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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto da: dott. PE PO Presidente dott. CE LL Giudice delegata ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Grazia Cannata (p.e.c.: C.F._1
Email_1 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappr.te pro
[...] tempore, (CF.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Palermo (p.e.c.: Email_2 convenuta
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque 2
Pubbliche
Conclusioni per il ricorrente:
“1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico
Della Sicilia quale ex lege 8/2018 Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t.
[...]
2) Per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale Controparte_3 rapp.te pt al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni Parte_1 patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume BE IS e quantificati nella misura di € 20.330,00 così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. Persona_1
e Ing. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Persona_2 dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, l'Autorità Di Bacino
[...]
in persona del legale rapp.te pt. Controparte_4
a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata che dichiara di aver anticipato e non riscosso”
Conclusioni per la convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche:
- Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente 3
devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Parte_1
Idrografico della Sicilia esponendo: di essere proprietario di un fondo ubicato nel Comune di Roccamena c.da censito nel N.C.T. al foglio di mappa n. 4 particelle n. 836 Per_3 di Ha 0.08.90 e n. 838 di Ha 1.76.86, per un totale di 1.85.76 ettari, interamente coltivato a vigneto a spalliera, cv ”; che tale fondo è costeggiato dal corso del fiume Per_4
BE IS il cui cattivo stato di manutenzione ne ha determinato, in occasione dell'evento meteorico occorso in date 10-11 novembre 2021, di carattere non eccezionale, lo straripamento, con notevoli danni alla coltivazione, quantificati in complessivi €.
50.179,40; la riconducibilità dello straripamento all'insufficienza idraulica dell'alveo del fiume conseguente alla presenza di fitta vegetazione arbustiva;
il carattere non isolato dell'episodio, avendo esso ricorrente, a seguito di altra e precedente esondazione avvenuta il 3.11.2018, già adito questo Tribunale ottenendo la condanna dell'odierna convenuta al ristoro dei danni conseguenti al detto ulteriore evento per € 11.278,40. Ha chiesto pertanto, a motivo dell'assunta riferibilità dello straripamento del suddetto corso d'acqua al relativo stato di abbandono e alla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dovute dalla convenuta Autorità di Bacino, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, come sopra quantificati, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia rilevando preliminarmente l'inefficacia probatoria della perizia di parte depositata e negando, comunque, ogni propria responsabilità in ordine ai danni ex adverso lamentati, da imputarsi piuttosto, a dire della convenuta, alla sola parte ricorrente, alla luce della disciplina delineata dagli artt. 9, 12 e 58 r.d. 523/1904 circa gli obblighi a carico dei proprietari frontisti, ovvero in base alle regole ex artt. 915, 916 e 917 c.c. Ha poi opposto il carattere assolutamente eccezionale dell'evento di pioggia, tale da escludere ogni 4
imputabilità oggettiva in capo a sé del fatto. Ha richiamato, ancora, le limitazioni d'uso dagli argini dei corsi d'acqua ex art. 96 lett. 7 r.d. 523/1904, invocando dunque un concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ovvero incidente sull'ammontare del risarcimento dovuto, anche in considerazione della necessità di scomputare il danno evitabile con l'attivazione da parte del ricorrente della procedura di accesso al Fondo AgriCat, di cui al Regolamento ministeriale n. 193990 del 5.4.2023 e annessa circolare. Ha domandato pertanto il rigetto delle avversarie domande e, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 24.11.2025 è stata posta in decisione dal
Collegio.
* * *
4. La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.5.2018 (art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, sono state trasferite all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (di seguito
Autorità di Bacino), istituita quale dipartimento della Presidenza della , Controparte_2 la quale ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Il giudizio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dell'Autorità di
Bacino, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, essendosi l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in date 10-11 novembre 2021, vale a dire in epoca 5
successiva all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
Parte attrice ha poi documentato la titolarità in capo a sé del fondo ubicato nel
Comune di Roccamena censito nel N.C.T al foglio di mappa 4 particelle 836 e 838 con le annesse attività di impianto e coltivazione dei vigneti ivi insistenti (v. l'atto di divisione rogato in data 24.1.2013 e annessa nota di trascrizione, le visure e il fascicolo aziendale, all. 1 – 5 all'atto introduttivo).
Gli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso del giudizio, nel confermare la titolarità dei terreni e attività aziendali nei termini sopra indicati, delineano nel dettaglio le caratteristiche e la conformazione del fondo: il vigneto è ubicato a
Roccamena, in contrada , con una superficie complessiva di ettari 1.85.76; la Per_3 proprietà delle due particelle risulta intestata al ricorrente;
l'intera Parte_1 superficie è utilizzata a vigneto allevato a spalliera della cv ” Parte_2 al sesto di mt 2.50 x 1.00 dell'età di anni 11 in assenza di impianto irriguo;
l'unità fondiaria in unico corpo giace in piano, a configurazione regolare, con natura del solum ascrivibile ai suoli con struttura argillosa-sabbiosa piuttosto fertili e produttivi, anche in regime asciutto, essendo molto freschi (v. pagg. 4 e s. dela Relazione di cc.tt.uu.).
All'atto del sopralluogo è stata inoltre rilevata dai consulenti la mancanza di vegetazione, trovandosi le piante nella “fase dormiente”, ed è stato constatato altresì che in alcuni filari sono evidenti i segni di pregressa sofferenza fisiologica in quanto gli arbusti ed i tralci non presentano una omogeneità di sviluppo;
tale situazione è stata riscontrata maggiormente a carico di circa mq 2.700 ricadenti in prossimità dell'alveo del torrente “Frattina” (confine Est) e di mq 6.700 a limitare la stradella lungo il confine
Ovest per complessivi mq 9.400 in conseguenza degli eventi meteorici del 10-11 novembre 2021, dandosi atto inoltre, nell'elaborato peritale, della pratica seguita dalla ditta, onde prevenire ulteriori danni a decorrere dall'evento alluvionale del 2021, consistente nelle operazioni, successive alla chiusura della vendemmia, di dismissione dei fili zincati di appoggio dell'impalcatura sorretta da paletti e rimessione dei fili antecedente alla germogliazione delle viti (v. pag.
4-5 della Relazione dei cc.tt.uu.). 6
Per la verifica in ordine alle cause degli eventi descritti nel ricorso, non si può prescindere dallo studio idrologico eseguito dai cc.tt.uu., da cui si ricava, innanzi tutto, che il fondo oggetto di causa, sito nel Comune di Roccamena, si trova nella parte dove il bacino del fiume BE (F. Frattina) ha un andamento sinuoso con una bassa Pt_3 pendenza e altitudini comprese tra 235 e 220 metri sul livello del mare;
il corso d'acqua nasce a 1613 metri di altitudine presso la Rocca Busambra e, dopo un percorso di 28,9 chilometri, riceve da sinistra le acque del torrente Batticano, il quale ha origine sul massiccio Barrau a 1450 metri di altitudine e un percorso fluviale di 20,1 chilometri (v. pag. 5 della Relazione dei cc.tt.uu.). E' stato identificato dai consulenti il tratto di fiume da cui è originata l'esondazione con i conseguenti allagamenti lamentati dal ricorrente ed
è stata, inoltre, riscontrata dagli ausiliari la presenza di vegetazione sugli argini e sedimenti sull'alveo, evidenziandosi al contempo, nell'elaborato peritale, il significativo impatto delle vegetazione suddetta, composta sia da alberi che da piante erbacee caratteristiche degli ambienti fluviali, sulle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, in quanto idonea a ridurre in modo consistente la sezione disponibile per il passaggio dell'acqua e, pertanto, a influenzare il regime idrico, potenzialmente contribuendo a fenomeni di allagamento o variazioni nel percorso naturale dell'acqua, tanto da indurre i medesimi cc.tt.uu. a ritenere che questa sia stata la principale causa dell'esondazione (v. pag. 6 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
E' stata effettuata dai consulenti un'analisi statistica delle precipitazioni con la valutazione dei conseguenti deflussi di piena (v. pagg. 6 ess. della Relazione dei cc.tt.uu.).
Gli ausiliari hanno ricostruito l'evento di pioggia intensa che ha colpito l'area in esame, avvenuto il 10-11 novembre 2021, attraverso i dati registrati dalla stazione pluviometrica di Monreale Bifarera e Corleone appartenente alla rete del Servizio Informativo
Agrometeorologico della Sicilia (SIAS); dai dati pluviometrici hanno ricavato col metodo dei topoieti le altezze di pioggia dell'evento di durata pari al tempo di corrivazione del bacino (v. la tabella a pagg. 11 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.), procedendo al calcolo del tempo di ritorno, in concreto determinato in un valore pari a 0,76 anni e tale, quindi, 7
da escludere il carattere dell'eccezionalità dell'evento (v. pag. 18 della Relazione dei cc.tt.uu.), trattandosi piuttosto di “evento ordinario” (con tempo di ritorno inferiore ad un anno, v. anche pag. 22 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Gli ausiliari hanno ribadito che dal sopralluogo effettuato si sono riscontrati i segni della esondazione avvenuta e la sostanziale insufficienza delle dimensioni del corso d'acqua a contenere le portate nelle condizioni di manutenzione riscontrate, aggiungendo altresì che la mancata manutenzione delle sponde e del fondo alveo, ha fatto sì che si riducesse la sezione disponibile al deflusso aumentando il coefficiente di scabrezza e quindi elevando il tirante idrico così da provocare le condizioni per l'esondazione (v. pag.
20 della Relazione dei cc.tt.uu.). Secondo i consulenti, in altri termini, “Non vi è dubbio che la presenza di vegetazione (canne) sul greto del corso d'acqua, associato alla sedimentazione di materiale limoso e accumulatosi nel tempo con sovrainnalzamento dell'alveo, in mancanza di interventi manutentivi ordinari e straordinari, ha dato origine in alcuni punti all'esondazione con la conseguente sommersione dei fondi e danni alle colture praticate (nel n/s caso vigneto). La tracimazione dell'acqua, in alcuni casi ha provocato dissesti su tratti d'argine in dx idraulica, con erosione delle superfici a danno delle colture agrarie introdotte” e “Per evitare che si ripetano simili inconvenienti, occorre da subito procedere agli interventi di risanamento e pulizia dei tratti di alveo interessati, effettuando in prossimità delle anse lavori di sistemazione idraulica fluviale, ad esempio mediante la realizzazione di arginature adeguate, pulizia dell'alveo e delle sponde” (v. pag. 22 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Il fondo oggetto di causa, interessato dalla esondazione delle acque in occasione della piena del 10-11 novembre 2021, ha subito, per come verificato dai consulenti, una serie di effetti lesivi, avendo del resto il prolungato ristagno idrico ed impaludamento del terreno protrattosi per alcune settimane, con il rilascio di pietrame, detriti vari, materiale vegetale di diversa natura, impedito le ordinarie coltivazioni (v. sempre pag. 22 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
4.2. Alla luce delle indagini tecniche d'ufficio espletate – i cui esiti devono essere 8
condivisi, stante l'analiticità dell'elaborato, l'obiettività del metodo di indagine seguito e la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte, arricchite da grafici e tabelle – ritiene il Tribunale di dovere affermare, in ordine ai fatti per cui è processo, la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite, come sopra detto, le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del
08/05/2018. Si rivelano infatti del tutto carenti nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'amministrazione pubblica.
La responsabilità indicata si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n.
503, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini
o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché, i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia 9
opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il
“caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto alla manutenzione provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio
2005 n.15613, ivi citate).
Non vale, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina, pure richiamata dalla convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904
n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla alla quale sono state CP_1 trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I 10
proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt.
4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916
e 917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono
"di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Va escluso, pertanto, qualunque concorso di colpa imputabile alla parte ricorrente nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c. Gli ausiliari hanno infatti precisato di non aver riscontrato condotte riferibili alla parte attrice idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio, evidenziando altresì che la ditta “per prevenire ulteriori danni a decorrere dall'evento alluvionale del 2021, perdurando l'ineseguita pulitura del corso d'acqua … non appena terminata la vendemmia, abbia diligentemente dismesso i fili zincati di appoggio dell'impalcatura sorretta da paletti, cosicché non si ha il sovrappeso dovuto all'intrecciamento del materiale vegetale che provoca il cedimento della struttura. Tali operazioni di dismissione e successiva rimessione dei fili antecedente alla germogliazione delle viti, comporta ovviamente un aggravio ed un'incidenza sui costi di conduzione, ma in qualche misura serve a salvaguardare il vigneto” (v. pag. 5 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
È appena il caso di rilevare, in ultimo, che nessuna diminuzione del risarcimento potrebbe riconnettersi all'ipotizzata, dalla convenuta, accessibilità del ricorrente al Fondo
AgriCat predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana, di cui al regolamento ministeriale del 5 aprile 2023.
Ed infatti, escluso che il mancato esercizio di una facoltà volta a conseguire 11
un'utilità che dovrebbe comunque essere detratta dal risarcimento dei danni dovuti dal danneggiante possa integrare una violazione del dovere del danneggiato di limitare le conseguenze lesive dell'illecito e dar luogo, ex art. 1227 comma 2° c.c., alla diminuzione del risarcimento (non potendo tale dovere estendersi fino a procurarsi aliunde ciò che può incidere sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, v. recentemente Cass. 15963/2025), in ogni caso, perché possa operare la compensatio lucri cum damno è necessaria la prova, di cui è onerata la parte che la eccepisce, che la somma sia stata corrisposta (v. anche
Cass. 32550/2024). La parte convenuta si è limitata ad eccepire, nel caso in esame,
l'astratta possibilità per il ricorrente di accedere al Fondo Agricat, senza tuttavia fornire specifici elementi in ordine all'effettiva percezione di un indennizzo o altra somma – rimasta peraltro non determinata né determinabile in base agli atti di causa – per l'evento oggetto di causa.
4.3. Passando, quindi, alla determinazione e quantificazione dei danni, va ancora una volta richiamata l'analisi svolta dai cc.tt.uu. nominati, i quali hanno peraltro espressamente indicato di avere tenuto conto degli ulteriori indennizzi riconducibili al pur richiamato anteriore procedimento, onde evitare duplicazioni risarcitorie (v. pagg. 4 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
I consulenti hanno considerato (v. pagg. 20 e ss. della Relazione peritale) sia il costo da sostenere per il ripristino totale della redditività del fondo, consistente nel costo per la pulitura della superficie vitata di Ha 1.80 per l'asportazione dello strato limoso, pietrame erratico e residui vegetali, nel riallineamento filari e sostituzione parziale dei pali di testata e di sostegno all'impalcatura sulla superficie danneggiata, il livellamento e sistemazione del suolo (per mq 9.400), la concimazione straordinaria per riequilibrio della fertilità del suolo sull'intera superficie, sia il lucro cessante per due annate agrarie per la porzione di vigneto estesa 9.400 mq, e soltanto per un anno e sul totale di Ha 1,80.
Per la quantificazione dei costi relativi alle opere per il recupero della piena redditività, viene fatto riferimento al Prezziario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali entrato in vigore il 31/08/2023 che tiene conto degli 12
incrementi dei prezzi dei materiali impiegati che negli ultimi anni hanno subito delle variazioni sensibili (v. pagg. 20 e ss. della Relazione peritale).
In particolare, sono indicati come pari ad €. 2.180,00 i costi per la ripulitura del vigneto, € 8.960,00 i costi per il riallineamento dei filari e parziale sostituzione dei materiali, €. 9.190,00 i costi per il livellamento superficiale del terreno con mezzi meccanici. Il danno complessivo è pertanto calcolato come pari ad €. 20.330,00.
Ritenuti adeguati i criteri di stima enucleati e convincenti le argomentazioni addotte dai cc.tt.uu. anche in sede di risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta, deve concludersi nel senso che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad € 20.330,00.
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto a si determina in Parte_1
€. 22.450,38 (di cui €. 2.120,38 per interessi).
L'Autorità di Bacino deve essere condannata a corrispondere al ricorrente il predetto importo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla parte attroce devono porsi a carico dell'Autorità convenuta. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese di
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del 13
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di Parte_1
€ 22.450,38 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore della stessa parte attrice, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 18.12.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
CE LL PE PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto da: dott. PE PO Presidente dott. CE LL Giudice delegata ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Grazia Cannata (p.e.c.: C.F._1
Email_1 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappr.te pro
[...] tempore, (CF.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Palermo (p.e.c.: Email_2 convenuta
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque 2
Pubbliche
Conclusioni per il ricorrente:
“1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico
Della Sicilia quale ex lege 8/2018 Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t.
[...]
2) Per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale Controparte_3 rapp.te pt al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni Parte_1 patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume BE IS e quantificati nella misura di € 20.330,00 così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. Persona_1
e Ing. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Persona_2 dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, l'Autorità Di Bacino
[...]
in persona del legale rapp.te pt. Controparte_4
a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata che dichiara di aver anticipato e non riscosso”
Conclusioni per la convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche:
- Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente 3
devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Parte_1
Idrografico della Sicilia esponendo: di essere proprietario di un fondo ubicato nel Comune di Roccamena c.da censito nel N.C.T. al foglio di mappa n. 4 particelle n. 836 Per_3 di Ha 0.08.90 e n. 838 di Ha 1.76.86, per un totale di 1.85.76 ettari, interamente coltivato a vigneto a spalliera, cv ”; che tale fondo è costeggiato dal corso del fiume Per_4
BE IS il cui cattivo stato di manutenzione ne ha determinato, in occasione dell'evento meteorico occorso in date 10-11 novembre 2021, di carattere non eccezionale, lo straripamento, con notevoli danni alla coltivazione, quantificati in complessivi €.
50.179,40; la riconducibilità dello straripamento all'insufficienza idraulica dell'alveo del fiume conseguente alla presenza di fitta vegetazione arbustiva;
il carattere non isolato dell'episodio, avendo esso ricorrente, a seguito di altra e precedente esondazione avvenuta il 3.11.2018, già adito questo Tribunale ottenendo la condanna dell'odierna convenuta al ristoro dei danni conseguenti al detto ulteriore evento per € 11.278,40. Ha chiesto pertanto, a motivo dell'assunta riferibilità dello straripamento del suddetto corso d'acqua al relativo stato di abbandono e alla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dovute dalla convenuta Autorità di Bacino, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, come sopra quantificati, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia rilevando preliminarmente l'inefficacia probatoria della perizia di parte depositata e negando, comunque, ogni propria responsabilità in ordine ai danni ex adverso lamentati, da imputarsi piuttosto, a dire della convenuta, alla sola parte ricorrente, alla luce della disciplina delineata dagli artt. 9, 12 e 58 r.d. 523/1904 circa gli obblighi a carico dei proprietari frontisti, ovvero in base alle regole ex artt. 915, 916 e 917 c.c. Ha poi opposto il carattere assolutamente eccezionale dell'evento di pioggia, tale da escludere ogni 4
imputabilità oggettiva in capo a sé del fatto. Ha richiamato, ancora, le limitazioni d'uso dagli argini dei corsi d'acqua ex art. 96 lett. 7 r.d. 523/1904, invocando dunque un concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ovvero incidente sull'ammontare del risarcimento dovuto, anche in considerazione della necessità di scomputare il danno evitabile con l'attivazione da parte del ricorrente della procedura di accesso al Fondo AgriCat, di cui al Regolamento ministeriale n. 193990 del 5.4.2023 e annessa circolare. Ha domandato pertanto il rigetto delle avversarie domande e, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 24.11.2025 è stata posta in decisione dal
Collegio.
* * *
4. La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.5.2018 (art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, sono state trasferite all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (di seguito
Autorità di Bacino), istituita quale dipartimento della Presidenza della , Controparte_2 la quale ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Il giudizio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dell'Autorità di
Bacino, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, essendosi l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in date 10-11 novembre 2021, vale a dire in epoca 5
successiva all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
Parte attrice ha poi documentato la titolarità in capo a sé del fondo ubicato nel
Comune di Roccamena censito nel N.C.T al foglio di mappa 4 particelle 836 e 838 con le annesse attività di impianto e coltivazione dei vigneti ivi insistenti (v. l'atto di divisione rogato in data 24.1.2013 e annessa nota di trascrizione, le visure e il fascicolo aziendale, all. 1 – 5 all'atto introduttivo).
Gli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso del giudizio, nel confermare la titolarità dei terreni e attività aziendali nei termini sopra indicati, delineano nel dettaglio le caratteristiche e la conformazione del fondo: il vigneto è ubicato a
Roccamena, in contrada , con una superficie complessiva di ettari 1.85.76; la Per_3 proprietà delle due particelle risulta intestata al ricorrente;
l'intera Parte_1 superficie è utilizzata a vigneto allevato a spalliera della cv ” Parte_2 al sesto di mt 2.50 x 1.00 dell'età di anni 11 in assenza di impianto irriguo;
l'unità fondiaria in unico corpo giace in piano, a configurazione regolare, con natura del solum ascrivibile ai suoli con struttura argillosa-sabbiosa piuttosto fertili e produttivi, anche in regime asciutto, essendo molto freschi (v. pagg. 4 e s. dela Relazione di cc.tt.uu.).
All'atto del sopralluogo è stata inoltre rilevata dai consulenti la mancanza di vegetazione, trovandosi le piante nella “fase dormiente”, ed è stato constatato altresì che in alcuni filari sono evidenti i segni di pregressa sofferenza fisiologica in quanto gli arbusti ed i tralci non presentano una omogeneità di sviluppo;
tale situazione è stata riscontrata maggiormente a carico di circa mq 2.700 ricadenti in prossimità dell'alveo del torrente “Frattina” (confine Est) e di mq 6.700 a limitare la stradella lungo il confine
Ovest per complessivi mq 9.400 in conseguenza degli eventi meteorici del 10-11 novembre 2021, dandosi atto inoltre, nell'elaborato peritale, della pratica seguita dalla ditta, onde prevenire ulteriori danni a decorrere dall'evento alluvionale del 2021, consistente nelle operazioni, successive alla chiusura della vendemmia, di dismissione dei fili zincati di appoggio dell'impalcatura sorretta da paletti e rimessione dei fili antecedente alla germogliazione delle viti (v. pag.
4-5 della Relazione dei cc.tt.uu.). 6
Per la verifica in ordine alle cause degli eventi descritti nel ricorso, non si può prescindere dallo studio idrologico eseguito dai cc.tt.uu., da cui si ricava, innanzi tutto, che il fondo oggetto di causa, sito nel Comune di Roccamena, si trova nella parte dove il bacino del fiume BE (F. Frattina) ha un andamento sinuoso con una bassa Pt_3 pendenza e altitudini comprese tra 235 e 220 metri sul livello del mare;
il corso d'acqua nasce a 1613 metri di altitudine presso la Rocca Busambra e, dopo un percorso di 28,9 chilometri, riceve da sinistra le acque del torrente Batticano, il quale ha origine sul massiccio Barrau a 1450 metri di altitudine e un percorso fluviale di 20,1 chilometri (v. pag. 5 della Relazione dei cc.tt.uu.). E' stato identificato dai consulenti il tratto di fiume da cui è originata l'esondazione con i conseguenti allagamenti lamentati dal ricorrente ed
è stata, inoltre, riscontrata dagli ausiliari la presenza di vegetazione sugli argini e sedimenti sull'alveo, evidenziandosi al contempo, nell'elaborato peritale, il significativo impatto delle vegetazione suddetta, composta sia da alberi che da piante erbacee caratteristiche degli ambienti fluviali, sulle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, in quanto idonea a ridurre in modo consistente la sezione disponibile per il passaggio dell'acqua e, pertanto, a influenzare il regime idrico, potenzialmente contribuendo a fenomeni di allagamento o variazioni nel percorso naturale dell'acqua, tanto da indurre i medesimi cc.tt.uu. a ritenere che questa sia stata la principale causa dell'esondazione (v. pag. 6 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
E' stata effettuata dai consulenti un'analisi statistica delle precipitazioni con la valutazione dei conseguenti deflussi di piena (v. pagg. 6 ess. della Relazione dei cc.tt.uu.).
Gli ausiliari hanno ricostruito l'evento di pioggia intensa che ha colpito l'area in esame, avvenuto il 10-11 novembre 2021, attraverso i dati registrati dalla stazione pluviometrica di Monreale Bifarera e Corleone appartenente alla rete del Servizio Informativo
Agrometeorologico della Sicilia (SIAS); dai dati pluviometrici hanno ricavato col metodo dei topoieti le altezze di pioggia dell'evento di durata pari al tempo di corrivazione del bacino (v. la tabella a pagg. 11 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.), procedendo al calcolo del tempo di ritorno, in concreto determinato in un valore pari a 0,76 anni e tale, quindi, 7
da escludere il carattere dell'eccezionalità dell'evento (v. pag. 18 della Relazione dei cc.tt.uu.), trattandosi piuttosto di “evento ordinario” (con tempo di ritorno inferiore ad un anno, v. anche pag. 22 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Gli ausiliari hanno ribadito che dal sopralluogo effettuato si sono riscontrati i segni della esondazione avvenuta e la sostanziale insufficienza delle dimensioni del corso d'acqua a contenere le portate nelle condizioni di manutenzione riscontrate, aggiungendo altresì che la mancata manutenzione delle sponde e del fondo alveo, ha fatto sì che si riducesse la sezione disponibile al deflusso aumentando il coefficiente di scabrezza e quindi elevando il tirante idrico così da provocare le condizioni per l'esondazione (v. pag.
20 della Relazione dei cc.tt.uu.). Secondo i consulenti, in altri termini, “Non vi è dubbio che la presenza di vegetazione (canne) sul greto del corso d'acqua, associato alla sedimentazione di materiale limoso e accumulatosi nel tempo con sovrainnalzamento dell'alveo, in mancanza di interventi manutentivi ordinari e straordinari, ha dato origine in alcuni punti all'esondazione con la conseguente sommersione dei fondi e danni alle colture praticate (nel n/s caso vigneto). La tracimazione dell'acqua, in alcuni casi ha provocato dissesti su tratti d'argine in dx idraulica, con erosione delle superfici a danno delle colture agrarie introdotte” e “Per evitare che si ripetano simili inconvenienti, occorre da subito procedere agli interventi di risanamento e pulizia dei tratti di alveo interessati, effettuando in prossimità delle anse lavori di sistemazione idraulica fluviale, ad esempio mediante la realizzazione di arginature adeguate, pulizia dell'alveo e delle sponde” (v. pag. 22 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Il fondo oggetto di causa, interessato dalla esondazione delle acque in occasione della piena del 10-11 novembre 2021, ha subito, per come verificato dai consulenti, una serie di effetti lesivi, avendo del resto il prolungato ristagno idrico ed impaludamento del terreno protrattosi per alcune settimane, con il rilascio di pietrame, detriti vari, materiale vegetale di diversa natura, impedito le ordinarie coltivazioni (v. sempre pag. 22 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
4.2. Alla luce delle indagini tecniche d'ufficio espletate – i cui esiti devono essere 8
condivisi, stante l'analiticità dell'elaborato, l'obiettività del metodo di indagine seguito e la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte, arricchite da grafici e tabelle – ritiene il Tribunale di dovere affermare, in ordine ai fatti per cui è processo, la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite, come sopra detto, le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del
08/05/2018. Si rivelano infatti del tutto carenti nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'amministrazione pubblica.
La responsabilità indicata si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n.
503, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini
o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché, i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia 9
opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il
“caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto alla manutenzione provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio
2005 n.15613, ivi citate).
Non vale, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina, pure richiamata dalla convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904
n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla alla quale sono state CP_1 trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I 10
proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt.
4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916
e 917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono
"di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Va escluso, pertanto, qualunque concorso di colpa imputabile alla parte ricorrente nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c. Gli ausiliari hanno infatti precisato di non aver riscontrato condotte riferibili alla parte attrice idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio, evidenziando altresì che la ditta “per prevenire ulteriori danni a decorrere dall'evento alluvionale del 2021, perdurando l'ineseguita pulitura del corso d'acqua … non appena terminata la vendemmia, abbia diligentemente dismesso i fili zincati di appoggio dell'impalcatura sorretta da paletti, cosicché non si ha il sovrappeso dovuto all'intrecciamento del materiale vegetale che provoca il cedimento della struttura. Tali operazioni di dismissione e successiva rimessione dei fili antecedente alla germogliazione delle viti, comporta ovviamente un aggravio ed un'incidenza sui costi di conduzione, ma in qualche misura serve a salvaguardare il vigneto” (v. pag. 5 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
È appena il caso di rilevare, in ultimo, che nessuna diminuzione del risarcimento potrebbe riconnettersi all'ipotizzata, dalla convenuta, accessibilità del ricorrente al Fondo
AgriCat predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana, di cui al regolamento ministeriale del 5 aprile 2023.
Ed infatti, escluso che il mancato esercizio di una facoltà volta a conseguire 11
un'utilità che dovrebbe comunque essere detratta dal risarcimento dei danni dovuti dal danneggiante possa integrare una violazione del dovere del danneggiato di limitare le conseguenze lesive dell'illecito e dar luogo, ex art. 1227 comma 2° c.c., alla diminuzione del risarcimento (non potendo tale dovere estendersi fino a procurarsi aliunde ciò che può incidere sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, v. recentemente Cass. 15963/2025), in ogni caso, perché possa operare la compensatio lucri cum damno è necessaria la prova, di cui è onerata la parte che la eccepisce, che la somma sia stata corrisposta (v. anche
Cass. 32550/2024). La parte convenuta si è limitata ad eccepire, nel caso in esame,
l'astratta possibilità per il ricorrente di accedere al Fondo Agricat, senza tuttavia fornire specifici elementi in ordine all'effettiva percezione di un indennizzo o altra somma – rimasta peraltro non determinata né determinabile in base agli atti di causa – per l'evento oggetto di causa.
4.3. Passando, quindi, alla determinazione e quantificazione dei danni, va ancora una volta richiamata l'analisi svolta dai cc.tt.uu. nominati, i quali hanno peraltro espressamente indicato di avere tenuto conto degli ulteriori indennizzi riconducibili al pur richiamato anteriore procedimento, onde evitare duplicazioni risarcitorie (v. pagg. 4 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
I consulenti hanno considerato (v. pagg. 20 e ss. della Relazione peritale) sia il costo da sostenere per il ripristino totale della redditività del fondo, consistente nel costo per la pulitura della superficie vitata di Ha 1.80 per l'asportazione dello strato limoso, pietrame erratico e residui vegetali, nel riallineamento filari e sostituzione parziale dei pali di testata e di sostegno all'impalcatura sulla superficie danneggiata, il livellamento e sistemazione del suolo (per mq 9.400), la concimazione straordinaria per riequilibrio della fertilità del suolo sull'intera superficie, sia il lucro cessante per due annate agrarie per la porzione di vigneto estesa 9.400 mq, e soltanto per un anno e sul totale di Ha 1,80.
Per la quantificazione dei costi relativi alle opere per il recupero della piena redditività, viene fatto riferimento al Prezziario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali entrato in vigore il 31/08/2023 che tiene conto degli 12
incrementi dei prezzi dei materiali impiegati che negli ultimi anni hanno subito delle variazioni sensibili (v. pagg. 20 e ss. della Relazione peritale).
In particolare, sono indicati come pari ad €. 2.180,00 i costi per la ripulitura del vigneto, € 8.960,00 i costi per il riallineamento dei filari e parziale sostituzione dei materiali, €. 9.190,00 i costi per il livellamento superficiale del terreno con mezzi meccanici. Il danno complessivo è pertanto calcolato come pari ad €. 20.330,00.
Ritenuti adeguati i criteri di stima enucleati e convincenti le argomentazioni addotte dai cc.tt.uu. anche in sede di risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta, deve concludersi nel senso che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad € 20.330,00.
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto a si determina in Parte_1
€. 22.450,38 (di cui €. 2.120,38 per interessi).
L'Autorità di Bacino deve essere condannata a corrispondere al ricorrente il predetto importo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla parte attroce devono porsi a carico dell'Autorità convenuta. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese di
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del 13
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di Parte_1
€ 22.450,38 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore della stessa parte attrice, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 18.12.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
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