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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 31/10/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3809/2024, pubblicata il 04/04/2024,
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
16 Milano, che si difende in proprio nonché con il patrocinio dell'Avv. Contini Davide Giorgio (C.F. ), dell'Avv. Melillo Claudia (C.F. ), C.F._2 C.F._3 dell'Avv. Motti Guido (C.F. ) e dell'Avv. Claudia De Marchi (C.F. C.F._4
) giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ambrosoli Matteo (C.F.
, giusta delega in atti;
C.F._6
(C.F. , residente in [...] C.F._7
Ripamonti 20136 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Ricceri Roberta (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._8
CP_2
pagina 1 di 9 (C.F. ), residente in [...] C.F._9
Francesco Pizzi n.16 20141 Milano;
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3809/2024, pubblicata il 04/04/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in atti, rigettate le eccezioni e le conclusioni svolte dal e dal Rag. Controparte_4 Parte_2 in riforma dell'impugnata sentenza n. 3809/2024 del Tribunale di Milano, sez. XIII, Dott. Pisani, emessa e pubblicata in data 4 aprile 2024, non notificata, per l'effetto, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di sottoscrizione del procuratore formulata dal convenuto Rag. nella comparsa di costituzione, Parte_2 in quanto manifestamente infondata (la procura è autenticata da uno dei difensori in via disgiunta presente al momento della sottoscrizione, mentre l'appello è firmato e notificato da uno degli altri difensori in via disgiunta)
IN VIA PRELIMINARE
2) accertare e dichiarare la tardività delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. del Rag. e del , in quanto depositate oltre il termine perentorio Pt_2 Controparte_1 assegnato, come meglio esposto in atti, e, in conseguenza, accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale allegata e, parimenti, di tutte le istanze istruttorie formulate nelle dette memorie;
NEL MERITO
3) accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento e comunque l'inefficacia e/o invalidità della delibera assembleare del in persona del suo Controparte_1 amministratore p.t, tenutasi il 13/7/2022 punto 3 Odg e ogni atto conseguente e preordinato, per le ragioni tutte rappresentate in atti e per l'effetto condannare il Controparte_1
[...
alla restituzione, dell'importo di Euro 1.169,88 in favore dell'Avv. richiesti Pt_1 dall'Amministratore p.t. con comunicazione del 14.10.2023, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali anatocistici;
4) accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore rag. stante Parte_2
l'inadempimento contrattuale per le plurime violazioni di legge, per la (reiterata) errata
pagina 2 di 9 ripartizione delle spese condominiali, per violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia e comunque per tutte le ulteriori motivazioni indicate in atti;
5) condannare il Rag. in favore dell'avv. al risarcimento Parte_2 Parte_1 del danno pari all'importo del 2% quale compenso dell'amministratore sul totale dei lavori, anche quale diritto di ripetizione, stante l'accertato inadempimento contrattuale del medesimo ovvero nella maggiore o minore somma determinata di giustizia;
6) rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, in persona CP_1 dell'Amministratore p.t., nei confronti dell'Avv. in quanto completamente infondata in Pt_1 fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in atti;
7) rigettare la domanda formulata dal Rag. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Pt_2 in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, per quanto esposto in atti;
8) condannare il in persona del suo amministratore p.t, e/o il Rag. Controparte_1 personalmente, al pagamento in favore dell'avv. dei costi e Pt_2 Parte_1 competenze della mediazione obbligatoria, a norma del DM 55/2014 e sue modifiche/integrazioni relative all'avv. Claudia Melillo e all'avv. nei termini Parte_1
e per le ragioni esposte in atto, oltre al rimborso forfettario art. 2 DM 55/2014, oltre accessori di legge ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e conforme al citato DM 55/2014, come esposto in atti;
9) condannare il , in persona dell'Amministratore p.t, e/o il Rag. Controparte_1
al pagamento in favore dell'avv. alle competenze determinate Pt_2 Parte_1 secondo il DM 55/2014 (valore indeterminabile), spese esenti, contributo unificato e marca, e spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e oneri di legge del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio in appello;
10) disporre, la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della seguente frase contenuta nella comparsa di costituzione del con la difesa dell'Avv. Ambrosoli (pag. 4) “litigiosità CP_1 endocondominiale, animata dalla moltitudine patologica di iniziative processuali promosse dalla signora talora coinvolgendo nella propria deriva giudiziale anche la condomina Pt_1
, da ritenersi offensiva, estranea all'oggetto della causa, in quanto viola il canone CP_3 della continenza e si risolve in un'aggressione verbale gratuita alla persona dell'Avv. Pt_1 senza pertinenza all'oggetto del procedimento né rilevanza sul piano funzionale a sostenere la tesi difensiva del e conseguentemente condannare il al risarcimento CP_1 CP_1 del danno ex art. 89 c.p.c. e/o art. 598 c.p., da liquidarsi in via equitativa e/o secondo giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per il Controparte_1
pagina 3 di 9 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, rigettare l'appello proposto dall'Avv. per tutte le ragioni esposte in Parte_1 comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza Tribunale Milano n. 3809/2024.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello avversario per mancanza dei requisiti posti dall'art. 342 c.p.c.; in via principale e nel merito: confermare la sentenza n. 3809/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani, nella causa R.G. 44479/2022, con conseguente rigetto dell'appello promosso, perché infondato, in fatto e in diritto, e dilatorio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di annullamento proposta dalle condomine e avverso la delibera assembleare del 13/07/2022 del Parte_1 Controparte_3
in Milano nonché la domanda di accertamento Controparte_1 Parte_3 della responsabilità del suo amministratore, in relazione alla predetta Parte_2 delibera e le ha condannate, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, al pagamento di € 63,44 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rifusione delle spese di lite nei confronti del e di CP_1 Pt_2
Il Tribunale, premesso che avrebbe esaminato solo i profili di illegittimità della delibera e non anche quelli attinenti al merito e al contenuto della decisione presa, ha ritenuto che le attrici, contrariamente a quanto dalle stesse lamentato, fossero sufficientemente informate in merito all'ordine del giorno dell'assemblea del 13/7/2022, che il compenso straordinario accordato all'Amministratore per la cura dell'esecuzione dei lavori deliberati fosse stato correttamente approvato dall'Assemblea in base ai parametri concordati dal all'atto della sua CP_1 nomina, che il quorum deliberativo fosse facilmente ricavabile dalla lettura del verbale di assemblea, che le spese erano state correttamente ripartite tra tutti i condomini, dal momento che le tabelle di riparto allegate al regolamento condominiale invocate dalle attrici non potevano essere considerate idonee a dimostrare che e fossero esentate dall'imputazione Pt_1 CP_3 di spesa della frazione di copertura del mappale 114 oggetto della delibera, in quanto tale copertura era destinata al servizio di tutti i condomini e, quindi, costituiva bene comune ex art 1117 c.c..
A parere del Tribunale, inoltre, alcuna responsabilità a titolo di inadempimento era attribuibile all'amministratore in relazione al contenuto della delibera impugnata, né alcun danno Pt_2 era stato anche solo allegato in relazione a tale presunto inadempimento. pagina 4 di 9 Del pari infondata risultava la richiesta di cancellazione delle presunte espressioni sconvenienti formulate dalle controparti ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e la relativa domanda risarcitoria, in quanto l'espressione usata non appariva superare la continenza necessaria.
Secondo il Tribunale risultava invece fondata la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento delle spese sostenute per partecipare all'attività di mediazione da parte del Condominio, poiché esse trovavano causa unicamente nella necessità di reagire alle pretese delle attrici, rivelatesi infondate, ed erano risultate congrue all'attività espletata.
Priva di fondamento veniva ritenuta, invece, la richiesta di condanna ex art 96 co. 1 e 3 c.p.c. formulata dalla difesa di in quanto non era stato provato alcun danno né una grave Pt_2 condotta negligente in capo alle attrici.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , mentre è Parte_1 Controparte_3 rimasta contumace.
Si sono costituiti nel presente grado il e i quali hanno eccepito CP_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, ne hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10/6/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c. come in epigrafe.
****
L'appellante propone sette motivi di appello.
Con il primo motivo lamenta che la delibera oggetto di impugnazione avrebbe travalicato le proprie competenze, in quanto derogherebbe a quanto pattuito con il regolamento condominiale contrattuale in assenza della necessaria unanimità della decisione. In particolare, secondo l'appellante, dalle tabelle di riparto spese allegate al regolamento si evincerebbe che la proprietà della Sig.ra non dovrebbe essere interessata dalle spese relative a parti di edificio ad essa Pt_1 estranee e, di conseguenza, neppure le dovrebbero essere addebitati gli onorari assegnati all'amministratore per la cura dei lavori approvati dall'assemblea. Per lo stesso motivo, in conseguenza dell'accertato errore assembleare, avrebbe dovuto essere dichiarata la responsabilità dell'amministratore per aver proposto la suddetta ripartizione di spese, dal momento che egli, in carica da oltre trent'anni, non poteva ignorare la contrarietà della stessa al regolamento condominiale.
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile e irrilevante l'istanza istruttoria relativa all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere l'originale del verbale di assemblea del del 17 gennaio 2023, in quanto CP_1 essa presenterebbe “profili di rilevanza ai fini della decisione della lite pendente in merito alla mala gestio dell'Amministratore.”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la decisione del Tribunale, di ritenere correttamente assolto l'onere informativo circa l'ordine del giorno dell'assemblea oggetto di causa, è errata dal momento che l'ordine del giorno sarebbe stato redatto in maniera pagina 5 di 9 “ingannevole” e che alcun preventivo sarebbe stato allegato alla convocazione, determinando l'impossibilità per i condomini “di esprimersi sull'argomento in modo informato”.
Con il quarto motivo si lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha stabilito che le spese deliberate riguardavano parti comuni destinate al servizio di tutti i condomini, dal momento che la proprietà della Sig.ra è del tutto autonoma rispetto all'area interessata dai lavori e che Pt_1 dunque dovevano trovare applicazione le tabelle millesimali di riparto allegate al regolamento contrattuale in luogo dell'art. 1223 c.c. In conseguenza dell'accoglimento della doglianza, l'Appellante chiede la restituzione della somma di € 1.169,88, oltre accessori, dalla stessa pagata in virtù della rata straordinaria emessa dal per fare fronte al pagamento dei CP_1 lavori.
Con il quinto motivo si lamenta la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale laddove ha ritenuto inammissibile la domanda di responsabilità nei confronti dell'amministratore e tuttavia l'ha ritenuta, nel merito, non provata, nonché si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra quanto chiesto dall'Avv. cioè di accertare l'inadempimento Pt_1 dell'amministratore ai propri doveri per come ha agito in assemblea, e quanto statuito dal Tribunale in ordine ad una presunta e mai proposta azione di revoca.
Con il sesto motivo si fa valere l'illegittimità dell'automatismo con cui il Tribunale avrebbe fatto discendere la condanna alla rifusione delle spese asseritamente sostenute per l'attività di mediazione ante giudizio dalla infondatezza delle domande proposte in primo grado. Inoltre, secondo la difesa le competenze esposte per tali spese sarebbero da considerarsi nulle Pt_1 in quanto le relative deliberazioni non sarebbero state approvate.
Con il settimo motivo, l'appellante contesta la statuizione di rigetto dell'istanza di cancellazione della frase “litigiosità endocondominiale, animata dalla moltitudine patologica di iniziative processuali promosse dalla signora talora coinvolgendo nella propria Pt_1 deriva giudiziale anche la condomina , in quanto la stessa sarebbe gravemente CP_3 offensiva e non avrebbe alcuna attinenza con l'oggetto della causa, ma “sembrerebbe volta a dimostrare la scarsa attendibilità della controparte tramite una valutazione negativa del comportamento dell'Avv. , parte e difensore nel presente giudizio. Pt_1
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di non Controparte_3 costituitasi in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo.
Quanto all'eccezione preliminare sollevate dagli appellati, l'appello appare ammissibile per essere stato redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.. Detta norma, infatti, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro e inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. È quanto ha fatto l'odierna appellante, come si ricava dai motivi sopra riassunti.
L'appello è tuttavia infondato e non merita accoglimento. pagina 6 di 9 Quanto al primo e quarto motivo, logicamente connessi, la principale doglianza espressa dall'appellante riguarda il contrasto tra quanto sembrerebbe risultare dalle tabelle di riparto spese parziali allegate al rogito del 1990 – che viene definito regolamento contrattuale dall'appellante – e il dato di fatto costituito dalla afferenza delle spese deliberate a beni posti al servizio di tutti i condomini e, dunque, da qualificarsi come comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c..
Sebbene l'appellante sostenga che il tetto del fabbricato sub 114 copra esclusivamente beni individuali o beni comuni da cui lei non trae alcuna utilità, risulta dagli atti e documenti di causa
– senza, sul punto, una contestazione specifica da parte dell'Avv. - che la porzione di Pt_1 tetto interessata dai lavori deliberati copra il deposito/parcheggio delle biciclette, i contatori elettrici e le cassette postali di tutti gli appartamenti del nonché l'accesso alle CP_1 cantine condominiali, ove si trovano anche i contatori dell'acqua di tutte le unità immobiliari del CP_1
Dallo stesso documento prodotto dall'appellante (doc.1) inoltre, risulta che “Sono compresi fra le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del cod. civile i seguenti enti descritti con riferimento alla planimetria qui allegata: (…) le coperture a falde dei mappali 111, 112 e 114, fatta avvertenza che tutte le parti comuni sono indicate nell'allegata planimetria di colore grigio” (p. 5). La porzione di tetto in questione o i beni comuni ad essa sottostanti non sono inoltre menzionati nella successiva sezione del documento dedicata all'uso esclusivo di parti comuni.
Poiché dunque si tratta di beni qualificati come comuni dallo stesso rogito che, in tesi, ha dato origine alla situazione di condominio nonché, in ogni caso, oggettivamente e concretamente destinati al servizio comune, tutti i condomini sono chiamati a contribuire alle relative spese di manutenzione deliberate dall'assemblea.
In contrario non rileva l'esistenza delle tabelle di riparto parziale invocate dall'appellante, in quanto le stesse, al più, potrebbero essere ricondotte alle porzioni di tetto del fabbricato mapp. 114 che riguardano esclusivamente le unità abitative degli altri condomini. Da esse non risulta invece la chiara volontà di escludere l'unità abitativa dell'appellante dal riparto delle spese relative a beni comuni (quale è anche la porzione di tetto di cui è causa) che pacificamente sono serventi anche della sua unità abitativa, stante altresì il tenore letterale del resto del documento che depone in senso contrario.
La decisione del giudice di primo grado va dunque confermata sul punto.
Il secondo motivo d'appello è manifestamente infondato, in quanto l'appellante non ha fornito alcuna puntuale argomentazione volta a chiarire la concreta rilevanza del documento di cui si chiede l'esibizione nel presente giudizio, atteso che la lamentata responsabilità dell'amministratore per il contenuto della delibera di cui è causa non può certo essere inferita da fatti successivi.
Quanto al terzo motivo, la delibera non può altresì dirsi nulla per omessa o carente informazione ai condomini, dal momento che l'ordine del giorno sul punto recitava “discussione e delibere
pagina 7 di 9 relative rifacimento copertura area scala comune/contatori/casellario postale”: il fatto che l'ordine del giorno non menzionasse che il tetto insistente sui beni comuni insisteva anche su proprietà considerate esclusive dall'Avv. non rende tale informativa incerta, dal Pt_1 momento che la disposizione dei fabbricati e delle parti comuni era ben nota e comunque conoscibile da ciascun condomino. Come sopra evidenziato, l'area scala comune, i contatori e il casellario postale sono beni comuni così come la loro copertura, sicché l'ordine del giorno può ritenersi idoneo ad informare del contenuto della decisione.
Non vi è, inoltre, alcuna norma che imponga l'allegazione del preventivo di spesa alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione di lavori su beni comuni, tanto più che l'assemblea è libera di non deliberare le spese proposte laddove ritenga di non essere stata adeguatamente informata.
Del pari infondato è il quinto motivo d'appello.
Dal rigetto del terzo motivo discende infatti che nessuna responsabilità può essere imputata all'amministratore in relazione alla corretta informazione dei condomini circa il contenuto della delibera.
Lo stesso può dirsi in relazione al contenuto della delibera stessa, dal momento che ad approvare l'esecuzione dei lavori e la ripartizione delle relative spese “in ragione dei millesimi di proprietà delle quote millesimali di tutti i condomini” (doc. 2 fasc. primo grado appellante, p. 9) è stata l'assemblea nell'esercizio delle sue facoltà. All'amministratore non può dunque essere neanche astrattamente imputato di non essersi opposto all'adozione di tale delibera in quanto – in tesi – contraria al regolamento condominiale, essendo egli anzi tenuto per legge a dare esecuzione alla stessa.
Quanto alle doglianze espresse con il sesto motivo e relative alla domanda riconvenzionale proposta dal volta ad ottenere il ristoro di quanto pagato per la partecipazione alla CP_1 mediazione promossa dall'appellante prima del giudizio, non si ravvisano motivi per riformare la decisione di primo grado.
Il procedimento di mediazione è, infatti, condizione di procedibilità per le controversie come quella in oggetto e, dunque, le relative spese vanno assimilate alle spese del processo, in quanto spese sostenute ai fini della sua instaurazione (cfr. da ultimo Cass. 32306/2023). Nell'individuare il soggetto cui esse vanno poste a carico, pertanto, correttamente il Tribunale ha fatto uso del principio della soccombenza, addossandole ai soggetti che hanno dato causa al processo. Non è dunque ravvisabile alcuna ipotesi di “danno punitivo” nella fattispecie, categoria del tutto estranea al caso di cui si discute.
In relazione al quantum richiesto dal priva di fondamento è l'eccezione di nullità CP_1 della nomina dell'amministratore per mancanza del requisito di cui all'art. 1129 co. 14 c.c.. Invero, la delibera di nomina prodotta specifica l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, seppur facendo rimando ai compensi precedentemente applicati, sicché l'amministratore risulta validamente nominato con applicazione dei parametri indicati. Le doglianze espresse dall'appellante sembrano piuttosto riguardare la scorretta applicazione di alcuni di tali parametri, profilo tuttavia estraneo al perimetro del presente giudizio. pagina 8 di 9 Infine, anche il settimo motivo di appello risulta infondato poiché le espressioni usate nella comparsa di costituzione del (“l'amministratore, in ragione delle contestazioni CP_1 avanzate dalle odierne attrici, ha soprasseduto, trattandosi di lavori privi di carattere d'urgenza, così da cercare di stemperare una litigiosità endocondominiale, animata dalla moltitudine patologica di iniziative processuali promosse dalla Signora talora Pt_1 coinvolgendo nella propria deriva giudiziale anche la condomina ”) non appaiono CP_3 sconvenienti o offensive ma esprimono, nel contraddittorio dialettico, un giudizio negativo sulla condotta processuale di controparte. L'esistenza di una molteplicità di procedimenti giudiziari in corso tra le parti è stata peraltro più volte sottolineata dalla stessa appellante in corso di causa, sicché non si vede come possa essere definita circostanza estranea al giudizio.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio di soccombenza, a carico di andranno poste le Parte_1 spese affrontate dal e dall'amministratore per il giudizio di CP_1 Parte_2 appello, liquidate sulla base del valore indeterminabile della causa dichiarato dalla stessa appellante, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di mera trattazione, in assenza di istruttoria.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3809/2024, pubblicata il Pt_1
04/04/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
e di delle spese del grado che liquida, ai sensi del D.M.147/2022, in Parte_2 complessivi € 10.313,00 per ciascuno, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione e € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 31/10/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3809/2024, pubblicata il 04/04/2024,
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
16 Milano, che si difende in proprio nonché con il patrocinio dell'Avv. Contini Davide Giorgio (C.F. ), dell'Avv. Melillo Claudia (C.F. ), C.F._2 C.F._3 dell'Avv. Motti Guido (C.F. ) e dell'Avv. Claudia De Marchi (C.F. C.F._4
) giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ambrosoli Matteo (C.F.
, giusta delega in atti;
C.F._6
(C.F. , residente in [...] C.F._7
Ripamonti 20136 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Ricceri Roberta (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._8
CP_2
pagina 1 di 9 (C.F. ), residente in [...] C.F._9
Francesco Pizzi n.16 20141 Milano;
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3809/2024, pubblicata il 04/04/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in atti, rigettate le eccezioni e le conclusioni svolte dal e dal Rag. Controparte_4 Parte_2 in riforma dell'impugnata sentenza n. 3809/2024 del Tribunale di Milano, sez. XIII, Dott. Pisani, emessa e pubblicata in data 4 aprile 2024, non notificata, per l'effetto, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di sottoscrizione del procuratore formulata dal convenuto Rag. nella comparsa di costituzione, Parte_2 in quanto manifestamente infondata (la procura è autenticata da uno dei difensori in via disgiunta presente al momento della sottoscrizione, mentre l'appello è firmato e notificato da uno degli altri difensori in via disgiunta)
IN VIA PRELIMINARE
2) accertare e dichiarare la tardività delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. del Rag. e del , in quanto depositate oltre il termine perentorio Pt_2 Controparte_1 assegnato, come meglio esposto in atti, e, in conseguenza, accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale allegata e, parimenti, di tutte le istanze istruttorie formulate nelle dette memorie;
NEL MERITO
3) accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento e comunque l'inefficacia e/o invalidità della delibera assembleare del in persona del suo Controparte_1 amministratore p.t, tenutasi il 13/7/2022 punto 3 Odg e ogni atto conseguente e preordinato, per le ragioni tutte rappresentate in atti e per l'effetto condannare il Controparte_1
[...
alla restituzione, dell'importo di Euro 1.169,88 in favore dell'Avv. richiesti Pt_1 dall'Amministratore p.t. con comunicazione del 14.10.2023, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali anatocistici;
4) accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore rag. stante Parte_2
l'inadempimento contrattuale per le plurime violazioni di legge, per la (reiterata) errata
pagina 2 di 9 ripartizione delle spese condominiali, per violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia e comunque per tutte le ulteriori motivazioni indicate in atti;
5) condannare il Rag. in favore dell'avv. al risarcimento Parte_2 Parte_1 del danno pari all'importo del 2% quale compenso dell'amministratore sul totale dei lavori, anche quale diritto di ripetizione, stante l'accertato inadempimento contrattuale del medesimo ovvero nella maggiore o minore somma determinata di giustizia;
6) rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, in persona CP_1 dell'Amministratore p.t., nei confronti dell'Avv. in quanto completamente infondata in Pt_1 fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in atti;
7) rigettare la domanda formulata dal Rag. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Pt_2 in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, per quanto esposto in atti;
8) condannare il in persona del suo amministratore p.t, e/o il Rag. Controparte_1 personalmente, al pagamento in favore dell'avv. dei costi e Pt_2 Parte_1 competenze della mediazione obbligatoria, a norma del DM 55/2014 e sue modifiche/integrazioni relative all'avv. Claudia Melillo e all'avv. nei termini Parte_1
e per le ragioni esposte in atto, oltre al rimborso forfettario art. 2 DM 55/2014, oltre accessori di legge ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e conforme al citato DM 55/2014, come esposto in atti;
9) condannare il , in persona dell'Amministratore p.t, e/o il Rag. Controparte_1
al pagamento in favore dell'avv. alle competenze determinate Pt_2 Parte_1 secondo il DM 55/2014 (valore indeterminabile), spese esenti, contributo unificato e marca, e spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e oneri di legge del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio in appello;
10) disporre, la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della seguente frase contenuta nella comparsa di costituzione del con la difesa dell'Avv. Ambrosoli (pag. 4) “litigiosità CP_1 endocondominiale, animata dalla moltitudine patologica di iniziative processuali promosse dalla signora talora coinvolgendo nella propria deriva giudiziale anche la condomina Pt_1
, da ritenersi offensiva, estranea all'oggetto della causa, in quanto viola il canone CP_3 della continenza e si risolve in un'aggressione verbale gratuita alla persona dell'Avv. Pt_1 senza pertinenza all'oggetto del procedimento né rilevanza sul piano funzionale a sostenere la tesi difensiva del e conseguentemente condannare il al risarcimento CP_1 CP_1 del danno ex art. 89 c.p.c. e/o art. 598 c.p., da liquidarsi in via equitativa e/o secondo giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per il Controparte_1
pagina 3 di 9 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, rigettare l'appello proposto dall'Avv. per tutte le ragioni esposte in Parte_1 comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza Tribunale Milano n. 3809/2024.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello avversario per mancanza dei requisiti posti dall'art. 342 c.p.c.; in via principale e nel merito: confermare la sentenza n. 3809/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani, nella causa R.G. 44479/2022, con conseguente rigetto dell'appello promosso, perché infondato, in fatto e in diritto, e dilatorio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di annullamento proposta dalle condomine e avverso la delibera assembleare del 13/07/2022 del Parte_1 Controparte_3
in Milano nonché la domanda di accertamento Controparte_1 Parte_3 della responsabilità del suo amministratore, in relazione alla predetta Parte_2 delibera e le ha condannate, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, al pagamento di € 63,44 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rifusione delle spese di lite nei confronti del e di CP_1 Pt_2
Il Tribunale, premesso che avrebbe esaminato solo i profili di illegittimità della delibera e non anche quelli attinenti al merito e al contenuto della decisione presa, ha ritenuto che le attrici, contrariamente a quanto dalle stesse lamentato, fossero sufficientemente informate in merito all'ordine del giorno dell'assemblea del 13/7/2022, che il compenso straordinario accordato all'Amministratore per la cura dell'esecuzione dei lavori deliberati fosse stato correttamente approvato dall'Assemblea in base ai parametri concordati dal all'atto della sua CP_1 nomina, che il quorum deliberativo fosse facilmente ricavabile dalla lettura del verbale di assemblea, che le spese erano state correttamente ripartite tra tutti i condomini, dal momento che le tabelle di riparto allegate al regolamento condominiale invocate dalle attrici non potevano essere considerate idonee a dimostrare che e fossero esentate dall'imputazione Pt_1 CP_3 di spesa della frazione di copertura del mappale 114 oggetto della delibera, in quanto tale copertura era destinata al servizio di tutti i condomini e, quindi, costituiva bene comune ex art 1117 c.c..
A parere del Tribunale, inoltre, alcuna responsabilità a titolo di inadempimento era attribuibile all'amministratore in relazione al contenuto della delibera impugnata, né alcun danno Pt_2 era stato anche solo allegato in relazione a tale presunto inadempimento. pagina 4 di 9 Del pari infondata risultava la richiesta di cancellazione delle presunte espressioni sconvenienti formulate dalle controparti ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e la relativa domanda risarcitoria, in quanto l'espressione usata non appariva superare la continenza necessaria.
Secondo il Tribunale risultava invece fondata la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento delle spese sostenute per partecipare all'attività di mediazione da parte del Condominio, poiché esse trovavano causa unicamente nella necessità di reagire alle pretese delle attrici, rivelatesi infondate, ed erano risultate congrue all'attività espletata.
Priva di fondamento veniva ritenuta, invece, la richiesta di condanna ex art 96 co. 1 e 3 c.p.c. formulata dalla difesa di in quanto non era stato provato alcun danno né una grave Pt_2 condotta negligente in capo alle attrici.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , mentre è Parte_1 Controparte_3 rimasta contumace.
Si sono costituiti nel presente grado il e i quali hanno eccepito CP_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, ne hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10/6/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c. come in epigrafe.
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L'appellante propone sette motivi di appello.
Con il primo motivo lamenta che la delibera oggetto di impugnazione avrebbe travalicato le proprie competenze, in quanto derogherebbe a quanto pattuito con il regolamento condominiale contrattuale in assenza della necessaria unanimità della decisione. In particolare, secondo l'appellante, dalle tabelle di riparto spese allegate al regolamento si evincerebbe che la proprietà della Sig.ra non dovrebbe essere interessata dalle spese relative a parti di edificio ad essa Pt_1 estranee e, di conseguenza, neppure le dovrebbero essere addebitati gli onorari assegnati all'amministratore per la cura dei lavori approvati dall'assemblea. Per lo stesso motivo, in conseguenza dell'accertato errore assembleare, avrebbe dovuto essere dichiarata la responsabilità dell'amministratore per aver proposto la suddetta ripartizione di spese, dal momento che egli, in carica da oltre trent'anni, non poteva ignorare la contrarietà della stessa al regolamento condominiale.
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile e irrilevante l'istanza istruttoria relativa all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere l'originale del verbale di assemblea del del 17 gennaio 2023, in quanto CP_1 essa presenterebbe “profili di rilevanza ai fini della decisione della lite pendente in merito alla mala gestio dell'Amministratore.”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la decisione del Tribunale, di ritenere correttamente assolto l'onere informativo circa l'ordine del giorno dell'assemblea oggetto di causa, è errata dal momento che l'ordine del giorno sarebbe stato redatto in maniera pagina 5 di 9 “ingannevole” e che alcun preventivo sarebbe stato allegato alla convocazione, determinando l'impossibilità per i condomini “di esprimersi sull'argomento in modo informato”.
Con il quarto motivo si lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha stabilito che le spese deliberate riguardavano parti comuni destinate al servizio di tutti i condomini, dal momento che la proprietà della Sig.ra è del tutto autonoma rispetto all'area interessata dai lavori e che Pt_1 dunque dovevano trovare applicazione le tabelle millesimali di riparto allegate al regolamento contrattuale in luogo dell'art. 1223 c.c. In conseguenza dell'accoglimento della doglianza, l'Appellante chiede la restituzione della somma di € 1.169,88, oltre accessori, dalla stessa pagata in virtù della rata straordinaria emessa dal per fare fronte al pagamento dei CP_1 lavori.
Con il quinto motivo si lamenta la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale laddove ha ritenuto inammissibile la domanda di responsabilità nei confronti dell'amministratore e tuttavia l'ha ritenuta, nel merito, non provata, nonché si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra quanto chiesto dall'Avv. cioè di accertare l'inadempimento Pt_1 dell'amministratore ai propri doveri per come ha agito in assemblea, e quanto statuito dal Tribunale in ordine ad una presunta e mai proposta azione di revoca.
Con il sesto motivo si fa valere l'illegittimità dell'automatismo con cui il Tribunale avrebbe fatto discendere la condanna alla rifusione delle spese asseritamente sostenute per l'attività di mediazione ante giudizio dalla infondatezza delle domande proposte in primo grado. Inoltre, secondo la difesa le competenze esposte per tali spese sarebbero da considerarsi nulle Pt_1 in quanto le relative deliberazioni non sarebbero state approvate.
Con il settimo motivo, l'appellante contesta la statuizione di rigetto dell'istanza di cancellazione della frase “litigiosità endocondominiale, animata dalla moltitudine patologica di iniziative processuali promosse dalla signora talora coinvolgendo nella propria Pt_1 deriva giudiziale anche la condomina , in quanto la stessa sarebbe gravemente CP_3 offensiva e non avrebbe alcuna attinenza con l'oggetto della causa, ma “sembrerebbe volta a dimostrare la scarsa attendibilità della controparte tramite una valutazione negativa del comportamento dell'Avv. , parte e difensore nel presente giudizio. Pt_1
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di non Controparte_3 costituitasi in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo.
Quanto all'eccezione preliminare sollevate dagli appellati, l'appello appare ammissibile per essere stato redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.. Detta norma, infatti, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro e inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. È quanto ha fatto l'odierna appellante, come si ricava dai motivi sopra riassunti.
L'appello è tuttavia infondato e non merita accoglimento. pagina 6 di 9 Quanto al primo e quarto motivo, logicamente connessi, la principale doglianza espressa dall'appellante riguarda il contrasto tra quanto sembrerebbe risultare dalle tabelle di riparto spese parziali allegate al rogito del 1990 – che viene definito regolamento contrattuale dall'appellante – e il dato di fatto costituito dalla afferenza delle spese deliberate a beni posti al servizio di tutti i condomini e, dunque, da qualificarsi come comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c..
Sebbene l'appellante sostenga che il tetto del fabbricato sub 114 copra esclusivamente beni individuali o beni comuni da cui lei non trae alcuna utilità, risulta dagli atti e documenti di causa
– senza, sul punto, una contestazione specifica da parte dell'Avv. - che la porzione di Pt_1 tetto interessata dai lavori deliberati copra il deposito/parcheggio delle biciclette, i contatori elettrici e le cassette postali di tutti gli appartamenti del nonché l'accesso alle CP_1 cantine condominiali, ove si trovano anche i contatori dell'acqua di tutte le unità immobiliari del CP_1
Dallo stesso documento prodotto dall'appellante (doc.1) inoltre, risulta che “Sono compresi fra le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del cod. civile i seguenti enti descritti con riferimento alla planimetria qui allegata: (…) le coperture a falde dei mappali 111, 112 e 114, fatta avvertenza che tutte le parti comuni sono indicate nell'allegata planimetria di colore grigio” (p. 5). La porzione di tetto in questione o i beni comuni ad essa sottostanti non sono inoltre menzionati nella successiva sezione del documento dedicata all'uso esclusivo di parti comuni.
Poiché dunque si tratta di beni qualificati come comuni dallo stesso rogito che, in tesi, ha dato origine alla situazione di condominio nonché, in ogni caso, oggettivamente e concretamente destinati al servizio comune, tutti i condomini sono chiamati a contribuire alle relative spese di manutenzione deliberate dall'assemblea.
In contrario non rileva l'esistenza delle tabelle di riparto parziale invocate dall'appellante, in quanto le stesse, al più, potrebbero essere ricondotte alle porzioni di tetto del fabbricato mapp. 114 che riguardano esclusivamente le unità abitative degli altri condomini. Da esse non risulta invece la chiara volontà di escludere l'unità abitativa dell'appellante dal riparto delle spese relative a beni comuni (quale è anche la porzione di tetto di cui è causa) che pacificamente sono serventi anche della sua unità abitativa, stante altresì il tenore letterale del resto del documento che depone in senso contrario.
La decisione del giudice di primo grado va dunque confermata sul punto.
Il secondo motivo d'appello è manifestamente infondato, in quanto l'appellante non ha fornito alcuna puntuale argomentazione volta a chiarire la concreta rilevanza del documento di cui si chiede l'esibizione nel presente giudizio, atteso che la lamentata responsabilità dell'amministratore per il contenuto della delibera di cui è causa non può certo essere inferita da fatti successivi.
Quanto al terzo motivo, la delibera non può altresì dirsi nulla per omessa o carente informazione ai condomini, dal momento che l'ordine del giorno sul punto recitava “discussione e delibere
pagina 7 di 9 relative rifacimento copertura area scala comune/contatori/casellario postale”: il fatto che l'ordine del giorno non menzionasse che il tetto insistente sui beni comuni insisteva anche su proprietà considerate esclusive dall'Avv. non rende tale informativa incerta, dal Pt_1 momento che la disposizione dei fabbricati e delle parti comuni era ben nota e comunque conoscibile da ciascun condomino. Come sopra evidenziato, l'area scala comune, i contatori e il casellario postale sono beni comuni così come la loro copertura, sicché l'ordine del giorno può ritenersi idoneo ad informare del contenuto della decisione.
Non vi è, inoltre, alcuna norma che imponga l'allegazione del preventivo di spesa alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione di lavori su beni comuni, tanto più che l'assemblea è libera di non deliberare le spese proposte laddove ritenga di non essere stata adeguatamente informata.
Del pari infondato è il quinto motivo d'appello.
Dal rigetto del terzo motivo discende infatti che nessuna responsabilità può essere imputata all'amministratore in relazione alla corretta informazione dei condomini circa il contenuto della delibera.
Lo stesso può dirsi in relazione al contenuto della delibera stessa, dal momento che ad approvare l'esecuzione dei lavori e la ripartizione delle relative spese “in ragione dei millesimi di proprietà delle quote millesimali di tutti i condomini” (doc. 2 fasc. primo grado appellante, p. 9) è stata l'assemblea nell'esercizio delle sue facoltà. All'amministratore non può dunque essere neanche astrattamente imputato di non essersi opposto all'adozione di tale delibera in quanto – in tesi – contraria al regolamento condominiale, essendo egli anzi tenuto per legge a dare esecuzione alla stessa.
Quanto alle doglianze espresse con il sesto motivo e relative alla domanda riconvenzionale proposta dal volta ad ottenere il ristoro di quanto pagato per la partecipazione alla CP_1 mediazione promossa dall'appellante prima del giudizio, non si ravvisano motivi per riformare la decisione di primo grado.
Il procedimento di mediazione è, infatti, condizione di procedibilità per le controversie come quella in oggetto e, dunque, le relative spese vanno assimilate alle spese del processo, in quanto spese sostenute ai fini della sua instaurazione (cfr. da ultimo Cass. 32306/2023). Nell'individuare il soggetto cui esse vanno poste a carico, pertanto, correttamente il Tribunale ha fatto uso del principio della soccombenza, addossandole ai soggetti che hanno dato causa al processo. Non è dunque ravvisabile alcuna ipotesi di “danno punitivo” nella fattispecie, categoria del tutto estranea al caso di cui si discute.
In relazione al quantum richiesto dal priva di fondamento è l'eccezione di nullità CP_1 della nomina dell'amministratore per mancanza del requisito di cui all'art. 1129 co. 14 c.c.. Invero, la delibera di nomina prodotta specifica l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, seppur facendo rimando ai compensi precedentemente applicati, sicché l'amministratore risulta validamente nominato con applicazione dei parametri indicati. Le doglianze espresse dall'appellante sembrano piuttosto riguardare la scorretta applicazione di alcuni di tali parametri, profilo tuttavia estraneo al perimetro del presente giudizio. pagina 8 di 9 Infine, anche il settimo motivo di appello risulta infondato poiché le espressioni usate nella comparsa di costituzione del (“l'amministratore, in ragione delle contestazioni CP_1 avanzate dalle odierne attrici, ha soprasseduto, trattandosi di lavori privi di carattere d'urgenza, così da cercare di stemperare una litigiosità endocondominiale, animata dalla moltitudine patologica di iniziative processuali promosse dalla Signora talora Pt_1 coinvolgendo nella propria deriva giudiziale anche la condomina ”) non appaiono CP_3 sconvenienti o offensive ma esprimono, nel contraddittorio dialettico, un giudizio negativo sulla condotta processuale di controparte. L'esistenza di una molteplicità di procedimenti giudiziari in corso tra le parti è stata peraltro più volte sottolineata dalla stessa appellante in corso di causa, sicché non si vede come possa essere definita circostanza estranea al giudizio.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio di soccombenza, a carico di andranno poste le Parte_1 spese affrontate dal e dall'amministratore per il giudizio di CP_1 Parte_2 appello, liquidate sulla base del valore indeterminabile della causa dichiarato dalla stessa appellante, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di mera trattazione, in assenza di istruttoria.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3809/2024, pubblicata il Pt_1
04/04/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
e di delle spese del grado che liquida, ai sensi del D.M.147/2022, in Parte_2 complessivi € 10.313,00 per ciascuno, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione e € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
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