Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 28.05.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24502/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Giliberti. ricorrente e
, in persona del L.r.p.t. Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: concessione assegno sociale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 20/03/2023 la domanda amministrativa intesa ad ottenere l'assegno CP_1 sociale;
di avere ricevuto in data 24/07/2023 la comunicazione del rigetto della domanda per il seguente motivo: “contrariamente a quanto disposto dalla sentenza di separazione, la S.V. risulta coabitare con il coniuge. Inoltre da verifiche archivi, risulta in capo alla S.V. la titolarità della carica di Consigliere della
”; di avere inutilmente proposto ricorso amministrativo in data 23/04/2024; di nin Parte_2 avere percepito alcun reddito rispetto alla cooperativa indicata;
di trovarsi nelle condizioni socio- economiche previste dalla legge per il riconoscimento dell'assegno sociale L. 335/1995, percependo un reddito personale annuo pari ad euro zero, essendo altresì cittadina italiana, residente in Italia e nel possesso del requisito di età. Ella ha quindi chiesto “1) In via principale, che le venga accertato il diritto alla prestazione previdenziale, dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno sociale;
2) Accertata l'esistenza del diritto alla prestazione, oggetto della 1
3) In via subordinata condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente il relativo assegno sociale da liquidarsi con decorrenza e interessi come accertati e riconosciuti nel corso del giudizio;
4)
Condannare, altresì, parte resistente al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art.91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente, nel rispetto dei minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi, in conformità della nota spese che ci si riserva di depositare, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
L' ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha rappresentato la correttezza del CP_1 suo operato e ha concluso chiedendo “IN VIA PRELIMINARE la nullità e/o improponibilità, inammissibilità
e improcedibilità del presente ricorso e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
IN SUBORDINE E NEL MERITO rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Spese come per legge”.
Il Giudicante, scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
I vizi preliminari sollevati dall sono immeritevoli di condivisione. In particolare, non CP_1 sussiste la nullità della notifica essendo il ricorso sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, a sostegno delle domande formulato al punto che l'ente costituitosi in giudizio ha potuto apprestare una difesa nel merito;
la domanda giudiziale è proponibile e procedibile (cfr. doc.in prod); è inconferente il richiamo all'art.44, 4° comma della legge 326/03 vertendo la domanda sulla richiesta di adempimento di prestazione pensionistica;
non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge
111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa ed è inconferente la prescrizione quinquennale dei crediti, in quanto non ancora liquidati.
Ciò premesso, il ricorso è nel merito infondato e va pertanto rigettato.
Sul piano generale, va osservato che l'assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
La norma rilevante, comma 6 dell'art. 3, Legge n. 335/1995, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui
2 il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
I redditi da tenere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte CP_2 durante il servizio di leva, etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell'assegno sociale del richiedente (è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.
3 All'art. 3 l. 335/1995 laddove il legislatore dispone che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e, laddove utilizza la locuzione "non si computano nel reddito…. il reddito della casa di abitazione”, intende che debba essere preso in considerazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente l'assegno sociale, anche il valore degli immobili non costituenti “casa di abitazione”. Si rileva, inoltre, che la condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene altresì stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è
a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) e per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente alla richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato di bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Quanto ai motivi del rigetto della domanda in via amministrativa, l ha dedotto che CP_1
l'istante ancora coabita con il coniuge separato e la ricorrente in sede giudiziale, ammette la circostanza allegando che non si tratta di convivenza e deducendo che la coabitazione è dovuta ai suoi problemi gravi di salute, essendo affetta da disturbo fobico in depressione, come risulta dalla certificazione medica allegata;
inoltre, deduce che la sola circostanza che uno dei due coniugi non abbia rilasciato la casa coniugale, in favore dell'altro coniuge, non comporta in sé il mantenimento o il ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi (si cfr. Cassazione Civile, sez.
I, ordinanza 13/04/2023 N. 9839).
A tale riguardo, va detto che per l'erogazione dell'assegno sociale deve farsi riferimento al solo reddito del beneficiario solo nell'ipotesi in cui lo stesso, pur se spostato, sia "legalmente ed effettivamente separato". Il richiamo oltre che all'aspetto formale anche a quello della effettività della separazione denota come il dato rilevante non è dato tanto dal fatto di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipici della vita matrimoniale, quanto dal dato in sé della convivenza, circostanza non negata dalla ricorrente.
Tra l'altro, la circostanza ex se dedotta della convivenza dei due coniugi separati è elemento grave e sufficiente a fondare la presunzione che i redditi degli stessi confluissero e dovessero essere considerati unitariamente, laddove come nel caso in esame, la ricorrente non fa cenno alcuno ai redditi dell'ex coniuge e si limita ad introdurre una distinzione terminologica priva di fondamento ai fini che ne occupano, tra coabitazione e convivenza al fine di sostenere che ella e l'ex marito hanno solo abitato insieme. Sarebbe stato suo onere allegare e comprovare che a tale coabitazione o
4 convivenza che fosse non ha fatto seguito un mantenimento di tipo materiale e/o economico da parte dell'ex coniuge per cui ella si sarebbe potuta avvalere fondatamente dello status di separata a fini reddituali. A tale onere la ricorrente si è sottratta.
Quanto al secondo motivo di rigetto, avere la ricorrente la carica di Consigliere della
[...]
, ella ha affermato di non percepire alcun reddito derivante dalla Parte_3 società cooperativa ma si è limitata a versare in atti un'autodichiarazione da lei sottoscritta. A tale riguardo, va detto che la prova del reddito deve essere fornita esclusivamente mediante apposita certificazione degli uffici finanziari (non essendo validi a tal fine né le copie delle dichiarazioni dei redditi, né le autocertificazioni, né gli atti notori), ed inoltre l può eccepire l'esistenza di una CP_1 situazione di fatto diversa da quella indicata in detta documentazione (Cass. sez. lav. n. 4155/01, n.
317/96, n. 6085/91, n. 2273/86). La prova spetta poi all'interessato "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato)" (Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477)
All'esito, il ricorso va rigettato.
La presenza della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. comporta l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Napoli, 28.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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