Sentenza 13 novembre 1997
Massime • 1
Premesso che la "ratio" delle incriminazioni di cui all'art.671 cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio) è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, deve ritenersi che pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza. (Nella fattispecie, - accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante - la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicità mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno SACCUCCI Presidente del 13/11/97
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N.1611
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI Consigliere N.31443/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso nel procedimento penale a carico di:
DI OS EL, n.
3.6.1958 a Cupello
avverso la sentenza in data 12.6.1997 della Corte di Appello di Campobasso Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Giovanni VACCA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio O S S E R V A
Con sentenza del 12.6.1997 la Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento del gravame dell'imputata, riformando la decisione di condanna a mesi due di arresto - pena sospesa - pronunciata in data 27.9.1995 dal Pretore di Campobasso assolveva DI OS EL dal reato di cui all'art. 671 C.P. per insussistenza del fatto. Osservava che l'imputata era stata sorpresa mentre mendicava tenendo in braccio il nipote di due anni;
da tale sola circostanza non poteva desumersi che il piccolo fosse utilizzato in modo da richiamare l'attenzione e agevolare l'accattonaggio, ne' la responsabilità poteva essere affermata in base alla mera e soggettiva impressione del verbalizzante.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione denunciando carenza ed illogicità di motivazione, nonché erronea interpretazione dell'art. 671 C.P.. Una massima di comune esperienza doveva condurre a ritenere che la presenza del bimbo fosse idonea a suscitare tenerezza e compassione tra il pubblico cui si rivolgeva la mendicante, e che di tale effetto essa fosse pienamente consapevole. Era quindi pienamente realizzata la prima ipotesi prevista dalla norma incriminatrice (avvalersi per mendicare di un minore degli anni quattordici, affidato al soggetto attivo per qualsiasi motivo, anche precariamente o in base a un mero rapporto di fatto), ne' era necessario che il minore fosse a sua volta conscio dell'accattonaggio.
Va premesso che la "ratio" delle incriminazioni di cui all'art.671 C.P. è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza (Cass., Sez. I, 25.11.1992, Huselinovic). Ne segue che, pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza. Trattandosi, come nel caso di specie, di accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante non è dunque ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicità mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietà (art. 670, co. 2, C.P. cfr. Cass, Sez. I, 4.12.1995, Hrustic). L'esistenza in concreto del detto reato dipende poi dall'accertamento nel merito dell'effettivo sfruttamento della persona del fanciullo per attirare l'attenzione e la compassione dei passanti;
in proposito la sentenza impugnata non ha ritenuto raggiunta una prova sufficiente, con apprezzamento in fatto esente da manifesti vizi logici e pertanto non censurabile in sede di legittimità, ove non è consentito verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di motivazione la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass, Sez. Un., 2.7.1997, Dessimone e altri). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio1998