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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente presso l'indirizzo pec Parte_1 C.F._1
indicato in atti dell'avv. Giovanni Petrillo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
-OPPONENTE-
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale procuratrice speciale della cessionaria del credito
[...]
elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Fioretti n. Controparte_2
10 presso lo studio dell'avv. Sergio Perotta, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Renato Sardi giusta procura in atti
-OPPOSTA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 17.3.20, l'opponente, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 683/15 emesso dal Tribunale di
Avellino notificato il 6.7.15, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della nella qualità di cessionaria Controparte_3
del credito, della somma di € 112.716,88, oltre interessi e spese di procedura.
In data 7.11.18, in accoglimento dell'istanza presentata da (oggi CP_1 CP_1
) quale procuratrice speciale della cessionaria del credito
[...] Controparte_2
il Tribunale di Avellino apponeva la formula esecutiva al decreto ingiuntivo.
[...]
L'opponente premetteva di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e di averne avuto conoscenza soltanto in data 10.3.20, a seguito di consultazione del fascicolo telematico della procedura esecutiva, effettuata in quanto l'opposta notificava in data 9.3.20 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. alla propria figlia, , studentessa universitaria in Persona_1
Olanda.
L'opponente eccepiva: che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo (Napoli alla Via Ferdinando Russo n. 5) non corrispondente al domicilio ed alla residenza del destinatario, come rilevato dalla certificato di residenza storico (da cui si evinceva che la residenza era stata fissata in provincia di Avellino in Pratola sin dal 19.6.13) e dalla visura storica della CCIAA dell'omonima impresa individuale (la cui sede era sempre stata in Pratola Serra); -che l'opposta era pienamente a conoscenza del luogo di domicilio effettivo non corrispondeva come emergeva dal fatto che ben due raccomandate a/r allegate al fascicolo della fase monitoria inviate al medesimo indirizzo ove era stato notificato il decreto ingiuntivo del 30.4.12 e del 28.5.14 non erano state consegnate: prima raccomandata era priva della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento e la seconda raccomandata era stata restituita al mittente con la dicitura trasferito;
-che presso l'indirizzo in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo vivevano proprie figlie, e;
-che, poi, il credito Per_2 Persona_1
oggetto del decreto ingiuntivo era inesistente, sia per l'erronea indicazione del n. di c/c diverso da quello risultante dal contratto stipulato per atto pubblico, sia per difetto di idonea prova
(attesa l'inidoneità a tale fine della certificazione ex art. 50 TUB), sia per indeterminatezza della richiesta, il vizio dell'edictio actionis, il mancato utilizzo delle provviste di cui alla linea di credito, l'illiceità della causa del contratto, degli interessi anatocistici e convenzionali ultralegali, cms e spese non pattuite per iscritto. L'opposta si costituiva, rilevando l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la notifica era valida e regolare, essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 141, nel domicilio eletto dall'opponente nel rogito notarile e nel contratto di c/c, dall'Uff. Giud. UNEP a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento e attesa la temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate, con immissione in cassetta dell'atto e Parte_ spedizione della , come da risultanze dell'avviso di ricevimento stesso, ove era apposto in data 6.7.15 il timbro “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”.
Quanto all'eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, l'opposta rilevava l'infondatezza e genericità delle contestazioni contenute nell'atto di citazione, prive di prova,
e depositava il contratto di apertura di credito in conto corrente.
L'opponente proponeva querela di falso in via incidentale, che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Avellino II Sez. Civile in Composizione Collegiale con sentenza n. 441/24 pubblicata il 29.2.24.
Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta.
Indi, la tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è inammissibile.
Va in primo luogo evidenziato, in punto di fatto ed al fine di chiarire la vicenda storica sottesa alla decisione che la notifica del decreto ingiuntivo risulta effettuata nel domicilio eletto dall'opponente nel contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato per atto pubblico, rogato in data 21.5.24 dal notaio (cfr. copia Per_3
del contratto e dell'allegata lettera di apertura di credito in conto corrente allegati al n. 9 del fascicolo di parte opponente).
Dunque, la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 141 c.p.c., nel domicilio eletto, in adempimento di un preciso obbligo discendente dall'art. 141 c.p.c co. 2 e dall'art. 9 bis della legge 386/1990 a carico dell'opposta e non ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 e
140 c.p.c. nel luogo di residenza e/o domicilio. Tanto premesso, va rilevato che, a prescindere da ogni valutazione circa la regolarità e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, difetta completamente l'ulteriore presupposto richiesto per l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c..
E' a tal fine necessario, infatti, che l'eventuale nullità e/o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo abbia fatto sì che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.
In punto di diritto, giova richiamare l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova –il cui onere incombe sull'opponente– che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (per tutte Cass. civ. terza sez., 12 maggio 2022, n. 15175).
Orbene, nel caso in esame la prova del nesso causale tra l'irregolarità e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo e la mancata tempestiva conoscenza dello stesso da parte dell'ingiunto non è stata fornita.
Le stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione paiono deporre in senso contrario all'esistenza di siffatto nesso di causalità
Infatti, l'opponente ha evidenziato che presso l'abitazione ove è stata effettuata la notifica risiedono le sue due figlie.
Poi, l'opponente ha asserito di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo a seguito della notifica effettuata su richiesta dell'opposta, effettuata ad una delle due figlie ) Persona_1
proprio presso il luogo di notifica del decreto ingiuntivo in lite, di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. ricorso allegato al n. 12 al fascicolo di parte opponente).
Ebbene, è evidente che esiste uno stretto collegamento tra l'opponente ed i soggetti, avvinti da uno stretto vincolo di parentela, che risiedevano nell'immobile ove è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo.
Dunque, è senz'altro possibile ritenere che l'opponente avrebbe potuto avere conoscenza tempestiva della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta ai sensi degli artt. 141 e 140 c.p.c., grazie alla comunicazione da parte delle figlie che risiedevano nell'immobile e che avevano ricevuto la CAD.
In senso rafforzativo rispetto a tale conclusione, va rilevato che anche la conoscenza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sopra indicato (indicato in citazione quale atto contenente il richiamo al decreto ingiuntivo) è stata certamente dovuta alla comunicazione fatta dalla figlia dell'opponente ). Infatti, il ricorso ex art. 702 bis è stato notificato a Persona_1
quest'ultima nel medesimo luogo in cui è avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo in lite.
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Infine, in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. l'opponente, in quanto parte soccombente, va condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura che si liquida in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi attesa la medio-bassa complessità della causa
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Avellino il 14.3.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente presso l'indirizzo pec Parte_1 C.F._1
indicato in atti dell'avv. Giovanni Petrillo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
-OPPONENTE-
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale procuratrice speciale della cessionaria del credito
[...]
elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Fioretti n. Controparte_2
10 presso lo studio dell'avv. Sergio Perotta, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Renato Sardi giusta procura in atti
-OPPOSTA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 17.3.20, l'opponente, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 683/15 emesso dal Tribunale di
Avellino notificato il 6.7.15, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della nella qualità di cessionaria Controparte_3
del credito, della somma di € 112.716,88, oltre interessi e spese di procedura.
In data 7.11.18, in accoglimento dell'istanza presentata da (oggi CP_1 CP_1
) quale procuratrice speciale della cessionaria del credito
[...] Controparte_2
il Tribunale di Avellino apponeva la formula esecutiva al decreto ingiuntivo.
[...]
L'opponente premetteva di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e di averne avuto conoscenza soltanto in data 10.3.20, a seguito di consultazione del fascicolo telematico della procedura esecutiva, effettuata in quanto l'opposta notificava in data 9.3.20 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. alla propria figlia, , studentessa universitaria in Persona_1
Olanda.
L'opponente eccepiva: che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo (Napoli alla Via Ferdinando Russo n. 5) non corrispondente al domicilio ed alla residenza del destinatario, come rilevato dalla certificato di residenza storico (da cui si evinceva che la residenza era stata fissata in provincia di Avellino in Pratola sin dal 19.6.13) e dalla visura storica della CCIAA dell'omonima impresa individuale (la cui sede era sempre stata in Pratola Serra); -che l'opposta era pienamente a conoscenza del luogo di domicilio effettivo non corrispondeva come emergeva dal fatto che ben due raccomandate a/r allegate al fascicolo della fase monitoria inviate al medesimo indirizzo ove era stato notificato il decreto ingiuntivo del 30.4.12 e del 28.5.14 non erano state consegnate: prima raccomandata era priva della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento e la seconda raccomandata era stata restituita al mittente con la dicitura trasferito;
-che presso l'indirizzo in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo vivevano proprie figlie, e;
-che, poi, il credito Per_2 Persona_1
oggetto del decreto ingiuntivo era inesistente, sia per l'erronea indicazione del n. di c/c diverso da quello risultante dal contratto stipulato per atto pubblico, sia per difetto di idonea prova
(attesa l'inidoneità a tale fine della certificazione ex art. 50 TUB), sia per indeterminatezza della richiesta, il vizio dell'edictio actionis, il mancato utilizzo delle provviste di cui alla linea di credito, l'illiceità della causa del contratto, degli interessi anatocistici e convenzionali ultralegali, cms e spese non pattuite per iscritto. L'opposta si costituiva, rilevando l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la notifica era valida e regolare, essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 141, nel domicilio eletto dall'opponente nel rogito notarile e nel contratto di c/c, dall'Uff. Giud. UNEP a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento e attesa la temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate, con immissione in cassetta dell'atto e Parte_ spedizione della , come da risultanze dell'avviso di ricevimento stesso, ove era apposto in data 6.7.15 il timbro “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”.
Quanto all'eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, l'opposta rilevava l'infondatezza e genericità delle contestazioni contenute nell'atto di citazione, prive di prova,
e depositava il contratto di apertura di credito in conto corrente.
L'opponente proponeva querela di falso in via incidentale, che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Avellino II Sez. Civile in Composizione Collegiale con sentenza n. 441/24 pubblicata il 29.2.24.
Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta.
Indi, la tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è inammissibile.
Va in primo luogo evidenziato, in punto di fatto ed al fine di chiarire la vicenda storica sottesa alla decisione che la notifica del decreto ingiuntivo risulta effettuata nel domicilio eletto dall'opponente nel contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato per atto pubblico, rogato in data 21.5.24 dal notaio (cfr. copia Per_3
del contratto e dell'allegata lettera di apertura di credito in conto corrente allegati al n. 9 del fascicolo di parte opponente).
Dunque, la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 141 c.p.c., nel domicilio eletto, in adempimento di un preciso obbligo discendente dall'art. 141 c.p.c co. 2 e dall'art. 9 bis della legge 386/1990 a carico dell'opposta e non ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 e
140 c.p.c. nel luogo di residenza e/o domicilio. Tanto premesso, va rilevato che, a prescindere da ogni valutazione circa la regolarità e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, difetta completamente l'ulteriore presupposto richiesto per l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c..
E' a tal fine necessario, infatti, che l'eventuale nullità e/o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo abbia fatto sì che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.
In punto di diritto, giova richiamare l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova –il cui onere incombe sull'opponente– che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (per tutte Cass. civ. terza sez., 12 maggio 2022, n. 15175).
Orbene, nel caso in esame la prova del nesso causale tra l'irregolarità e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo e la mancata tempestiva conoscenza dello stesso da parte dell'ingiunto non è stata fornita.
Le stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione paiono deporre in senso contrario all'esistenza di siffatto nesso di causalità
Infatti, l'opponente ha evidenziato che presso l'abitazione ove è stata effettuata la notifica risiedono le sue due figlie.
Poi, l'opponente ha asserito di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo a seguito della notifica effettuata su richiesta dell'opposta, effettuata ad una delle due figlie ) Persona_1
proprio presso il luogo di notifica del decreto ingiuntivo in lite, di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. ricorso allegato al n. 12 al fascicolo di parte opponente).
Ebbene, è evidente che esiste uno stretto collegamento tra l'opponente ed i soggetti, avvinti da uno stretto vincolo di parentela, che risiedevano nell'immobile ove è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo.
Dunque, è senz'altro possibile ritenere che l'opponente avrebbe potuto avere conoscenza tempestiva della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta ai sensi degli artt. 141 e 140 c.p.c., grazie alla comunicazione da parte delle figlie che risiedevano nell'immobile e che avevano ricevuto la CAD.
In senso rafforzativo rispetto a tale conclusione, va rilevato che anche la conoscenza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sopra indicato (indicato in citazione quale atto contenente il richiamo al decreto ingiuntivo) è stata certamente dovuta alla comunicazione fatta dalla figlia dell'opponente ). Infatti, il ricorso ex art. 702 bis è stato notificato a Persona_1
quest'ultima nel medesimo luogo in cui è avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo in lite.
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Infine, in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. l'opponente, in quanto parte soccombente, va condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura che si liquida in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi attesa la medio-bassa complessità della causa
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Avellino il 14.3.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.