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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 1013, vertente
tra
, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del Parte_1 ricorso dall'Avv. Pamela Cioci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone,
Via Fedele Calvosa – Cond. Saredil,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo Parte_1 CP_1
che: 1) aveva lavorato dal 2000 al 2020 come operaio edile/carpentiere, eseguendo tutte le mansioni a tale attività inerenti;
2) in particolare, aveva svolto le seguenti mansioni: carico e scarico di travetti di ferro (pacchi di travetti di ferro di kg 100, che venivano sollevati da due operai), sollevamento dei pontelli di ferro da ancorare ai solai dei soffitti, montaggio del ferro con le tenaglie, montaggio e smontaggio delle impalcature in ferro, utilizzo di martello pneumatico e avvitatori/svitatori manuali ed elettrici, gettate di cemento per la costruzione delle fondamenta;
3)
l'attività svolta con sottoposizione per ore a posture incongrue degli arti superiori e a vibrazioni al sistema polso/mano, aveva determinato la malattia professionale della artropatia spalla dx con lesione cuffia rotatori, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma CP_1
inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 12%; 4) a causa della medesima attività lavorativa era altresì risultato affetto da spondilodiscopatia lombare di origine professionale;
5) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' CP_1 conclusasi con il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata e di un danno biologico nella misura del 6%; 6) aveva quindi proposto opposizione a tale provvedimento ritenendo di essere, invece, portatore di un danno biologico in misura maggiore, pari al 12%, ma non era poi stato sottoposto a visita medica collegiale.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla costituzione della rendita CP_1
per un danno biologico complessivo pari al 16%, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
Il teste escusso ha confermato che l'attore ha lavorato come carpentiere dal 2000 al 2015, occupandosi della predisposizione di impalcature e ferri per la colata di cemento. Tutta l'attività
2 era svolta manualmente. Il ricorrente caricava e scaricava travetti di ferro a mano, montava e smontava le impalcature, utilizzava il martello pneumatico, avvitatore manuale ed elettrico, sega per tagliare la legna
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della artropatia spalla dx con lesione cuffia dei rotatori, con sofferenza inserzionale del tendine del muscolo sovraspinoso, sofferenza capsularecome approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuto ogni accertamento necessario, visitato il ricorrente, esaminate le osservazioni dei consulenti delle parti, ha concluso che il ricorrente è risultato affetto da malattia di natura professionale cioè casualmente collegata all'attività di lavoro ed ha riportato danni all'integrità psico-fisica ed ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 7% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nelle voci 224, 226 e 227 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altra malattia professionale, la sindrome algico disfunzionale del rachide lombo sacrale, confermando la quantificazione del danno biologico già riconosciuta dall' con una percentuale del 6%, quantificandolo in misura del 12%. CP_1
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1 procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della artropatia spalla dx con
3 lesione cuffia dei rotatori, con sofferenza inserzionale del tendine del muscolo sovraspinoso, sofferenza capsulare, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 7%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 6%, già riconosciuti dall'Istituto per la malattia professionale sindrome algo-disfunzionale del rachide LS, per un danno complessivo pari al 12%, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al CP_1
D.Lgs. n.38/2000, detratto l'indennizzo già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in €.900,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., CP_1
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 26/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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