Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 2597
CASS
Sentenza 13 novembre 1997

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Premesso che la "ratio" delle incriminazioni di cui all'art.671 cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio) è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, deve ritenersi che pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza. (Nella fattispecie, - accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante - la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicità mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietà).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 2597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2597
    Data del deposito : 13 novembre 1997

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