come risultante dall'estratto Arcanet prodotto dall' ( cfr. all. fascicolo . CP_1 CP_1
Ebbene, il ricorrente censura siffatta ricostruzione contestando l'attendibilità del certificato anagrafico prodotto dall' rileva, inoltre, che pur volendo ritenere attendibile siffatta CP_1 certificazione, lo stesso sarebbe stato residente all'estero unicamente dal 16.12.2020 al
11.10.2021, dunque per un periodo di 10 mesi e non, come asserito dall' per 12 mesi, CP_1 non sussistendo pertanto la violazione dell'art. 1 comma 8 della legge 27.10.1988 n. 470; infine, il proprio spostamento all'estero, lungi dall'essere funzionale a trasferire la propria dimora abituale, era dettato dall'unica esigenza di far visita ai propri fratelli, residenti in
America, e che il proprio rientro in Italia era stato ostacolato dall'emergenza pandemica.
Sul punto, giova rammentare che l'onere della prova, in ordine all'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito a titolo di prestazione assistenziale grava sull'accipiens e non sull' ( Cass. SS.UU.
4.8.2010 n. Controparte_2
18046).
Conseguentemente, era onere dell'odierno ricorrente dimostrare, in via principale, il fatto oggettivo che nel periodo dall'1.6.2020 al 30.11.2021 la propria residenza anagrafica fosse rimasta in Italia (tramite produzione del relativo certificato storico di residenza anagrafica)
e, in subordine, che anche in caso di trasferimento all'estero della propria residenza, non vi fosse la volontà di permanervi (elemento soggettivo)
Invero, sul punto, la Suprema Corte con sentenza n 18189/2019 ha precisato che:” La residenza e' determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicche' concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volonta' di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, e' normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)
Tanto chiarito, in difetto di prova da parte del ricorrente sia in ordine all'elemento oggettivo che soggettivo sopra richiamato, deve ritenersi incontestato, come visibile dall'estratto di residenza prodotto dall' che il sig. abbia trasferito la propria residenza in CP_1 Pt_1
America e che, pertanto, qui avesse posto la propria stabile dimora nel periodo oggetto di causa;
invero, il ricorrente non ha dimostrato di aver mantenuto in Italia, in tale periodo, la propria residenza ovvero il centro delle proprie relazioni sociali e familiari, nulla avendo allegato in ordine all'eventuale lavoro svolto ovvero alle proprie consuetudini di vita o relazioni sociali.
Irrilevante, infine, la circostanza che l'allontanamento dal territorio italiano abbia interessato un periodo inferiore ai 12 mesi ( nel caso di specie è stato dedotto dal ricorrente un periodo di 10 mesi) rilevando ai fini della sospensione della prestazione per cui è causa il minor arco temporale di sei mesi.
Pertanto, in applicazione dei principi generali sopra richiamati in materia di indebito assistenziale, il trasferimento da parte del ricorrente della propria residenza in America, per il periodo oggetto di causa, in assenza di alcuna comunicazione all'Istituto previdenziale, è idoneo ad integrare il dolo che rende indebita la prestazione erogata in suo favore.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Attesa la particolarità della fattispecie esaminata ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1047/2024, così provvede:
-rigetta il ricorso
-compensa le spese
Crotone, 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI