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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2039/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19001/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040409318501 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1464/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Lazio ed all'Agenzia delle Entrate OS (d'ora in avanti solo AdER), Nominativo_1 ha impugnato la cartella in epigrafe descritta, con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 585,62, asseritamente dovuti per tassa automobilistica 2016.
Ha dedotto la ricorrente che la cartella non era stata preceduta dalla emissione e sottoscrizione del ruolo, difettava di adeguata motivazione, richiedeva il pagamento di maggiorazioni non dovute e, soprattutto, era stata notificata il 25/9/2024, a distanza di più di cinque mesi dalla pretesa formazione del ruolo ed, in ogni caso, quando si erano già compiuti i termini di decadenza e/o prescrizione.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con cui ha fatto presente che avendo riscontrato delle criticità nel procedimento, si era subito attivata per sospendere l'efficacia esecutiva della cartella, il cui ruolo a monte poteva essere sgravato soltanto dall'ente impositore. Ha pertanto concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Anche la Regione Lazio ha depositato controdeduzioni con le quali ha evidenziato che la cartella impugnata risultava già discaricata per intervenuta prescrizione. Ha, quindi, anch'essa concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Presentata memoria dalla ricorrente, la causa è stata chiamata per la trattazione alla udienza del
9/2/2026, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, osserva il giudicante che la cartella riporta il numero del ruolo e ne indica la data di formazione e di consegna all'agente della riscossione.
A fronte di ciò, la Nominativo_1 non poteva limitarsi ad eccepire la mancata emissione e sottoscrizione del ruolo, ma doveva supportare con argomenti specifici la sua eccezione che, in difetto, risulta inammissibile per genericità.
L'eccezione di carenza di motivazione della cartella risulta invece infondata, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno la portata e le ragioni della pretesa.
Ugualmente infondata è anche l'eccezione di notificazione della cartella a distanza di più di cinque mesi dalla iscrizione a ruolo che, oramai, costituisce un passaggio interno privo di rilevanza esterna perché quello che oggi conta è soltanto la data di spedizione della cartella, che nel caso di specie è stata però recapitata il 25/9/2024 e, quindi, in un momento in cui si era già largamente compiuta la prescrizione triennale del diritto azionato.
Come si è visto in narrativa, le convenute ne hanno dato atto, chiedendo alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non sussistendo alcun motivo in contrario, va pertanto provveduto in conformità, previo riconoscimento della effettiva prescrizione del credito qui contestato.
Spese compensate, in ragione della sorte delle altre eccezioni nonché del fatto che la pretesa di pagamento era in origine legittima ed ha smesso di essere tale solo a seguito dell'eccezione di prescrizione da parte della ricorrente (C. cass. 2025/9876
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 9/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19001/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040409318501 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1464/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Lazio ed all'Agenzia delle Entrate OS (d'ora in avanti solo AdER), Nominativo_1 ha impugnato la cartella in epigrafe descritta, con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 585,62, asseritamente dovuti per tassa automobilistica 2016.
Ha dedotto la ricorrente che la cartella non era stata preceduta dalla emissione e sottoscrizione del ruolo, difettava di adeguata motivazione, richiedeva il pagamento di maggiorazioni non dovute e, soprattutto, era stata notificata il 25/9/2024, a distanza di più di cinque mesi dalla pretesa formazione del ruolo ed, in ogni caso, quando si erano già compiuti i termini di decadenza e/o prescrizione.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con cui ha fatto presente che avendo riscontrato delle criticità nel procedimento, si era subito attivata per sospendere l'efficacia esecutiva della cartella, il cui ruolo a monte poteva essere sgravato soltanto dall'ente impositore. Ha pertanto concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Anche la Regione Lazio ha depositato controdeduzioni con le quali ha evidenziato che la cartella impugnata risultava già discaricata per intervenuta prescrizione. Ha, quindi, anch'essa concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Presentata memoria dalla ricorrente, la causa è stata chiamata per la trattazione alla udienza del
9/2/2026, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, osserva il giudicante che la cartella riporta il numero del ruolo e ne indica la data di formazione e di consegna all'agente della riscossione.
A fronte di ciò, la Nominativo_1 non poteva limitarsi ad eccepire la mancata emissione e sottoscrizione del ruolo, ma doveva supportare con argomenti specifici la sua eccezione che, in difetto, risulta inammissibile per genericità.
L'eccezione di carenza di motivazione della cartella risulta invece infondata, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno la portata e le ragioni della pretesa.
Ugualmente infondata è anche l'eccezione di notificazione della cartella a distanza di più di cinque mesi dalla iscrizione a ruolo che, oramai, costituisce un passaggio interno privo di rilevanza esterna perché quello che oggi conta è soltanto la data di spedizione della cartella, che nel caso di specie è stata però recapitata il 25/9/2024 e, quindi, in un momento in cui si era già largamente compiuta la prescrizione triennale del diritto azionato.
Come si è visto in narrativa, le convenute ne hanno dato atto, chiedendo alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non sussistendo alcun motivo in contrario, va pertanto provveduto in conformità, previo riconoscimento della effettiva prescrizione del credito qui contestato.
Spese compensate, in ragione della sorte delle altre eccezioni nonché del fatto che la pretesa di pagamento era in origine legittima ed ha smesso di essere tale solo a seguito dell'eccezione di prescrizione da parte della ricorrente (C. cass. 2025/9876
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 9/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli